DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI Clausole campione

DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate dal Finanziatore nel modulo di Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.
DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Delegante sono indicate dall’Istituto Mutuante nel Modulo Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori. L’Istituto Mutuante, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, ammini- strativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza. Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Delegante per tali comunicazioni. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Delegante per iscritto o me- diante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Delegante, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del TUB).
DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI. 1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel modulo di cui all’art. 1, nonché nei fogli informativi a disposizione nei locali della Banca, con riferimento ai rispettivi rapporti. 2. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 60 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, senza penalità e spese di chiusura, con diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la Banca riterrà approvate le modifiche.
DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Titolare sono indicate da SCB nel documento di sintesi, che le Parti concordano essere parte integrante del presente Contratto e che ne costituisce il frontespizio. SCB, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza e di maggiore efficienza. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Titolare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Titolare, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, giusto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di trasparenza bancaria (art. 118 del D. Lgs. 385/93). SCB non addebiterà alcun costo al Titolare per tali comunicazioni. Il Titolare, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’appli- cazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inef- ficaci, se sfavorevoli per il Titolare. Ogni modifica unilaterale delle condizioni e informazioni relativi ai servizi di pagamento fornite dalla Banca ai sensi dell’art. 126 quater, comma 1, lett. a) del TUB, verrà proposta dalla Banca con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La mo- difica potrà avvenire solo in presenza di un giustificato motivo. Entro questo termine il Titolare può recedere dal Contratto senza spese o altri oneri. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Titolare, secondo modalità contenenti in modo evi- denziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Titolare in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Titolare ha diritto di recedere senza spes...
DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Mutuatario sono indicate dal Finanziatore nel modulo “Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori”, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio.
DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI. 1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel modulo di cui all’art. 1, nonché nei fogli informativi a disposizione nei locali della Banca, con riferimento ai rispettivi rapporti.
DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI. COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI. 1. Le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei prospetti contenuti nei moduli contrattuali riferiti ai rispettivi rapporti. 2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai singoli contratti, anche in senso sfavorevole al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 118 e 126-sexies del D.Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario ovvero dall'art. 33 n. 4 del D.Lgs. 206/05 e successive modifiche.
DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Titolare sono indicate dal Finanziatore nel Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che sono allegate al Contratto e ne costituiscono il frontespizio. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza e di maggiore efficienza.
DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI. 1. Le condizioni economiche applicate ai singoli servizi Article 17 Determination and Modification of the Conditions 1.The financial charges for the individual services put in 10Art. 1193 c.c.: chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale xxxxxx intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti. Article 1193 of the Civil Code: whoever has more than one debt of the same sort towards the same person, may declare, when effecting payment, which debt he/she wishes to pay. If this declaration is not made, the payment may be made towards an expired debt; if there is more than one debt expired, towards that one with less guarantee; among more than one debt with similar guarantees, to the more onerous one for the debtor; among more than one debt of similar onerousness, to the oldest. If this division does not help, the payment should be divided equally among all the debts.