Anticipo indennizzo Clausole campione

Anticipo indennizzo. In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 30%, l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo. Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 90 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.
Anticipo indennizzo. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile fossero quantificabili, in via preventiva e secondo parere esclusivo della consulenza medica della Società postumi di invalidità permanenti superiori al 20% della totale, la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo, un importo pari al 50% di quello presumibilmente indennizzabile con il massimo di €150.000,00. Tale acconto verrà conguagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero di quanto anticipato dalla Società nei casi di eventuale inoperatività della garanzia oppure di eventuali eccedenze pagate.
Anticipo indennizzo. Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di Euro 25.000,00. L’obbligazione della Società: - verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 30 – Obblighi in caso di sinistro. L’acconto non potrà comunque superare l’importo di Euro 250.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro. Nel caso che l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’Indennizzo relativo al valore al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di Indennizzo spettantegli in base al Valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 lettera e).
Anticipo indennizzo. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del sinistro, il pagamento di un anticipo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 30.000 euro. Perché AXA sia obbligata a pagare l’anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro ed almeno 30 dalla richiesta dell’anticipo.
Anticipo indennizzo. Qualora a seguito di infortunio fosse quantificata un'Invalidità Permanente di grado superiore al 20% la Società metterà a disposizione, quale anticipo indennizzo, il 50% dell'importo presumibilmente indennizzabile, con il massimo di euro 51.000,00.
Anticipo indennizzo. Relativamente alla copertura per Invalidità permanente da Infortunio (Art. 34) e Invalidità permanente da Malattia (Art. 39), l’Assicurato può richiede- re, non prima di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della denun- cia, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile Indennizzo a condizione che: - non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità; - la presunta percentuale di invalidità stimata dall’Impresa in base alla documentazione acquisita sia superiore al 30%. La corresponsione dell’anticipo avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimen- to dell’intera documentazione e compiuti i necessari accertamenti del caso.
Anticipo indennizzo. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite sino ad un massimo di € 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’importo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
Anticipo indennizzo. La Società, su richiesta dell’Assicurato, qualora l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente sia rinviato per accordo delle Parti ad oltre un anno dal giorno dell’infortunio, corrisponde un anticipo dell’indennizzo da imputarsi nella liquidazione definitiva. L’anticipo verrà corrisposto a condizione che non sorgano contestazioni sull’indennizzabilità dell’infortunio, in misura fino al 50% del presumibile indennizzo definitivo, con il massimo di euro 50.000,00.
Anticipo indennizzo. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00=. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00=, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che rassicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Anticipo indennizzo. Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'Assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, la Società - quando richiesta - corrisponderà all'Assicurato, un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.