RESPONSABILITA’ DEL BROKER. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall’Amministrazione Comunale e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell’Amministrazione Comunale, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità. L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d’appalto.
RESPONSABILITA’ DEL BROKER. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all’ASL di Lanusei; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell’ASL di Lanusei competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
RESPONSABILITA’ DEL BROKER. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Alessandria e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento del’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il broker è, altresì, responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Comune di Alessandria avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell’espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00. Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
RESPONSABILITA’ DEL BROKER. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all' ASL di Rieti. È altresì responsabile di inadempienze e/o negligenze e/o inosservanza di disposizioni di legge o del presente capitolato. L'ASL avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente e dal D. Lgs. n. 209/2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker nonché dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge. Il Broker dovrà provvedere a consegnare all'ASL, prima dell'attivazione del servizio, copia della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 112, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005, per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.
RESPONSABILITA’ DEL BROKER. Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente Capitolato d'appalto. I rischi per la responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall’incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 13. Il broker si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l’obbligo del rispetto dell’art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia approvato con Deliberazione di giunta n. 405/2013 nella seduta del 20/12/2013, che integra il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Inoltre il broker si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l’obbligo del rispetto delle misure contenute nel “Piano triennale di prevenzione della Corruzione” e nel “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” approvati da ultimo con deliberazioni di Giunta rispettivamente n. 358 e n. 359 nella seduta del 29/11/2013 e aggiornati con Decreto del Presidente n. 11/2015.
RESPONSABILITA’ DEL BROKER. Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare od integrare agli organi comunali competenti. Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali. Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati. L'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dall'art. 110, comma 3, art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, della quale dovrà fornire copia all'Ente entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio. La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale minimo assicurato richiesto è di € 1.500.000,00 ( unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e di € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) all'anno globalmente per tutti i sinistri, e comunque non inferiore al massimale stabilito dall'IVASS per il volume d'affari dell'impresa, a pena di risoluzione del contratto. Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare.
RESPONSABILITA’ DEL BROKER. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare; il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. E’ inoltre responsabile dell’inadempimento di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato. I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 112 del D.Lgs. 209/2005, di cui il Broker all’inizio del servizio dovrà consegnare copia e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere massimali non inferiori ai minimi stabiliti dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
RESPONSABILITA’ DEL BROKER. Il BROKER è l’unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
RESPONSABILITA’ DEL BROKER. ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA
RESPONSABILITA’ DEL BROKER. Il Broker è l’unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli risponde dei danni connessi all’esecuzione del presente capitolato derivanti da condotte negligenti sia durante l’incarico sia dopo la scadenza del contrato purchè derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall’incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.