CONSEGNA MATERIALI Clausole campione

CONSEGNA MATERIALI. Il primo giorno di gestione di servizio verrà consegnato l'inventario del materiale in dotazione all'Xxxxx Xxxx che verrà sottoscritto dalle parti.
CONSEGNA MATERIALI. La consegna dei materiali dovrà avvenire presso il sito dell’impianto di potabilizzazione sito in Via Carso - Strada Nuova per Variano, località Variano di Vignole Borbera (AL) (coord. 44° 71’ 93’’ N – 8° 92’ 51’’E). Diversa destinazione del materiale potrà essere definita in accordo con la Committente. Con l’offerta il fornitore certifica di conoscere la logistica del sito e le conseguenti modalità di trasporto fino al punto di consegna finale mediante utilizzo di mezzi leggeri. Come previsto dall’art. 4 della Legge 2010 n. 136 e s.m.i., le bolle di consegna dei materiali per l’attività dei cantieri dovranno indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali stessi. Per ogni infrazione al suddetto obbligo, verrà applicata una penale pari a € 500,00, da addebitare, a discrezione del Direttore dei Lavori, o sul pagamento del SAL immediatamente successivo all’inadempimento o sul conto finale.
CONSEGNA MATERIALI. 4.1 Il Committente si obbliga a consegnare a Radio Kiss Kiss e/o ad altro soggetto incaricato i Prodotti, non modificati rispetto a quelli reperibili in commercio, entro il termine tassativo e con le modalità che gli verranno comunicati da Rai Pubblicità. La natura tassativa del termine risiede nell’esigenza inderogabile di non ritardare in alcun modo le riprese e/o la registrazione del Programma.
CONSEGNA MATERIALI. 10.1 La CONCEDENTE si obbliga a depositare, a proprie cura e spese, presso uno stabilimento di sviluppo e stampa di Roma scelto, tra quelli di primario standard, dalla CONCEDENTE e con accesso a favore di quest’ultima, i materiali in versione italiana del Film elencati nell’Allegato “E”, sub 1), del presente contratto, entro e non oltre i termini ivi specificati.
CONSEGNA MATERIALI. La CONCEDENTE si obbliga a consegnare, a proprie cura e spese, alla CONCESSIONARIA, entro e non oltre il termine indicato nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE del presente accordo, c/o il magazzino sito in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 000/000 - Xxxx, il materiale indicato nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, che dovrà essere di idonea qualità tecnica, da cui la CONCESSIONARIA potrà ricavare, a proprie spese, duplicati Master ed il numero di copie necessarie all’esercizio dei diritti qui concessi. Inoltre, la CONCEDENTE, a sua cura e spese, si obbliga a consegnare alla CONCESSIONARIA, entro e non oltre n. 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente atto, la seguente documentazione, fatti salvi eventuali diversi termini previsti nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE: presso l’UFFICIO GESTIONE CONTRATTI - Via Aurelia Antica n.422/424 - 00165 Roma - Certificato di deposito del soggetto presso l’Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica; - Copia delle cessioni notarili, dagli autori alla CONCEDENTE, dei diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura; - Copia del contratto di regia; - Copia della denuncia di inizio lavorazione e di eventuali successive comunicazioni a questa relative; - Lettera irrevocabile di accesso al laboratorio italiano ove saranno depositati i materiali (negativi, positivi, sonori e nastri magnetici) del realizzando Film; - Copia della dichiarazione preventiva e definitiva di nazionalità italiana del Film; - Copia della sceneggiatura originale sottoscritta dalla CONCEDENTE; - Copia del budget del Film; - Copia del piano di lavorazione del Film; - Copia del piano finanziario del Film, - Certificato di deposito del soggetto presso l’Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica; - Copia delle cessioni notarili, dagli autori alla CONCEDENTE, dei diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura; - Copia del contratto di regia; - Copia della denuncia di inizio lavorazione e di eventuali successive comunicazioni a questa relative; - Copia dei contratti di acquisto dei diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura, nonché copia dei documenti necessari ai fini del completamento della cosiddetta “catena dei diritti”; - Copia del budget; - Copia del piano finanziario; - Copia della dichiarazione preventiva e definitiva di nazionalità italiana del Film. Fermo restando quanto convenuto nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE, ove la CONCESSIONE del presente accordo e/o la documentazione di cui al precedente comma, sarà dilazionat...
CONSEGNA MATERIALI. La fornitura comprenderà l´imballaggio, il trasporto e la consegna di tutti i materiali previsti nell’ ordine presso i cantieri del Committente. Tali forniture potranno avvenire anche in modo frazionato su richiesta del Committente. Tutto il materiale imballato dovrà essere adeguatamente fissato, protetto e predisposto per le operazioni di carico e di scarico affinché non ne risulti danneggiato. Il Fornitore, se richiesto, dovrà: • consegnare tutti i materiali per la rete a piè d’opera lungo il percorso della rete entro i termini fissati dal cronoprogramma lavori onde consentire agli installatori la corretta posa dei componenti della rete, • rendere disponibile presso i propri magazzini italiani, un numero congruo di pezzi speciali di scorta al fine di garantire la continuità delle operazioni di installazione nel caso in cui ci si trovi in presenza di imprevisti. Detti pezzi dovranno essere disponibili in cantiere entro cinque giorni dalla data di richiesta. Al termine delle installazioni, previa semplice richiesta da parte del Committente, il Fornitore dovrà accettare in reso tutti i materiali in eccedenza ancora integri, quali tubi, pezzi speciali ecc, facendosi carico del loro ritiro senza oneri per Il Committente.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: