Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati Clausole campione

Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Art. 48 Adesione alle offerte pubbliche di Prodotti Finanziari o sottoscrizione di quote o azioni di OICR Art. 52 Condizioni alle quali è subordinata l’operatività tramite Xxxxxx Xxxxxxx
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 11.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2-ter del TUF il Cliente prende atto che: - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. 11.2. Per poter compiere operazioni sugli strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al di fuori di una sede di negoziazione (di seguito i “Derivati OTC”), le parti devono stipulare un apposito accordo del quale il Contratto costituisce presupposto necessario. 11.3. Per gli strumenti finanziari derivati diversi dai Derivati OTC, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad inviare una comunicazione al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo. 11.4. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia. Il Cliente è tenuto altresì all’adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 x.x., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione. 11.5 Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto corrente vincolato tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca. 11.6 Le parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della...
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Il Contratto regola l’operatività in Strumenti Finanziari derivati cartolarizzati (quali, ad esempio, i warrant, i covered warrant e i certificates quotati sul “Mercato telematico dei securitised derivatives” (SeDeX) della Borsa Italiana SpA). La negoziazione di tutte le altre tipologie di Strumenti Finanziari derivati, necessita la formalizzazione con la Banca di specifici contratti. Con riferimento agli Strumenti Finanziari derivati “cartolarizzati” il Cliente prende atto che (i) l'investimento effettuato su tali strumenti, comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario, (ii) il valore di mercato può subire variazioni rilevanti e (iii) il Cliente e la Banca sono tenuti, per quanto di propria competenza, al rispetto degli adempimenti previsti dalla Normativa EMIR.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, il Cliente prende atto che: − il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; − l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. L’operatività in Derivati Regolamentati, nonché l’operatività relativa a Derivati OTC, è subordinata alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale specifica operatività.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati dalla SIM anche per finalità differenti da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, fermo restante quanto prescritto all’art. 8. Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati il Cliente prende atto che tali operazioni possono richiedere il versamento contestuale dei margini di garanzia previsti per l’operazione disposta; tale circostanza può manifestarsi anche successivamente alla conclusione dell’operazione ed ogni qualvolta ricorrano le circostanze per integrare i margini di garanzia con versamenti supplementari in tutti i casi prescritti. La SIM è pertanto autorizzata fin d’ora ad adempiere, mediante prelevamento dalle somme affidate in gestione, a tutti gli obblighi di versamento dei suddetti margini. Qualora le somme affidate in gestione non fossero sufficienti o il Cliente non provvedesse ad effettuare i necessari versamenti aggiuntivi, la SIM è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, restando sin d’ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Per la negoziazione di strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”) si rinvia ad apposita documentazione contrattuale.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, qualora ciò sia previsto alla Sezione 2 del presente Contratto.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. Compatibilmente con i limiti generali previsti nell’ambito delle caratteristiche della Linea di Gestione prescelta, e salvo disposizione contraria del Cliente, la SGR può inserire nel portafoglio del Cliente strumenti finanziari derivati, a fini di copertura e/o di investimento. Il Cliente prende atto che la SGR deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. L’operatività in Derivati Regolamentati è subordinata alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale specifica operatività.