CONVENZIONE SIRM
Assicurazione delle Attività Professionali
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
Società Reale Mutua di Assicurazioni
Responsabilità amministrativa e/o amministrativo/contabile Medici radiologi con cariche dirigenziali in ambito pubblico, iscritti alla SIRM (Società Italiana Di Radiologia Medica)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione, in forma di polizza collettiva, riservata ai medici radiologi che ricoprono cariche Dirigenziali (Direttore di Struttura Semplice, Direttore di Struttura Complessa, Direttore di Struttura a Carattere Dipartimentale/Interdipartimentale, Direttore di Dipartimento) in ambito pubblico, iscritti alla SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica). È prestata nella forma Claims Made e tiene indenne l’Assicurato dei danni causati all’Amministrazione Pubblica esclusivamente nello svolgimento delle funzioni amministrative e/o amministrativo/contabili relative all’attività riportata sul Modulo di Adesione e per le quali ha inteso garantirsi nel caso di procedimento innanzi alla Corte dei Conti
Che cosa è assicurato?
✓ L’Assicurazione è prestata esclusivamente per quanto l’Assicurato sia tenuto a corrispondere a seguito di un’azione di rivalsa della Corte dei Conti nei propri confronti per la Responsabilità Amministrativa e/o la Responsabilità Amministrativo/Contabile.
✓ La garanzia s’intende operante per il caso di colpa grave dell’Assicurato, per effetto di sentenze definitive della Corte dei conti, anche nei casi in cui l’Ente di Appartenenza abbia esercitato l’azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato a seguito di risarcimento a Xxxxx.
✓ È compreso altresì in garanzia quanto l’Assicurato dovrà corrispondere a seguito di rito abbreviato ex art. 130 del Codice di giustizia contabile a condizione che il ricorso al rito abbreviato sia stato preventivamente autorizzato da Reale Mutua.
Che cosa non è assicurato?
L'assicurazione non vale per:
🗶 atti, fatti o circostanze di cui l’Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
🗶 attività svolta per conto di soggetti diversi dall’Ente di appartenenza indicato in polizza;
🗶 responsabilità da inadempimento contrattuale o responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge;
🗶 responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività medica, diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione clinica;
🗶 mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
🗶 i danni materiali.
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Non sono considerati terzi:
🗶 il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato sul certificato di assicurazione per ogni sinistro.
! Detto massimale costituisce anche la massima
esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i sinistri denunciati in ciascuna annualità assicurativa.
! L’assicurazione è operante con l’applicazione di una
franchigia pari a:
- € 1.000 qualora il massimale di polizza sia € 1.500.000.
- € 2.000 qualora il massimale di polizza sia € 3.000.000
L'Assicurazione comprende inoltre:
✓ i Danni Erariali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a Terzi, all'Ente di Appartenenza ed all’Erario in genere a seguito di propri errori;
✓ i Danni Erariali per la gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell'Ente di Appartenenza e della Pubblica Amministrazione in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
S’intendono compresi altresì i danni subiti dall’Erario:
✓ dalla lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali, quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - il danno all’immagine, il danno a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi commessi dall’Assicurato con colpa grave;
✓ Fatti commessi da dipendenti dell’Ente di cui l’Assicurato debba rispondere per omessa supervisione e/o omesso intervento;
✓ Per perdite patrimoniali, esclusi danni materiali e corporali, conseguenti ad inadempimento e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalle imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
• amministrazione diretta
• procedura di cottimo fiduciario
per le quali l’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.lgs. 50/2016 all’acquisizione in economia.
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Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana e per i sinistri verificatisi in Europa.
Che obblighi ho?
Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione dell’assicurazione. L’assicurato è tenuto a fornire notizie e documentazioni necessarie per consentire a Reale Mutua verifiche e controlli. In caso di polizza a regolazione premio si deve trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.
È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.
La copertura termina alla data indicata sulla polizza, senza tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza?
L’assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.
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Assicurazione delle Attività Professionali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società Reale Mutua di Assicurazioni
Responsabilità amministrativa e/o amministrativo/contabile Medici radiologi con cariche dirigenziali in ambito pubblico, iscritti alla SIRM (Società Italiana Di Radiologia Medica)
Edizione 02/2022 (Ultimo aggiornamento disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d’Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. x00 0000 000 000 - fax x00 0000 000 000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 2.335 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.275 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxx.
Si specificano i seguenti dati:
• requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 885,9 milioni;
• requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 398,6 milioni;
• fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.439,9 milioni di euro;
• solvency ratio: 388,3 %.
Al contratto si applica la legge italiana.
È possibile personalizzare la copertura scegliendo tra due opzioni di massimale per il quale si desidera siano prestate le garanzie. L’impegno di Reale Mutua sarà limitato al massimale concordato con l’Assicurato.
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Che cosa è assicurato? Oltre a quanto indicato nel DIP Danni– Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie | |
GARANZIE DI BASE | ✓ ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Relativamente alle richieste di risarcimento connesse all’attività di assunzione e gestione del personale la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L’Assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento nei confronti dell’Assicurato per mobbing tra Ente e dipendenti dello stesso. Tale estensione è operante esclusivamente nel caso in cui non sia stato l’Assicurato a mettere in atto l’azione di mobbing, ma che lo stesso si sia reso responsabile per omessa supervisione e/o omesso intervento. ✓ ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA, DI MEMBRO DI COMMISSIONE E COMMISSARIO DI GARA L'Assicurazione vale – ferma l’esclusione di cui alla lettera d) dell’art. 8.1 RISCHI ESCLUSI - per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall’Assicurato in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Organi Collegiali. L’Assicurazione vale altresì per all'attività di Membro di commissione / Commissario di gara, non retribuita dall'Ente di Appartenenza, presso Enti pubblici o Organismi di diritto pubblico diversi da quello con il quale l'Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio. L'estensione di garanzia di cui al presente paragrafo è operante a prescindere: - dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l'anno; - dalla tipologia di Enti pubblici o Organismi di diritto pubblico presso i quali viene svolta tale attività Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 50% del massimale per sinistro e per annualità assicurativa ✓ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO La garanzia comprende le richieste di risarcimento derivanti dall’attività di Responsabile Unico del Procedimento come definito dall’art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dalla Linea guida di attuazione ANAC n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza massima per sinistro e per annualità assicurativa di € 150.000. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non sono previste opzioni con riduzione del premio | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
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Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie
La garanzia non vale per:
🗶 perdita, distruzione, o deterioramento di cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;
🗶 attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o società;
🗶 inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché per il danno ambientale;
🗶 omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
🗶 sanzioni, multe, ammende a eccezione di quelle inflitte a terzi, per errori imputabili all’Assicurato;
🗶 svolgimento di incarichi tra loro non compatibili in base alle norme vigenti;
🗶 presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione
Rischi esclusi
e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.
🗶 trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
🗶 furto (salvo quanto previsto al punto 6.2 “Rischi compresi” lettera e);
🗶 circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
🗶 detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
🗶 guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, e tutti gli eventi ad essi assimilabili, nonché gli incidenti dovuti a ordigni esplosivi o bellici.
Ci sono limiti di copertura? Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie | ||
Limite di risarcimento | ||
Tutte le garanzie (se non diversamente precisato) | Massimale | |
GARANZIE DI BASE | Incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro (D.Lgs n.81/2008) | € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Violazione delle norme sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali | € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio | € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Inquinamento derivante da rottura accidentale di impianti e condutture | € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Mancato ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Attività di assunzione e gestione del personale | € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Attività di rappresentanza, di membro di commissione e commissario di gara | 50% del massimale per sinistro e per annualità assicurativa | |
Responsabile unico del procedimento | Massimale Assicurato |
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L’Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione con oggetto attinente la presente assicurazione, deve darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è presente intervento da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni. Il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni |
Obblighi dell’impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni |
Rimborso | Non sono previsti rimborsi di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie di polizza operano di norma per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità del contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza di polizza, ma non antecedentemente a 5 anni da tale data. Cessazione della polizza L’Assicurazione opera altresì per le Richieste di Risarcimento - notificate all’Assicurato e comunicate a Reale Mutua entro e non oltre cinque (5) anni dalla cessazione della Polizza - che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione. In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni
Come posso disdire la polizza?
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Il prodotto si rivolge a medici radiologi che ricoprono le seguenti cariche Dirigenziali:
- Direttore di Struttura Semplice,
- Direttore di Struttura Complessa,
- Direttore di Struttura a Carattere Dipartimentale/Interdipartimentale,
- Direttore di Dipartimento,
in ambito pubblico, iscritti alla SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica).
A chi è rivolto questo prodotto?
Sulla base delle rilevazioni contabili dell’ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l’ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 28 % dei premi contabilizzati.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero | |
competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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POLIZZA COLLETTIVA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E/O AMMINISTRATIVO/CONTABILE RISERVATA AI MEDICI RADIOLOGI CHE RICOPRONO CARICHE DIRIGENZIALI IN AMBITO PUBBLICO, ISCRITTI ALLA
SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica)
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• Informativa all’Assicurato per il trattamento dei dati
è pubblicato sul portale web xxx.xxxx.xxx e deve essere scaricato dall’Assicurato prima della sottoscrizione
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Polizza Collettiva ad adesione n. 2022 03 2480235
Convenzione SIRM
(Società Italiana di Radiologia Medica)
Condizioni di assicurazione
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Convenzione relativa alla
distribuzione della polizza collettiva
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I. Oggetto del Contratto
Con il presente contratto S.I.R.M. Società Italiana di Radiologia Medica, di seguito Contraente, stipula una polizza collettiva con la Società Reale Mutua di Assicurazioni avente per oggetto la garanzia di Responsabilità Amministrativa e/o Amministrativo/contabile disciplinata dalle condizioni tutte che seguono.
La polizza collettiva è stipulata per conto di ciascun professionista, di seguito Assicurato, iscritto al relativo Ordine Professionale e Socio della Contraente e laureato in medicina e chirurgia, esclusivamente per gli incarichi dirigenziali amministrativi e/o amministrativo/contabili che questi abbia nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che aderirà alla copertura mediante sottoscrizione di Modulo di Adesione secondo le modalità di seguito indicate.
Nel caso di adesione il rapporto tra gli Aderenti/Assicurati e Reale Mutua è regolato dal presente Contratto, di seguito Xxxxxxx.
Resta inteso che l’Assicurato, in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che egli dovesse avanzare in relazione alla garanzia prestata con la presente Xxxxxxx, risponderà unicamente a Reale Mutua, la quale potrà opporgli tutte le eccezioni che potrebbe opporre al Contraente in forza della Polizza.
II. Documentazione per gli Assicurati
Ad ogni Assicurato che aderirà alla presente Polizza, il Contraente fornirà o renderà disponibili le Condizioni di Polizza contenenti, l'informativa per la protezione dei dati personali (Privacy), il Modulo di Adesione ed il Set Informativo.
Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà responsabilità diretta del Contraente per eventuali indennizzi corrisposti.
III. Modulo di Adesione (facsimile allegato)
Ciascun Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere il Modulo di Adesione, che formerà parte integrante della Polizza, trasmetterlo all'Intermediario e provvedere al versamento dell'importo dovuto per il tramite della Contraente.
Nel Modulo di Adesione dovranno essere riportati necessariamente i seguenti dati:
• i dati identificativi dell'Assicurato (Cognome e Nome, Codice Fiscale, domicilio, numero telefonico ed indirizzo e-mail);
• la data della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero la decorrenza della garanzia;
• l'attività dirigenziale svolta;
• l'opzione di massimale scelto;
• la dichiarazione di eventuali sinistri occorsi nei 5 (cinque) anni precedenti riferibili ad eventi assicurabili con la presente polizza;
• la dichiarazione di non essere a conoscenza di xxxx, fatti o circostanze di cui sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
• l'accettazione dell'Assicurato di alcune particolari disposizioni di Xxxxxxx (artt.1341 e 1342 del Codice civile);
• il consenso dell'Assicurato al trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.
IV. Premio e modalità di pagamento
All'atto del perfezionamento della Polizza il Contraente non versa alcun premio.
Entro il 5° (quinto) giorno di ciascun mese Il Contraente s’impegna a trasmettere all’Intermediario l’elenco delle nuove adesioni e dei rinnovi relative al mese precedente.
Tali elenchi dovranno contenere i dati identificativi indicati nel modulo di adesione, l'attività professionale svolta, la decorrenza della garanzia e la data del versamento del premio da parte dell'Assicurato.
L'invio di tali elenchi sarà da intendersi come conferma dell'avvenuto pagamento del premio da parte dell'Assicurato.
Condizioni di assicurazione
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Il premio così incassato dovrà essere versato dalla Contraente all’Intermediario entro il 10° (decimo)
giorno dello stesso mese in cui sono stati trasmessi i suindicati elenchi.
Entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo l’intermediario dovrà a sua volta trasmettere a Reale Mutua gli elenchi delle adesioni come sopra descritti nonché versare i premi al netto delle sue competenze.
V. Certificato di Assicurazione e documenti di rinnovo (facsimile allegato)
Reale Mutua autorizza l’Intermediario, all'atto del ricevimento degli elenchi di cui sopra attestanti l'avvenuto pagamento del Premio da parte degli Aderenti/Assicurati, ad emettere per ciascun Assicurato un Certificato di Assicurazione come da facsimile allegato alla presente polizza, a prova della copertura assicurativa attestante l'avvenuta applicazione alla Polizza riportante i dati dallo stesso forniti all'atto dell'adesione ovvero:
• i dati identificativi dell'Assicurato (Cognome e Nome, Codice Fiscale e domicilio);
• la decorrenza della garanzia.
• l'attività dirigenziale svolta;
• il massimale assicurato;
• il premio alla decorrenza della garanzia e delle eventuali successive annualità.
VI. Durata del contratto (clausola di raccordo)
Si conviene fra le parti di collegare la durata della presente a quella della polizza collettiva n. 2020/03/2420066 relativa alla responsabilità civile professionale dei medici iscritti alla Sirm.
Pertanto, al cessare della suddetta polizza cesserà automaticamente anche la presente senza la necessità di alcuna preventiva comunicazione fra le parti.
VII. Statistica Sinistri
Reale Mutua, a richiesta della Contraente, si obbliga a fornire entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascuna annualità un resoconto sull'andamento tecnico della Polizza, ed in particolare:
• elenco dei sinistri denunciati comprensivo di data di accadimento e data di denuncia;
• indicazione dei sinistri liquidati e relativo importo;
• indicazione dei sinistri riservati e relativo importo;
• indicazione dei sinistri respinti:
• indicazione dei sinistri senza seguito.
VIII. Modalità di disciplina delle adesioni alla Polizza
Per l'adesione alla presente Polizza il Contraente, o suo incaricato, mette a disposizione degli Assicurati una idonea procedura attraverso la quale il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati le condizioni di Polizza, l'Informativa per la protezione dei dati personali (Privacy), il Modulo di Adesione ed il Set Informativo.
L'Assicurazione si intende valida sempreché l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in regola con il versamento del premio nei termini dovuti.
Il periodo di assicurazione avrà inizio dalle ore 24:00 del giorno nel quale è stato sottoscritto il Modulo di Adesione, a condizione che il relativo premio sia versato entro lo stesso giorno, altrimenti ha inizio dalle ore 24:00 del giorno di pagamento ed ha scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascun anno.
Se l'Assicurato non versa il premio dovuto per il successivo Periodo di Assicurazione, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della data di scadenza del precedente periodo e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme la scadenza del 31 dicembre dell’anno.
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IX -Determinazione del premio
Il premio annuo dovuto tenuto conto della copertura assicurativa relativa all'attività professionale svolta dall'Assicurato, tenuto conto del Massimale assicurato, è quello risultante dalla tabella che segue:
MASSIMALI SINISTRO/ANNO | € 1.500.000,00 | € 3.000.000,00 |
PREMI ANNUI LORDI (Comprensivi degli aumenti per tutte le estensioni di garanzia prestate) | ||
Responsabile di - DIRETTORE DI STRUTTURA SEMPLICE - DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA - DIRETTORE DI STRUTTURA A CARATTERE DIPARTIMENTALE/INTERDIPARTIMENTALE | € 300,00 | € 400,00 |
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | € 600,00 | € 800,00 |
Il premio per il Periodo di Assicurazione è dovuto nella misura del 100% se l’adesione avviene entro il
30.06 e del 50% se l’adesione avviene dopo il 30.06.
Condizioni di assicurazione
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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INTRODUZIONE
LA POLIZZA COLLETTIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRATIVA E/O AMMINISTRATIVA/CONTABILE RISERVATA AI MEDICI RADIOLOGI CHE RICOPRONO CARICHE DIRIGENZIALI DI OGNI GRADO IN AMBITO
PUBBLICO, ISCRITTI ALLA SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica), prestata nella forma Claims Made, tiene indenne l’Assicurato dei danni causati all’Amministrazione Pubblica esclusivamente nello svolgimento delle funzioni amministrative e/o amministrativo/contabili relative all’Attività riportata nel Modulo di Adesione e per le quali ha inteso garantirsi, nonché, entro i limiti di legge, le eventuali spese legali di resistenza alle Richieste di Risarcimento, nel caso di procedimento innanzi alla Corte dei Conti
salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.
Condizioni di assicurazione
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INDICE
GLOSSARIO 11
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 14
1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - ASSICURATO 14
2 DURATA DELLA COPERTURA 15
3 DISDETTA E RECESSO 15
4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 16
5 ALTRE INFORMAZIONI 16
6 CHE COSA POSSO ASSICURARE 17
7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 19
8 CHE COSA NON È ASSICURATO 21
9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 22
10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 23
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LEGENDA
CHE COSA POSSO ASSICURARE
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate sul certificato di assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
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GLOSSARIO
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ASSICURATO
La persona fisica che aderisce alla polizza collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione, che svolge la specifica Attività professionale ivi indicata ed il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di cessazione dell’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il presente contratto di assicurazione.
ATTIVITA’ ASSICURATA
L’Attività Svolta dall’Assicurato dichiarata nel Modulo di Adesione - sulla base della quale è calcolato il premio dell’Assicurazione - nonché ogni Attività Svolta in passato dall’Assicurato, assicurabile con la presente polizza, che sia cessata prima della data di adesione.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Il documento che va a formare parte integrante della Polizza, emesso a prova della copertura assicurativa per il singolo Assicurato, nel quale sono indicati i dati relativi all’Assicurato, le date di effetto e di scadenza dell’assicurazione ed il premio con le relative imposte
COMUNICAZIONE
Lettera raccomandata, Posta Elettronica Certificata (PEC) o Telefax.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva.
COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.
DANNO
Qualsiasi pregiudizio di natura patrimoniale subito da Terzi, suscettibile di valutazione economica
DANNO ERARIALE
Il Danno subito dall'Xxxxxx, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali, quale a titolo esemplificativo e non limitativo il danno all'immagine.
DANNO MATERIALE
Il pregiudizio economico subito da Xxxxx conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
ENTE DI APPARTENENZA
Ente pubblico presso il quale l’Assicurato svolge la propria funzione amministrativa
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EUROPA
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri stati dell’Unione Europea, nonché Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx e Svizzera.
FRANCHIGIA
Parte del danno stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
LIMITE DI RISARCIMENTO
L’importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una determinata garanzia; esso non va comunque ad incrementare il massimale. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche per annualità assicurativa.
MASSIMALE
La somma, indicata sul certificato di assicurazione, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
MODULO DI ADESIONE
Il documento contrattuale che costituisce prova della volontà dell’Assicurato di aderire alla presente Polizza Collettiva
PARTI
L’Assicurato e Reale Mutua.
PERDITE PECUNIARIE
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a
cose.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il periodo di tempo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza indicata nel Certificato di Assicurazione, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice civile, a sua volta compreso tra la data di decorrenza e di scadenza annuale della presente polizza.
Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto per la nuova annualità, inizia un Periodo di Assicurazione distinto dal precedente e dal successivo.
PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA COLLETTIVA
Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nella Convenzione
POLIZZA/POLIZZA COLLETTIVA
Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Reale Mutua, Contraente e Assicurato
PREMIO
La somma dovuta dall’Assicurato a Reale Mutua a titolo di corrispettivo della copertura assicurativa prestata da Reale Mutua
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
La responsabilità derivante all’Assicurato per danni o perdite pecuniarie cagionati all’Ente pubblico di appartenenza, o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E/O CONTABILE - DANNO ERARIALE
La responsabilità derivante all’Assicurato per perdite pecuniarie cagionate nell’ambito del proprio rapporto di servizio inerente alla gestione di beni, valori o denaro pubblico, all’Ente di appartenenza, o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
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RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, è portata per iscritto a conoscenza dell’Assicurato:
- la segnalazione, inviata all’Assicurato dall’Ente di Appartenenza per il quale svolge l’Attività Assicurata, inerente un’inchiesta promossa dalla Corte dei conti;
- la segnalazione, inviata all’Assicurato dall’Ente di Appartenenza per il quale svolge l’Attività Assicurata, di aver inoltrato l’informazione alla Corte dei conti in ordine ad eventuali danni;
- l'invito a dedurre o la citazione in giudizio dell'Assicurato dinanzi alla Corte dei conti;
- la comunicazione con la quale l’Ente di Appartenenza, per il quale svolge l’Attività Assicurata, manifesta all'Assicurato di volersi rivalere nei suoi confronti per danni conseguenti ad un evento, errore od omissione attribuibili a colpa grave.
RISARCIMENTO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
SCOPERTO
Parte del danno o della perdita pecuniaria, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato
SINISTRO
L’azione di rivalsa della Corte dei conti nei confronti dell’Assicurato per Responsabilità Amministrativa e/o Responsabilità Amministrativo/Contabile
TRANSAZIONE
Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l’insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.
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NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Norme valide per tutte le garanzie prestate dall’assicurazione
1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - ASSICURATO
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto al risarcimento; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, il risarcimento può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
1.2 VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del rischio (art. 1897 del Codice civile) oppure un aggravamento del rischio (art. 1898 del Codice civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice civile non si applicheranno ed il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica di premio.
Qualora si verifichi un cambiamento dell’attività svolta dall’Assicurato verso una funzione assicurabile con la presente polizza, ma con un premio maggiore, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermo restando l’obbligo a carico dell’Assicurato di provvedere alla tempestiva comunicazione a Reale Mutua.
1.3 BUONA FEDE
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
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2. DURATA DELLA COPERTURA
2.1 DURATA DELLA COPERTURA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno nel quale è stato sottoscritto il Modulo di Adesione a condizione che:
nel Modulo di adesione – da compilarsi esclusivamente all’atto della prima adesione alla polizza - non sia riportato alcun
sinistro o circostanza nota. In caso dell’indicazione di uno o più eventi l’adesione sarà soggetta alla preventiva valutazione
-
da parte di Reale Mutua che potrà rifiutare l’adesione stessa o proporla a condizioni diverse;
- il relativo premio sia versato entro lo stesso giorno, altrimenti ha inizio dalle ore 24 del giorno di pagamento L’assicurazione ha scadenza alle ore 24 del 31 dicembre dell’anno.
2.2 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
La presente assicurazione è senza tacito rinnovo pertanto perderà ogni effetto alle ore 24,00 del 31 dicembre dell’anno.
Si conviene espressamente che è data facoltà all’Assicurato, che abbia aderito nell’anno precedente, di sottoscrivere l’adesione all’annualità successiva entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione precedente con effetto dell’assicurazione
dalle ore 24,00 del 31.12 dell’anno precedente.
3. DISDETTA E RECESSO
3.1 DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE
Essendo la presente assicurazione senza tacito rinnovo non vi è obbligo di disdetta delle Parti.
3.2 RECESSO ANTICIPATO DALL’ASSICURAZIONE
In caso di durata poliennale dell’assicurazione, è facoltà delle Parti recedere annualmente dal contratto mediante comunicazione, spedita almeno 60 giorni prima della prima scadenza anniversaria.
3.3 RECESSO DALL’ASSICURAZIONE PER SINISTRO
In caso di denuncia di Xxxxxxxx sia Reale Mutua che il Contraente possono recedere dalla presente Polizza e conseguentemente, con pari effetto, dalla totalità delle relative adesioni, al termine di ciascuna annualità con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni
ridotto a 30 (trenta) giorni per la prima annualità.
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4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
4.1 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
Il premio dovrà essere corrisposto in unica soluzione per l’intero periodo di assicurazione.
4.2 ONERI FISCALI
Il premio è comprensivo di imposte.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
5. ALTRE INFORMAZIONI
5.1 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI
L’Assicurato, in caso di sinistro, dovrà comunicare a Reale Mutua la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti nelle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice civile)
Quanto sopra costituisce l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione a Reale Mutua dell’esistenza di altre assicurazioni di cui all’art. 1910 del Codice civile.
5.3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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RESPONSABILITÀ AMMMISTRATIVA E/O AMMINISTRATIVO/CONTABILE
In caso di sinistro – fermo il massimale indicato nel certificato di assicurazione - verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati nei capitoli di seguito riportati.
6. CHE COSA POSSO ASSICURARE
6.1 RISCHIO ASSICURATO
L’Assicurazione, nei limiti e alle condizioni previste in polizza, è prestata esclusivamente per quanto l’Assicurato sia tenuto a corrispondere a seguito di un’azione di rivalsa della Corte dei Conti nei propri confronti per la Responsabilità Amministrativa e/o la Responsabilità Amministrativo/Contabile, connessi all’esercizio della funzione assicurata nonché di tutte le altre svolte, anche se cessate, che rientrano nella stessa categoria di cui al punto IX delle condizioni che regolano la convenzione o di categoria inferiore, purché assicurabili con la presente polizza.
A maggior precisazione la garanzia prevista s’intende operante per il caso di colpa grave dell’Assicurato e pertanto opera per le somme che lo stesso sia tenuto a pagare, per effetto di sentenze definitive della Corte dei conti, anche nei casi in cui l’Ente di Appartenenza abbia esercitato l’azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato a seguito di risarcimento a Xxxxx.
È compreso altresì in garanzia quanto l’Assicurato dovrà corrispondere a seguito di rito abbreviato ex art. 130 del Codice di giustizia contabile a condizione che il ricorso al rito abbreviato sia stato preventivamente autorizzato da Reale Mutua.
L'Assicurazione si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.
L'Assicurazione comprende inoltre:
- i Danni Erariali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a Terzi, all'Ente di Appartenenza ed all’Erario in genere a seguito di propri errori;
- i Danni Erariali per la gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell'Ente di Appartenenza e della Pubblica Amministrazione in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
S’intendono compresi altresì i danni subiti dall’Erario:
- dalla lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali, quali - a titolo esemplificativo e non limitativo - il danno
all’immagine, il danno a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi commessi dall’Assicurato con colpa grave
- Fatti commessi da dipendenti dell’Ente di cui l’Assicurato debba rispondere per omessa supervisione e/o omesso intervento
- Per perdite patrimoniali, esclusi danni materiali e corporali, conseguenti ad inadempimento e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalle imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
• amministrazione diretta
• procedura di cottimo fiduciario
per le quali l’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.lgs. 50/2016 all’acquisizione in economia.
6.2 RISCHI COMPRESI
La garanzia comprende inoltre la responsabilità dell'Assicurato derivante da:
a)partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi;
b) svolgimento di sopralluoghi, trasferte, commissioni all’esterno dei locali dell’Ente di appartenenza;
c)svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
d) violazione delle norme sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione
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stessa. La garanzia è prestata, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
e) perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
f) contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
g) mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa;
h) incarico di Responsabile del procedimento amministrativo secondo quanto previsto dall’art. 4 Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
6.3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)
6.3.1 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Relativamente alle richieste di risarcimento connesse all’attività di assunzione e gestione del personale la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
L’Assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento nei confronti dell’Assicurato per mobbing tra Ente e dipendenti dello stesso. Tale estensione è operante esclusivamente nel caso in cui non sia stato l’Assicurato a mettere in atto l’azione di mobbing, ma che lo stesso si sia reso responsabile per omessa supervisione e/o omesso intervento.
6.3.2 ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA, DI MEMBRO DI COMMISSIONE E COMMISSARIO DI GARA
L'Assicurazione vale – ferma l’esclusione di cui alla lettera d) dell’art. 8.1 RISCHI ESCLUSI - per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall’Assicurato in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Organi Collegiali.
L’Assicurazione vale altresì per all'attività di Membro di commissione / Commissario di gara, non retribuita dall'Ente di Appartenenza, presso Enti pubblici o Organismi di diritto pubblico diversi da quello con il quale l'Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio.
L'estensione di garanzia di cui al presente paragrafo è operante a prescindere:
- dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l'anno;
- dalla tipologia di Enti pubblici o Organismi di diritto pubblico presso i quali viene svolta tale attività
Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 50% del massimale per sinistro e per annualità assicurativa
6.3.3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
La garanzia comprende le richieste di risarcimento derivanti dall’attività di Responsabile Unico del Procedimento come definito dall’art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dalla Linea guida di attuazione ANAC n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza massima per sinistro e per annualità assicurativa di € 150.000,00.
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7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
7.1 REQUISITI PROFESSIONALI
L’efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell’Assicurato, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l’attività dallo stesso svolta.
7.2 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO
a) Inizio della garanzia - retroattività
L'Assicurazione, in regime Claims Made, è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul certificato di assicurazione, ma non antecedentemente a 5 (cinque) anni da tale data.
b) Cessazione della polizza
L’Assicurazione opera altresì per le Richieste di Risarcimento - notificate all’Assicurato e comunicate a Reale Mutua entro e non oltre cinque (5) anni dalla cessazione della Polizza - che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione.
In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.
c) Clausola di continuità
A parziale deroga dell’art. 8.1 RISCHI ESCLUSI lett. a), Reale Mutua si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, a garantire l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di Risarcimento, avanzata contro l'Assicurato stesso nel corso del Periodo di Assicurazione e/o Periodo di ultrattività, anche se derivante da atti, fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza, a condizione che:
- dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta degli atti, fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro a Reale Mutua, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione emesse da Reale Mutua o dai Lloyd’s coverholder Link srl ed intermediate da Mag RS srl stipulate per i medesimi rischi coperti dalla presente Xxxxxxx;
- atti, fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate per i medesimi rischi coperti dalla presente Polizza.
7.3 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE
Per i sinistri che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti da Reale Mutua, l’Assicurato rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali sinistri sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.
7.4 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per l’attività svolta dall’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana e per i sinistri verificatisi in
Europa.
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7.5 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO
L’assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale indicato sul certificato di assicurazione per ogni sinistro.
Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i sinistri denunciati in ciascuna annualità assicurativa.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l’insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico sinistro.
7.6 SCOPERTI E FRANCHIGIE - INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO
In caso di sinistro risarcibile, il risarcimento verrà corrisposto integralmente al danneggiato senza detrazione di scoperti e/o franchigie, con successivo recupero da parte di Reale Mutua nei confronti dell’Assicurato.
L’assicurazione è operante con l’applicazione di una franchigia pari a:
1. € 1.000,00 (euro mille/00) qualora il massimale di polizza sia € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00).
2. € 2.000,00 (euro duemila/00) qualora il massimale di polizza sia € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00)
7.7 ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE - COPERTURA PER L’ECCEDENZA
Qualora esista altra copertura assicurativa efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata:
– a secondo rischio - vale a dire con una franchigia fissa ed assoluta pari al massimale della citata altra polizza - per i rischi da essa garantiti;
– a primo rischio per tutte i rischi da essa non garantiti o in caso di nullità, invalidità od inefficacia della stessa.
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8. CHE COSA NON È ASSICURATO
8.1 RISCHI ESCLUSI
L'assicurazione non vale per:
a) atti, fatti o circostanze di cui l’Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento, salvo quanto previsto all’art. 7.2 “Efficacia del contratto nel tempo” lett. c) Xxxxxxxx di continuità”;
b) perdita, distruzione, o deterioramento di cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al punto 6.2 “Rischi compresi” lettera e);
c) attività svolta per conto di soggetti diversi dall’Ente di appartenenza indicato in polizza;
d) attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o società;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché per il danno ambientale salvo quanto previsto al punto 6.2 “Rischi compresi” lettera f);
f) omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
g) responsabilità da inadempimento contrattuale o responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge;
h) responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività medica, diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione clinica;
i) mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
j) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi, in ogni caso, natura ablatoria;
k) sanzioni, multe, ammende a eccezione di quelle inflitte a terzi, per errori imputabili all’Assicurato;
l) svolgimento di incarichi tra loro non compatibili in base alle norme vigenti;
m) provvedimenti presi in assenza o in difformità anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento;
n) provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge e nei tempi indicati, all’organo di controllo o da questo annullati;
o) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.
p) trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
q) furto (salvo quanto previsto al punto 6.2 “Rischi compresi” lettera e);
r) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
s) detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
t) guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, e tutti gli eventi ad essi assimilabili, nonché gli incidenti dovuti a ordigni esplosivi o bellici;
u) i danni materiali
8.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
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9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI DI RISARCIMENTO,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO
Per tutte le garanzie opera:
• il limite di risarcimento pari al massimale indicato sul certificato di assicurazione, per ciascun sinistro e per annualità assicurativa;
• la franchigia prevista dal punto 7.6 “Scoperti e franchigie - Inopponibilità verso il danneggiato” per ciascun sinistro. Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti di risarcimento, delle franchigie o degli scoperti indicati nei punti precedenti.
6.2 RISCHI COMPRESI | FRANCHIGIA | LIMITE DI RISARCIMENTO | |
lettera c) | Incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro (D.Lgs n.81/2008) - | v. art. 7.6 | € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
lettera d) | Violazione delle norme sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali | v. art. 7.6 | € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
lettera e) | Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio | v. art. 7.6 | € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
lettera f) | Inquinamento derivante da rottura accidentale di impianti e condutture | v. art. 7.6 | € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
lettera g) | Mancato ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | v. art. 7.6 | € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
6.3.1 | Assunzione e gestione del personale | v. art. 7.6 | € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
6.3.2 | Attività di rappresentanza, di membro di commissione e commissario di gara | v. art. 7.6 | 50% del massimale per sinistro e per annualità assicurativa |
6.3.3 | Responsabile unico del procedimento | v. art. 7.6 | Massimale Assicurato |
Condizioni di assicurazione
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10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
10.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto al Broker “Mag Spa” entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell’art.1915 del Codice civile).
10.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome
dell'Assicurato designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico di Reale Mutua, in aggiunta al massimale stabilito ma entro il limite del 25% del massimale stesso, le spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse
Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati e approvati e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato.
10.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al precedente punto 10.1 “Obblighi in caso di sinistro”.
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell’assicurazione.
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Servizio Clienti Buongiorno Reale
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Mod. 5240 SIRM – RCG Ed. 02/2022
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 -
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.