Partecipazione finanziaria Clausole campione

Partecipazione finanziaria. 1. La partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 1308/13 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1. Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi della vigente normativa comunitaria. 2. L'ammontare del finanziamento della Comunità europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nella proposta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente. 3. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea viene ridotta in misura proporzionale.
Partecipazione finanziaria. 1) La Regione Liguria provvede a destinare un finanziamento pari a € 20.000,00 (diconsi ventimila/00), quota parte del proprio budget, a copertura delle attività dell’Ente Parco Naturale Regionale del Beigua in qualità di ente collaboratore.
Partecipazione finanziaria. La realizzazione degli interventi prevede la compartecipazione finanziaria delle Parti, secondo quanto indicato nel progetto allegato alla presente convenzione. In particolare ARSIAL compartecipa alla realizzazione del progetto sia con specifiche attività e personale proprio sia sostenendo talune delle spese in base alla ripartizione descritta e secondo le modalità di cui al successivo art.6.
Partecipazione finanziaria. Dall’attuazione del presente Protocollo non devono derivare oneri a carico delle Parti, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Letto, confermato e sottoscritto.
Partecipazione finanziaria. In relazione alle specifiche competenze condivise, per la realizzazione delle attività di comune interesse di cui al progetto di collaborazione, si conviene che le attività vengono cofinanziate dalle parti al 50%. Sulla scorta delle risorse genetiche attualmente oggetto dell’attività ARSIAL, necessitanti delle analisi genetiche e della ricerca bibliografica ad esse correlate, CREA-OFA concorrerà con le proprie risorse umane, stimate in 1 unità lavorativa/anno, oltre a maggiori spese vive per le analisi di laboratorio. Sulla scorta di tali elementi ARSIAL riconosce a CREA-OFA, a titolo di rimborso spese, e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad euro 24.000 (ventiquattromila/00) erogabile in due tranche nel limite del 50% del totale, alla presentazione di un report intermedio che dia evidenza dei metodi utilizzati e dello stato di avanzamento delle attività in essere, mentre il restante 50% verrà erogato a saldo, previa presentazione e validazione dell’Area competente, di una relazione finale di ricerca comprensiva di tutte le elaborazioni effettuate e di materiale divulgativo utilizzabile per la presentazione dei risultati dell’attività. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, con esclusione di qualsivoglia margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
Partecipazione finanziaria. Sulla base dell’accordo del 21/9/2017 ARSIAL ha erogato la prima tranche di € 12.000,00 pari al 50% del contributo di € 24.000,00. Il restante 50% dell’importo previsto, pari ad € 12.000,00 verrà erogato a saldo, previa presentazione, e validazione dell’Area competente, di una relazione finale della ricerca, comprensiva di tutte le elaborazioni scientifiche effettuate, di materiale divulgativo utilizzabile per la presentazione dei risultati dell’attività. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, con esclusione di qualsivoglia margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.” L’art. 6 dell’Accordo è sostituito dal seguente:

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  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Oneri finanziari 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra l’Università e il Dipartimento. 2. L’Università, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria. 3. Gli oneri finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 772 – sono pari a € 150.000,00. a. un importo pari al 50% di € 150.000,00 (€ 75.000,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività; b. un importo pari al 40% di € 150.000,00 (€ 60.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui al punto a. del presente articolo; c. un importo pari 10% di € 150.000,00 (€ 15.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa finali e della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 150.000,00; 4. In considerazione del fatto che l’Università non viene ricompresa nelle tabelle A e B della legge 28/10/1984, n. 720, così come risultano aggiornate dal DPCM del 29/11/2011 (in GU 284 del 06/12/2011), la stesso non è obbligato alla tenuta di un conto di Tesoreria e in adempimento all’art. 3 c. 1 della legge n. 136 /2010 e s.m.i., recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”, fornirà apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato. Pertanto gli importi di cui al comma 3 del presente articolo verranno versati mediante accreditamento della somma sul c/c presso UNICREDIT Agenzia Roma 60 – IBAN XX00X0000000000000000000000 – Intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’accreditamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 5. È escluso che il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa ricevere compensi a valere sugli oneri finanziari progettuali.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6