IRREVOCABILITÀ Clausole campione

IRREVOCABILITÀ. Il presente contratto è vincolante, approvato dal Promissario Acquirente e considerato irrevocabile.
IRREVOCABILITÀ. Le istruzioni, autorizzazioni e direttive qui contenute, in favore di , non possono essere per nessun motivo revocate o in alcun modo modificate, per tutta la durata stabilita nell’Accordo, senza il previo consenso scritto di
IRREVOCABILITÀ degli Ordini di pagamento; Art. 12 Criteri di ripartizione e di addebito delle spese; Art. 13 Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto – obblighi e responsabilità a carico del Cliente; Art. 14. Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate; Art. 15. Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento; Art. 18 Identificativi unici inesatti; Art. 19. Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD; Art. 20. Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli servizi di pagamento PSD – diritto di pentimento; Art. 21. Esclusione della responsabilità; Art. 22. Prova di autorizzazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento.
IRREVOCABILITÀ. L’Offerta di Scambio e la Consent Solicitation prevede che ciascuna Istruzione di Scambio e Istruzione relativa alla Consent presentata in conformità con le procedure descritte nella presente sezione "Procedure di Adesione all’Offerta di Scambio e alla Consent Solicitation" sia irrevocabile, salvo nei casi specifici descritti nella sezione "Modifiche e Risoluzione". Nei casi limitati in cui la revoca sia ammessa, le Istruzioni di Scambio e le Istruzioni relative alla Consent possono essere revocate dall’Obbligazionista, o dal relativo Partecipante Diretto per suo conto, seguendo le procedure descritte di seguito. Istruzioni relative alla Consent possono essere revocate (nei casi specifici in cui tale revoca sia ammessa) da parte, o per conto, del relativo Obbligazionista, presentando un’istruzione di revoca valida che sia ricevuta dall’Exchange and Tabulation Agent in conformità con le procedure del relativo Sistema di Clearing.
IRREVOCABILITÀ. La rinuncia a richiedere l’adempimento di qualunque obbligazione o condizione di quanto disposto in questi Termini e Condizioni non costituirà una rinuncia o rinuncia continua a richiedere l’adempimento di qualunque altra obbligazione o condizione, sebbene siano della stessa natura. Il mancato esercizio di una delle Parti o il ritardo nell’esercitare qualunque diritto, facoltà o privilegio in virtù di quanto disposto in questi Termini e Condizioni non sarà considerato una rinuncia degli stessi, e l’esercizio puntuale o parziale di una delle Parti di un diritto, facoltà o privilegio non impedirà l'esercizio successivo degli stessi o di qualunque altro diritto, facoltà o privilegio.

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  • Applicabilità Il documento si applica al progetto SPC relativo al Piano dei fabbisogni dell’Amministrazione in oggetto allegato al contratto [Rif. Piano Fabbisogni]. Il contratto in esecuzione è il Contratto esecutivo OPA relativo all’Appalto dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività [Rif. Contratto_esecutivo_OPA] stipulato tra FASTWEB e l’Amministrazione in oggetto.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Norme applicabili Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.