PREMESSO
Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 12 Veneziana
Azienda Ulss 12 Veneziana
Accordo di Programma per il Piano di Zona dei Servizi alla Persona Triennio 2007-2009
PREMESSO
• che la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 18 giugno 2007 ha approvato il Piano di Zona dei Servizi alla Persona per il triennio 2007-2009 , recepito dal Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 12 VENEZIANA (di seguito più sinteticamente denominata Azienda) con deliberazione del .
• che il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502, con le successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria, ha introdotto importanti cambiamenti nella organizzazione dei servizi sociosanitari, indicando nella Conferenza dei Sindaci l’ambito rappresentativo degli interessi delle comunità locali in materia socio-sanitaria;
• che, secondo quanto disposto dalla L.R. 14.9.1994, n. 56 recante “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del D.lgs. 502/1992”, i Comuni partecipano al processo di programmazione socio-sanitaria regionale mediante l’elaborazione del Piano di Zona dei Servizi alla Persona da parte della Conferenza dei Sindaci
• che la L.R. 56/94 e la legge regionale 11/2001 confermano il riparto delle competenze tra Unità Locale Socio-Sanitaria e i Comuni in materia di attività socio-sanitarie e socio- assistenziali;
•La Regione con DGR 3702/2006 ha precisato che nell’elaborazione dei Piani di Zona dovranno essere seguite le linee guida predisposte dalla Giunta Regionale con DGR 1764/2004 e aggiornate con DGR 3702/2006
• che la Legge n. 328 dell’08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all’art.19, prevede che i Comuni associati a tutela dei diritti della popolazione d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli interventi sociali e socio- sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi;
c) le modalità per la collaborazione tra i servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
d) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema di monitoraggio; le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
• che , ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n.267/2000, il Piano di Zona dei Servizi alla Persona di norma adottato attraverso accordo di programma è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto aiuto, nonché a responsabilizzare cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
c) definire i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
• che la X.X. 00/0000 xxxxxxxxx che il Piano di zona è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione sociosanitaria.
• che al piano di Zona di cui al presente accordo di programma partecipano i soggetti pubblici di cui alla legge 328/2000 art 1 comma 3 comma 1 (Comuni e Aziende X.X.XX.), nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4 (privato sociale) e all’articolo 10 (IPAB)
• che nell’elaborazione del Piano di Zona la Conferenza dei Sindaci, di concerto con la direzione dell’Azienda, ha seguito le stesse modalità operative utilizzate in occasione del precedente Piano di Zona dei Servizi alla Persona triennio 2005-2007 e che si sono concretizzate nella costituzione di Gruppi di Piano, operanti il primo a livello politico- istituzionale (ufficio di piano strategico) ed il secondo a livello operativo (n. 6 Gruppi di lavoro di Area Specifica).
Il Piano di Zona dei Servizi alla Persona 2007-2009 è stato suddiviso nelle seguenti aree specifiche:
1. Area famiglie Età evolutiva
2. Area Disabilità
3. Area Dipendenze
4. Area Salute Mentale
5. Area Anziani
6. Area Immigrazione
GLI ENTI INTERESSATI COME DI SEGUITO ELENCATO:
L’Azienda X.X.XX. n. 12 veneziana e
I Comuni del territorio dell’Azienda X.X.XX. n. 12: Comune di Venezia, Comune di Marcon, Comune di Quarto d’Altino, Comune di Cavallino Treporti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
assumendo l’impegno di realizzarlo, ciascuno per la sua parte di competenza, nei modi specificati di seguito:
ART. 1 - FINALITÀ
Finalità del presente accordo è la realizzazione del Piano di Zona nell’ambito del territorio dell’Ulss 12 elaborato secondo i criteri della vigente normativa nazionale e regionale. Il Piano di Zona si configura come lo strumento per la programmazione dei servizi socio- sanitari della Comunità locale , secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione.
Il Piano di Zona comprende:
• la conoscenza, l’analisi, la valutazione dei bisogni della popolazione, sia sul versante qualitativo sia per gli aspetti quantitativi;
• priorità e linee di sviluppo delle politiche sociosanitarie locali;
• modalità di raccordo fra le attività sociosanitarie delle U.L.S.S. e le attività socio- assistenziali dei Comuni;
• strategie di integrazione su obiettivi comuni fra i soggetti pubblici, fra questi, i soggetti del privato sociale e le espressioni organizzate della comunità locale;
• forme di controllo e di verifica sui risultati raggiunti;
• forme di collaborazione e di raccordo fra il pubblico e il privato;
• ottimale utilizzo e valorizzazione delle risorse disponibili;
• modalità innovative di attivazione di risorse pubbliche e private.
ART 2 - CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Gli accordi sottoscritti hanno lo scopo e le finalità di migliorare i servizi alla persona, alle famiglie e alla comunità locale dei 4 Comuni del territorio dell’Azienda Aulss . Per tanto gli accordi comunali, intercomunali e/o interdistrettuali sono finalizzati al miglior coordinamento dei servizi socio-assistenziali con quelli socio-sanitari, il tutto per favorire un’effettiva integrazione dell’area sociale con quella sanitaria.
Il campo di applicazione del Piano di Zona sarà nell’area famiglie ed età evolutiva, disabili, anziani, dipendenze, salute mentale ed immigrazione :
1. servizi socio sanitari erogati dai Comuni;
2. servizi socio-sanitari erogati dall’Azienda X.X.XX. n. 12;
3. servizi sociali e sociosanitari erogati dalle istituzioni del settore non profit, dalle Ipab
ART 3 – CONTENUTO DELL’ACCORDO
Il contenuto del presente accordo di programma è dato dal testo integrale del Piano di Zona così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 12 nella seduta del 18 giugno 2007.
ART. 4 - IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI
L’attuazione del contenuto dell’accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti i quali svolgono compiti loro affidati dall’accordo stesso e si impegnano a compiere ogni azione necessaria alla realizzazione delle singole azioni contenute nel Piano. In particolar modo, ciascun Ente partecipante all’accordo parteciperà attraverso i propri delegati agli incontri programmati dall’Ufficio di Piano per il monitoraggio e la verifica del Piano di Zona, Ufficio previsto dal Piano stesso e di seguito specificatamente organizzato.
I Comuni e l’Azienda ULSS 12 costituiscono con il presente accordo di programma l’Ufficio di Piano con funzione di sintesi delle attività svolte dai tavoli di lavoro, di organizzazione e raccolta delle informazioni e dati finalizzati alla realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione.
Inoltre, l’Ufficio di Piano formula proposte e ha un ruolo di supporto tecnico alla decisioni relative al Piano di competenza delle Direzioni Sociali dell’ X.X.XX. e dei Comuni.
L’ Ufficio di Piano è così composto:
a) una Direzione Strategica di cui fanno parte il Direttore Politiche Sociali del Comune di Venezia, il Direttore dei Servizi Sociali dell’Aulss e i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni
b) un Nucleo Tecnico di cui fanno parte :
- per il Comune di Venezia: personale dell’ Osservatorio Politiche di Welfare
- per l’ Azienda ULSS 12: il coordinatore dei Distretti sociosanitari e un funzionario della Direzione Sociale
- per i singoli Comuni: il personale incaricato dagli Enti di appartenenza.
L’ufficio di Piano ha sede presso la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza del Comune di Venezia. Si riunisce una volta ogni semestre convocando, se necessario i responsabili di area, come risultano formalizzati nell’organizzazione di ciascun ente, per verificare l’andamento delle azioni programmate.
Le risorse necessarie per la realizzazione dei contenuti del presente piano derivano:
• dal fondo sanitario regionale;
• dal fondo sociale regionale;
• dai fondi comunali;
• da fondi di altri soggetti pubblici e privati (Provincia, fondazioni, terzo settore ecc.).
La quota sanitaria relativa a ciascun livello di assistenza è determinata tenendo in considerazione l’allegato n.5 alla DGRV 3972/2002 o specifiche disposizioni in materia .
II monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona sarà effettuato dall’Ufficio di Piano secondo le linee per il monitoraggio e la verifica previsti dal piano stesso.
La relazione annuale sarà predisposta dalla Direzione Strategica dell’Ufficio di Piano (ai sensi dell’art. 5 - comma 1 della L.R. n. 5/96) e sarà inviata alla Regione Veneto e ai Sindaci. I Comuni e l’Azienda ULSS12 individuano per quanto di rispettiva competenza i responsabili delle azioni previste che si impegnano a relazionare, fornire dati e documenti di monitoraggio al nucleo tecnico dell’Ufficio di Piano per il monitoraggio e la verifica del Piano di Zona, nei modi e nei tempi indicati dal Piano stesso, sullo stato di attuazione delle azioni.
Un report annuale sarà elaborato dall’Ufficio di Piano e potrà preludere ad aggiustamenti degli elementi pianificati. Il report e gli aggiustamenti del Piano saranno proposti ai diversi soggetti istituzionali e partecipativi previsti e coinvolti.
ART. 8 - REALIZZAZIONE DELL’ACCORDO
L’intero impianto del Piano di Zona si struttura per la valorizzazione delle risorse presenti nel territorio, prevedendo aree di intervento specifiche in una cornice unitaria. A tal fine, oltre che le Istituzioni, saranno coinvolte ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità
sociale), organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni, per favorire l’attivazione della comunità nella risposta alle esigenze sociali e sociosanitarie del territorio. Con gli enti del privato sociale, della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato saranno instaurati rapporti regolati dalla normativa vigente e, ove opportuno, da convenzioni che tengano conto delle differenti caratteristiche statutarie e dei differenti regimi fiscali derivanti per legge.
Destinatari e beneficiari del presente accordo di programma sono i cittadini dei comuni dell’Azienda X.X.XX. n. 12 che sottoscrivono il presente accordo.
Il presente accordo di programma sottoscritto per dare attuazione al piano di zona ha validità per il triennio 2007-2009 e viene presentato all’approvazione della Conferenza dei sindaci quale entità esponenziale dei comuni.
ART. 11 - COLLEGIO DI VIGILANZA
La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo di programma sarà svolto da un Collegio composto dal presidente della Conferenza Sindaci dell’Azienda X.X.XX. n.12, dai Sindaci dei Comuni del territorio e dal Direttore dei Servizi Sociali dell’X.X.X.XX n. 12.
Il Collegio è presieduto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci o suo delegato. Al Collegio sono attribuiti poteri sostitutivi in caso di inadempienza di una delle parti stipulanti.
Il Collegio è validamente costituito con la presenza del Direttore dei Servizi sociali e almeno due comuni.
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente accordo saranno demandate alla Conferenza dei Sindaci o, su richiesta di una delle parti, ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dal richiedente, uno dalla parte opponente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dalla Regione Veneto.
ART. 13 - DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE
Il presente accordo sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Xxxxxxx promossi, a cura dei soggetti contraenti, incontri con il personale dei
rispettivi servizi, finalizzati alla diffusione e alla conoscenza dei contenuti del Piano di Zona, reso esecutivo con il presente accordo.
Analoga attività promozionale sarà attivata, da parte delle Amministrazioni Comunali e dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 , presso le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, altri Enti, Istituzioni e Soggetti interessati al Piano o alle varie azioni progettuali.
Per quanto non contemplato dal presente accordo di programma, si fa rinvio al testo di documento Piano di Zona 2007/2009 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco del Comune di Venezia
Il Sindaco del Comune di Cavallino Treporti Il Sindaco del Comune di Marcon
Il Sindaco del Comune di Quarto d’Altino Il Direttore Generale Aulss 12