Partecipazione finanziaria Clausole campione

Partecipazione finanziaria. 1. La partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 1308/13 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1. Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi della vigente normativa comunitaria. 2. L'ammontare del finanziamento della Comunità europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nella proposta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente. 3. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea viene ridotta in misura proporzionale.
Partecipazione finanziaria. Sulla base dell’accordo del 21/9/2017 ARSIAL ha erogato la prima tranche di € 12.000,00 pari al 50% del contributo di € 24.000,00. Il restante 50% dell’importo previsto, pari ad € 12.000,00 verrà erogato a saldo, previa presentazione, e validazione dell’Area competente, di una relazione finale della ricerca, comprensiva di tutte le elaborazioni scientifiche effettuate, di materiale divulgativo utilizzabile per la presentazione dei risultati dell’attività. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, con esclusione di qualsivoglia margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.” L’art. 6 dell’Accordo è sostituito dal seguente:
Partecipazione finanziaria. La realizzazione degli interventi prevede la compartecipazione finanziaria delle Parti, secondo quanto indicato nel progetto allegato alla presente convenzione. In particolare ARSIAL compartecipa alla realizzazione del progetto sia con specifiche attività e personale proprio sia sostenendo talune delle spese in base alla ripartizione descritta e secondo le modalità di cui al successivo art.6.
Partecipazione finanziaria. 1) La Regione Liguria provvede a destinare un finanziamento pari a € 20.000,00 (diconsi ventimila/00), quota parte del proprio budget, a copertura delle attività dell’Ente Parco Naturale Regionale del Beigua in qualità di ente collaboratore.
Partecipazione finanziaria. In relazione alle specifiche competenze condivise, per la realizzazione delle attività di comune interesse di cui al progetto di collaborazione, si conviene che le attività vengono cofinanziate dalle parti al 50%. Sulla scorta delle risorse genetiche attualmente oggetto dell’attività ARSIAL, necessitanti delle analisi genetiche e della ricerca bibliografica ad esse correlate, CREA-OFA concorrerà con le proprie risorse umane, stimate in 1 unità lavorativa/anno, oltre a maggiori spese vive per le analisi di laboratorio. Sulla scorta di tali elementi ARSIAL riconosce a CREA-OFA, a titolo di rimborso spese, e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad euro 24.000 (ventiquattromila/00) erogabile in due tranche nel limite del 50% del totale, alla presentazione di un report intermedio che dia evidenza dei metodi utilizzati e dello stato di avanzamento delle attività in essere, mentre il restante 50% verrà erogato a saldo, previa presentazione e validazione dell’Area competente, di una relazione finale di ricerca comprensiva di tutte le elaborazioni effettuate e di materiale divulgativo utilizzabile per la presentazione dei risultati dell’attività. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, con esclusione di qualsivoglia margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
Partecipazione finanziaria. Dall’attuazione del presente Protocollo non devono derivare oneri a carico delle Parti, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Letto, confermato e sottoscritto.

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  • Dotazione finanziaria I soggetti sottoscrittori di seguito elencati assicurano la dotazione finanziaria necessaria per l’attuazione delle azioni-attività individuate nel primo programma d’azione, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive e dal relativo quadro riassuntivo (All. 2 e 3), e in quelle delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d’azione. La Regione Lombardia – D.G. Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile assicura i mezzi finanziari e le strutture organizzative per il funzionamento del Comitato Tecnico e mette a disposizione per l’attuazione dell’AQST gli strumenti e le consulenze attivate con ARPA. La Dotazione finanziaria prevista dal presente AQST e dal relativo Primo Programma d’Azione è così riassumibile: Soggetti sottoscrittori Fondi Disponibili Fondi da Reperire Totale Comuni 3.280.491,00 VEDI ALLEGATO 3 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPEGNI Provincia di Como 5.000,00 Provincia di Milano 2.253.494,00 A.T.O. di Como 7.517.473.86 A.T.O. di Milano 9.997.500,00 A.T.O. Città di Milano

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Oneri finanziari Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • CONTRIBUTO FINANZIARIO Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del programma Erasmus+ Call 2021 e nelle relative Disposizioni Nazionali. L’Istituto à adotta la modalità di rimborso analitico dei costi sostenuti per viaggio e soggiorno, a seguito di presentazione dei documenti giustificativi, secondo le regole interne all’Istituto e nel rispetto dei massimali previsti per il supporto individuale e per le spese di viaggio indicati nelle Note tecniche (allegato III). Nessun rimborso è previsto per periodi di mobilità “virtuali” svolti dall’Università degli Studi di Firenze (distance training activity) Il partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per _____giorni di mobilità fisica. [Il numero di giorni indicato è pari alla durata del periodo di mobilità fisica più gli eventuali giorni di viaggio, inclusi i giorni aggiuntivi per il viaggio green, ove applicabile. Se il Partecipante riceve un contributo europeo Xxxxxxx+ congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo europeo Xxxxxxx+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il Partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.] Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità, ove applicabile, oppure il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante. Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.6, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.