PER I MEDICI DELL’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE CONVENZIONATI AI SENSI DELL’ A.C.N. MEDICINA GENERALE
Accordo Integrativo Aziendale
PER I MEDICI DELL’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE CONVENZIONATI AI SENSI DELL’ A.C.N. MEDICINA GENERALE
Sommario
1 - Formazione pg. 3
2 - Regolamentazione della mobilità intra aziendale .....................................................................................pg. 4
3 - Rimborso delle Spese di Accesso..............................................................................................................pg. 4
4 - Attivazione degli incarichi di sostituzione .................................................................................................pg. 4
5 - Ore aggiuntive art. 98 comma 4 e assimilabili ..........................................................................................pg. 5
6 - Ore aggiuntive non art. 98 comma 4 e assimilabili ..................................................................................pg. 5
7 - Organizzazione della turnistica..................................................................................................................pg. 6
8 - Compiti Aggiuntivi .....................................................................................................................................pg. 6
9 - Accesso alla Mensa....................................................................................................................................pg. 7
10 - Fornitura di Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx...................................................................................................pg. 7
11 - Certificazioni INAIL di Infortunio e Malattia Professionale .....................................................................pg. 8 12 - Sorveglianza sanitaria..............................................................................................................................pg. 8
13 - Durata......................................................................................................................................................pg. 8
14 - Trattenute per coperture collettive / fondi integrativi ...........................................................................pg. 8 15 - Norma transitoria ...................................................................................................................................pg. 9
16 - Norma Finale ...........................................................................................................................................pg. 9
PREMESSO CHE:
Il vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale, reso esecutivo in data 23.03.2005 mediante intesa sancita in sede di Conferenza Stato – Regioni, al Capo V, nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 bis del D.L.vo 502/1992 e s.m.i., disciplina l'organizzazione della Emergenza Sanitaria Territoriale, prevedendo che le regioni si avvalgano di personale medico convenzionato per l'espletamento del servizio;
L'Accordo di cui sopra, individua, agli articoli 4 e 14, i contenuti e gli aspetti specifici demandati alla contrattazione regionale, prevedendo di rimettere agli accordi regionali la definizione di alcuni istituti contrattuali;
Successivamente, in data 7 febbraio 2013 la conferenza Stato Regioni sottolineava la necessità di una riorganizzazione dell’Emergenza Urgenza in rapporto ai servizi di Continuità Assistenziale;
L’Azienda USL di Ferrara si avvale di personale medico convenzionato per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell’ACN vigente
CIO' CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1 - Formazione
Ai sensi dell’articolo 20 comma 6 dell’ACN ai Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale (E.S.T.) che svolgono attività didattica e/o di tutoraggio vengono riconosciuti dall’azienda i crediti formativi ECM secondo le modalità di accreditamento previste in Azienda AUSL di Ferrara.
L’Azienda garantisce ad ogni medico E.S.T. la possibilità di partecipare alle iniziative di formazione concertate in sede di Comitato Aziendale e comunque garantisce l’acquisizione del 70% dei crediti ECM annuali come già previsto dall’ art. 20 dell’ACN vigente.
Per la formazione esterna che rientra nel piano individuale di formazione, inserito nel Piano Annuale di Formazione, si riconoscono, come già avviene per il personale dipendente, il riconoscimento economico della quota oraria contrattuale, rimborso spese di iscrizione e di viaggio documentati.
Tutte le ore svolte e preventivamente autorizzate dal Responsabile dell’articolazione organizzativa per la partecipazione alle iniziative formative sia all’interno sia all’esterno dell’Azienda non concorrono alla realizzazione dell’ orario settimanale convenzionale per l’assistenza diretta e vengono compensate con la quota oraria contrattuale prevista per l’orario ordinario di servizio.
I Medici di Emergenza Territoriale su espresso mandato dell’Azienda possono essere coinvolti nell'erogazione e nell’organizzazione della formazione interna ed esterna per l’ambito clinico di competenza. L'Azienda, in questo caso, applica le tariffe orarie già concordate a livello regionale nell’ Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale – Allegato 5 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 1398/2006 relative agli animatori di formazione.
Le informazioni inerenti le iniziative di formazione in programma sono desumibili mediante consultazione del sito aziendale.
Coerentemente con i commi 5 e 6 dell’art 95 ACN vigente, i medici dell’emergenza territoriale possono erogare, organizzare, supervisionare e certificare la formazione prevista dalla D.G.R. dell’Xxxxxx Xxxxxxx n°44/2009 al personale di associazioni, enti, organizzazioni o altri esterni operanti nel sistema di Emergenza. Qualora enti/associazioni/organizzazioni chiedano all’ AUSL di garantire l’accreditamento della formazione secondo la DGR di cui sopra, l’Azienda può stipulare convenzione con l’esterno richiedente che preveda il conferimento di incarico ad un medico dell’emergenza territoriale.
2 - Regolamentazione della mobilità intra aziendale
I Medici titolari di incarico a tempo indeterminato di Emergenza Territoriale già operanti in Azienda possono presentare domanda di mobilità verso le postazioni elencate, le domande di trasferimento vengono valutate prima di ogni pubblicazione di zone carenti del servizio di E.T. ed il cambio sede eseguito prima del conferimento di nuovi incarichi.
L’Azienda provvede a ricollocare i Medici incaricati per l'Emergenza Sanitaria qualora vengano giudicati inidonei all'attività sui mezzi mobili di soccorso così come previsto dal comma 11, art. 92 ACN vigente, compreso lo stato di gravidanza ed allattamento anche in altre strutture aziendali territoriali.
3 - Rimborso delle Spese di Accesso
Ad ogni Medico E.S.T., ferma restando ai sensi della vigente DGR 1061 del 16 Luglio 2008 la centrale operativa come luogo di riferimento per il calcolo dei rimborsi delle spese di accesso, è assegnata una postazione di lavoro preferenziale tra quelle in cui sono presenti punti di mezzi di soccorso medicalizzati.
Per i nuovi incarichi l’assegnazione della postazione di lavoro preferenziale deriva dalla zona carente pubblicata nel B.U.R.
Le parti concordano, che per Centrale Operativa venga intesa la sede fisica presente al momento della stipula dell’AIR 2008 e quindi Ferrara: Centrale Operativa 118 FERRARA. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxx (XX).
4 - Attivazione degli incarichi di sostituzione
Qualora l’Azienda rilevi la necessità di sostituzione, può interpellare i medici eventualmente disponibili all’accettazione di incarichi di sostituzione a tempo variabile utilizzando la graduatoria di settore vigente, annualmente predisposta sulla base di apposito avviso regionale ovvero, se esistente, della graduatoria aziendale di disponibilità.
L’Azienda si riserva di assegnare gli incarichi di temporanea sostituzione, previa valutazione organizzativa, per fronteggiare le diverse tipologie di assenza previste dagli Accordi e dalla normativa vigente.
Gli incarichi di sostituzione sono, di norma, attivati senza orario fisso di incarico qualora si verifichino assenze per:
• Distacco sindacale
• Malattie e/o infortuni di personale convenzionato E.S.T. di durata inferiore a giorni 30 in subordine alla copertura oraria da parte dei titolari
• Sostituzione delle ore mancanti dovute alla sospensione parziale dell’attività convenzionale ex art. 18 dell’ACN
• Temporanea necessità di assistenza a familiari o conviventi
• Lutto di parenti fino al terzo grado di parentela, per non più di 5 giorni
• Matrimonio per complessivi 15 giorni
• Altri casi valutati via via in sede di Comitato Aziendale.
In caso di disponibilità da parte di medici che non abbiano avuto precedenti esperienze, l’azienda provvede alla formazione e all’ affiancamento necessario alla presa di servizio, compatibilmente con le tempistiche richieste per la sostituzione a garanzia della continuità delle funzioni assistenziali.
Al medico a cui è attribuito un incarico di sostituzione a tempo variabile viene garantito il trattamento economico convenzionalmente previsto: eventuali quote fisse mensili vengono adeguate proporzionalmente al monte orario svolto.
Le ore coperte dal medico con incarico di sostituzione non possono essere ore vacanti che sono invece coperte con incarichi provvisori a 38 ore settimanali fino ad assegnazione di titolarità.
5 - Ore aggiuntive art. 98 comma 4 e assimilabili
Le parti convengono che le eventuali ore di servizio eccedenti le 38 settimanali, attribuite dall'Azienda temporaneamente e a garanzia della copertura del servizio ai sensi dell’art. 98 comma 4 dell’ACN siano retribuite come previsto all'allegato A di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 16 luglio 2008, n. 1061 (32 euro/orari).
A queste ore vengono assimilate le ore prestate a titolo aggiuntivo come necessarie al corretto svolgimento e completamento dei servizi in corso come ad esempio lo smonto tardivo per interventi, ritardi operativi, passaggio delle consegne.
Le ore di cui all’ art. 98 comma 4 così retribuite comprendono le mansioni convenzionali di cui all’art. 95 comma 1.
6 - Ore aggiuntive non art. 98 comma 4 e assimilabili
Le ore eccedenti il massimale settimanale di 38 ore non assimilabili a quelle di cui all’ art. 98 comma 4 ACN, strutturate come turno aggiuntivo di servizio sono remunerate con una quota di 60 euro orari, su richiesta del Responsabile del Servizio.
Tale orario aggiuntivo per lo svolgimento di turni assistenziali, in una logica di tendenziale uniformità delle procedure organizzative dell’attività e della gestione delle unità lavorative operanti nel Servizio di Emergenza Urgenza, per promuovere una piena e completa integrazione dei medici convenzionati e dei medici
dipendenti, è prestato esclusivamente su base volontaria da parte dei Medici di E.S.T. che possono anche rendersi disponibili su base volontaria per lo svolgimento di turni assistenziali con autonoma assunzione di responsabilità in Pronto Soccorso / PPI. Tale orario aggiuntivo è riconosciuto economicamente a condizione di aver già effettuato anche il turno aggiuntivo di cui alla nota transitoria del presente accordo, ed e’ strettamente limitato ai soli casi preventivamente autorizzati dal Responsabile dell’U.O. di Pronto Soccorso che mensilmente provvede a comunicare all’Ufficio Convenzioni del Servizio Comune Gestione del Personale i nominativi di volta in volta risultano interessati all’attività, con relativi riferimenti orari di svolgimento dei turni.
L’Azienda garantisce in queste ore di attività, come per l’orario ordinario, la copertura assicurativa RC Professionale, Infortuni e Malattia Professionale nonché’ il rimborso kilometrico e la copertura assicurativa Kasko per il veicolo priva di franchigie come per le ore di normale attività convenzionale.
7 - Organizzazione della turnistica
Di norma i turni dei medici di E.S.T. sono organizzati a guardie di 12 ore.
I Medici Convenzionati di E.S.T. comunicano eventuali cambi turno al referente turni dell’area o postazione che, previa verifica del rispetto dei criteri di legge e/o contrattuali, autorizza il cambio turno.
In ogni caso l’Azienda garantisce presso tutte le sedi di lavoro un idoneo locale, dedicato al professionista, nel rispetto delle prescrizioni della D.G.R. 44/2009 in tema di organizzazione strutturale ed organizzativa delle postazioni.
8 - Compiti Aggiuntivi
I compiti aggiuntivi sono definiti dall’art. 95 comma 3 ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. nonché dall’Accordo Integrativo Regionale 2008.
Con la quota fissa oraria il medico assolve ai seguenti compiti convenzionali di cui all’art. 95 comma 1:
a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa;
b) attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze e NBCR, previo svolgimento di apposito corso di formazione predisposto a livello regionale o aziendale;
c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
d) attività presso Centrali Operative anche nell’ambito dei dipartimenti di Emergenza e Urgenza
I compiti aggiuntivi regolamentati dall’ art. 95 comma 3 sono riferiti a:
” I medici di cui al precedente comma 1 possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali:
a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell’incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende Sanitarie e nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell’Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza;
b) essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.;
c) svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio;
d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati.”
La contrattazione regionale recita:
“I compiti aggiuntivi di cui all'art. 95, comma 3, nonché' ulteriori attività di tipo organizzativo determinate dall'inserimento del medico in sistemi operativi complessi e polifunzionali, compresa, laddove esistente, l’attività legata ad una piena e completa integrazione con il personale operante in pronto soccorso e nei DEA di II livello, sono remunerati con un riconoscimento economico forfettario, integrativo dei compensi previsti dall'art. 98, pari a Euro 900,00 mensili per un mese di effettivo servizio, indipendentemente dal monte ore indicato nei piani di lavoro.”
9 - Accesso alla Mensa
Le parti concordano che i Medici EST possano accedere alle mense aziendali con l’addebito in cedolino o all’acquisto dei Buoni Pasto allo stesso costo previsto per il personale dipendente.
Le XX.XX. concordano sull’eventuale utilizzo del Badge elettronico per la rilevazione della presenza e l’accesso alla mensa, unicamente nel caso in cui l’azienda provveda a garantire:
• Controllo anche da rete esterna del cartellino marcatempo on line
• Accesso alla rete aziendale
10 - Fornitura di Vestiario, Timbri, Ricettari
L’ Azienda USL provvede alla fornitura al personale medico convenzionato nel servizio di Emergenza Territoriale di tutta la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, nonché’ la fornitura del Ricettario SSN e dei Relativi timbri che come da indicazione regionale dovranno prevedere il seguente formato:
DOTT. COGNOME NOME CODICE FISCALE
Convenzionato SSN – AUSL Ferrara Medico di Emergenza Territoriale
A tutti i medici di emergenza sanitaria territoriale è attivata a cura del responsabile della U.O. 118 Emergenza Territoriale la relativa utenza nel sistema informatico 118 Xxxxxx Xxxxxxx (@000xx.xx) e la casella di posta elettronica istituzionale.
11 - Certificazioni INAIL di Infortunio e Malattia Professionale
I medici di Emergenza Sanitaria Territoriale cui nell’esercizio delle mansioni assistenziali sia richiesto di redigere tali certificazioni, provvedono autonomamente apponendo sia nella forma cartacea che con l’invio telematico la certificazione medica di infortunio o malattia professionale mediante rapporto diretto con INAIL.
Conformemente a quanto già pattuito nell’ Accordo 2015 per i proventi delle certificazioni INAIL, qualora volontariamente il medico aderisca al sistema di emissione automatica dei certificati da parte del gestionale aziendale, l’Azienda nei limiti dell’incasso della rimessa economica da parte dell’INAIL, corrisponde per ogni certificato:
95% al professionista convenzionato
5% all'Azienda per rimborsi dei costi amministrativi sostenuti
12 - Sorveglianza sanitaria
Gli incarichi di Emergenza Sanitaria Territoriale sono soggetti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, secondo le modalità ed i contenuti previsti nel Documento aziendale di Valutazione dei Rischi, come previsto dalla normativa vigente.
Qualora il giudizio del medico competente evidenzi uno stato di inidoneità al servizio sui mezzi mobili di soccorso si applicano i disposti di cui all’ art. 92 comma 11 con l’attivazione della Commissione Medica prescritta.
Art 92 comma 11: “ai medici incaricati di emergenza sanitaria ai quali sia riconosciuto dalla competente commissione sanitaria dell’Azienda già individuata per il personale dipendente lo stato di inidoneità all’attività sui mezzi mobili di soccorso, ivi compreso lo stato di gravidanza fin dal suo inizio, sono ricollocati ed utilizzati nelle centrali operative, nei presidi fissi di emergenza e nei DEA/PS.”
13 - Durata
Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2017, salvo decadenza anticipata conseguente all’applicazione di nuovi Accordi Collettivi Nazionali, Regionali e/o in conseguenza all’applicazione di normative diversamente disciplinanti le attività di sopra riportate.
Gli aspetti economici del presente accordo, qualora soddisfatti i requisiti e le condizioni previste nei rispettivi articolati, decorrono a far data dal 01/01/2017.
14 - Trattenute per coperture collettive/fondi integrativi
L’Azienda si rende disponibile ad eseguire la gestione di trattenute da cedolino e trasmissione di flusso amministrativo per la stipula di coperture collettive richieste dalle XX.XX. rispetto a fondi sanitari integrativi/coperture assicurative collettive, nei limiti stabiliti dal vigente ACN.
15 - Norma transitoria
Ai medici di emergenza territoriale che svolgono funzioni proprie dell’assistenza ospedaliera in pronto soccorso e altre aree ospedaliere emergenza/urgenza, viene attribuito un compenso mensile forfettario integrativo delle quote nazionali e regionali, di euro 800.
Con tale quota di integrazione forfettaria i medici convenzionati E S T si impegnano a svolgere:
- attività ambulatoriale di pronto soccorso in piena e completa autonomia;
- attività di O.B.I. in piena e completa autonomia;
- nei P.P.I. attività ambulatoriale in completa autonomia;
- trasferimento di pazienti ad alta criticità.
A fronte del riconoscimento economico della suddetta quota forfettaria mensile, i medici di emergenza territoriale che svolgono funzioni di cui sopra si rendono disponibili altresì a svolgere un ulteriore turno mensile di dodici ore, aggiuntivo rispetto alle 38 ore settimanali, qualora tale impegno orario si renda necessario per esigenze di servizio definite dal Responsabile dell’U.O. di Pronto Soccorso che provvede all’assegnazione del turno aggiuntivo con criterio di equità distributiva.
16 - Norma Finale
Tutti gli importi di cui al presente accordo sono assoggettati alla contribuzione ENPAM prevista dall’ ACN. Il presente accordo può essere prorogato solo su esplicito e documentato accordo firmato tra le parti
Ferrara,
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l’Azienda Usl Ferrara
il Direttore Generale
Per la FIMMG
Il Segretario Provinciale
Per lo SNAMI
Il Presidente Provinciale