Sorveglianza sanitaria Clausole campione

Sorveglianza sanitaria. Le Parti a livello aziendale verificheranno col Medico Competente quali misure di prevenzione siano state adottate al fine di tutelare la salute del personale addetto alle attività istituzionali quali le visite azien- dali, ai laboratori di analisi e genetici, alle attività di macellazione e/o di conservazione, ai centri meccanografici e ai centri stampa, cui per parti- colari rischi si applicano le misure di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/08. Il Medico Competente, in relazione alle attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/08, qualora ritenesse di sottoporre gli addetti a tali attività alla sorveglianza sanitaria, su richiesta motivata, potrà avvalersi dell’ausilio tecnico-sanitario degli Enti ed Istituti indicati nell’articolo 10 del D.Lgs. 81/08, con i quali il datore di lavoro attiverà i necessari rapporti eco- nomici, previa consultazione del RLS sulla congruità delle scelte e della proposta e recependone eventualmente le indicazioni utili. Il Medico Competente informerà l’ASL competente per territorio all’avvio della procedura. Qualora l’ASL intervenisse con osservazioni o proposte, il Medico Competente e le Parti si incontreranno con l’ASL per verificare le ragioni di tali rilievi. Il datore di lavoro individuerà gli enti e/o i soggetti competenti cui af- fidare le visite e le analisi da effettuare ai fini della sorveglianza sanitaria, informandone il RLS e le RSA/RSU. La valutazione dei rischi analizza almeno l’allegata tabella dei rischi.
Sorveglianza sanitaria. 1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria il medico competente rimane a disposizione per rispondere e dare informazioni a chi ne facesse richiesta • il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy e secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie, anche ai sensi dell’art. 26 comma 2 DL 17.03.2020 n. 18
Sorveglianza sanitaria. Verificare l’idoneità al lavoro del personale impiegato. Accertarsi che la cassetta di medicazione sia presente sui luoghi di lavoro distanti dal cantiere logistico.
Sorveglianza sanitaria. Il medico professionale / ingienista industriale o l'equivalente organo esterno o interno nominato per il Sito definirà in conformità con le norme nazionali, con l'Articolo 10 della Direttiva 98/24 e con il Protocollo di sorveglianza sanitaria come descritto nell' Allegato 8 la gamma degli esami medici da eseguire.
Sorveglianza sanitaria. Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
Sorveglianza sanitaria. Verificare l’idoneità al lavoro del personale prima che inizino le attività in cantiere. Accertarsi che la cassetta di medicazione sia presente sui luoghi di lavoro distanti dal cantiere logistico (art. 45, comma 2 e Allegato IV punto 5). SCHEDA n. 06 SCAVI PER RIMODELLAZIONE AREE VERDI E FONDAZIONE STRADALE In questa fase di lavoro opereranno presuntivamente le Imprese e le Ditte di seguito elencate con a fianco indicata la potenziale tipologia di interferenza, distinta tra spaziale (IT) e/o temporale (IS), provocata o subita. AFFIDATARIA IN PROPRIO L IT IS X X X SUBAFFIDATARI L IT IS FORNITORI – NOLI A CALDO L IT IS Coordinamento con altre fasi lavorative Non necessario in quanto non è prevista interferenza con altre fasi di lavoro eseguite contemporaneamente nell'area di lavoro interessata perché gli altri lavori programmati potranno avvenire soltanto dopo che lo scavo sarà ultimato. Le lavorazioni componenti devono essere sfasate spazialmente. La successione scavo – posa relativamente al medesimo manufatto dovrà avvenire in rigorosa separazione spazia le e temporale Interferenze con altre Ditte in cantiere I lavori necessari generalmente sono eseguiti dall’Impresa affidataria. In questo caso non è necessario un particolare coordinamento, ma sarà comunque opportuna la presenza di un Preposto in grado di attuare le disposizioni ricevute per non interferire con altre fasi lavorative in corso. Se i lavori di movimento terra vengono eseguiti con l’ausilio di noli a caldo o sub-appaltati, sarà necessario un particolare coordinamento con altre fasi lavorative in corso di esecuzione. In ogni caso, l’Impresa affidataria dovrà provvedere all’attuazione del coordinamento degli interventi da eseguire (art. 97), mentre il CSE valuterà se sarà necessario coordinare e verbalizzare ulteriori procedure organizzative per l’esecuzione dei lavori (oltre quelle presenti nel PSC). Se è prevista la presenza di personale di per il controllo degli scavi, questi avrà la facoltà di seguire l'andamento del lavoro coordinandosi preventivamente con il CSE ed in tempo reale con l’impresa.
Sorveglianza sanitaria. L’avvio della frequenza presso il Soggetto ospitante è subordinato all’avvenuta validazione, da parte del medico competente del Soggetto ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione, da produrre unitamente a certificati vaccinali per epatite B e morbillo-parotite-rosolia-varicella, nonché Ig G per questi agenti virali e Test Mantoux o Quantiferon non antecedente a 3 mesi. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dall’Azienda per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria. L’Università si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all’ufficio tutela salute della Direzione Medica del soggetto ospitante (xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx) il certificato di idoneità sanitaria prima dell’avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.
Sorveglianza sanitaria. Verificare l’idoneità al lavoro del personale prima che inizino le attività in cantiere. Accertarsi che la cassetta di medicazione sia presente sui luoghi di lavoro distanti dal cantiere logistico (art. 45, comma 2 e Allegato IV punto 5). POSA CORDONATE
Sorveglianza sanitaria. 1. Le Strutture sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute e alla integrità fisica e psichica del medico convenzionato; sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.