Common use of Xxxxxxxx e garanzie richieste Clause in Contracts

Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo della concessione e precisamente ad € 15.075,00 (quindicimilasettantacinque/00), beneficiario il Comune di Pagani. 10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx 10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 3) riportare l’autentica della sottoscrizione; 4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione Comunale Committente (Comune di Pagani), la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 6) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo ; 7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE; 8) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

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Samples: Concession Agreement

Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1. L’offerta L'offerta dei concorrenti deve essere corredatacorredata da garanzia provvisoria di euro 2.168,04 (2 % dell’importo dell’appalto), a pena di esclusioneai sensi dell'art. 93, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 comma 1 del Codice, pari D.Lgs. 50 del 2016 median- te cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 31 del 19/01/2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'ecce- zione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, corredata dall’impegno di un fideius- sore al 2% dell’importo complessivo rilascio della concessione e precisamente ad € 15.075,00 (quindicimilasettantacinque/00), beneficiario il Comune di Pagani. 10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta cauzione definitiva; All'atto della stipula del concorrentecontratto l'aggiudicatario deve prestare: a. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice; b) la polizza di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie responsabilità civile e che sono sottoposti professionale pari all’importo a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. base d’asta; Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoriasottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx 10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 3) riportare l’autentica della sottoscrizione; 4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione Comunale Committente (Comune di Pagani), la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 6) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo ; 7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE; 8) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

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Samples: Bando Disciplinare Di Gara

Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo della concessione e precisamente ad € 15.075,00 (quindicimilasettantacinque/00), beneficiario il Comune di Paganiconcessione. 10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia d’Italia: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx 10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Xxxxxx in favore dell’Amministrazione; 10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 32) riportare l’autentica della sottoscrizione; 43) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione Comunale Committente (Comune di Pagani)dell’Amministrazione, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 54) avere validità per 180 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 65) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo temporaneo; 76) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE; 8) 7) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore dell’Amministrazione valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). 10.5. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 10.6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 10.7. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. 10.8. Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Della Mensa E Del Bar

Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo della concessione dell’appalto e precisamente ad € 15.075,00 62.381,15 (quindicimilasettantacinque/00), Euro sessantaduemilatrecentottantuno/15) beneficiario il Comune di Pagani. 10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o assicurative polizza assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia d’Italia: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx 10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 3) riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, con la verifica dei poteri di firma; 4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione Comunale Committente (Comune di Pagani), la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 6) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art.93dell’art. 93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo ; 7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE; 8) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

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Samples: Disciplinary Agreement