Requisiti Secondo quanto previsto dall’art. 3 dei Criteri Generali, i requisiti per l’accesso all’Area delle Posizioni Organizzative sono i seguenti: a. Inquadramento nella categoria D; b. Essere dipendente del Comune di Firenze o prestarvi servizio alla data di scadenza del bando, con inquadramento nel CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali Personale non dirigente; c. Aver superato il periodo di prova; d. Essere titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno alla data di scadenza del bando o, se titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale, avere dichiarato di rinunciarvi e. Non avere riportato nel biennio antecedente alla pubblicazione dell’avviso sanzioni disciplinari comportanti la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni; f. Non avere riportato valutazioni negative nel triennio precedente alla pubblicazione dell’avviso di selezione; il presente requisito deve sussistere per le annualità 2019-2020-2021; per le annualità indicate si fa riferimento alla definizione di valutazione negativa prevista dal Sistema di Valutazione della performance dell’Ente vigente per le predette annualità; g. Per alcune posizioni organizzative il possesso di specifici requisiti indicati negli Allegati A_1 e A_2 del presente Bando. h. Il requisito di cui all’art. 12, comma 6, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente (l’incarico di Posizione Organizzativa in materia di personale non può essere attribuito a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o abbiano avuto con i predetti rapporti continuativi di collaborazione o consulenza) si applica solo alle Posizioni Organizzative della Direzione Risorse Umane; Il personale non incaricato di Posizione Organizzativa, è inoltre tenuto, all’atto della compilazione della domanda on-line, a rendere una dichiarazione in merito alla definizione delle eventuali maggiori o minori prestazioni orarie. Ai fini dell’applicazione dell’art. 5 c. 8 del Regolamento sul lavoro a distanza, il personale è inoltre tenuto, all’atto della compilazione della domanda on-line, a rendere una dichiarazione relativa all’aver stipulato e/o in corso un accordo individuale di lavoro agile.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Clausola Broker Alla Società di Brokeraggio Assicurativo AB - INTERNATIONAL SRL – con Sede a MERANO – CAP 39012 Via Xxxxx-Xxxxxxxx-Str. 30 - è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005. L’Istituto Scolastico e la Società Assicuratrice si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società Assicuratrice dà atto che ogni comunicazione fatta dall’Istituto Scolastico al Broker si intenderà come fatta alla Società Assicuratrice stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società Assicuratrice si intenderà come fatta dall’Istituto Scolastico stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute. Si precisa che, qualora le comunicazioni dell’Istituto Scolastico comportassero una modifica contrattuale, le stesse impegneranno la Società Assicuratrice solo dopo il consenso scritto di quest’ultima. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art. 55 del Regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società Assicuratrice inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dall’Istituto Scolastico tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria per l’Istituto Scolastico contraente anche a termine dell’art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
PREMESSA La cultura svolge oggi un ruolo di primaria importanza nella società ed appare quindi sempre più importante trovare strumenti che permettano l’acquisizione di nuove ed importanti risorse e ren- dano maggiormente efficace l’azione amministrativa nell’offerta dei servizi a vantaggio della collettività. Emerge pertanto negli ultimi decenni la necessità della in- troduzione di strumenti giuridici che permettano l’avvio di una politica di investimento volta al reperimento di risorse per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio culturale. At- traverso lo strumento della sponsorizzazione, che vanta senza dubbio molteplici radici nella Costituzione73, le Pubbliche Am- 73 X.XXXXX, X.XXXXXXXX, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2008, 213. ministrazioni, di concerto con i privati, si sono poste la finalità di perseguire in regime di partenariato una migliore fruizione di be- ni culturali, ed allo stesso tempo la realizzazione, il restauro o la manutenzione di opere d’importante pregio artistico o architetto- xxxx. È noto che le Amministrazioni Pubbliche hanno sempre in- contrato molte difficoltà, soprattutto finanziarie per ciò che con- cerne la gestione del patrimonio culturale e maggiori ne incon- trano oggi a causa delle ridotte risorse a loro disposizione. Attraverso la sponsorizzazione, si è ritenuto di potere dar vi- ta ad un rapporto-collaborazione che permette alle parti di ottene- re reciproci vantaggi. Essi, per la Pubblica Amministrazione con- sistono nella realizzazione di notevoli risparmi di spesa (non do- vendosi impiegare risorse che talvolta mancano e talvolta grava- no troppo sul bilancio) pur potendo realizzare egualmente la rile- vante finalità di garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizza- zione dei beni culturali; mentre per lo sponsor, consistono in un notevole ritorno d’immagine e in importanti sgravi fiscali. Il legislatore ha quindi approntato una normativa speciale che disciplina le sponsorizzzazioni dei beni culturali.
Indennità L'Utente si impegna a manlevare e tenere indenne RB Group, le sue controllate e/o affiliate, nonché tutti i suoi funzionari, amministratori, soci e/o azionisti, dipendenti e/o agenti, da qualsiasi rivendicazione, pretesa, causa, azione, controversia, danno, costo o addebito di qualunque tipo derivante da: (a) falsità o comunque violazione relativa a dichiarazioni, garanzie o impegni stabiliti e derivanti dal presente Contratto; (b) materiali pericolosi associati ai Macchinari o contaminazioni derivanti da eventuali perdite, fuoriuscite o difetti di funzionamento dei Macchinari; (c) carenze nella produzione della documentazione richiesta allo scopo di denominare o registrare qualsiasi componente dei Macchinari da parte del relativo acquirente; (d) gravami connessi alla carenza dei titoli necessari ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, ovvero derivanti da imposte o dazi doganali dovuti con riferimento ai Macchinari considerati nella loro interezza ovvero per singole parti; (e) pagamenti da parte di RB Group causati da eventuali spese, privilegi o altri interessi registrati o non registrati rivendicati dai creditori o da qualsiasi persona o autorità in relazione ai Macchinari, indipendentemente dal fatto che siano stati rivelati o no, al fine di cancellare il titolo sui Macchinari; (f) qualunque carenza nella conformità con le normative rilavanti e applicabili in materia ambientale; (g) uso improprio da parte dell'Utente del Marketplace; (h) qualsiasi tassa, costo o spesa derivante dalla inosservanza da parte dell'Utente di leggi o regolamenti relativi alla transazione; e (i) qualsiasi condotta colposa o dolosa e/o altrimenti illecita dell'Utente in relazione al Contratto.
ALLEGATI 8.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali Denominazione Impresa 8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali
Requisiti soggettivi Sono assicurabili le persone fisiche che:
Deposito cauzionale A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
Premesse e allegati 1.Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (il “Contratto”).
Xxxxxxxx broker Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.