Comune di Viadana
Comune di Viadana
(Provincia di Mantova)
Ufficio Contratti
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
Art. 1 Prestazioni oggetto dell’incarico Art. 2 Durata dell’incarico
Art. 3 Condizioni generali d’espletamento dell’incarico Art.4 Corrispettivo
Art.5 Pagamento dei premi assicurativi Art. 6 Obblighi delle parti
Art. 7 Tutela dei lavoratori
Art. 8 Coperture assicurative richieste Art. 9 Responsabilità del broker
Art. 10 Trasferimento pratiche Art. 11 Garanzia definitiva
Art. 12 Risoluzione anticipata del contratto Art. 13 Penali
Art. 14 Spese contrattuali
Art. 15 Cessione del contratto - Subappalto Art. 16 Recesso unilaterale dal contratto Art. 17 Foro competente – controversie
Art. 18 Trattamento dei dati personali – Regolamento ue 679/2016 Art. 19 Norme generali
Comune di Viadana - Piazza Matteotti, 2 - 46019 Viadana (Mantova) - Tel.- 0375 / 7861- Telefax. 0375 / 82854 Codice Fiscale: 83000670204 - Partita IVA: 00201030202
ART. 1 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente capitolato disciplina l’affidamento in forma aggregata tra il Comune di Viadana e il Comune di Marcaria (d’ora innanzi “Comune”) del servizio di brokeraggio.
Costituiscono oggetto dell’affidamento le seguenti prestazioni:
1. studio e consulenza volti all’individuazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell’Ente e alla formulazione del programma assicurativo dell’Amministrazione, mediante:
- individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui il Comune è soggetto;
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle eventuali coperture occorrenti;
- studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative e regolamentari, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc., finalizzati alla ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell’Ente;
- costante monitoraggio del programma assicurativo dell’Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, fermo restando la necessità della preventiva autorizzazione dell’Amministrazione espressa nei modi di legge;
- relazione annuale sull’attività svolta, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, con l’obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire e di unificare le scadenze delle stesse.
2. redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell’Amministrazione comunale, e assistenza nella predisposizione della documentazione di gara;
3. gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune. In particolare:
- segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante; il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all’Amministrazione la continuità della copertura assicurativa;
- variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio;
- relazione annuale sulla situazione delle polizze esistenti per la verifica di:
a) polizze in scadenza
b) polizze da rinnovare, o non rinnovare, modificare ecc.
L’eventuale proposta di rinnovo o modifica della polizza dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno sei mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti, onde consentire all’ufficio di attivare tutte le procedure necessarie.
4. Gestione sinistri attivi e passivi connessi al programma assicurativo del Comune:
- assistenza nelle procedure di richiesta risarcimento danni;
- assistenza nella corretta stesura delle denunce di sinistro e nella verifica e quantificazione dei danni;
- apertura, registrazione e notificazione del sinistro: in particolare l’affidatario dovrà: - inoltrare al Comune la conferma di apertura del sinistro riportante l’indicazione del numero di rubricazione del sinistro e l’eventuale indicazione della documentazione necessaria alla sua corretta gestione;- inoltrare alla compagnia/perito la denuncia, con richiesta di attivazione delle procedure di gestione; - creare apposito fascicolo di archivio;
- assistenza tecnica e legale nelle varie fasi di trattazione dei sinistri in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia di assicurazione. In particolare la ditta dovrà assicurare presso la sede municipale in caso di necessità, la presenza di personale qualificato per fornire consulenze ed ogni utile informazione ai cittadini coinvolti in sinistri;
- resa pareri, assistenza e consulenza, anche presso la sede municipale, a tutti i Settori del Comune su questioni in materia assicurativa o attinente;
- elaborazione di una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità.
- assistenza gratuita a tutti i dipendenti del Comune per l’instaurazione e la gestione delle pratiche di risarcimento in caso di sinistri che li vedano interessati (incidenti stradali, tutela legale, ecc.) e che siano, ovviamente, inerenti al rapporto di lavoro con l’ente;
- analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione negli ultimi 18 mesi, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione permessa dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
5. servizio di stima assicurativa di beni immobili e mobili di proprietà comunale, in caso di necessità.
6. formazione/informazione:
- formazione periodica, almeno annuale, degli operatori indicati dall’Amministrazione sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione, nonché sulla gestione e prevenzione dei sinistri;
7. Servizio di consulenza in merito ai contratti di affidamento a terzi di servizi e/o impianti, o di gestione di servizi, con valutazione delle clausole assicurative limitative e/o di esonero della responsabilità del committente;
8. Consulenza globale in materia assicurativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- analisi coperture assicurative presentate dai fornitori di beni e servizi, emissione del parere sulla congruità delle medesime e consulenza nell’elaborare clausole specifiche da inserire nei capitolati di gara per la fornitura di beni/servizi;
- consulenza sia in favore delle garanzie fideiussorie che il Comune è tenuto a stipulare nello svolgimento della propria attività istituzionale, sia per le garanzie fideiussorie che il Comune dovrà richiedere agli aggiudicatari di appalti per forniture di beni, servizi, lavori o titolari di concessioni/licenze;
- consulenza sulle coperture previste per progettisti interni e per il Responsabile Unico del Procedimento e per eventuali altre coperture previste dalla normativa in materia di appalti di lavori pubblici.
9. Attivazione di un supporto informatico per la gestione delle polizze e dei sinistri, nonché di un sistema informativo per archiviare le polizze e i sinistri in maniera digitale;
11. Consulenza ed assistenza per gli eventuali seguenti servizi:
- Convenzioni Prodotti Vita Privata per i dipendenti e familiari conviventi del Comune, con applicazione di una particolare scontistica sulla tariffa;
- piattaforma per RC Patrimoniale ed Amministrativa/Contabile dei dipendenti ed amministratori e tutela legale;
- previdenza complementare Polizia Municipale: il broker dovrà fornire al Comune una dettagliata consulenza sulla Previdenza Complementare e sull’adesione a Fondi Aperti, e fornire assistenza e consulenza nella fase di ricerca e collocamento dei Programmi Assicurativi.
- Progetto “Città Sicura”: qualora l’Amministrazione Comunale ritenga di attivare le garanzie di cui al Progetto “Città Sicura”, la polizza dovrà essere articolata in 3 sezioni: SEZIONE A: Assistenza all’abitazione; SEZIONE B: Assistenza alla persona; SEZIONE C: Assistenza in caso di furto, scippo, rapina, truffa (limitata agli over 65);
12. Attività di Business Continuity Management: il Broker dovrà attivare la metodologia per la gestione e redazione di un piano organico di ripristino delle attività in caso di evento catastrofico che potrebbe provocare gravi perdite finanziare per il Comune oltre all’enorme disagio arrecato alla cittadinanza per effetto dell’interruzione di pubblico servizio. L’obiettivo è minimizzare i danni e
ripristinare l’attività nel più breve tempo possibile al fine di evitare ogni ripercussione sugli utenti. L’attività dovrà comprendere:
- analisi dei rischi che espongono il Comune ad interruzioni dell’attività;
- individuazione delle operazioni/funzioni critiche;
- individuazione delle interdipendenze tra i diversi reparti di attività;
- individuazione delle dipendenze da fornitori di materiali e servizi esterni;
- analisi delle possibili alternative;
- procedure di attuazione del piano;
- modalità di simulazione, verifica e aggiornamento del piano;
13. Gestione della sicurezza del parco veicoli: il broker dovrà assistere il Comune nell’individuazione di interventi in grado di ridurre la frequenza e l’entità dei danni riferiti al parco veicoli comunale con l’obiettivo di raggiungere una significativa riduzione dei costi assicurativi, con la possibilità di studiare appositi training formativi rivolti al personale dipendente.
ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 2 (due) anni decorrenti dalla consegna del servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un anno. L’Amministrazione esercita tale facoltà comunicando all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.
ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI D’ESPLETAMENTO DELL’AFFIDAMENTO
È esplicitamente convenuto che restano in capo all’Amministrazione l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti, pur venendo effettuati tramite il broker. Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione, né è in grado di impegnare l’Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.
Per l’esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato il broker garantirà la presenza in loco del proprio referente sulla base delle esigenze manifestate dall’Ente.
ART.4 - CORRISPETTIVO
L’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi o rimborsi da corrispondersi direttamente da parte del Comune, in quanto l’attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico dell’Ente medesimo in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle compagnie.
L’attività del broker sarà dunque remunerata con la provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi tramite il broker stesso, applicando le seguenti percentuali:
- per il ramo RCA la provvigione del 4% (quattropercento).
- per i rami NON RCA la provvigione del 10% (diecipercento).
Pertanto, la commissione annua riferita al Comune di Viadana in base all’attuale programma assicurativo risulta pari ad €. 7.099,91.
La commissione annua riferita invece al Comune di Marcaria in base all’attuale programma assicurativo risulta pari ad €. 3.954,20.
L’affidatario pertanto percepirà il compenso percentuale come sopra esposto e non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione aliquota maggiore.
Il broker garantisce la sua imparzialità e la sua indipendenza da qualunque impresa, società o compagnia assicuratrice.
ART.5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il Comune provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Il Broker si impegna ad anticipare i premi assicurativi in nome e per conto del Committente. Quest’ultimo rimborserà l’importo versato entro 60 gg. dalla data di scadenza.
Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Il pagamento dei premi, con le modalità di cui al presente articolo, verranno versati dal Comune al Broker mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.
Il broker si impegna a garantire il versamento degli importi dovuti, in ogni caso, nei termini di polizza. La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. L’affidataria si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Mantova, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI
Il Broker si impegna a:
▪ eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune;
▪ garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
▪ mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
▪ Mettere nella disponibilità dell’Amministrazione, al termine del contratto, tutti gli archivi informatici e cartacei relativi al presente appalto.
▪ mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non a seguito di preventivo consenso da parte della Amministrazione Comunale.
Il Comune si impegna a:
▪ non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
▪ rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
▪ indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
▪ fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
ART. 7 – TUTELA DEI LAVORATORI
L’affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’appaltatore si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n.62, e del codice di comportamento del Comune , pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione.
L’affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter d.lgs.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla L. 190/2012.
ART. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE
Il Comune ha diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti imputabili a negligenze, errori o omissioni compiuti nell’espletamento dell’incarico da parte del broker.
A garanzia di tale diritto l’affidatario dovrà essere provvisto, per tutta la durata del contratto, di polizza assicurativa per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti e/o collaboratori anche occasionali e destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, ai sensi del d.lgs. 209/2005 s.m.i, per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.
Ad inizio del rapporto la ditta affidataria dovrà esibire copia della polizza e comunicare successivamente eventuali variazioni.
ART. 9 – RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione affidataria; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde, altresì, dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
ART. 10 - TRASFERIMENTO PRATICHE
Al fine di garantire la piena continuità del servizio l’affidatario si impegna a prendere accordi con l’attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri e delle polizze anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
Parimenti, l’affidatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all’eventuale subentro di un nuovo broker.
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l’appaltatore.
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice.
L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato nella misura del 10% dell’importo contrattuale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.
Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co.5 e ss. Del Codice.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata
parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa quanto segue:
▪ In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
▪ In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
ART. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.
Clausole risolutive espresse - L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 c.c., a tutto rischio e danno dell’affidatario nei seguenti casi:
a) qualora il broker affidatario ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali;
b) qualora il broker affidatario ometta di segnalare la scadenza preventiva dei premi e il pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del comune entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa;
c) qualora il broker affidatario non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili;
d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico dell’ affidatario;
e) in caso di subappalto del servizio.
f) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R.16.04.2013 n. 62, nonché quello approvato dal Comune e reperibile sul sito internet dello stesso;
L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al RUI, l’ affidatario sia soggetto a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
ART. 13 PENALI
Il Comune, in contraddittorio con l’affidatario, applicherà una penale di €50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal presente capitolato ovvero, in mancanza, rispetto ai termini di legge.
In particolare il Comune applicherà la predetta penale nei seguenti casi:
- mancato rispetto dei termini di apertura dei sinistri;
- mancata attivazione nei termini richiesti dal Comune in ordine alle eventuali domande di variazioni di polizza (es. inclusioni Polizza Libro Matricola Auto; inclusioni polizza All Risk opere d’arte);
- mancata anticipazione dei premi assicurativi in nome e per conto del Committente, nei termini di polizza.
L’ammontare della penale, se non corrisposto diversamente, verrà addebitato sulla garanzia definitiva. L’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell’affidataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
Il subappalto è ammesso ed autorizzato nei limiti di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
ART. 16 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile senza che la ditta affidataria nulla possa pretendere, previa comunicazione da notificarsi alla ditta stessa con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.
ART. 17 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE
Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO UE 679/2016
Relativamente al trattamento dei dati personali definito dal Regolamento UE 679/2016 l’affidatario è da considerarsi autonomo titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 del GDPR, in quanto lo stesso determina in maniera autonoma le finalità e i mezzi di trattamento e provvede a fornire distinta informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del DGPR alle diverse categorie di soggetti interessati, avendo cura di raccogliere il consenso del trattamento, se necessario.
ART. 19 - NORME GENERALI
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 s.m.i. ed alle altre norme applicabili in materia.
Firma della Ditta
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti punti: art. 1 - Prestazioni oggetto dell’incarico
art. 2 - Durata dell’incarico
art. 3 - Condizioni generali di espletamento dell’incarico art. 4 - Corrispettivo
art. 5 - Pagamento dei premi assicurativi art. 8 - Coperture assicurative richieste art.13 - Penali
art.15 - Cessione del contratto – Subappalto art.16 - Recesso unilaterale del contratto art.17 - Foro competente
Firma della Ditta