CONTRATTO DI CONCESSIONE DIRITTI CONCEDENTE: , con sede legale in , C.F. e
CONTRATTO DI CONCESSIONE DIRITTI
CONCEDENTE: , con sede legale in , C.F. e
Partita IVA:
,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
CONCESSIONARIA: , con sede legale in
- R.E.A.: - Codice Fiscale/Registro Imprese Roma:
- Part. I.V.A.: , in persona del legale rappresentante pro- tempore.
CONDIZIONI DI CONCESSIONE
1) OPERA: film lungometraggio dal titolo provvisorio
“ ”, per la regia di
(il “Film”) (meglio descritto nell’Allegato “A”);
2) DIRITTI CONCESSI: di distribuzione - in esclusiva - dei DIRITTI
THEATRICAL E NON THEATRICAL, PUBLIC VIDEO, COMMERCIAL VIDEO, ANCILLARY
(navi, aerei, hotel/motel) (per brevità anche “Diritti Cinematic”);
di distribuzione - in esclusiva - dei DIRITTI HOME VIDEO (Rental, Edicola, Sell-Through, in tutti i relativi canali di vendita, inclusi “door to door”, “mailing”, ecc.) (per brevità anche “Diritti Home Video” o “Diritti Video”);
di sfruttamento economico - in esclusiva - dei DIRITTI PAY PER VIEW, NEAR VIDEO ON DEMAND, VIDEO ON DEMAND, PAY TV,
FREE TV (per brevità “Diritti TV”);
di distribuzione – in esclusiva - dei DIRITTI ON-LINE/INTERNET (compresa la trasmissione wireless), DEI DIRITTI INTERATTIVI e MULTIMEDIALI, VOD via
internet, VOD tramite downloading to rent e tramite downloading to own (es. Electronic
Rental ed Electronic Sell-through c.d. EST), nonchè di sfruttamento economico – in esclusiva – dei DIRITTI INTERNET PROTOCOL TELEVISION c.d. “IPTV” (anche
detti complessivamente “Diritti Diversi”) (v. Allegato “B” per le definizioni).
Resta inteso che i diritti di EDIZIONE MUSICALE, ivi compresi quelli relativi alla colonna sonora del Film, sono riservati alla CONCEDENTE per il 100% (cento percento).
3) PERIODO DI SFRUTTAMENTO: Diritti Theatrical: 15 anni dalla prima uscita
cinematografica del Film in Italia (la “Prima Uscita Cinema”);
Diritti Video: 15 anni dalla prima uscita Home Video Rental o Sell-Through, a seconda di quale avverrà prima;
Diritti Diversi (esclusa IPTV):15 anni a decorrere dal 1° giorno del 13° mese dalla Prima Uscita Cinema;
Diritti IPTV: 15 anni a decorrere dalla data di primo sfruttamento IPTV;
Diritti Video-on-Demand: 15 anni a decorrere dalla data di primo sfruttamento Video-on- Demand;
Diritti Pay-per-view/Near-Video-on-Demand:
15 anni a decorrere dalla data di primo sfruttamento Pay-per-view/Near-Video-on- Demand a seconda di quale avverrà prima;
Diritti Pay TV: 15 anni a decorrere dalla data di primo sfruttamento Pay TV;
Diritti Free TV: 15 anni a decorrere dal 1° giorno del 25° mese dalla Prima Uscita Cinema;
4) QUOTA PROVENTI DELLA
CONCESSIONARIA: 20% (ventipercento) THEATRICAL E NON THEATRICAL, ANCILLARY, COMMERCIAL VIDEO, PUBLIC VIDEO;
25% (venticinquepercento) HOME VIDEO (RENTAL, SELL-THROUGH in tutti i relativi canali di vendita, inclusi “door to door”, “mailing” etc., EDICOLA);
100% (centopercento) DIRITTI TV e IPTV;
15% (quindicipercento) DIRITTI DIVERSI (esclusa IPTV);
5) TERRITORIO: ITALIA compresi Città del Vaticano e San Marino e, per i Diritti TV e Video, anche Montecarlo in lingua Italiana, Capo d’Istria e Malta in lingua italiana.
Peraltro, con riguardo al territorio della Svizzera italiana, escluso dalla presente concessione, la CONCEDENTE garantisce alla CONCESSIONARIA che lo sfruttamento dei diritti Theatrical, Video e TV del Film nel territorio della Svizzera Italiana non potrà avvenire prima dei relativi sfruttamenti nel territorio italiano, e comunque non prima che siano decorse le relative holdbacks nel territorio italiano. A tal fine la CONCEDENTE, non oltre il termine per la consegna della copia campione del Film così come previsto ai sensi del presente contratto, segnalerà per iscritto alla CONCESSIONARIA che necessita di conoscere le date di primo sfruttamento Theatrical, Video e Tv del Film nel territorio italiano, e la CONCESSIONARIA farà tutto il possibile per comunicarle per iscritto alla CONCEDENTE con ragionevole anticipo nello spirito di massima e reciproca collaborazione.
6) VERSIONE AUTORIZZATA
Versione italiana ed altre versioni eventualmente disponibili. La CONCEDENTE si impegna a garantire alla CONCESSIONARIA l’accesso a tutte le altre versioni del Film, diverse da quella italiana, inclusa quella inglese, che dovessero rendersi disponibili, ferme restando, a carico della CONCESSIONARIA, le spese di duplicazione. La CONCESSIONARIA, inoltre, a propria discrezione, avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di realizzare, a sua cura e spese, i sottotitoli in inglese. Peraltro, qualora i
sottotitoli in inglese dovessero essere già disponibili, la CONCEDENTE si impegna a fornirne gratuitamente l’accesso alla CONCESSIONARIA, ferme restando, a carico di quest’ultima, le spese di duplicazione.
Con riguardo allo sfruttamento dei diritti Theatrical, Video e TV del Film nel territorio della Svizzera italiana, escluso dalla presente concessione, fermo restando quanto previsto al precedente art.5), resta inteso che su richiesta scritta della CONCEDENTE, e previo pagamento da parte di quest’ultima di una fee che sarà successivamente negoziata, la CONCESSIONARIA fornirà accesso ai materiali del Film in versione italiana nonché ai relativi materiali pubblicitari. Resta inteso che sono interamente a carico della CONCEDENTE le relative spese di duplicazione.
Inoltre, la CONCEDENTE dichiara e garantisce in ogni caso che lo sfruttamento dei suddetti diritti nel territorio della Svizzera italiana, previo accesso ai suddetti materiali da parte della CONCESSIONARIA, non pregiudicherà in alcun modo l’esclusività della presente concessione dei diritti del Film in versione italiana nel Territorio di spettanza della CONCESSIONARIA ai sensi del presente contratto.
7) CORRISPETTIVI
7.1 A fronte della concessione esclusiva del diritto di distribuzione dei Diritti Cinematic, dei Diritti Video e dei Diritti Diversi del Film tranne che per l’IPTV, la CONCESSIONARIA riconoscerà alla CONCEDENTE un importo totale pari ad Euro ,00 ( /00), oltre IVA, a titolo di minimo garantito (il “Minimo Garantito”).
7.2 A fronte della concessione esclusiva dello sfruttamento economico dei Diritti TV e dei Diritti IPTV la CONCESSIONARIA corrisponderà alla CONCEDENTE un corrispettivo totale fisso (il “Corrispettivo Fisso”) pari ad Euro ,00 ( /00) oltre IVA.
7.3 L’importo complessivo di Euro ,00 ( /00) oltre IVA, pari alla somma degli importi di cui ai precedenti artt. 7.1 e 7.2, verrà corrisposto dalla CONCESSIONARIA alla CONCEDENTE previa emissione delle relative fatture alle seguenti scadenze e condizioni:
a) il % ( ) pari ad Euro ,00 ( /00) oltre IVA, alla firma del presente accordo, subordinatamente alla consegna dei contratti di acquisto dei diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura, del contratto di regia nonché dei documenti necessari ai fini del completamento della cosiddetta “catena dei diritti” e delle polizze assicurative di cui al successivo art. 13, nonché subordinatamente alla consegna della documentazione presentata alle competenti autorità per richiedere il riconoscimento della co-produzione italo-francese di cui al precedente art.1) OPERA;
b) il % ( ) pari ad Euro ,00 ( /00) oltre IVA, durante le riprese in tante rate quante sono le settimane di riprese, alla fine di ciascuna settimana di riprese;
c) il % ( ) pari ad Euro ,00 ( /00) oltre IVA, subordinatamente all’avvenuta consegna di tutti i materiali e documentazione di cui al successivo art. 10 e previo collaudo tecnico positivo di detti materiali e delle lettere di accesso di cui al successivo art. 11) e previo rilascio del nulla osta censura libero da divieti, e subordinatamente alla consegna della dichiarazione definitiva di nazionalità italiana del Film, con pagamento a n.30 (trenta) giorni data fattura.
8) DISTRIBUZIONE HOME VIDEO
8.1 La CONCEDENTE con il presente atto affida in esclusiva alla CONCESSIONARIA la distribuzione dei Diritti Home Video (anche più brevemente “Distribuzione Home Video”) del Film nel Territorio, e quindi l'incarico di distribuirlo, noleggiarlo, darlo in prestito e comunque utilizzarlo con il mezzo audiovisivo con ogni sistema tecnico e distributivo, nessuno escluso od eccettuato, noto e/o di futura invenzione e con ogni supporto meccanico, informatico, analogico, elettronico o digitale attualmente utilizzato e/o inventato in futuro (di seguito per brevità “i supporti home video”) e per qualsivoglia utilizzazione commerciale e non commerciale, in qualsiasi canale, quali, a titolo indicativo, canale Rental, Sell-Through, ivi incluso ogni canale di vendita diretta o indiretta, e nel canale Edicola (in abbinamento o meno ad una pubblicazione giornalistica e/o editoriale e/o ad altri prodotti anche non editoriali), nessuno escluso od eccettuato.
La CONCESSIONARIA avrà la più ampia libertà di azione e discrezionalità in ordine alle modalità di esercizio della Distribuzione Home Video, nonché in generale in relazione ai prezzi ed alle percentuali da applicare. La CONCEDENTE prende atto ed accetta altresì che la CONCESSIONARIA potrà esercitare il presente mandato sia direttamente che tramite terzi e potrà avvalersi anche di subdistributori e/o agenti.
Tuttavia spetterà alla CONCEDENTE, d’intesa con il regista del Film Xxxxx Xxxxxxxxxx, l’approvazione scritta degli abbinamenti a testate giornalistiche (quotidiani, settimanali, mensili) e dei relativi contratti, che la CONCESSIONARIA si impegna a comunicare alla CONCEDENTE con un congruo preavviso rispetto all’uscita della pubblicazione stessa.
Resta inteso, peraltro, che un’eventuale commercializzazione dei supporti home video a prezzo ridotto (commercializzazione c.d. “Catalogo”) potrà essere effettuata dalla CONCESSIONARIA soltanto previo accordo scritto con la CONCEDENTE.
8.2 Tutte le spese relative alla Distribuzione Home Video nel Territorio, ivi inclusi i costi di fabbricazione e duplicazione dei supporti, edizione (artwork ecc.), lancio e promozione, predisposizione delle fascette, rilascio autorizzazioni SIAE, nonché i costi di imballaggio e spedizione dei supporti (di seguito “le Spese Distribuzione Home Video”), saranno a carico della CONCEDENTE ma anticipate dalla CONCESSIONARIA, fermo restando che dovranno essere concordate per iscritto tra la CONCEDENTE e la CONCESSIONARIA in conformità a quanto previsto al successivo art.9.3, e saranno da quest’ultima recuperate con la quota di spettanza della CONCEDENTE dei proventi derivanti dalla Distribuzione Home Video, come appresso indicato, nonché con tutti i proventi di quota netta produttore derivanti dallo
sfruttamento dei Diritti Cinematic e dei Diritti Diversi del Film ai sensi del presente contratto.
A fronte della Distribuzione Home Video del Film, la CONCEDENTE riconosce alla CONCESSIONARIA una commissione del 25% (venticinquepercento) di quanto effettivamente incassato del prezzo al rivenditore in tutti i canali, al netto degli sconti e delle rese ed al netto altresì dei costi di sub-distribuzione nonché dei costi dei distributori specializzati per le Edicole e di tutti i costi connessi alla commercializzazione in Edicola, ma comprensiva di eventuali commissioni a sub- distributori (“Provvigione Home Video”); il residuo 75% (settantacinque percento) di spettanza della CONCEDENTE sarà trattenuto dalla CONCESSIONARIA a titolo di recupero, in via prioritaria, dei costi relativi alle Spese Lancio e Copie e, successivamente, delle Spese Distribuzione Home Video, nonché degli importi erogati a titolo di Minimo Garantito di cui al precedente art.7.1) e solo una volta recuperate tali Spese Lancio e Xxxxx, Spese Distribuzione Home Video e Minimo Garantito, sarà riconosciuto alla CONCEDENTE.
Resta inteso che le Spese Distribuzione Home Video, in conformità a quanto previsto al successivo art.9.4 xxx.xx. anche per le Spese Lancio e Copie (come definite al successivo art.9.3), non recuperate dalla CONCESSIONARIA con le modalità sopra indicate, saranno rimborsate dalla CONCEDENTE alla CONCESSIONARIA decorsi 18 (diciotto) mesi dalla Prima Uscita Cinema del Film nel Territorio, previo rendiconto della CONCESSIONARIA ed entro 30 (trenta) giorni data fattura.
8.3 La CONCEDENTE dichiara e conviene di ritenere fin d’ora per rato e valido, nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo e dei principi generali in materia di mandato, l’operato della CONCESSIONARIA e, quale mezzo al fine, rilascia il più ampio mandato di stipulare contratti e di determinarne le condizioni, di curare l’esecuzione dei contratti, di incassare i relativi corrispettivi e di rilasciarne quietanza.
8.4 Ai fini del recupero delle Spese Lancio e Copie, delle Spese Distribuzione Home Video e del Minimo Garantito, la quota di spettanza della CONCEDENTE dei proventi derivanti dalla Distribuzione Home Video viene cross-collateralizzata con la quota di spettanza della CONCEDENTE dei proventi derivanti dalla Distribuzione Cinematic e derivanti dalla commercializzazione dei Diritti Diversi.
8.5 Ai fini di quanto sopra, la CONCESSIONARIA fornirà alla CONCEDENTE rendiconti trimestrali (a partire da 3 mesi dopo la fine del mese della prima uscita Rental o Sell-through del Film - a seconda di quale della due sarà fatta per prima - e con invio del rendiconto entro il 20 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre) per il primo anno e semestrali per il secondo anno (con invio del rendiconto entro il 20 del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre). Per gli anni successivi la CONCESSIONARIA fornirà alla CONCEDENTE rendiconti su base annuale (con invio del rendiconto entro il 20 del mese successivo alla scadenza dell’anno) e solo nel caso in cui vi siano nuovi ricavi da rendicontare.
Il rendiconto conterrà l’indicazione del fatturato e dell’incassato per ogni canale distributivo, il numero dei supporti duplicati, venduti e resi, prezzo di vendita al pubblico, prezzo fatturato al rivenditore e il conteggio analitico delle spese.
Ciascun rendiconto si riterrà espressamente approvato dalla CONCEDENTE se da questa non contestato per iscritto entro n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo.
8.6 Resta inteso che la CONCESSIONARIA concorderà con la CONCEDENTE la data di 1^ uscita HOME VIDEO e la realizzazione del materiale pubblicitario e la versione definitiva del DVD prima della relativa uscita, compreso l’authoring, il tutto d’intesa con il regista Xxxxx Xxxxxxxxxx.
8bis) CONDIZIONI DI DISTRIBUZIONE DEI DIRITTI DIVERSI
La distribuzione dei Diritti Diversi, tranne che di quelli IPTV spettanti al 100% (centopercento) alla CONCESSIONARIA, è affidata alla CONCESSIONARIA, che avrà la più ampia libertà di azione e discrezionalità in ordine alle modalità di distribuzione e commercializzazione di tali diritti.
A fronte dell’attività di distribuzione dei Diritti Diversi, la CONCESSIONARIA, a titolo di provvigione, avrà diritto a trattenere una percentuale del 15% (quindicipercento) fisso da calcolarsi sui Proventi Netti, come di seguito definiti, derivanti dallo sfruttamento dei DIRITTI ON-LINE/INTERNET (compresa la trasmissione wireless), DEI DIRITTI INTERATTIVI e MULTIMEDIALI, VOD via internet, VOD tramite downloading to rent e VOD tramite downloading to own (es. Electronic Rental ed Electronic Sell- through c.d. EST), (di seguito congiuntamente per tutti i Diritti Diversi la “Provvigione Diritti Diversi”), spettando il restante 85% (ottantacinquepercento) alla CONCEDENTE.
Per “Proventi Netti derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Diversi” devono intendersi i ricavi netti effettivamente incassati e derivanti dallo sfruttamento di tutti i Diritti Diversi, esclusi soltanto i Diritti IPTV già spettanti al 100% (centopercento) alla CONCESSIONARIA, al netto di tutti i costi di distribuzione e commercializzazione, e delle eventuali sub commissioni o quote pagabili a terzi.
Per “quota, o quote, di proventi netti spettanti alla CONCEDENTE dalla commercializzazione dei Diritti Diversi” devono intendersi i Proventi Netti derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Diversi, esclusi i Diritti IPTV spettanti al 100% (centopercento) alla CONCESSIONARIA, al netto della Provvigione Diritti Diversi spettante alla CONCESSIONARIA.
La quota di proventi netti spettanti alla CONCEDENTE dalla commercializzazione dei Diritti Diversi, esclusi i Diritti IPTV, sarà trattenuta dalla CONCESSIONARIA fino al recupero in via prioritaria delle Spese Lancio e Copie, delle Spese Distribuzione Home Video e del Minimo Garantito di cui al precedente art.7.1.
Ai fini del recupero di tutte le Spese Lancio e Xxxxx, così come meglio specificato al successivo art.9) e delle Spese Distribuzione Home Video come specificato al precedente art.8) nonché del Minimo Garantito di cui al precedente art.7.1, la quota di proventi netti spettanti alla CONCEDENTE dalla commercializzazione dei Diritti Diversi, esclusi quelli relativi ai Diritti IPTV, viene cross-collateralizzata con la quota di proventi Home Video di spettanza della CONCEDENTE, nonché con la quota spettante alla CONCEDENTE dei proventi netti derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Theatrical, Non Theatrical e Public Video, Commercial Video e Ancillary.
Resta inteso, inoltre, che i contratti di commercializzazione dei Diritti Diversi, tranne che di quelli spettanti al 100% (centopercento) alla CONCESSIONARIA, dovranno essere preventivamente concordati per iscritto con la CONCEDENTE.
8 ter) CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI TELEVISIVI e IPTV
La CONCESSIONARIA avrà la più ampia libertà di azione e discrezionalità sulle modalità di utilizzazione e sfruttamento economico e commercializzazione dei Diritti TV e dell’IPTV del Film, o in merito ai canali distributivi o alle emittenti televisive destinate alla programmazione del Film, avendo diritto a trattenere il 100% (centopercento) di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti TV e IPTV del Film.
9) DISTRIBUZIONE THEATRICAL, NON THEATRICAL, PUBLIC VIDEO, ANCILLARY RIGHTS, COMMERCIAL VIDEO
9.1 La CONCEDENTE, in forza del presente atto, affida inoltre in esclusiva alla CONCESSIONARIA la distribuzione cinematografica (Theatrical, Non Theatrical, Public Video, Ancillary e Commercial Video) del Film (di seguito la “Distribuzione Cinematic”) per un 1^ uscita cinematografica nel Territorio che sarà decisa di comune accordo.
9.2 La CONCESSIONARIA avrà la più ampia libertà di azione e discrezionalità in ordine alle modalità di distribuzione, noleggio e proiezione, e rappresentazione e comunque di utilizzazione del Film nei vari sistemi praticati secondo gli usi di mercato, nessuno escluso.
Peraltro, tutte le scelte riguardanti l’ideazione del materiale pubblicitario (affiches, locandine, manifesti, poster, spot ecc.) dovranno essere concordate tra la CONCEDENTE e la CONCESSIONARIA, d’intesa con il regista Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Resta inteso, inoltre, che la data di Prima Uscita Cinema va concordata tra la CONCEDENTE e la CONCESSIONARIA, mentre i circuiti, i clienti, le teniture, i prezzi e le percentuali saranno definiti a totale discrezione della CONCESSIONARIA secondo la sua scienza, conoscenza ed esperienza in materia e con la diligenza del buon padre di famiglia.
9.2.1 La CONCEDENTE dichiara e conviene di ritenere fin d’ora per rato e valido, nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo e dei principi generali in materia di mandato, l’operato della CONCESSIONARIA e, quale mezzo al fine, rilascia il più ampio mandato di stipulare contratti, di determinare le relative commissioni di noleggio, di curare l’esecuzione dei contratti, di incassare i relativi corrispettivi e di rilasciarne quietanza.
9.3 Almeno 60 (sessanta) giorni prima della 1^ uscita cinematografica del Film nel Territorio la CONCESSIONARIA dovrà concordare con la CONCEDENTE le spese di distribuzione ivi inclusi i costi per copie, lancio e pubblicità del Film, compresi i costi delle eventuali versioni sottotitolate, nonché i costi per eventuali servizi di controllo
presso gli esercenti espletati dalla SIAE, Controlcine o altre organizzazioni similari (di seguito le “Spese Lancio e Copie”), che la CONCESSIONARIA anticiperà e che recupererà con le modalità previste dal presente accordo.
Le Spese di Xxxxxx e Xxxxx, così come previsto anche per le Spese Distribuzione Home Video al precedente art.8.2, dovranno essere concordate per iscritto sia nelle voci di spesa che nei relativi ammontari; peraltro qualsiasi eventuale aumento delle singole voci rispetto al preventivo analitico approvato dalla CONCEDENTE dovrà essere a quest’ultima nuovamente sottoposto per accettazione scritta, in caso contrario l’ulteriore esborso non sarà recuperabile con le quote dei proventi ad essa spettanti e resterà interamente a carico della CONCESSIONARIA. Resta altresì inteso che non sarà consentito in caso di eventuali risparmi su una voce del piano di lancio approvato, allocare il risparmio su una diversa voce del preventivo.
9.4 A fronte della concessione del diritto di Distribuzione Cinematic del Film, la CONCEDENTE riconosce alla CONCESSIONARIA a titolo di commissione una percentuale del 20% (ventipercento) fisso dei proventi di noleggio e di quanto derivante dalla distribuzione dei diritti Ancillary, del Commercial Video e del Public Video.
Il residuo 80% (ottantapercento) sarà trattenuto dalla CONCESSIONARIA a titolo di recupero dei costi relativi alle Spese Lancio e Copie, alle Spese Distribuzione Home Video del Film e, successivamente, degli importi erogati a titolo di Minimo Garantito di cui all’art. 7.1.
Una volta avvenuto il recupero delle Spese Lancio e Copie, delle Spese Distribuzione Home Video e, successivamente, del Minimo Garantito, i proventi di noleggio e quant’altro derivante dalla distribuzione dei diritti Ancillary, Commercial Video e Public Video, saranno divisi nelle seguenti misure: 20% (ventipercento) alla CONCESSIONARIA e 80% (ottantapercento) alla CONCEDENTE.
Ai fini del recupero delle Spese Lancio e Copie, delle Spese Distribuzione Home Video e del Minimo Garantito, la quota di spettanza della CONCEDENTE dei proventi Theatrical, Non Theatrical, Ancillary, Public Video, Commercial Video (per brevità anche i “Proventi Cinematic”), viene cross-collateralizzata con la quota di spettanza della CONCEDENTE dei proventi Home Video e dei Proventi Netti derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Diversi.
Resta comunque inteso che il Minimo Garantito non recuperato dalla CONCESSIONARIA ai sensi del presente accordo, rimarrà a carico della stessa CONCESSIONARIA, mentre in caso di mancato integrale recupero delle Spese Lancio e Copie concordate per iscritto e anticipate dalla CONCESSIONARIA ai sensi del presente accordo, le spese non recuperate dalla CONCESSIONARIA saranno ad essa rimborsate dalla CONCEDENTE decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data della Prima Uscita Cinema del Film nel Territorio, previa emissione, da parte della CONCESSIONARIA, della relativa fattura, così come stabilito anche per le Spese Distribuzione Home Video al precedente art.8.2 xxx.xx..
9.4.1 Ai fini di quanto sopra, per “proventi di noleggio” devono intendersi i ricavi netti derivanti dallo sfruttamento nel Territorio dei Diritti Theatrical, Non Theatrical del Film
ed anche i proventi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Ancillary, Public Video, Commercial Video, ed equivalenti agli importi fatturati dalla CONCESSIONARIA a carico degli esercenti o degli altri soggetti che curino lo sfruttamento di tali diritti nel caso dei Diritti Ancillary, Public Video, Commercial Video.
Per “proventi di quota netta produttore” devono intendersi i proventi di noleggio al netto della commissione di spettanza della CONCESSIONARIA.
9.4.2 Peraltro la CONCEDENTE, avendo interesse alla miglior distribuzione del Film, si obbliga a partecipare al recupero di tutte le spese concordate e anticipate dalla CONCESSIONARIA ai sensi del presente accordo, e da essa non altrimenti recuperate come previsto dal presente accordo, mediante riconoscimento alla stessa CONCESSIONARIA di una somma pari ai contributi governativi ex art. 10 D.Lgs
22 gennaio 2004 n. 28 che fossero erogati, e con il 100% (centopercento) dell’eventuale premio di qualità di spettanza del produttore, ove concesso al Film. Detti importi saranno corrisposti entro e non oltre n.5 (cinque) giorni dall’incasso degli stessi da parte della CONCEDENTE.
9.4.3 Tutte le spese anticipate dalla CONCESSIONARIA ai sensi del presente accordo, e quindi sia le Spese Distribuzione Home Video che le Spese Lancio e Xxxxx, saranno da questa interamente recuperate:
- in esclusiva e in primo grado assoluto, con il 100% (centopercento) dei proventi di quota netta produttore derivanti dalla Distribuzione Cinematic del Film nel Territorio ai sensi del presente accordo, nonché con le quote dei proventi Home Video e dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei Diritti Diversi di spettanza della CONCEDENTE, come indicato ai precedenti art.8) e art.8.bis);
laddove i suddetti proventi non fossero sufficienti all’integrale recupero di tutte le spese anticipate dalla CONCESSIONARIA ai sensi del presente accordo, e quindi sia le Spese Distribuzione Home Video che le Spese Lancio e Xxxxx, anche:
- in esclusiva e in primo grado assoluto, con l’importo pari agli eventuali contributi governativi ex art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n.28 ottenuti, e con il 100% (centopercento) dell’eventuale premio di qualità spettante alla CONCEDENTE come produttore e ove concesso al Film e di cui alle norme vigenti in materia.
Laddove la CONCESSIONARIA non abbia interamente recuperato, con le suddette modalità, le Spese Lancio e Copie e le Spese Distribuzione Home Video nel periodo di
n.18 (diciotto) mesi dalla Prima Uscita Cinema del Film nel Territorio, la CONCEDENTE ha l’obbligo di rimborsare alla CONCESSIONARIA le spese non recuperate, come previsto ai precedenti artt. 8.2 ult.co.e 9.4 xxx.xx..
9.4.4 Con riferimento al “tax credit” cui la CONCESSIONARIA dovesse aver diritto ai sensi dell’art. 4 del D.M. 21 gennaio 2010 recante “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche”, le parti convengono che ove la
CONCESSIONARIA ne usufruisse ed utilizzasse effettivamente tale credito d’imposta, ne imputerà convenzionalmente il relativo importo a riduzione delle Spese Lancio e Copie.
9.5 A titolo di garanzia dell’obbligo della CONCEDENTE di rimborsare la CONCESSIONARIA ai sensi degli artt.8.2, 9.4 e 9.4.3., la CONCEDENTE cede e trasferisce pro-solvendo alla stessa CONCESSIONARIA:
- in esclusiva e in primo grado assoluto, il 100% (centopercento) della quota di spettanza di parte CONCEDENTE dei proventi derivanti dalla Distribuzione Cinematic, Home Video e dei Diritti Diversi del Film nel Territorio;
- in esclusiva e in primo grado assoluto, il 100% (centopercento) dell’eventuale premio di qualità, fino a concorrenza dell’importo anticipato.
9.6 A titolo di garanzia a fronte del recupero, da parte della CONCESSIONARIA, del Minimo Garantito di cui al precedente art.7.1, la CONCEDENTE cede e trasferisce pro- solvendo alla stessa CONCESSIONARIA:
- in esclusiva e in primo grado assoluto, il 100% (centopercento) della quota di spettanza di parte CONCEDENTE dei proventi derivanti dalla Distribuzione Cinematic, Home Video e dei Diritti Diversi del Film nel Territorio.
9.7 La CONCESSIONARIA si impegna a rinunciare alle suddette cessioni a garanzia e a cancellare le relative trascrizioni al Pubblico Registro Cinematografico non appena la CONCESSIONARIA avrà interamente recuperato dai suddetti proventi netti di quota produttore, come sopra meglio specificato, rispettivamente, tutte le spese da essa anticipate ai sensi del presente accordo, o altrimenti le siano state rimborsate, ed il Minimo Garantito.
9.8 La CONCESSIONARIA, al compimento dei primi 90 (novanta) giorni dal primo sfruttamento del Film, provvederà ad inviare alla CONCEDENTE - entro il 20 del mese successivo al compimento dei 90 giorni - il rendiconto relativo al fatturato incassato nel trimestre e così di seguito per il primo anno di sfruttamento; nel secondo anno ogni 6 (sei) mesi (con invio del rendiconto entro il 20 del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre); successivamente, su base annuale ( con invio del rendiconto entro il 20 del mese successivo alla scadenza dell’anno ) e solo nel caso in cui vi siano nuovi ricavi da rendicontare.
Ciascun rendiconto si riterrà espressamente approvato dalla CONCEDENTE se da questa non contestato per iscritto entro n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo.
10) CONSEGNA MATERIALI
10.1 La CONCEDENTE si obbliga a depositare, a proprie cura e spese, presso uno stabilimento di sviluppo e stampa di Roma scelto, tra quelli di primario standard, dalla CONCEDENTE e con accesso a favore di quest’ultima, i materiali in versione
italiana del Film elencati nell’Allegato “E”, sub 1), del presente contratto, entro e non oltre i termini ivi specificati.
10.2 La CONCEDENTE si obbliga inoltre a depositare, a proprie cura e spese, presso uno stabilimento di sincronizzazione di Roma scelto, tra quelli di primario stanard, dalla CONCEDENTE e con accesso a favore di quest’ultima, i materiali in versione italiana del Film elencati nell’Allegato “E”, sub 2), del presente contratto, entro e non oltre i termini ivi specificati.
10.3 La CONCEDENTE si obbliga a consegnare, a proprie cura e spese, alla CONCESSIONARIA, i materiali e la documentazione elencati nell’Allegato “E”, sub 3), del presente contratto, entro e non oltre i termini ivi specificati.
10.4 La CONCEDENTE si obbliga, inoltre, a consegnare - a proprie cura e spese alla CONCESSIONARIA - la documentazione di cui al paragrafo H) dell’Allegato “B”, entro e non oltre n. 45(quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
10.5 Il ritardo nell’adempimento o l’adempimento inesatto dei suddetti obblighi costituisce, per concorde volontà delle parti, inadempimento grave. Fermo restando quanto specificato al precedente comma, qualora il ritardo nella consegna dei materiali pregiudichi la regolare decorrenza dello sfruttamento dei diritti, tali diritti verranno prorogati per un periodo corrispondente alla dilazione nella consegna dei materiali.
10.6 Le copie della dichiarazione di approvazione provvisoria e di approvazione definitiva della nazionalità del Film saranno consegnate dalla CONCEDENTE alla CONCESSIONARIA non appena disponibili compatibilmente con le tempistiche delle procedure ministeriali, fermo restando quanto previsto al precedente art.7.3 sub lettere
a) e c) nonché al successivo art.14) CONDIZIONI ESSENZIALI sub lettera d).
11) ACCESSO Al MATERIALI
La CONCEDENTE concede sin d’ora alla CONCESSIONARIA – e ai suoi delegati e rappresentanti – il diritto di accesso presso gli stabilimenti sia di sviluppo e stampa che di sincronizzazione (in Roma) ove saranno depositati tutti i materiali necessari alla stampa delle copie del Film e delle relative presentazioni e avan-presentazioni, in versione italiana e nelle altre versioni disponibili autorizzate ai sensi del presente contratto, e tutti gli altri materiali necessari allo sfruttamento di tutti i diritti concessi in forza del presente accordo, dando istruzioni scritte irrevocabili ai depositari di permettere alla CONCESSIONARIA di disporre dei predetti materiali.
Dette istruzioni irrevocabili dovranno risultare da lettere di accesso conformi ai modelli allegati, rispettivamente, sub “C” e “D” al presente contratto, che dovranno essere consegnate alla CONCESSIONARIA controfirmate dagli stabilimenti in segno di accettazione, entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Tutti i materiali del Film dovranno rimanere depositati presso i suddetti stabilimenti per tutta la durata del presente accordo.
12) MODALITA’ DI SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI CONCESSI
I diritti oggetto del presente accordo vengono ceduti e/o concessi alla CONCESSIONARIA in ogni forma e modalità di sfruttamento, con ogni mezzo e processo tecnico ed attraverso qualsiasi tecnologia, standard e sistema di comunicazione, diffusione ed utilizzazione in genere, in qualunque media e con qualsiasi formato e con qualunque formula commerciale, attualmente conosciuti e che in futuro saranno inventati, senza limitazioni di passaggi né di altro genere.
Resta fra le parti convenuto che, la CONCESSIONARIA avrà il diritto, ma non l’obbligo, di sfruttare i diritti concessi con il presente contratto ed avrà, altresì, la facoltà di esercitare detti diritti direttamente o tramite terzi suoi mandatari e/o aventi causa, nonché il diritto di sublicenziare a terzi tali diritti.
13) ASSICURAZIONI
La CONCEDENTE si impegna a stipulare, a proprie cura e spese, almeno una settimana prima dell'inizio delle riprese del Film, le polizze assicurative contro i rischi di "INTERRUZIONE DELLA LAVORAZIONE" e di "DANNI ALLA PELLICOLA E DANNI
AL NEGATIVO" con compagnia assicuratrice di primaria importanza e di gradimento della CONCESSIONARIA.
Il capitale assicurato contro i rischi di "INTERRUZIONE DELLA LAVORAZIONE" e di "DANNI ALLA PELLICOLA E DANNI AL NEGATIVO" non potrà essere inferiore al corrispettivo complessivo oggetto di questo contratto, onde coprire i normali rischi di produzione, compresa la malattia e l'infortunio di attori protagonisti, del regista e degli altri elementi artistici del Film e la perdita o i danni dei negativi del Film.
Le relative polizze dovranno essere vincolate, in caso di perdita totale, a favore della CONCESSIONARIA per l’importo fino a quel momento da essa complessivamente erogato per il Film. In caso di semplice interruzione o danno alla pellicola, i rimborsi saranno effettuati unicamente e direttamente alla CONCEDENTE.
Le parti riconoscono che l'esistenza e l’operatività delle coperture citate costituiscono condizione essenziale ai fini del presente accordo. La CONCEDENTE si obbliga pertanto a consegnare alla CONCESSIONARIA, a titolo probatorio, copia di tutte le polizze subito dopo la relativa stipula e comunque prima dell'inizio della lavorazione, nonché idonea documentazione emessa o certificata dalla compagnia prescelta in ordine all'esatto e puntuale pagamento del premio, e ciò contestualmente alla maturazione del premio stesso.
14) CONDIZIONI ESSENZIALI
La CONCEDENTE dichiara e garantisce alla CONCESSIONARIA i seguenti elementi, quali condizioni essenziali dell’accordo:
a) gli elementi artistici del Film sono quelli indicati nell’allegato sub “A”;
b) il Film otterrà il Nulla Osta alla programmazione in pubblico libero da divieti;
c) l’esistenza ed operatività delle polizze di cui al precedente art. 13;
d) il riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del Film.
15) INFORMAZIONI
La CONCESSIONARIA s’impegna a fornire alla CONCEDENTE ogni informazione utile al fine di poter verificare la contabilità relativa alle spese di lancio ed ai ricavi del Film, fatta eccezione per quanto attiene ai ricavi spettanti al 100% (centopercento) alla CONCESSIONARIA. A tal fine la CONCESSIONARIA si impegna a dare accesso alla CONCEDENTE agli uffici a ciò preposti nelle normali ore d’ufficio, con un preavviso di almeno n.10 (dieci) giorni lavorativi e comunque previo accordo con la CONCESSIONARIA.
16) REGISTRO NAZIONALE DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE
La CONCESSIONARIA dichiara e garantisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, lett. a),
n. 5) e 6), della L. n. 249 del 31 luglio 1997 e della delibera dell'AGCOM n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, di essere iscritta al Registro Nazionale degli Operatori di Comunicazione con il seguente numero di posizione: .
La CONCEDENTE dichiara e garantisce a sua volta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, lett. a), n. 5) e 6), della L. n. 249 del 31 luglio 1997 e della delibera dell'AGCOM n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, di essere iscritta al Registro Nazionale degli Operatori di Comunicazione con il seguente numero di posizione: .
17) VARIE
La CONCEDENTE e la CONCESSIONARIA si danno reciprocamente atto che le presenti CONDIZIONI DI CONCESSIONE sono state raggiunte in esito ad una loro libera trattativa intercorsa al fine di individuare la regolamentazione dello specifico rapporto, non trovando pertanto applicazione il disposto di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, …………………………….
CONCESSIONARIA CONCEDENTE
ALLEGATO “A”
Al contratto N. del ……………………
tra e
Caratteristiche tecnico-artistico-produttive del Film
TITOLO DEL FILM: “ ”
(provvisorio)
PRODUZIONE:
SCENEGGIATURA:
REGIA:
ATTORI PRINCIPALI:
CROMIA: Colore
SPECIFICHE TECNICHE: 35 mm
DURATA FILM: non inferiore a 90’ (novantaminuti) e non superiore a 120’ (centoventi minuti) inclusi i titoli di testa e di coda
NAZIONALITA’: ITALIANA
DIVIETO AI MINORI: senza alcun divieto
INIZIO RIPRESE: entro e non oltre il
FINE RIPRESE: entro e non oltre il
SETTIMANE DI RIPRESE:
FINE MONTAGGIO: entro e non oltre il
CONSEGNA COPIA CAMPIONE
in versione italiana: entro e non oltre il
PRIMA USCITA CINEMA: da concordare
CONCESSIONARIA CONCEDENTE
ALLEGATO “B”
Al contratto N. del ……………………
tra e
CONDIZIONI GENERALI
A) LEGITTIMA DISPONIBILITA’ DEI DIRITTI
La CONCEDENTE dichiara e garantisce:
- di essere legittima ed unica titolare, avendone la piena ed esclusiva disponibilità, per i territori qui negoziati, del 100% (cento per cento) di tutti i diritti dominicali del produttore del realizzando Film, con particolare riferimento ai diritti di autore e di sfruttamento economico del soggetto cinematografico e della sceneggiatura, del titolo, delle musiche e di ogni altro diritto pertinente al Film – nonché ai relativi trailer, corredo pubblicitario e materiali consegnati ai sensi delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE ed ai loro relativi supporti fisici – in tutti i formati e con qualunque mezzo di diffusione, per i territori sopra precisati, senza alcuna limitazione, ivi compresi i diritti qui negoziati;
- di non aver compiuto e di non compiere alcun antecedente atto che possa limitare o compromettere l’esercizio dei diritti qui negoziati;
- che il Film ed i relativi trailer, corredo pubblicitario e materiali consegnati ai sensi delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE risulteranno idonei a tutte le forme di utilizzazione economica previste nel presente atto;
- che gli interpreti, gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il regista, gli autori, gli esecutori e gli editori e produttori fonografici delle musiche del Film – nonché dei relativi trailer, corredo pubblicitario e materiali consegnati ai sensi delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE – e più in generale tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano preso parte alla realizzazione degli stessi, non sono e non saranno portatori di alcun diritto, ragione o causa che possa pregiudicare la piena disponibilità ed il pacifico sfruttamento del Film e dei relativi trailer, corredo pubblicitario e materiali consegnati ai sensi delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE;
- che il Film ed ogni suo singolo elemento, incluso il titolo, nonché i relativi trailer, corredo pubblicitario e materiali consegnati ai sensi delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, risulteranno comunque affrancati da ogni pretesa ostativa al loro libero sfruttamento ad opera di terzi.
Ai fini di quanto sopra, la CONCEDENTE si obbliga a regolare tutti gli oneri contributivi relativi alla produzione del Film, nonché quelli nei confronti degli autori, degli interpreti ed, in genere, di tutto il personale dipendente e dei fornitori od altri diritti di terzi a qualsivoglia titolo, comunque riferibile al Film - nonché ai relativi trailer, corredo pubblicitario e materiali consegnati ai sensi delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE - e che possano incidere sulla libera e pacifica circolazione di questi ultimi.
La CONCEDENTE, inoltre, dichiara e garantisce di aver adempiuto - e di adempiere in futuro - a tutti gli obblighi da essa assunti nei confronti dei suoi danti/aventi causa, con particolare riferimento al pagamento degli importi dovuti, e si impegna sin d’ora a fornire alla CONCESSIONARIA, a semplice richiesta di quest’ultima, idonea documentazione comprovante tale adempimento, mallevando espressamente la CONCESSIONARIA da qualunque richiesta possa essere avanzata in tal senso.
La CONCEDENTE si obbliga sin d’ora a fornire alla CONCESSIONARIA, a semplice richiesta di quest’ultima, ogni documentazione e/o permesso e/o autorizzazione necessari e/o utili all’esercizio e/o alla tutela dei diritti qui concessi; la CONCESSIONARIA, comunque s’impegna a fare uso di tale documentazione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 196 del 30.6.2003 (“Codice Privacy”).
B) DEFINIZIONE DIRITTI
I diritti di cui alle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, vengono così qui di seguito meglio definiti:
per “Cinematic” si intendono complessivamente i diritti Theatrical, Non-Theatrical, Public Video, Commercial Video e Ancillary;
per “Theatrical” si intende lo sfruttamento del Film esclusivamente per dei fini di rappresentazione diretta presso cinema normali, multiplex o drive-in, a cui sia stata concessa la licenza a tale titolo nel luogo in cui avviene la rappresentazione, che siano aperti al pubblico su una base di programmazione regolare e che prevedano il pagamento di un ingresso per la visione di un Film;
per “Non Theatrical” si intende lo sfruttamento del Film per la rappresentazione diretta di fronte ad un pubblico tramite e presso le strutture di istituzioni od organizzazioni la cui attività primaria non sia la rappresentazione di Film, quali, per es., organizzazioni didattiche, chiese, ristoranti, bar, club, treni, biblioteche, locali della Croce Rossa, piattaforme petrolifere e/o giacimenti petroliferi o tramite e presso le strutture di enti governativi quali per es. ambasciate, basi militari, natanti militari nonché altri enti governativi battenti la bandiera del territorio autorizzato. A titolo di chiarimento, il termine Non Theatrical non comprende lo sfruttamento del Film tramite sfruttamento Theatrical, Public Video, Commercial Video, su Aerei, Navi o in Alberghi;
per “Public Video” s’intende lo sfruttamento del Film su videogramma tramite la diretta rappresentazione di fronte ad un pubblico in un “mini-theater”, o in un “MTV theater” o in un’analoga struttura che chieda il pagamento del biglietto per avere accesso alla struttura o per vedere il videogramma e che non ha la licenza come sala theatrical allo scopo di far vedere il Film secondo gli usi del settore;
per “Commercial Video” s’intende lo sfruttamento del Film su videogramma tramite la rappresentazione diretta di fronte ad un pubblico in delle strutture o organizzazioni non principalmente deputate nell’attività di esercizio theatrical ivi incluse, anche se non limitate a, le organizzazioni educative, le chiese, i ristoranti, i bar, i club, i treni, i bus, le librerie, le prigioni, le installazioni industriali, la Croce Rossa, piattaforme petrolifere, ambasciate, basi militari, navi ed aerei militari, il Commercial Video non include i Non-Theatrical, Public Video, Aerei, navi e Alberghi;
per “Ancillary” si intende lo sfruttamento del Film su Aerei e Navi e/o in Alberghi;
per “Aerei” si intende lo sfruttamento del Film per la rappresentazione diretta in aerei che siano come da consuetudine autorizzati da una compagnia aerea battente la bandiera di qualsivoglia paese entro il territorio autorizzato per cui sia concesso tale sfruttamento, ad esclusione delle linee aeree che siano come da consuetudine autorizzate da una sede al di fuori del territorio autorizzato o che vi prestino solo servizio, ma non battenti la bandiera di un paese entro il territorio autorizzato;
per “Navi” si intende lo sfruttamento del Film per la rappresentazione diretta su navi marittime o oceaniche, facenti capo ad una compagnia marittima battente la bandiera di un paese entro il territorio autorizzato per cui sia stato concesso tale sfruttamento, ma ad esclusione delle compagnie navali e/o dei natanti oceanici che siano, come da consuetudine, autorizzate da una sede al di fuori del territorio autorizzato o che vi prestino soltanto servizio, ma non battenti la bandiera di un paese entro il territorio autorizzato;
per “Albergo” si intende lo sfruttamento del Film per la rappresentazione diretta presso abitazioni provvisorie o permanenti quali alberghi, hotel, motel, complessi residenziali, cooperative o condomini, tramite sistemi televisivi a circuito chiuso laddove la trasmissione televisiva abbia origine presso o nelle immediate vicinanze di tali abitazioni;
per “Video” si intende lo sfruttamento Home Video del Film;
per “Home Video” si intende lo sfruttamento del Film mediante il “Canale Rental”, il “Canale Sell-Through”, il “Canale Edicola”, il “Canale Mailing”, il “Canale Door-To- Door” ed altri canali già inventati o da inventare; cioè lo sfruttamento del Film su videogrammi o su analogo supporto per essere proiettato, attraverso un apparecchio di riproduzione dell’immagine e del suono, su televisore ricevente o su apparecchio analogo esclusivamente in luoghi privati, nei quali non possa accedere il pubblico e dove siano esclusi qualsiasi forma di corrispettivo per la visione del Film e qualsiasi altra finalità commerciale o pubblicitaria o, comunque, diversa da quella della pura e semplice visione del Film nell’ambito della famiglia o di una ristretta cerchia di amici;
per “Canale Rental” si intende il noleggio con esclusiva destinazione Homevideo di un videogramma del Film effettuato nei videoshop (del genere Blockbuster o similari). Il Canale Rental non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun videogramma;
per “Canale Sell-Through” si intende la vendita con esclusiva destinazione Homevideo di un videogramma del Film effettuata nei videoshop, (del genere Blockbuster o similari) nelle librerie, nella grande distribuzione. Il Canale Sell- Through non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun videogramma, né la vendita tramite diversi canali quali Edicola, Door-To-Door, Mailing;
per “Canale Edicola” si intende la vendita con esclusiva destinazione Homevideo di un videogramma del Film, effettuata nelle Edicole sia abbinata ad una pubblicazione giornalistica (quotidiani, settimanali, mensili etc..) od abbinata ad una testata autonoma da parte della CONCESSIONARIA, sia direttamente che tramite terzi e/o indirettamente. Il Canale Edicola non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun videogramma, né la vendita tramite diversi canali quali Sell-Through, Rental, Door-To-Door, Mailing;
per “Canale Door-To-Door” si intende la vendita del Film con esclusiva destinazione Homevideo effettuata con il sistema porta-a-porta. Il Canale Door-to- Door non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun videogramma, né la vendita tramite diversi canali quali Sell- Through, Rental, Edicola, Mailing;
per “Canale Mailing” si intende la vendita del Film con esclusiva destinazione Homevideo effettuata per corrispondenza. Il Canale Mailing non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun videogramma, né la vendita tramite diversi canali quali Sell-Through, Rental, Edicola, Door-To-Door;
per “Videogramma” si intende qualunque supporto (quale videocassetta, video disco, CD, DVD, laser disc), al momento noto od ideato successivamente, che contiene, memorizza o che viene utilizzato al fine di riprodurre una registrazione audiovisiva che possa essere visualizzata come Film, ivi compresa qualunque colonna sonora associata a tale registrazione destinata alla riproduzione su copie per uso privato o pubblico tramite un dispositivo di riproduzione direttamente collegato o che faccia parte dell’apparecchio televisivo, schermo del computer o sistema di telecomunicazione o qualunque altro dispositivo per la visione o di ricezione, elettronico, meccanico o altro;
per Diritti TV si intendono tutte le forme di sfruttamento televisivo - con segnale analogico e digitale, satellitare, terrestre, via cavo e ogni altro mezzo inventato o da inventare, mobile, ad es. con protocollo D-VBH, e anche a mezzo di trasmissione via internet, ad es. IPTV ovvero Internet Protocol TV, e con altri protocolli già noti o di futura invenzione, con ogni possibilità di fruizione - tra cui:
per “Pay TV” si intendono tutte le forme di sfruttamento tramite “Pay TV Terrestre”, “Pay TV Via Cavo” e “Pay Tv Satellitare”. La Pay TV non comprende alcuna forma di trasmissione “Pay-per-View”;
per “Pay TV Terrestre” si intendono esclusivamente trasmissioni standard via etere del Film mediante onde hertziane codificate, con segnale analogico o digitale, per la ricezione su apparecchi televisivi presso abitazioni private o provvisorie grazie ad un decoder laddove un canone venga addebitato: (i) allo spettatore presso l’abitazione privata per il diritto ad utilizzare il decoder al fine di vedere canali speciali che trasmettano il Film insieme ad altre programmazioni o (ii) al gestore di un albergo o di un motel (o simili abitazioni provvisorie), complesso residenziale, cooperative,
condomini o simili posti situati lontano dal punto di origine del segnale di trasmissione, per il diritto ad utilizzare il decoder al fine di ricevere e ritrasmettere la programmazione su tale canale, presso i suindicati luoghi;
per “Pay TV Via Cavo” si intende la trasmissione o la ritrasmissione del Film tramite un segnale codificato su cavi coassiali o a fibre ottiche ai fini della ricezione su un apparecchio televisivo, con segnale analogico o digitale, presso abitazioni private o provvisorie mediante un decoder, laddove un canone venga addebitato: (i) allo spettatore presso l’abitazione privata per il diritto ad utilizzare il decoder al fine di vedere canali speciali che trasmettano il Film insieme ad altre programmazioni o
(ii) al gestore di un albergo o di un motel (o simili abitazioni provvisorie), complesso residenziale, cooperative, condomini o simili posti situati lontano dal punto di origine del segnale di trasmissione, per il diritto ad utilizzare il decoder al fine di ricevere e ritrasmettere la programmazione su tale canale, presso i suindicati luoghi;
per “Pay TV Satellitare” si intende la trasmissione al satellite del Film mediante un segnale codificato e la rispettiva trasmissione, con segnale analogico o digitale, verso una parabola di ricezione terrestre e ad un decoder ai fini della visione del Film su un apparecchio televisivo presso abitazioni provvisorie o private situate nelle immediate vicinanze della parabola di ricezione e del decoder, laddove un canone venga addebitato: (i) allo spettatore presso l’abitazione privata per il diritto ad utilizzare il decoder al fine di vedere canali speciali che trasmettano il Film insieme ad altre programmazioni o (ii) al gestore di un albergo o di un motel (o simili abitazioni provvisorie), complesso residenziale, cooperative, condomini o simili posti situati lontano dal punto di origine del segnale di trasmissione, per il diritto ad utilizzare il decoder al fine di ricevere e ritrasmettere la programmazione su tale canale, presso i suindicati luoghi;
per “Free TV” si intendono tutte le forme di sfruttamento su “Free Tv Terrestre”, “Free Tv Via Cavo” e “Free Tv Satellitare”;
per “Free Tv Terrestre” si intende esclusivamente la trasmissione standard via etere tramite onde hertziane, con segnale analogico o digitale, del Film destinata alla ricezione su un apparecchio televisivo presso abitazioni private senza che vengano addebitati canoni agli spettatore per il privilegio di vedere il Film. Ai fini della presente definizione, né le imposte né le tasse governative sugli apparecchi televisivi (ma non il canone per la Pay-per-View o per la Pay Tv) saranno considerati costituire un canone a carico dello spettatore;
per “Free Tv Via Cavo” si intende la trasmissione, con segnale analogico o digitale, mediante cavi coassiali o a fibre ottiche, del Film per la ricezione su un apparecchio televisivo presso abitazioni private senza che vengano addebitati canoni agli spettatori per il privilegio di vedere il Film. Ai fini della presente definizione, né le imposte né le tasse governative, né gli addebiti per servizi periodici regolari, sugli apparecchi televisivi (ma non il canone per la Pay-per-View o per la Pay Tv), pagati dagli abbonati a sistemi televisivi xxx xxxx, xxxxxxx considerati costituire un canone a carico dello spettatore;
per “Free Tv Satellitare” si intende la trasmissione al satellite del Film e la trasmissione, con segnale analogico o digitale, verso una parabola di ricezione terrestre ai fini della visione del Film su un apparecchio televisivo presso abitazioni private situate nelle immediate vicinanze della parabola di ricezione senza addebito agli spettatori per il privilegio di vedere il Film. Ai fini della presente definizione, né le imposte né le tasse governative, sugli apparecchi televisivi (ma non il canone per la Pay-per-View o per la Pay Tv) saranno considerati costituire un canone a carico dello spettatore;
per “Pay-per-View” si intende lo sfruttamento del Film mediante Pay-per-View Non Residenziale, Pay-per-View Residenziale. La Pay-per-View comprende il “Near Video on Demand” ed altre forme di demand view. La Pay-per-View non comprende alcuna forma di Pay-TV o Free-TV;
per “Video-On-Demand” e “Video-On-Demand/Internet” si intende la trasmissione point-to-point (diversa dalla messa in onda) del Film per la ricezione su un apparecchio televisivo, schermo di computer, sistemi di telecomunicazione o simile apparecchio, al momento noto od ideato successivamente, laddove una trasmissione sia in risposta ad una specifica richiesta da parte di uno spettatore, e può comprendere (ma non necessariamente) anche la possibilità per lo spettatore di interagire con l’emittente e comprende anche il c.d. Subscription Video on Demand (SVOD). Il Video-On-Demand può essere esercitato per via televisiva, anche mobile nonché, nel Video-On-Demand/Internet, per via Internet, o reti di telecomunicazioni, anche wireless, e anche tramite downloading to rent o to own (es. Electronic Rental ed Electronic Sell-Through c.d.EST);
per “Diritti On-Line/Internet” si intendono tutti i diritti di sfruttamento economico del Film attraverso la diffusione, trasmissione o messa in circolazione di tale Film per mezzo di ciò che è comunemente conosciuto come Internet o WorldWideWeb, Intranet o rete di computer multi-snodo, anche tramite modalità wireless (UMTS, SMS, MMS, WAP, GPRS, ecc.), qualunque siano i mezzi di trasmissione o collegamenti utilizzati e qualunque sia il protocollo di comunicazione, attraverso qualsiasi mezzo, incluso satellite o cavo coassiale o fibra ottica, che consenta la visione del Film per mezzo di schermi video (inclusi monitor televisivi) senza alterare la sequenza originaria delle immagini dell’intero Film o di una sua parte;
per “modalità Wireless” si intendono tutte le modalità di utilizzazione e sfruttamento economico dei diritti mediante tecnologia wireless, attualmente nota o successivamente sviluppata, che utilizzi uno spettro di frequenze radio in qualsiasi banda, per permettere o facilitare la trasmissione di testi, dati, voce, video, multimedia o altri servizi verso terminali mobili (c.d. handheld) – sia attualmente noti o che saranno successivamente sviluppati – ivi inclusi a titolo esemplificativo i cosiddetti assistenti personali digitali (“personal digital assistant” – PDA), cerca persona (“pager”) o terminali telefonici che permettano l’invio e/o la ricezione di voce e/o dati e/o video comunicazioni e/o la raccolta di informazioni, incluse – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – le tecnologie impiegate per gli standard General Packet Radio Services (GPRS), Global System for Mobile Communications (GSM), Personal Communications Network (PCN), Code Division
Multiple Access (CDMA e CDMA2000), Time Division Multiple Access (TDMA), Tetra, Wireless Application Protocol (WAP), Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), Digital Video Broadcasting-HandHeld (DVB-H); Bluetooth, Hyperlan, i-mode e W-LAN nonché i sistemi e servizi relativi o derivanti, ivi inclusa ogni componente di linea fissa (Fixed Line) di tali sistemi e servizi e/o qualsiasi combinazione o assemblamento degli stessi o integrazione con altri sistemi.
I diritti Wireless comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di:
a) diffondere, trasmettere, distribuire e/o comunicare al pubblico, in tutto o in parte, con qualsiasi modalità e forma, il Film, e metterle a disposizione anche in modo che l’utente possa accedervi nel luogo e nel momento scelti individualmente, sia del vivo che in differita e in replica, in versione integrale o per estratti, purché esclusivamente mediante rete wireless;
b) adattare, archiviare e riprodurre il Film, anche nel contesto di banche dati e produzioni inerenti i mezzi diffusivi oggetto della licenza come precisati alla precedente lett. a);
c) effettuare sfruttamenti commerciali, promozionali e pubblicitari collegati alle diffusioni del Film, ivi inclusi inserimenti di spot, banner, messaggi pubblicitari, sponsorizzazioni, servizi e collegamenti interattivi, prima e/o dopo il Film e/o collegate alle diffusioni dello stesso e altre iniziative commerciali e promo- pubblicitarie, inclusi, a titolo esemplificativo, giochi e quiz;
d) diffondere, trasmettere, distribuire e/o comunicare al pubblico su ogni mezzo di comunicazione noto o di futura invenzione e in qualsiasi sede, il Film, estratti delle immagini del Film e/o sequenze dello stesso, sia fisse che in movimento, anche per finalità promo-pubblicitarie e informative della diffusione del Film effettuate via rete wireless e per finalità divulgative e promozionali della propria offerta;
e) sublicenziare a terzi detti diritti;
f) scegliere il Film prima di qualsiasi altro terzo attivo nel settore delle comunicazioni mobili, in tutto o in parte, in qualsiasi veste (operatore mobile, content provider, fornitore servizi, etc.);
g) utilizzare detti diritti in esclusiva;
per “Diritti Interattivi e Multimediali” si intendono tutti i diritti interattivi e multimediali di un Film connessi con lo sfruttamento di siti, format, anche attraverso supporti (in senso indicativo Cd-Rom, Cd-I, microdisk, playstation, saturn, Read Only Memory, laser disk, D1, D2, ecc. - Video CD, Photo CD) e il relativo sfruttamento (on-line, off-line, bundling, ecc.), via Internet, rete telematica, via satellite, attraverso SMS, MMS o UMTS, GPRS, WAP, ecc. o attraverso qualsiasi altro servizio on-line o strumento ora conosciuto o da inventare in futuro; il tutto con sistemi e tecnologie oggi conosciute e/o che in futuro saranno inventate diversi dai diritti On-Line;
per “Merchandising” s’intende la produzione, fabbricazione e la vendita e/o commercializzazione di oggetti, diversi da libri e dischi, che ritraggano o incorporino il titolo del Film o qualsiasi altro logo riconducibile al Film o il nome o l’immagine di qualsiasi carattere, animale o oggetto riconducibile al Film.
C) AMBITO DI APPLICAZIONE
Resta fra le parti convenuto che i diritti come sopra definiti vengono concessi alla CONCESSIONARIA secondo quanto stabilito nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE e qualora uno di tali diritti sia concesso lo stesso s’intende concesso, salvo accordi scritti particolari o espressamente previsti nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, in ogni forma e modalità di sfruttamento, con ogni mezzo e processo tecnico ed attraverso qualsiasi tecnologia, standard e sistema di comunicazione, diffusione ed utilizzazione in genere, in qualunque media e con qualsiasi formato e con qualunque formula commerciale, attualmente conosciuti e che in futuro saranno inventati, senza limitazioni di passaggi, né di altro genere.
Tutti i diritti concessi alla CONCESSIONARIA ai sensi delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, come sopra definiti al precedente paragrafo B), devono intendersi riferiti al Film, ai relativi trailer ed a tutti i loro supporti fisici, nonché a tutti i restanti materiali (audiovisivi e non audiovisivi, inclusi quelli facenti parte del corredo pubblicitario) consegnati alla CONCESSIONARIA ai sensi delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE.
Resta fra le parti convenuto che, la CONCESSIONARIA avrà il diritto, ma non l’obbligo, di sfruttare i diritti concessi con il presente contratto – e dunque il diritto ma non l’obbligo di sfruttare anche solo alcune ma non necessariamente tutte le forme di sfruttamento qui concesse - ed avrà, altresì, la facoltà di esercitare detti diritti direttamente o tramite terzi suoi mandatari e/o aventi causa, nonché il diritto di sublicenziare a terzi tali diritti.
La CONCESSIONARIA, inoltre, avrà la più ampia libertà di azione e discrezionalità in ordine alle modalità di distribuzione dei suddetti diritti.
I Diritti Free TV si intendono comprensivi dei diritti di diffusione televisiva del Film, limitatamente alla versione italiana, alle comunità italiane all’estero ed in particolare sono consentite le trasmissioni in lingua italiana per la ricezione individuale e collettiva e la ritrasmissione simultanea con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione (a titolo esemplificativo etere, cavo e satellite), in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano.
D) PERIODO DI SFRUTTAMENTO
I diritti indicati nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE vengono concessi per il periodo indicato, per ciascuna forma di sfruttamento, nelle predette CONDIZIONI DI CONCESSIONE, a totale discrezione della CONCESSIONARIA, comunque nei limiti delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE.
Resta comunque ferma l’immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per la CONCEDENTE di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza indicata nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE.
E) TERRITORIO
I diritti di sfruttamento indicati nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE vengono concessi per i territori ivi indicati.
F) OBBLIGHI DELLA CONCEDENTE IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DEL FILM
La CONCEDENTE si obbliga a realizzare il Film sulla base del soggetto e della sceneggiatura indicati nell’Allegato “A” nonché nel rispetto del piano di lavorazione approvato dalla CONCESSIONARIA e dei termini indicati nel medesimo Allegato “A”.
La CONCEDENTE si obbliga inoltre ad affidare la regia del Film al regista indicato nell’Allegato “A” e ad affidare il ruolo di protagonisti del Film agli attori elencati nel medesimo Allegato “A”.
La CONCEDENTE garantisce la CONCESSIONARIA in ordine alla conformità del Film alla suddetta sceneggiatura nella versione definitiva approvata dalla CONCESSIONARIA.
Qualunque sostanziale variazione del Film rispetto alla sceneggiatura definitiva approvata dalla CONCESSIONARIA e qualunque modifica del cast con quest’ultima concordato dovranno dalla CONCEDENTE essere sottoposte alla preventiva approvazione scritta della CONCESSIONARIA.
La CONCEDENTE si obbliga inoltre a realizzare il Film secondo il livello derivante dal cast tecnico-artistico approvato dalla CONCESSIONARIA e dal budget indicato nell’Allegato “A”.
Tutti gli obblighi della CONCEDENTE di cui al presente punto F) si intendono essenziali per la CONCESSIONARIA e pertanto, in caso di mancato adempimento, da parte della CONCEDENTE, anche di uno solo dei predetti obblighi, la CONCESSIONARIA avrà facoltà di risolvere il presente contratto con l’obbligo, per la CONCEDENTE, di rimborsare alla CONCESSIONARIA tutti gli importi da quest’ultima già versati, maggiorati degli interessi al saggio del prime-rate bancario, dalle date delle singole erogazioni al soddisfo, il tutto a titolo di penale non riducibile dal Magistrato e salvo l’accertamento dei danni ulteriori.
G) VERIFICHE DELLA CONCESSIONARIA NEL CORSO DELLE LAVORAZIONI DEL FILM
La CONCESSIONARIA avrà la facoltà, tramite un proprio delegato, di controllare il girato giornaliero ed ogni altra fase di realizzazione ed edizione del Film al fine di verificarne l’esatta corrispondenza con la sceneggiatura originale definitiva approvata dalla CONCESSIONARIA, pena la sospensione dei pagamenti ancora da effettuarsi; a tal fine la CONCEDENTE si obbliga a consegnare alla CONCESSIONARIA, settimanalmente, un DVD – o altro diverso formato indicato dalla CONCESSIONARIA - contenente il girato della settimana, ed a consentire e non ostacolare l’accesso del personale della CONCESSIONARIA o dei suoi delegati e rappresentanti ai luoghi di lavorazione del Film per i controlli dalla stessa ritenuti opportuni o necessari.
La CONCEDENTE si impegna a mettere a disposizione della CONCESSIONARIA i diari di lavorazione e gli ordini del giorno al fine di verificare lo stato di avanzamento del Film, nonché‚ tutto quanto possa, a discrezionale giudizio della CONCESSIONARIA, risultare utile per la verifica del rispetto degli obblighi assunti dalla CONCEDENTE con il presente atto.
La CONCEDENTE si impegna a dare accesso agli incaricati della
CONCESSIONARIA a tutta la documentazione contabile relativa al Film.
H) CONSEGNA MATERIALI
La CONCEDENTE si obbliga a consegnare, a proprie cura e spese, alla CONCESSIONARIA, entro e non oltre il termine indicato nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE del presente accordo, c/o il magazzino sito in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 000/000 - Xxxx, il materiale indicato nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, che dovrà essere di idonea qualità tecnica, da cui la CONCESSIONARIA potrà ricavare, a proprie spese, duplicati Master ed il numero di copie necessarie all’esercizio dei diritti qui concessi.
Inoltre, la CONCEDENTE, a sua cura e spese, si obbliga a consegnare alla CONCESSIONARIA, entro e non oltre n. 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente atto, la seguente documentazione, fatti salvi eventuali diversi termini previsti nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE:
presso l’UFFICIO GESTIONE CONTRATTI - Via Aurelia Antica n.422/424 - 00165 Roma
- Certificato di deposito del soggetto presso l’Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica;
- Copia delle cessioni notarili, dagli autori alla CONCEDENTE, dei diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura;
- Copia del contratto di regia;
- Copia della denuncia di inizio lavorazione e di eventuali successive comunicazioni a questa relative;
- Lettera irrevocabile di accesso al laboratorio italiano ove saranno depositati i materiali (negativi, positivi, sonori e nastri magnetici) del realizzando Film;
- Copia della dichiarazione preventiva e definitiva di nazionalità italiana del Film;
- Copia della sceneggiatura originale sottoscritta dalla CONCEDENTE;
- Copia del budget del Film;
- Copia del piano di lavorazione del Film;
- Copia del piano finanziario del Film,
presso l’UFFICIO LEGALE - Via Aurelia Antica n.422/424 - 00165 Roma
- Certificato di deposito del soggetto presso l’Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica;
- Copia delle cessioni notarili, dagli autori alla CONCEDENTE, dei diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura;
- Copia del contratto di regia;
- Copia della denuncia di inizio lavorazione e di eventuali successive comunicazioni a questa relative;
- Copia dei contratti di acquisto dei diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura, nonché copia dei documenti necessari ai fini del completamento della cosiddetta “catena dei diritti”;
- Copia del budget;
- Copia del piano finanziario;
- Copia della dichiarazione preventiva e definitiva di nazionalità italiana del Film. Fermo restando quanto convenuto nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, ove la
CONCEDENTE consegni in ritardo il materiale di cui alle CONDIZIONI DI
I) APPROVAZIONE TECNICA DEI MATERIALI
Eventuali contestazioni relative alla qualità tecnica del materiale fornito alla CONCESSIONARIA, dovranno essere dalla stessa CONCESSIONARIA formulate mediante comunicazione scritta da inviare alla CONCEDENTE entro e non oltre n. 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del materiale.
La CONCEDENTE dovrà provvedere alla sostituzione del materiale difettoso con altro idoneo alla diffusione entro e non oltre n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione; in tale ipotesi, fermo restando quanto specificato al 3° comma del precedente punto H), qualora il ritardo nella consegna dei materiali pregiudichi la regolare decorrenza dello sfruttamento dei diritti concessi con il presente accordo, tali diritti verranno prorogati per un periodo corrispondente alla dilazione nella consegna dei materiali in sostituzione di quelli contestati.
Qualora la sostituzione non risulti tecnicamente idonea, la CONCESSIONARIA avrà il diritto di risolvere il rapporto per inadempimento, con l’obbligo per la CONCEDENTE di rimborsare alla CONCESSIONARIA tutti gli importi da quest’ultima già versati, maggiorati degli interessi al saggio del prime-rate bancario, dalle date delle singole erogazioni al soddisfo, il tutto a titolo di penale non riducibile dal Magistrato.
J) ABBINAMENTI PUBBLICITARI, SPONSORIZZAZIONE E VARIE
Relativamente al Film oggetto del presente accordo, la CONCESSIONARIA avrà il diritto di:
1. abbinare, per ciò che riguarda la trasmissione Free Tv, il Film con filmati, programmi e messaggi pubblicitari (c.d. sponsorizzazione in ogni sua forma), effettuando i necessari inserimenti e le conseguenti interruzioni, facendo propri i relativi proventi, il tutto secondo le modalità consentite dalle vigenti leggi;
2. utilizzare, ai soli fini promozionali e pubblicitari per il lancio del Film, anche in sede televisiva, didattici e di informazione, anche diffondendoli nel corso di programmi televisivi, brani o sequenze del Film, per un massimo di 3 minuti;
3. inserire nelle copie del Film che saranno utilizzate per lo sfruttamento dei diritti concessi e di cui alle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, un segno distintivo (figurativo o denominativo) della CONCESSIONARIA stessa e/o delle sue aventi causa a qualsiasi titolo.
La CONCEDENTE si assume sin d’ora qualunque responsabilità nei confronti della CONCESSIONARIA con piena garanzia di manleva, in favore di quest’ultima, per il caso di eventuali contestazioni di qualsiasi genere e natura da parte dei coautori e/o degli interpreti del Film con particolare riferimento a tutto quanto specificato al presente punto J) e, più in generale, alle modalità di sfruttamento televisivo delle opere su Free Tv commerciali.
K) DIRITTO DI PRIMA NEGOZIAZIONE E DI ULTIMO RIFIUTO
La CONCEDENTE conferisce alla CONCESSIONARIA un diritto di prima negoziazione e di ultimo rifiuto alla scadenza di ciascuno dei diritti oggetto del presente accordo per il rinnovo dei diritti stessi.
In particolare la CONCEDENTE si impegna ad interpellare prioritariamente e per iscritto la CONCESSIONARIA qualora la stessa CONCEDENTE intenda procedere alla commercializzazione dei predetti diritti per il periodo successivo alla scadenza degli stessi, e si impegna a non trattare la commercializzazione dei medesimi con terzi per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione alla CONCESSIONARIA. La CONCEDENTE si impegna altresì a sottoporre alla CONCESSIONARIA i termini essenziali di tutte le offerte, per l’acquisto dei diritti, formulate da soggetti terzi, concedendole un termine di 30 (trenta) giorni entro i quali pareggiare l’offerta dei terzi ed esserne preferita.
Ciò premesso, qualora entro i termini sopra pattuiti le parti - all’esito di trattative condotte in buona fede - non raggiungano alcun accordo, la CONCEDENTE sarà libera di commercializzare i relativi diritti con terzi.
La pattuizione di cui alla presente Lettera K) non opererà qualora la CONCEDENTE ceda ad altra società dalla stessa controllata ovvero controllata dai suoi soci i diritti di cui sopra, la CONCEDENTE rimarrà comunque coobbligata solidalmente nei confronti della CONCESSIONARIA ed in ogni caso si impegna fin d’ora ad includere in tali eventuali cessioni intragruppo il diritto di prima negoziazione e di ultimo rifiuto di cui sopra.
L) CENSURA
La CONCEDENTE dichiara e garantisce che il Film otterrà il Nulla Osta alla programmazione in pubblico senza alcun divieto ai minori e si obbliga a consegnare
- a proprie cura e spese - alla CONCESSIONARIA (presso l’UFFICIO GESTIONE CONTRATTI - Via Aurelia Antica n.422/424 - 00165 Roma), entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni dal rilascio da parte delle competenti autorità, copia del Nulla Osta libero da divieti relativo al Film.
Nell’ipotesi in cui il lungometraggio, in sede di ammissione alla programmazione, fosse vietato ai minori, la CONCEDENTE si obbliga ad ottenere, quale prestazione essenziale - a cura e spese della stessa CONCEDENTE ed ai sensi della vigente normativa - il Nulla Osta senza il predetto divieto in tempo utile per il rispetto del termine di diffusione, fermo restando che gli interventi necessari alla riduzione del divieto non dovranno incidere sulla trama e sulla qualità artistica del Film.
Nell’ipotesi di cui al 2° comma del presente punto L), la CONCEDENTE si impegna a consegnare tempestivamente alla CONCESSIONARIA copia del nuovo Nulla Osta alla programmazione del Film libero da divieti.
Qualora la CONCEDENTE non ottenga l’eliminazione del divieto ai minori, la CONCESSIONARIA avrà il diritto - a sua totale discrezione - di ridurre del 50% il corrispettivo previsto per l’acquisizione dei diritti televisivi e di cui alle CONDIZIONI Di CONCESSIONE del presente accordo, oppure di ottenere l’automatica risoluzione di diritto del presente contratto ed il conseguente rimborso immediato, da parte della CONCEDENTE alla CONCESSIONARIA, di tutti gli importi da quest’ultima già versati, maggiorati degli interessi al saggio del prime-rate bancario, dalle date delle singole erogazioni al soddisfo, il tutto a titolo di penale non riducibile dal Magistrato e salvo l’accertamento dei danni ulteriori.
M) NAZIONALITA’ ITALIANA ED AMMISSIONE ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA
La CONCEDENTE si impegna, a proprie esclusive cura e spese, ad assolvere tutti gli incombenti di legge ai fini dell’ottenimento della nazionalità italiana e dell’ammissione ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia.
N) ELEMENTI PUBBLICITARI ALL’INTERNO DEL FILM
La CONCEDENTE garantisce che il Film non viola alcun diritto di terzi, sia sotto il profilo dei diritti della personalità che sotto il profilo concorrenziale, oltre che per quanto attiene alla disciplina di regolamentazione della pubblicità, e si obbliga a tenere indenne la CONCESSIONARIA da qualsiasi danno derivante dall’eventuale lesione di tali diritti. La CONCEDENTE dichiara e garantisce altresì che l’eventuale inserimento all’interno del Film di elementi sonori e/o visivi, aventi comunque natura o finalità pubblicitaria, avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs n. 28 del 22 gennaio 2004 e successive modifiche (“Legge Cinema”) e della normativa vigente in materia nonché di quanto espressamente convenuto nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE del presente accordo.
O) OBBLIGHI DI CITAZIONE
Le società contraenti hanno diritto alla menzione della loro denominazione sociale e del rispettivo ruolo. Le modalità di citazione della CONCESSIONARIA e dei suoi aventi causa saranno tempestivamente comunicate dalla CONCESSIONARIA alla CONCEDENTE per l’inserimento nei titoli del Film e nel materiale pubblicitario. Inoltre, resta fermo a carico della CONCEDENTE l’obbligo di inserire il logo sonoro e animato della CONCESSIONARIA.
In particolare, resta sin d’ora convenuto che nei titoli di testa del Film dovranno essere inserite le seguenti diciture: “in collaborazione con SKY CINEMA” e - in cartello separato - “in collaborazione con MEDIASET PREMIUM”, con le modalità da concordare con la CONCESSIONARIA; inoltre, il logo SKY CINEMA ed il logo MEDIASET PREMIUM dovranno essere inseriti nei materiali pubblicitari del Film con modalità da concordare tra le parti.
Resta inteso che prima dei titoli di testa ed in ogni forma di pubblicità dovrà apparire, come prima dicitura, il marchio della CONCESSIONARIA ed il suo logo, nonchè il logo della CONCEDENTE e successivamente la menzione “ ”.
Inoltre nei titoli di testa ed in ogni forma di pubblicità (salvo pubblicità abbreviate e speciali), dovranno apparire, in posizione da concordarsi tra la CONCEDENTE e la CONCESSIONARIA, le seguenti diciture:
- " ”
- “Prodotto da ”.
Inoltre nei titoli del Film, ed in ogni forma di pubblicità (salvo pubblicità abbreviate e speciali), saranno citati, in posizione da concordarsi tra la CONCEDENTE e la CONCESSIONARIA, il nome del distributore internazionale, del coproduttore francese e dei loro aventi causa.
Fatto salvo quanto sopra, la CONCEDENTE e la CONCESSIONARIA concorderanno tutti i titoli del Film, ed a tal fine la CONCEDENTE invierà tempestivamente alla CONCESSIONARIA i titoli del Film per la preventiva approvazione di quest’ultima.
P) UFFICIO STAMPA
L’Ufficio Stampa della CONCEDENTE, ove previsto, agirà in stretto contatto con l’Ufficio Stampa della CONCESSIONARIA, con il quale il primo concorderà preventivamente le modalità di svolgimento della campagna pubblicitaria.
Ogni iniziativa sarà definita, concordata ed attuata di comune accordo. L’Ufficio Stampa della CONCESSIONARIA potrà far realizzare, d’intesa con l’Ufficio Stampa del Film, servizi fotografici e televisivi ed interviste giornalistiche.
La CONCEDENTE si obbliga ad ottenere dal regista, dagli autori, dagli attori e dagli artisti in genere che abbiano partecipato alla realizzazione del Film, la massima disponibilità a partecipare ad eventi promozionali ed altre iniziative di supporto pubblicitario in favore del Film medesimo, ivi comprese trasmissioni radiofoniche e televisive, conferenze stampa, anteprime e pubblici intrattenimenti in genere, nonché iniziative interattive on-line (es.: forum su Internet), secondo il piano di lancio che sarà definito dalla CONCESSIONARIA ed a concedere ai medesimi fini il diritto allo sfruttamento del nome, dell’immagine e della voce degli stessi.
Tali prestazioni dovranno essere rese dai predetti regista, autori, attori ed artisti in occasione dei citati eventi promozionali e delle iniziative organizzate dalla CONCEDENTE e dalla CONCESSIONARIA, in coincidenza con la lavorazione, il lancio e la programmazione del Film, in tutte le forme previste. Tali obbligazioni si intenderanno assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive di viaggio,
vitto e alloggio per eventuali spostamenti fuori dal luogo di residenza richiesti ai predetti regista, autori, attori ed artisti per l’esecuzione delle obbligazioni medesime, purché previamente autorizzate per iscritto dalla CONCESSIONARIA e documentate da idonei giustificativi e fermo restando che potranno essere recuperate dalla CONCESSIONARIA come stabilito nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE in quanto trattasi di spese di lancio promozionale del Film.
Q) CEDIBILITA’ DEL CONTRATTO E DEI RELATIVI CREDITI
La CONCESSIONARIA potrà cedere liberamente in tutto o in parte il presente contratto - anche quale parte delle proprie attività aziendali - e/o l’utilizzo dei relativi diritti a terze società, che per l’effetto succederanno alla stessa CONCESSIONARIA nei diritti ed obblighi inerenti alla qualità di CONCESSIONARIA secondo i patti qui concordati.
La CONCEDENTE non potrà invece cedere a terzi il presente contratto, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto della CONCESSIONARIA.
La CONCEDENTE non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, i crediti nascenti dal presente accordo, senza la preventiva autorizzazione scritta della CONCESSIONARIA.
Tale cessione è ammessa solo nel caso in cui la CONCEDENTE ponga in essere un’operazione di sconto o factoring e/o comunque di finanziamento, solo con istituti di gradimento della CONCESSIONARIA e solo se previamente autorizzata per iscritto dalla CONCESSIONARIA.
R) PROTEZIONE SUI TERRITORI LIMITROFI
La CONCEDENTE si impegna sin d’ora - e fino alla scadenza del periodo di esclusiva concesso alla CONCESSIONARIA in virtù del presente contratto - ad adottare ogni misura possibile e ad intraprendere qualsiasi azione si renda necessaria, per proteggere i diritti esclusivi della CONCESSIONARIA nel Territorio e nei territori limitrofi.
S) CORRISPETTIVI
Gli importi dovuti dalla CONCESSIONARIA alla CONCEDENTE ed indicati nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE del presente accordo, saranno versati, dietro presentazione di regolari fatture, con pagamento a n. 45 (quarantacinque) giorni data ricevimento fattura fine mese, secondo le scadenze e modalità indicate nelle predette CONDIZIONI DI CONCESSIONE.
Oltre al corrispettivo indicato nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE del presente accordo, null’altro sarà dovuto dalla CONCESSIONARIA alla CONCEDENTE o a chicchessia per l’esercizio dei diritti di utilizzazione acquisiti con il presente atto, a titolo di diritto d’autore, né per alcun altro titolo, ragione o causa, salvo quanto da corrispondere a chi di dovere per la utilizzazione televisiva delle musiche attraverso la Società di percezione S.I.A.E.
In proposito la CONCEDENTE dichiara e garantisce che nulla gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori avranno a pretendere da chiunque utilizzi e sfrutti in Italia e
nel resto del mondo e nei modi predetti la produzione stessa, con rinunzia anche all’ulteriore compenso di cui all’Art. 46) della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni (di seguito “LdA”), nonché a quelli stabiliti dalle leggi speciali nel settore cinematografico.
Con riguardo all’equo compenso di cui agli Artt. 46 bis) ed 84), della LdA, la CONCESSIONARIA dichiara che si atterrà alle emanande disposizioni ed agli stipulandi accordi con le categorie interessate.
Con riguardo all’equa remunerazione di cui agli Artt. 18 bis) ed 80) lettera f), della LdA, la CONCESSIONARIA dichiara che si adeguerà alle disposizioni ed agli accordi in essere con le categorie interessate.
Ciascuna delle fatture dovrà essere inviata in originale agli Uffici amministrativi della
CONCESSIONARIA di Via Aurelia Antica 422/424 - 00165 Roma.
T) GARANZIE E MANLEVE
La CONCEDENTE dichiara e garantisce che il Film non contiene alcun elemento che possa ledere i diritti di privativa, d’autore, della personalità, dell’immagine, della dignità e reputazione di terzi e si obbliga a mallevare e tenere indenne la CONCESSIONARIA da ogni e qualsiasi eventuale molestia e turbativa che possa derivare alla CONCESSIONARIA dalla non veridicità o incompletezza delle dichiarazioni e garanzie rese nel presente articolo nonché nel presente contratto.
La CONCEDENTE garantisce la CONCESSIONARIA da ogni e qualsiasi eventuale molestia e turbativa, da parte di terzi, nell’esercizio e utilizzazione dei diritti oggetto della concessione di cui al presente contratto nonché da ogni e qualsiasi eventuale molestia e turbativa da parte di terzi che pretendano o assumano diritti sul Film - e/o sui relativi trailer, corredo pubblicitario e qualsiasi altro materiale (audiovisivo e non) consegnato ai sensi delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE - e su ogni singolo elemento del Film, incluso il titolo, obbligandosi sin d’ora a manlevarla e tenerla indenne da ogni onere, spesa giudiziale e da ogni eventuale danno che dovesse subire o comunque rifondere a terzi, in qualsiasi momento a partire dalla data del presente accordo.
A tal fine la CONCEDENTE si obbliga a porre in essere tutte le azioni, anche giudiziali, che fossero necessarie od opportune ai fini della tutela dei diritti concessi con il presente contratto.
La CONCESSIONARIA avrà comunque la facoltà di agire autonomamente per la tutela dei propri diritti.
U) FORO COMPETENTE
In caso di controversia nascente tra le parti in merito alla interpretazione, applicazione od esecuzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
V) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente atto sarà registrato - a cura e spese della CONCESSIONARIA - a tassa fissa, essendo le relative operazioni soggette ad I.V.A.
W) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali eventualmente forniti facoltativamente in relazione all’esecuzione del presente contratto saranno utilizzati dalla CONCESSIONARIA nei modi e nei limiti necessari per dare esecuzione al presente contratto e ad altri eventuali accordi allo stesso afferenti, oltre che per ottemperare agli obblighi di legge e costituire e mantenere elenchi unitari di clienti e fornitori, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e dipartimenti interni debitamente incaricati.
In ogni caso, le parti garantiscono di aver ottenuto il consenso, ove occorra, al trattamento dei dati personali eventualmente comunicati e di aver edotto gli interessati della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il
c.d. Xxxxxx Xxxxxxx, contattando reciprocamente le parti ai rispettivi indirizzi in epigrafe.
Z) CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D.LGS. 231/01.
La CONCEDENTE dichiara altresì di avere preso atto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo ex D.Lgs. 231/01 (il “Modello Organizzativo”), adottati dalla CONCESSIONARIA e pubblicati sul sito internet
, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo di tempo in tempo vigenti potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla CONCESSIONARIA.
CONCESSIONARIA CONCEDENTE
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341) e 1342) c.c., si approvano espressamente i punti A), C), F), I), J), K) L), N), Q), R), T), U), Z).
CONCESSIONARIA CONCEDENTE
Allegato “C”
Al contratto N. del ……………………
tra e
[Fac simile Lettera di accesso allo stabilimento di sviluppo e stampa]
Lettera di Accesso
Spettabile Laboratorio [“TITOLO FILM”]
Gentili Signori:
1) FILM/ TERRITORIO/DURATA
La sottoscritta …………………..(“………….”) ha concesso a (“ ”), che ha accettato, i diritti di distribuzione e sfruttamento Theatrical, Non Theatrical, Commercial Video, Public Video, Ancillary, On-Line/Internet, Interattivi e Multimediali e VOD/Internet, Home Video e Televisivi nel territorio ITALIA, X.XXXXXX, CITTA’ DEL VATICANO e - per i diritti TV e VIDEO - MONTECARLO IN LINGUA ITALIANA, CAPO D’ISTRIA e MALTA di lingua italiana
(il “Territorio”) del film lungometraggio intitolato “ ” (il “Film”) per la durata di anni come esposto in modo più completo nell’accordo
di ………………………… del (l’”Accordo”).
tra …………………e
2) MATERIALI
Per tutta la durata dell’Accordo, i materiali del Film indicati nell’allegato 1, parte integrante della presente, rimarranno depositati presso il Vostro laboratorio a nome
della ……………e a disposizione di e non potranno essere
spostati senza il consenso di entrambe le parti. Mediante l’apposizione della Vostra firma, voi confermate che tutti i suddetti materiali sono di prima qualità tecnica.
3) ACCESSO IN FAVORE DI
Con la presente Vi autorizziamo ed istruiamo irrevocabilmente, per tutta la durata dell’Accordo, a fornire accesso in favore della , ai suddetti materiali, a sua propria cura e spese. Tutti i materiali e i servizi che il laboratorio
fornirà a dovranno essere pagati esclusivamente da
, e la non potrà mai essere ritenuta responsabile per gli
accordi che il Laboratorio stipulerà con .
4) IRREVOCABILITÀ
Le istruzioni, autorizzazioni e direttive qui contenute, in favore di , non possono essere per nessun motivo revocate o in alcun modo modificate, per tutta la durata dell’Accordo, senza il previo consenso scritto di .
5) ESCLUSIVITÀ
Si precisa inoltre che, poiché i suddetti diritti del Film in versione Italiana sono stati concessi in esclusiva alla , qualsiasi ordinativo di materiali in versione Italiana da parte di ………………o di terze parti, deve essere preventivamente autorizzato dalla .
6) RINUNCIA AL DIRITTO DI RITENZIONE
Voi ci garantite che rinunciate sin d’ora a far valere nei confronti di
qualsivoglia diritto di ritenzione sui materiali del Film e che non rifiuterete alcun ordinativo di a causa di mancati pagamenti da parte di e/o di altri soggetti.
Con la firma della presente nello spazio sotto indicato, il Laboratorio conferma il suo pieno accordo a quanto previsto nella presente Lettera di Accesso.
Distinti saluti
……………………………….
Per Accettazione e benestare:
Laboratorio
Allegato 1
Al contratto N. del ……………………
tra e
Materiali:
a. negativo originale tagliato e montato oppure, nel caso il Film venga finalizzato tramite un processo di Digital Intermediate, Digital Master Negative del Film;
b. internegativo bilanciato completo di titoli testa e coda del Film oppure, nel caso il Film venga finalizzato tramite un processo di Digital Intermediate, backup dei files D.I 2K color corretti del Film su LTO4;
c. interpositivo fondi neutri del Film (titoli di testa e di coda e qualunque altra scritta dovesse comparire su scena nel Film / eventuali sottotitoli), oppure nel caso il Film venga finalizzato tramite un processo di Digital Intermediate, backup dei files D.I 2K color corretti dei fondi neutri del Film su LTO4;
d. interpositivo fondi neutri delle presentazioni sia flat che scope (titoli di testa e di coda e qualunque altra scritta dovesse comparire su scena nel Film / eventuali sottotitoli), oppure nel caso queste vengano finalizzate tramite un processo di Digital Intermediate, backup dei files D.I 2K color corretti dei fondi neutri delle presentazioni sia flat che scope su LTO4;
x. xxxxxxx ottica negativa del mix versione originale (relazionata con il negativo o LTO del Film e l’internegativo) del Film;
x. xxxxxxx ottica negativa del mix (relazionata con il negativo o LTO del Film e dell’internegativo) della presentazione, che sarà definita d’intesa con la CONCESSIONARIA;
g. un Master DCDM del Film e della presentazione – packaging su DCP e DKDM.
Allegato “D”
Al contratto N. del ……………………
tra e
[Fac simile Lettera di accesso allo stabilimento di sincronizzazione]
Lettera di Accesso [“TITOLO FILM”]
Spettabile Laboratorio (LAB. SINCRO)
Gentili Signori:
1) FILM/ TERRITORIO/DURATA
La sottoscritta …………………..(“………….”) ha concesso in esclusiva a
(“ ”), che ha accettato, i diritti di distribuzione e sfruttamento Theatrical, Non Theatrical, Commercial Video, Public Video, Ancillary, On-Line/Internet, Interattivi e Multimediali e VOD/Internet, Home Video e Televisivi nel territorio ITALIA, X.XXXXXX, CITTA’ DEL VATICANO e - per i diritti TV e VIDEO - MONTECARLO IN LINGUA ITALIANA, CAPO D’ISTRIA e MALTA di lingua italiana (il
“Territorio”) del film lungometraggio intitolato “ ” (il “Film”) per la durata di anni ……………. come esposto in modo più completo nell’accordo di
………………………… del (l’”Accordo”).
tra …………………e
2) MATERIALI
Per tutta la durata stabilita nell’Accordo, i materiali del Film indicati nell’allegato 1, parte integrante della presente, rimarranno depositati presso il Vostro laboratorio a nome di …………… e a disposizione di e non potranno essere spostati senza il consenso di entrambe le parti. Mediante l’apposizione della Vostra firma, voi confermate che tutti i suddetti materiali sono di prima qualità tecnica.
3) ACCESSO IN FAVORE DI
Con la presente Vi autorizziamo ed istruiamo irrevocabilmente, per tutta la durata stabilita nell’Accordo, a fornire accesso in favore della , ai suddetti materiali, a sua propria cura e spese. Tutti i materiali e i servizi che il laboratorio
fornirà a dovranno essere pagati esclusivamente da
, e ……………non potrà mai essere ritenuta responsabile per gli accordi che il Laboratorio stipulerà con .
4) IRREVOCABILITÀ
Le istruzioni, autorizzazioni e direttive qui contenute, in favore di , non possono essere per nessun motivo revocate o in alcun modo modificate, per tutta la durata stabilita nell’Accordo, senza il previo consenso scritto di
.
5) ESCLUSIVITÀ
Si precisa inoltre che, poiché i suddetti diritti del film in versione Italiana sono stati concessi in esclusiva alla , qualsiasi ordinativo di materiali in versione Italiana da parte di …………… o di terze parti, deve essere preventivamente autorizzato dalla .
6) RINUNCIA AL DIRITTO DI RITENZIONE
Voi ci garantite che rinunciate sin d’ora a far valere nei confronti di
qualsivoglia diritto di ritenzione sui materiali del Film e che non rifiuterete alcun ordinativo di a causa di mancati pagamenti da parte di e/o di altri soggetti.
Con la firma della presente nello spazio sotto indicato, il Laboratorio conferma il suo pieno accordo a quanto previsto nella presente Lettera di Accesso.
Distinti saluti
…………………………………..
Per accettazione e benestare: Laboratorio
Allegato 1
Al contratto N. del ……………………
tra e
Materiali:
a) colonne della versione italiana, del Film e delle presentazioni, su supporto DVD Pro-tools così composte:
- mix digitale 5.1 + LT/RT a 24 e 25 ftg;
b) stem dialogo/musiche/effetti a 24 e 25 ftg;
c) M.O. Disk della versione italiana.
Allegato “E”
Al contratto N. del ……………………
tra e
ELENCO MATERIALI DEL FILM “ ”
1) Elenco materiali del Film da depositare presso lo stabilimento di sviluppo e stampa di Roma di cui all’art. 10.1 delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, entro e non oltre i seguenti termini:
entro e non oltre n.3 mesi prima della data di Prima Uscita Cinema:
a) interpositivo fondi neutri delle presentazioni sia flat che scope (titoli di testa e di coda e qualunque altra scritta dovesse comparire su scena nel Film / eventuali sottotitoli), oppure nel caso queste vengano finalizzate tramite un processo di Digital Intermediate, backup dei files D.I 2K color corretti dei fondi neutri delle presentazioni sia flat che scope su LTO4;
b) un Master DCDM della presentazione – packaging su DCP e DKDM;
c) colonna ottica negativa del mix versione italiana (relazionata con il negativo originale e l’internegativo) delle presentazioni;
entro e non oltre n.30 giorni prima della data di Prima Uscita Cinema:
d) negativo originale tagliato e montato oppure, nel caso il Film venga finalizzato tramite un processo di Digital Intermediate, Digital Master Negative del Film;
e) internegativo bilanciato completo di titoli testa e coda del Film oppure, nel caso il Film venga finalizzato tramite un processo di Digital Intermediate, backup dei files D.I 2K color corretti del Film su LTO4;
f) interpositivo fondi neutri del Film (titoli di testa e di coda e qualunque altra scritta dovesse comparire su scena nel Film / eventuali sottotitoli), oppure nel caso il Film venga finalizzato tramite un processo di Digital Intermediate, backup dei files D.I 2K color corretti dei fondi neutri del Film su LTO4;
g) xxxxxxx ottica negativa del mix versione originale (relazionata con il negativo o LTO del Film e l’inernegativo) del Film;
h) un Master DCDM del Film – packaging su DCP e DKDM;
2) Elenco materiali del Film da depositare presso lo stabilimento di sincronizzazione di Roma di cui all’art. 10.2 delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, entro e non oltre i seguenti termini:
entro e non oltre n.3 mesi prima della data di Prima Uscita Cinema:
i) colonne della versione italiana delle presentazioni su supporto DVD Pro-tools così composte:
- mix digitale 5.1 + LT/RT a 24 e 25 ftg;
entro e non oltre n.30 giorni prima della data di Prima Uscita Cinema:
l) colonne della versione italiana del Film su supporto DVD Pro-tools così composte:
- mix digitale 5.1 + LT/RT a 24 e 25 ftg;
m) stem dialogo/musiche/effetti a 24 e 25 ftg;
n) M.O. Disk della versione italiana.
3) Elenco materiali e documenti del Film da consegnare alla CONCESSIONARIA ai sensi dell’art. 10.3 delle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, entro e non oltre i seguenti termini:
entro e non oltre n.3 mesi prima della data di Prima Uscita Cinema:
o) presentazione cinema in versione italiana (della durata di 90" circa) su pellicola 35mm colore, la cui realizzazione dovrà essere effettuata d’intesa con la CONCESSIONARIA;
p) un master HD CAM SR 16/9 “original aspect ratio” 1080 50i della presentazione in versione italiana;
q) un BETACAM DIGITALE 16/9 “original screen ratio” della presentazione in versione italiana generato dal suddetto HD Cam Sr;
r) backstage, making of, EPK, (già montati e completi di titoli) e qualsiasi altro materiale extra girato, su supporto HD CAM SR, necessario per la promozione del Film ed utilizzabile quale contenuto extra per il DVD;
s) presentazioni TV in versione italiana su Betacam SP, da realizzarsi sulla base delle indicazioni della CONCESSIONARIA per quanto riguarda il loro contenuto, nella seguente quantità e durata: 2x30” e 2x15”;
t) elenco degli obblighi e/o vincoli pubblicitari (billing block ed eventuali obblighi pubblicitari, tutti i dati di copyright, i “credits”, debitamente verificati con tutti i contratti stipulati, anche ai fini della corretta impostazione della promozione del Film e del relativo corredo, nonché della corretta elaborazione dei titoli di testa/coda) su cd;
u) materiale fotografico in alta definizione su cd o dvd (una serie completa di almeno 120 soggetti differenti in foto colore, già selezionate ed approvate dagli aventi causa e complete di didascalie);
v) materiale pubblicitario (pressbook comprendente: sinossi, note di produzione, cast artistico e tecnico, biografie degli attori, del regista e degli autori) su cd;
w) lista dei titoli di testa e coda e billing su cd;
entro e non oltre n.30 giorni prima della data di Prima Uscita Cinema:
x) una copia ottica 35mm colore del Film, nella versione originale in lingua italiana, conforme ai materiali negativi originali del Film depositati allo stabilimento di sviluppo e stampa;
y) un master HD CAM SR 16/9 “original aspect ratio” 1080 50i del Film in versione italiana;
z) un BETACAM DIGITALE 16/9 “original screen ratio” del Film in versione italiana generato dal suddetto HD Cam Sr;
aa) DVD Pro-tools del mix versione italiana a 24 e 25 ftg del Film;
bb) eventuali scene tagliate su supporto HD CAM SR (da utilizzarsi come contenuto extra per il DVD);
cc) lista dialoghi definitivi Film e presentazioni su cd;
dd) programma musicale del Film e delle presentazioni per la denuncia SIAE con autore, editore, titolo e durata di ciascun brano;
ee) master dei brani musicali inseriti nel programma musicale, così come consegnato dal compositore, su DVD Pro-tools;
ff) cd della colonna sonora completa e liberatoria per il suo utilizzo all’interno del DVD;
gg) scheda tecnica del Film comprendente le seguenti informazioni: aspect ratio, lingua versione originale; formato (35mm/digitale/DI); suono; lunghezza, durata, numero rulli con relativa durata; titoli di testa (si/no) titoli di coda (indicare se su scena o su nero), eventuali cartelli su scena;
hh) un originale del visto censura del Film e della presentazione.
Resta inteso, peraltro, che nel caso in cui il Film partecipasse all’edizione 2013 del Festival di Cannes, e la CONCEDENTE e la CONCESSIONARIA decidessero di comune accordo di effettuare la Prima Uscita Cinema del Film nel Territorio in contemporanea con tale evento, i termini di consegna previsti nel presente allegato “E” subiranno le seguenti modifiche:
A. i materiali di cui al punto 1) del presente allegato “E” sub lettere a), b) e c) e di cui al punto 2) del presente allegato sub lettera i), nonché quelli di cui al punto
3) del presente allegato sub lettere o), p), q), r), s), v) e w) dovranno essere, rispettivamente, depositati e consegnati dalla CONCEDENTE, entro e non oltre n.30 (trenta) giorni prima della data di Prima Uscita Cinema;
B. tutti gli altri materiali di cui al presente allegato “E” dovranno essere depositati e consegnati dalla CONCEDENTE entro e non oltre n.15 (quindici) giorni prima della data di Prima Uscita Cinema, tranne quelli di cui al punto 3) sub lettera t) ed u), per i quali resta valido il termine attualmente previsto, e cioè “entro e non oltre n.3 mesi prima della data di Prima Uscita Cinerma”.