Liquidazione dell’indennizzo. L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e inviare all’Assicurato la comunicazione di contestazione o la quietanza di liquidazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art.
Liquidazione dell’indennizzo. Morte da Infortunio: l’indennizzo sarà pagato nel limite previsto in parti uguali agli eredi dell’Assicurato o, in caso di designazione, alla persona indicata. Per le altre garanzie prestate: l’indennizzo verrà liquidato all’Assicurato a titolo di recupero della Caparra confirmatoria, se non resa dal Proprietario dell’Immobile (oggetto della Compravendita), e per corrispondere, in tutto o in parte, la Commissione di intermediazione immobiliare comunque dovuta all’Agente Immobiliare al quale l’Assicurato aveva affidato l’incarico per la pratica di acquisto dell’immobile.
Liquidazione dell’indennizzo. L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all’invio all’Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata. La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”.
Liquidazione dell’indennizzo. La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia, in base alle percentuali esposte nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della polizza. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, la percentuale di invalidità è accertata in riferimento alle percentuali dei casi ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Oggetto dell’assicurazione – Invalidità permanente da malattia Per gli organi o gli arti che abbiano subito una minorazione, le percentuali di invalidità previste dalla tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta da detti organi o arti. La minorazione e/o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna menomazione, con il massimo del 100%. Nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’invalidità permanente è di grado inferiore al 26% dell’invalidità totale. Se l’invalidità permanente è di grado pari o superiore al 26%, HDI liquida l’indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le percentuali di cui alla tabella seguente: Percentuale di invalidità permanente accertata Percentuale di indennizzo sulla somma assicurata Percentuale di invalidità permanente accertata Percentuale di indennizzo sulla somma assicurata 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5678 10 12 14 16 18 20 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 44 46 48 50 53 56 59 62 65 68 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 57 58 59 60 61 62 63 64 65 da 66 a 100 71 74 77 80 83 86 89 92 95 100 Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non sono previste opzioni OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni Che cosa non è assicurato? Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa La garanzia decorre dalle ore 24 del 90° giorno successivo al momento in cui ha effetto l’assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione od in ripresa, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita ...
Liquidazione dell’indennizzo. L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e provvedere all’invio all’Assicurato della comunicazione di contestazione o della quietanza di liquidazione, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 7. L’Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l’Indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata. La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall’Assicurato all’Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all’art. 16 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. • L’Indennizzo sarà riconosciuto, a seguito dell’acquisto del Nuovo Veicolo presso il medesimo Concessionario effettuato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, mediante corresponsione dello stesso, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente al Concessionario a titolo di parziale saldo della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, entro i limiti dell’Indennizzo di cui all’Assicurazione. Nel caso in cui l’Assicurato abbia già saldato per intero la fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo, l’Indennizzo sarà corrisposto direttamente all’Assicurato previo invio di documentazione attestante l’avvenuto pagamento per intero della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo o, in alternativa, di una dichiarazione del Concessionario di avvenuto pagamento della fattura d’acquisto del Nuovo Veicolo. • A tal fine, le parti concordano che MAPFRE ASISTENCIA corrisponderà al Concessionario l’importo dell’Indennizzo sotto forma di accollo parziale, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile, del debito che l’Assicurato ha nei confronti del Concessionario stesso per l’acquisto del Nuovo Veicolo, nei termini e nei limiti di cui all’Assicurazione. • Con la sottoscrizione dell’Assicurazione, pertanto, l’Assicurato presta il proprio preventivo consenso all’accollo da parte di MAPFRE ASISTENCIA dell’eventuale debito futuro che dovesse sorgere in capo a sé in caso di Sinistro, per l’acquisto di un Nuovo Veicolo dal Concessionario nei termini e alle condizioni di cui all’Assicurazione, impegnandosi a mantenere indenne MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dal Concessionario creditore al di fuori del debito accollato. • In caso di leasing sul Veicolo assicurato, qualora l’Assicurato abbia comunicato all’Assicuratore l’apposizione d...
Liquidazione dell’indennizzo. Poste Assicura S.p.A. compiuti gli accertamenti del caso liquida l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comuni- cazione all’interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento. Per i ricoveri, anche in Day hospital, avvenuti all’estero, l’indennizzo verrà corrisposto al rientro dell’Assicurato in Italia, nella valuta corrente in Italia al cambio medio del mese in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
Liquidazione dell’indennizzo. L’indennizzo del danno viene effettuato nei seguenti termini:
Liquidazione dell’indennizzo. Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida un’indennità calcolata sul massimale di € 50.000, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l’indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l’importo già concordato, ovvero offerto, ovvero – se oggettivamente determinabile – offribile all’Assicurato, in base alle condizioni di polizza.
Liquidazione dell’indennizzo a) per la copertura Guasti Meccanici L’Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e ad inviare all’Assicurato la comunicazione di rifiuto o di autorizzazione alla riparazione del Guasto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione completa richiesta ai sensi del precedente art. 10 o dal termine delle eventuali indagini o perizie necessarie per stabilire se il Guasto rientra nella copertura assicurativa. L’Assicuratore si impegna altresì a procedere al pagamento dell’Indennizzo o ad effettuare la prestazione oggetto dell’Assicurazione entro il termine di pagamento previsto dalla documentazione fiscale emessa per le spese di riparazione del Veicolo.
Liquidazione dell’indennizzo. 5.0 -Morte da Infortunio: l’indennizzo sarà pagato nel limite previsto in parti uguali agli eredi dell’Assicurato o, in caso di designazione, alla persona indicata. Per le altre garanzie prestate: l’indennizzo verrà liquidato all’Assicurato a titolo di recupero dei canoni che deve corrispondere a seguito del Contratto di Locazione.