Mezzi di comunicazione Clausole campione

Mezzi di comunicazione. II.2.1 Ogni comunicazione relativa al Contratto o alla sua esecuzione verrà effettuata per iscritto e riporterà il numero della procedura di gara. Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui sarà ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente Contratto. II.2.2 Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data d’invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all’Articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l’altra parte riceva effettivamente la comunicazione. II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall’Istituto alla data alla quale l’ha registrata il servizio responsabile di cui all’Articolo I.6.
Mezzi di comunicazione. (art. 71, direttiva 2004/18) 1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione. 2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole: a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza; b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Mezzi di comunicazione. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
Mezzi di comunicazione. Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca attraverso il numero verde 800.900.900 o scrivendo alla sede legale all’indirizzo sopra riportato. La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca- Cliente che nella redazione della documentazione è l’italiano. I clienti, tuttavia, possono chiedere di ottenere documentazione in inglese o francese. La Banca si riserva la facoltà di accettare, ove possibile, la richiesta della clientela.
Mezzi di comunicazione. 1. Gli strumenti di comunicazione tra la Centrale Operativa e i mezzi di soccorso nonché i codici radio di identificazione dei mezzi trovano specificazione in apposita tabella che dovrà essere allegata alla convenzione. Gli strumenti di comunicazione sono: 1.1. Linea telefonica urbana a carico dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS; 1.2. Cellulare GSM a carico dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS; 1.3. Linea telefonica dedicata CUG a carico dell’ASSL; 1.4. Acquisto e installazione apparato radio veicolare e portatile a carico dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS. La ASSL competente provvederà al rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di regolare fattura; 1.5. GPS a carico dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS.
Mezzi di comunicazione. 1. Gli strumenti di comunicazione tra la Centrale Operativa e i mezzi di soccorso nonché i codici radio di identificazione dei mezzi trovano specificazione in apposita tabella che dovrà essere allegata alla convenzione. Gli strumenti di comunicazione sono: a) linea telefonica urbana a carico dell’associazione o cooperativa sociale; b) cellulare GSM a carico dell’Associazione; c) linea telefonia dedicata CUG a carico della ASL; d) apparato radio veicolare e portatile a carico della ASL; e) GPS a carico dell’associazione. 2. L'associazione e la cooperativa sociale deve rendere disponibile i propri mezzi per l'installazione degli strumenti radio.
Mezzi di comunicazione. Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca attaverso il numero +00.000.000 o scrivendo alla sede legale all’indirizzo sopra riportato o tramite i contatti reperibili sul sito xxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxx/Xxxx-Xxxxxxx. La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca-Cliente che nella redazione della documentazione è l’italiano. I clienti, tuttavia, possono chiedere di ottenere documentazione in inglese o francese. La Banca si riserva la facoltà di accettare, ove possibile, la richiesta della clientela. Sito internet: xxx.xxx.xx.
Mezzi di comunicazione. 1. E’ facoltà della BANCA, successivamente alla conclusione del CONTRATTO, rendere operativi, oltre ai MEZZI DI COMUNICAZIONE, nuovi strumenti operativi e/o interrogativi di carattere informatico o telematico. Di questi strumenti sarà data informativa al CLIENTE mediante lettera semplice, posta elettronica, o pubblicazione sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO.
Mezzi di comunicazione. Per le comunicazioni istituzionali, l’Associazione utilizzerà un telefono cellulare dedicato, di sua proprietà, il cui numero dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione Sanitaria del Presidio.
Mezzi di comunicazione. Art. 105 – Selezione dei concorrenti