Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, il Cliente prende atto che: − il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; − l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Prima di procedere ad operazioni su strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di cui al precedente comma verrà sottoscritta l'apposita scheda tecnica, di cui alla successiva Sottosezione D, nella quale saranno, tra l’altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
3. La Banca informa per iscritto il Cliente nel caso in cui risulti a carico dello stesso una perdita, effettiva o potenziale, superiore o pari ad una soglia convenzionalmente determinata nella misura del cinquanta per cento del valore dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni. La comunicazione sarà effettuata entro il termine della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al cliente della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al Cliente stesso e, in caso di versamenti o prelievi, sarà comunque comunicato il risultato fino ad allora conseguito. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi attraverso l’utilizzo dei sistemi previsti con l’adesione da parte del Cliente ai Servizi a distanza.
4. Per la negoziazione di strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”) e per la negoziazione di contratti future su merci, si rinvia ad apposita documentazione contrattuale.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Il Contratto regola l’operatività in Strumenti Finanziari derivati cartolarizzati (quali, ad esempio, i warrant, i covered warrant e i certificates quotati sul “Mercato telematico dei securitised derivatives” (SeDeX) della Borsa Italiana SpA). La negoziazione di tutte le altre tipologie di Strumenti Finanziari derivati, necessita la formalizzazione con la Banca di specifici contratti. Con riferimento agli Strumenti Finanziari derivati “cartolarizzati” il Cliente prende atto che (i) l'investimento effettuato su tali strumenti, comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario, (ii) il valore di mercato può subire variazioni rilevanti e (iii) il Cliente e la Banca sono tenuti, per quanto di propria competenza, al rispetto degli adempimenti previsti dalla Normativa EMIR.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Adesione alle offerte pubbliche di Prodotti Finanziari o sottoscrizione di quote o azioni di OICR Art. 52 Condizioni alle quali è subordinata l’operatività tramite Xxxxxx Xxxxxxx
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. L’operatività in Derivati Regolamentati, nonché l’operatività relativa a Derivati OTC, è subordinata alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale specifica operatività.
2. Con riguardo all’operatività avente ad oggetto Derivati Regolamentati e Derivati OTC, il Cliente prende atto di quanto indicato nel precedente articolo 31, comma 5.
3. L’operatività nei valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c), del T.U.F., è disciplinata esclusivamente nel presente Contratto.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 11.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2-ter del TUF il Cliente prende atto che: - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Per la negoziazione di strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati (c.d. “Over The Counter" – “O.T.C.”) si rinvia ad apposita documentazione contrattuale.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati dalla SIM anche per finalità differenti da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, fermo restante quanto prescritto all’art. 8. Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati il Cliente prende atto che tali operazioni possono richiedere il versamento contestuale dei margini di garanzia previsti per l’operazione disposta; tale circostanza può manifestarsi anche successivamente alla conclusione dell’operazione ed ogni qualvolta ricorrano le circostanze per integrare i margini di garanzia con versamenti supplementari in tutti i casi prescritti. La SIM è pertanto autorizzata fin d’ora ad adempiere, mediante prelevamento dalle somme affidate in gestione, a tutti gli obblighi di versamento dei suddetti margini. Qualora le somme affidate in gestione non fossero sufficienti o il Cliente non provvedesse ad effettuare i necessari versamenti aggiuntivi, la SIM è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, restando sin d’ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, qualora ciò sia previsto alla Sezione 2 del presente Contratto.
2. Il Cliente prende atto che la Banca deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo, addebitando i relativi importi sul conto di gestione intestato allo stesso Cliente e accreditando in contropartita l’apposito conto margini acceso per l’occorrenza presso la Banca.
3. E’ facoltà della Banca coprire il rischio di cambio e di tassi con strumenti finanziari derivati o prodotti similari. Gli strumenti finanziari derivati potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in portafoglio solo se esplicitamente previsto nella Linea di Gestione prescelta.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente art. 5, lett. f), g), h), i), j), non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione. Il Consiglio regionale prende atto che la Società deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. 1. L’operatività in Derivati Regolamentati è subordinata alla sottoscrizione del contratto che disciplina tale specifica operatività.
2. Con riguardo all’operatività avente ad oggetto Derivati Regolamentati il Cliente prende atto di quanto indicato nel precedente articolo 31, comma 5.
3. L’operatività nei valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c) del T.U.F. è disciplinata esclusivamente nel presente Contratto.