CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE
Città Metropolitana di Bologna SRM – Reti e Mobilità
CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (NCC-bus) NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
(Aggiornamento al 14 dicembre 2017 della versione approvata il 9 marzo 2010)
Definizioni e rinvii ricorrenti.
Reg. CE n. 1071/2009. Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
Reg. UE n. 181/2011. Regolamento (UE) N. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004
Decreto 25 novembre 2011. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28-11-2011) che stabilisce disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009.
D.lgs. 395/00. Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, “Attuazione della direttiva 98/76/CE dell’1 ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione Europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali”. (Il suddetto Decreto 25 novembre 2011 ha ritenuto necessario, a meno di quanto stretta- mente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, di fare salva la disciplina in materia di accesso alla professione già recata dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, nonché l’assetto normativo vigente);
DM 23.12.03. Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, “Uso, destinazione e distrazione degli autobus”.
Documento. Il presente documento riguardante i criteri e modalità operative per l’esercizio dell’attività di NCC-bus nella Città Metropolitana di Bologna.
L. 218/03. Legge 11 agosto 2003, n. 218, “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.
LR 21/84. Legge regionale Xxxxxx-Romagna 28 aprile 1984, n. 21, “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni ammini- strative di competenza regionale”.
LR 30/98. Legge regionale Xxxxxx-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”.
NCC-bus. Noleggio con conducente mediante autobus.
NCDS. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
Regolamento. Regolamento regionale per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente (articolo 26 quater, lettera d), LR 30/98) del 28 dicembre 2009, n. 3, come modificato dal Regolamento regionale n.2 del 30.10.2015, di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 199 del 29.10.2015.
RER. Regione Xxxxxx-Romagna.
SRM. SRM – Reti e Mobilità Srl, Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale del bacino provinciale di Bologna, di cui all’articolo 19 della LR 30/98.
Tpl. Trasporto pubblico locale.
AEP. “Autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada”, la decisione amministrativa che autorizza un’impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal Reg. CE n. 1071/2009 ad esercitare la professione di trasportatore su strada, di cui all’.articolo 9 comma 1 del Decreto 25 novembre 2011.
REN. “Registro Elettronico Nazionale” delle imprese autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ai sensi dell’articolo 11 comma 1 del Decreto 25 novembre 2011.
Art. 1 – Ambito di applicazione.
1. Il presente documento:
o disciplina il rilascio da parte della SRM delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante NCC-bus alle imprese aventi i requisiti di cui ai successivi Artt. 2 e 4, nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti applicabili in materia (in particolare, la LR 30/98, il Reg. CE n. 1071/2009 e il D.lgs. 395/00).
o disciplina inoltre l’esercizio del servizio stesso da parte delle imprese autorizzate, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale cui si rimanda in mancanza di uno specifico ed espresso rinvio.
2. Resta ferma la possibilità di esercizio dell’attività di NCC-bus da parte di imprese autorizzate da altre regioni o da altri stati dell’Unione Europea. Le predette imprese, sia nel caso di nuova autorizzazione che di rinnovo, devono dimostrare agli uffici preposti per il controllo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a), b), c) nonché quelli di cui all'art 13 comma 8 del Regolamento.
3. Il presente Documento si intenderà modificato per effetto di sopravvenute, vincolanti, norme statali o regionali. In tal caso, in attesa di formale modificazione dei criteri e modalità operative, si applica la normativa sovraordinata.
La SRM è subentrata alla Provincia di Bologna (oggi Città Metropolitana) nello svolgimento delle funzioni relative ai servizi di NCC-bus in seguito all’approva- zione del Regolamento, secondo quanto previsto dallo specifico Accordo tra le parti denominato “Secondo Accordo attuativo per l’assunzione da parte della SRM – Reti e Mobilità SpA delle funzioni di cui alla Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Bologna, dai Comuni di Bologna e di Imola e dalla SRM SpA in data 16 dicembre 2003”, ulteriormente confermato con specifica Convenzione sottoscritta tra le parti (approvata con Delibera del Consiglio provinciale del 17.03.2014 n. 17 - IP 6672/2013 e con delibera del Consiglio comunale del 03.03.14 – PG 31361/2013 - ODG. 155/2014).
Art. 2 – Requisiti per la presentazione delle domande di autorizzazione.
1. Possono presentare domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di NCC-bus le imprese (persone fisiche o giuridiche) in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 26 bis, comma 1, della LR 30/98 riguardanti l’idoneità morale, finanziaria e professionale normate dal D.lgs. 395/00. Ai fini della dimo- strazione del possesso dei suddetti requisiti, le imprese devono essere regolarmente iscritte al REN – Registro Elettro- nico Nazionale delle imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore di persone su strada. L’iscrizione dell’impresa nel REN comporta l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone (AEP). L’iscrizione dell’impresa nel (REN), e la relativa AEP viene rilasciata dall’Ufficio provinciale della Direzione Gene- rale UMC della Provincia/Città Metropolitana in cui ha sede legale l’impresa da autorizzare, previo accertamento della sussistenza in capo ad essa dei requisiti previsti dal Regolamento CE n. 1071/2009, dimostrati nelle modalità declinate nella circolare 2/11 della Direzione generale per il trasporto stradale, comprendenti i suddetti requisiti richiesti dalla LR 30/98.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalle vigenti norme in materia e costi- tuisce il presupposto inderogabile per l'ottenimento o per il rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio dell’at- tività di NCC-bus.
3. Hanno titolo le imprese aventi sede legale ovvero stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 del DPR 22 dicembre 1986 n.917 Testo unico dell'imposta sui redditi (T.U.I.R.) nel territorio della Città Metropolitana di Bologna.
4. Hanno titolo le imprese aventi la proprietà o la disponibilità giuridica (in leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio) dell’autobus o degli autobus da utilizzare per il servizio.
5. Distrazione dal servizio di linea. È consentito l’utilizzo nel servizio di noleggio con conducente di autobus imma- tricolati in linea conformemente a quanto specificato al successivo Art. 10, comma 3.
Se nel numero degli autobus indicati nella richiesta sono compresi autobus immatricolati in linea l’impresa dovrà, pre- ventivamente o contestualmente alla presentazione della domanda, presentare all’ente competente (e per conoscenza alla SRM) richiesta debitamente motivata, in bollo, di distrazione temporanea o definitiva dal servizio di linea, con di- chiarazione del legale rappresentante dell’impresa interessata attestante la non compromissione dell’esercizio del servi- zio ordinario pubblico di linea. Dopo il rilascio da parte dell’ente competente del nulla-osta, in bollo, con bollo a carico dell’impresa richiedente, alla distrazione, l’impresa stessa provvederà all’espletamento delle formalità previste dalla vi- gente normativa per la circolazione dei mezzi da parte del competente ufficio della Motorizzazione Civile. Nel caso di distrazione definitiva si dovrà provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione del mezzo. La distrazione tempo- ranea potrà avere validità massima di un anno e andrà eventualmente rinnovata durante il corso di validità dell’autoriz- zazione. Tale prescrizione di durata massima è dovuta in quanto l’impresa, ottenuto il nulla-osta, dovrà richiedere l’au- torizzazione per l’uso NCC-bus alla Motorizzazione (articolo 82, comma 6, NCDS), rilasciata da quest’ultima per la durata di un anno, con prescrizioni e limitazioni di ordine tecnico (articolo 3, comma 4, DM 23.12.03).
L’autorizzazione della Motorizzazione (ex articolo 82, comma 6, NCDS) e il nulla-osta del soggetto affidante (ex articolo 87, comma 4, NCDS) devono essere tenute a bordo del veicolo durante l’effettuazione del servizio di NCC-bus.
6. È vietato l’utilizzo nel servizio di NCC-bus di autobus acquistati a far data dall’1 gennaio 2004 con fondi pubblici, secondo quanto disposto dall’articolo 8 del Regolamento.
7. Mezzi acquistati con contributo pubblico della RER. È consentito l’utilizzo nel servizio di NCC-bus di autobus immatricolati uso terzi pubblico di linea e acquistati con fondi pubblici della RER entro il 31 dicembre 2003, conforme- mente a quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento e alle prescrizioni di cui al DM 23.12.03.
Autobus acquistati con contributo pubblico e immatricolati dopo il 31 dicembre 2003 posso essere utilizzati nel servizio NCC-bus previo esplicito nulla osta della Giunta regionale alla loro distrazione definitiva secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 8 del Regolamento.
Nella domanda di autorizzazione (o di suo rinnovo), come specificato al successivo Art. 3, va indicato il dettaglio degli autobus immatricolati in linea e acquistati con fondi pubblici della RER entro il 31 dicembre 2003. L’impresa interessata dovrà presentare all’ente competente richiesta di distrazione di tali autobus dalla linea (come specificato nel precedente comma 5).
Nel caso di distrazione temporanea, l’ente competente rilascia il nulla-osta in bollo alla distrazione dei veicoli in questione, acquistati con contributi pubblici prima del 31 dicembre 2003, determinando condizioni e vincoli allo scopo di garantire pari condizioni di concorrenza, nel rispetto dell’articolo 8 del Regolamento.
L’impresa deve certificare annualmente a consuntivo le giornate effettive di utilizzo in fuori linea sul registro di cui all’articolo 14 del Regolamento al termine della validità annuale dell’autorizzazione. Il registro, riferito a ogni mezzo autorizzato, verrà fornito ogni anno alle imprese da parte della SRM contestualmente al rilascio dell’autorizzazione alla distrazione di autobus acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003.
LR 30/98, art. 26 bis. Autorizzazione.
1. L'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente può essere svolto solo da parte delle imprese (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia ove l'impresa ha la sede legale.
D.lgs. 395/00, art. 5. Onorabilità.
1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648- ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 0, x 00 xxx X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
f) abbia subìto, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione ammi- nistrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) abbia subìto, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4,del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.
8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.
9. Xxxxx restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:
a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;
b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.
D.lgs. 395/00, art. 6. Requisito della capacità finanziaria.
1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.
2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.
3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.
4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.
D.lgs. 395/00, art. 7. Requisito dell'idoneità professionale.
1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.
2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.
3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'espe- rienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.
5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:
a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.
Reg. CE n. 1071/2009, Articolo 3 -Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada
1. Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:
a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
b) sono onorabili;
c) possiedono un’adeguata idoneità finanziaria; e
d) possiedono l’idoneità professionale richiesta.
2. Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.
Decreto 25 novembre 2011, Articolo 9 – Autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada Autorità competente
1. Le imprese di trasporto su strada devono essere debitamente autorizzate ai fini dell'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009.
2. L'autorizzazione per l'esercizio della professione è rilasciata dagli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Diparti- mento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni.
3. L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede alla ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione all'esercizio della pro- fessione, nonché al rilascio e, in esito ai controlli, all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa e di dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.
5. L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede direttamente per l'accertamento e la vigilanza dei requisiti per l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonché per l'accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento e di quello di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, e agli adempimenti per il rilascio dell'autorizzazione.
6. L'iscrizione dell'impresa nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 11 del presente decreto comporta l'autoriz- zazione per l'esercizio della professione.
7. I controlli sulla permanenza in capo all'impresa di trasporto su strada dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono eseguiti almeno ogni cinque anni.
8. I procedimenti amministrativi per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo ed i relativi termini sono definiti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
12. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di persone su strada, dovrà immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previa acquisizione del titolo legale per l'accesso al mercato presso l'amministrazione o l'ente competente per la tipologia di servizio di trasporto richiesta ed in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o più veicoli a motore, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all'ufficio competente. Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l'impresa documenterà l'acquisizione all'amministrazione che ha rilasciato la autorizzazione per l'accesso al mercato, ai fini della se- gnalazione dell'inizio delle attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato. Con le stesse procedure sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto di persone su strada acquisiti in disponibilità da tutte le imprese all'uopo autorizzate.
13. L'impresa può sospendere l'esercizio dell'attività, anche per indisponibilità di veicoli a motore, per un massimo di due anni consecutivi, decorsi i quali sarà automaticamente cancellata dal registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.
Art. 82, NCDS. Destinazione e uso dei veicoli.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
art. 3. DM 23.12.03, Distrazione degli autobus.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 viene rilasciata dai competenti uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri per la durata di un anno e contiene, rispetto a quanto già indicato nella carta di circolazione, prescrizioni e limitazioni di ordine tecnico relative all’obbligatorietà dell’installazione del cronotachigrafo e al trasporto di passeggeri seduti.
Art. 87, NCDS. Servizio di linea per trasporto di persone.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
art. 8 Regolamento,. Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo.
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218, è fatto divieto di impiegare nel servizio di noleggio con conducente, autobus acquistati a far data dall’1 gennaio 2004 con fondi pubblici salvo che per motivi eccezionali dichiarati dalla autorità prefettizia e/o dal Presidente della Regione con ordinanza, oppure, nel rispetto delle norme del NCDS, autorizzative, d’uso e destinazione per classe di autobus, al fine di garantire la continuità del trasporto pubblico di linea in casi eccezionali e di brevissima durata. La violazione del predetto divieto è punita con la sanzione da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.
2. È consentito, previa autorizzazione della Regione Xxxxxx-Romagna e conformemente alle prescrizioni di cui al DM Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 23.12.03, distrarre dal servizio di linea, per effettuare servizio di noleggio con conducente, autobus acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003, a condizione che sia restituita alla medesima Regione Xxxxxx-Romagna una quota parte giornaliera della sovvenzione stessa la quale, in funzione compensativa percentuale del vantaggio concorrenziale acquisito, contempla il finanziamento per l’acquisto, la spesa indivisa media standard del servizio di trasporto e gli oneri post servizio di trasporto.
3. La quota parte compensativa da corrispondere alla Regione Xxxxxx-Romagna viene fissata in misura forfettaria per giornata o parte di essa in Euro 170,00.
4. La Città Metropolitana di Bologna, le Province e l'Agenzia per la mobilità istituiscono e organizzano idonei controlli anche in collaborazione con i comuni per vigilare circa il rispetto del divieto previsto dal comma 1; erogano le sanzioni e ne introitano i corrispettivi pecuniari.
5. La Giunta regionale, al fine dell’esenzione dal divieto di cui al comma 2, può prevedere criteri per la restituzione totale del contributo pubblico ricevuto e relativi interessi.
art. 14. Regolamento, Registro giornaliero dei viaggi degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica.
1. L’intestatario dell’autorizzazione, o un suo sostituto, conserva presso i propri uffici ed aggiorna tempestivamente, come di seguito specificato, il registro vidimato dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia che rilascia l’autorizzazione od altrimenti procede attraverso apposito sistema di registrazione automatica implementato dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia ad annotare giornalmente i seguenti dati:
a) generalità del committente del viaggio;
b) generalità del conducente;
c) giorno, ora di uscita e di rientro dell’autobus;
d) destinazione.
2. L’intestatario è tenuto ad esibire il registro a ogni richiesta degli organi preposti al controllo. La mancanza del registro o l’omesso aggiornamento sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 300,00 euro.
Art. 3 – Domanda di autorizzazione.
1. Le imprese che intendono conseguire il rilascio dell’autorizzazione indicata al precedente Art. 1 devono indirizzare apposita domanda (compilando in ogni sua parte lo schema di domanda, Allegato A), in bollo del valore al momento vigente, alla SRM, con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2. Essendo tali requisiti compresi tra quelli necessari ai fini dell’iscrizione nel Settore Attività “Noleggio con conducente” del Registro Elettronico Nazionale (REN), nella domanda di autorizzazione sarà richiesto di dichiarare la regolare iscrizione al REN ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00.
2. La domanda d’autorizzazione deve riportare ai sensi dell’articolo 26 bis, comma 3, della LR 30/98:
a) la denominazione e la sede legale dell’impresa;
b) il numero degli autobus destinati al servizio NCC-bus;
c) il dettaglio relativo agli eventuali autobus acquistati con contributo pubblico;
d) il numero dei conducenti e i dati identificativi, con associato il titolo nazionale o internazionale a condurre veicoli della categoria ai sensi dell’articolo 116 NCDS, il certificato di abilitazione professionale e la tipologia del rap- porto di lavoro;
e) un’autodichiarazione attestante la regolarità contributiva dei conducenti.
3. La domanda d’autorizzazione può riportare anche le dichiarazioni dei dati necessari al conseguimento dell’autorizza- zione di cui al successivo Art. 4.
4. La domanda può essere consegnata di persona direttamente all’ufficio Protocollo della SRM, previo appuntamento telefonico al numero 051.361328, ovvero può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Alla domanda dovrà apporsi un bollo del valore al momento vigente. Inoltre la domanda può essere inviata via PEC allegando obbligatoriamente copia della carta d’identità del legale rappresentante firmatario nel rispetto dell’art. 30 del DPR 445/2000 (per ogni dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00) e assolvendo al pagamento del bollo sulle istanze in modo virtuale attraverso una specifica autorizzazione alle imprese NCC rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, oppure pagando preventivamente il bollo all’Agenzia delle Entrate competente tramite il modello F23 (con cau- sale 456T) e allegandone copia all’istanza della SRM.
5. Ai sensi dell’articolo 39, DPR 445/00, la firma in calce alla domanda non va autenticata; tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
a) attestazione del pagamento degli oneri d’istruttoria e di tenuta registro nell’importo pari al prodotto del numero degli autobus indicati nella richiesta per l’importo di 150,00 euro (più IVA del valore corrente) nel caso il numero degli autobus sia pari o inferiore a 5 bus oppure per l’importo di 100,00 euro (più IVA del valore corrente) nel caso il numero degli autobus sia superiore a 5 bus, in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 1 del Regolamento. L’importo è da versare sul conto corrente bancario IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato alla SRM. Tale somma potrà essere restituita da SRM per intero o in parte e solo per documentate motivazioni, che giustifichino che è stata indebitamente versata per l’importo richiesto in restituzione;
b) 2 marche da bollo del valore al momento vigente, da apporre sull’autorizzazione al momento del rilascio. Inoltre una marca da bollo per ciascun autobus per il quale è necessario rilasciare un nulla osta ai fini della sua imma- tricolazione uso terzi noleggio con conducente. In caso di esame con esito negativo, le marche da bollo saranno restituite;
c) domanda di distrazione definitiva o temporanea di eventuali mezzi immatricolati in linea compresi nel numero degli autobus indicati nella richiesta (se indirizzata alla SRM medesima);
art. 26 bis. LR 30/98, Autorizzazione.
3. La Giunta regionale definisce il contenuto della domanda di autorizzazione la quale deve comunque indicare:
a) riguardo all'impresa: 1) la denominazione e la sede legale; 2) il numero degli autobus destinati al servizio di noleggio; 3) gli autobus acquistati con contributo pubblico;
b) riguardo al personale utilizzato dall'impresa: 1) il numero, i dati identificativi dei conducenti, il loro titolo nazionale o internazionale a condurre i veicoli della categoria ai sensi del NCDS e certificato di abilitazione professionale e la tipologia del relativo rapporto di lavoro; 2) l'autodichiarazione attestante la regolarità contributiva dei conducenti.
art. 1. Regolamento, Procedimento di rilascio dell’autorizzazione.
5. Le imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente aventi la sede legale o la stabile organizzazione aziendale nella Regione Xxxxxx- Romagna sono tenute all'atto della richiesta di nuova autorizzazione a corrispondere alla Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia o alla Agenzia di mobilità un rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie relative ai diritti di segreteria, oneri di istruttoria e controllo, tenuta registro e archivio, targa esterna al mezzo recante dicitura NCC e logo della Città Metropolitana di Bologna ovvero della Provincia, targa interna recante estremi autorizzativi e altri dati identificativi. Il rimborso delle spese per il rilascio dell'autorizzazione quinquennale è quantificato in:
a) euro 150,00 per ogni autobus fino a 5 autobus;
b) euro 100,00 per ogni autobus qualora il parco mezzi sia superiore a 5 autobus.
5 bis. Il rimborso delle spese è dovuto in eguale misura anche in caso di istanza di rinnovo salvo che non sia richiesta per un periodo inferiore al quinquennio. In tal caso l'importo del rimborso sarà calcolato proporzionalmente dall'amministrazione in base alla durata del rinnovo dell'autorizzazione richiesta. E' altresì definito un rimborso per spese di istruttoria di euro 60,00 per le modifiche e le variazioni alle autorizzazioni e ai rinnovi in corso di validità.
Art. 4 – Requisiti per il conseguimento delle autorizzazioni.
1. La SRM provvederà alla verifica del possesso da parte dell’impresa richiedente dei requisiti necessari all’ammissibilità della domanda e acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC), una visura ordinaria della CCIAA aggiornata con specifico riferimento all’attività di noleggio con conducente di autobus e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 del DPR n. 445/2000 specificate di seguito, qualora tutti i suddetti documenti non siano già contenuti nella domanda ai sensi del precedente Art. 3, comma 3, contenenti i dati necessari al conseguimento dell’autorizzazione, da acquisirsi entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione o del suo rinnovo:
a) dichiarazione sostitutiva concernente il personale utilizzato dall’impresa nell’attività di NCC-bus conformemente a quanto previsto dai commi 3 e 3 bis dell’art. 1 del Regolamento, secondo modulistica predisposta (Allegato D “Personale”);
Alla suddetta dichiarazione sostitutiva si dovranno allegare (oltre alla copia fotostatica di un documento di identità):
- copia fronte e retro (leggibile) delle patenti e dei CQC di ciascuno dei conducenti elencati nella dichiara- zione;
- copia (leggibile) della dichiarazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica locale del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 119 D. lgs. N. 285 del 1992 (NCDS) di ciascuno dei conducenti destinati al servizio NCC-bus con età superiore a 60 anni;
b) dichiarazione sostitutiva concernente la disponibilità della rimessa, conformemente a quanto previsto dai commi 4 e 4bis dell’articolo 1 del Regolamento, secondo modulistica predisposta (Allegato E “Rimessa”);
Alla suddetta dichiarazione sostitutiva si dovranno allegare (oltre alla copia fotostatica di un documento di identità):
- copia della/e planimetria/e in scala della/e suddetta/e rimessa/e con evidenza dell’area complessiva e degli stalli dimensionati;
- ove disponibile, documentazione comprovante la disponibilità della rimessa che specifica quanto dichiarato
c) dichiarazione sostitutiva concernente l’elenco degli autobus destinati al servizio, riportante per ciascuno numero di targa, il numero telaio, tipologia di autobus (categoria M2 fino a 5t di massa massima, categoria M3 aventi massa massima superiore a 5t), anno di prima immatricolazione, numero di posti utili, presenza di pedana elevatrice, presenza di posto attrezzato per carrozzella, classe ambientale, evidenza degli autobus acquistati con contributo pubblico, secondo modulistica predisposta (Allegato C “Bus”);
Alla suddetta dichiarazione sostitutiva si dovranno allegare (oltre alla copia fotostatica di un documento di identità):
- copie delle polizze assicurative di ciascuno dei suddetti autobus destinati al servizio;
- copia fronte e retro (leggibile) della carta di circolazione di ciascuno dei suddetti autobus con evidenza dell’ultima revisione regolare;
- copie degli atti di distrazione del rispettivo ente competente oppure copie della domanda di distrazione presentata all’ente competente, per ciascuno degli eventuali mezzi immatricolati in linea, di cui alla lettera
c) del comma 5 del precedente Art. 3;
- copia dell’autorizzazione per l’uso NCC-bus alla Motorizzazione (articolo 82, comma 6, NCDS), rilasciata da quest’ultima per la durata di un anno, con prescrizioni e limitazioni di ordine tecnico (articolo 3, comma 4, DM 23.12.03)
3. Per l’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente di veicoli nuovi, non ancora immatricolati, l’impresa dovrà riportare nell’elenco degli autobus destinati al servizio gli estremi identificativi disponibili (n°di telaio).
La SRM provvederà al rilascio di un nulla osta ai fini dell’immatricolazione dei veicoli nuovi (anche nel caso di veicoli usati acquisiti in disponibilità dall’intestatario dell’autorizzazione), e sulla base della carta di circolazione provvisoria ottenuta in fase di immatricolazione, rilascerà l’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente.
4. Ai sensi dell’art. 13 comma 8 del Regolamento regionale le imprese in possesso dell’Autorizzazione NCC-bus rilasciata in un’altra Regione o da altro Stato membro dell’Unione Europea avente una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del DPR n. 917 del 22.12.1986 nella città Metropolitana di Bologna, prima dell’avvio dell’attività in Xxxxxx-Romagna deve presentare una dichiarazione sostitutiva (Allegato A3) dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale dell’Xxxxxx-Romagna.
art. 1. Regolamento, Procedimento di rilascio dell’autorizzazione.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale in conformità dell'articolo 26-bis, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1998, le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente devono servirsi, per l'esecuzione del trasporto, esclusivamente di soggetti in possesso di abilitazione professionale e di idoneità a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell' articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni.
3 bis. L'impresa che richiede l'autorizzazione o il rinnovo presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ex art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)all'amministrazione concernente il personale utilizzato dalla stessa impresa corredata dall'elenco e generalità dei lavoratori, dalla qualifica, dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, lavoro intermittente), degli estremi e scadenze del titolo nazionale o internazionale idoneo alla conduzione dei veicoli ex articolo 116 del D.lgs. n.285 del 1992 e della Carta di qualificazione del conducente in corso di validità (CQC persone) nonché, per i conducenti con età superiore a 60 anni, dalla dichiarazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica locale del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art.119 D. lgs.n.285 del 1992 (Nuovo codice della strada). Alla dichiarazione sostitutiva sono allegate:
a) copia dei provvedimenti dei permessi e delle abilitazioni alla conduzione dei veicoli di categoria (patenti di guida e abilitazioni professionali);
b) copia della Carta di qualificazione del conducente (CQC persone);
c) la certificazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica se il conducente ha superato i 60 anni.
4. Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato in area privata. La rimessa deve essere di dimensioni compatibili con il numero di mezzi utilizzati per il servizio. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
4 bis. Il soggetto che richiede l'autorizzazione è tenuto a dichiarare nell'istanza di autorizzazione e di rinnovo di avere la disponibilità della rimessa anzidetta per la sosta dei mezzi comprovata da copia della planimetria in scala con evidenza dell'area complessiva e degli stalli dimensionati. La dichiarazione di disponibilità unitamente a copia della planimetria è allegata al provvedimento di autorizzazione e di rinnovo.
art. 13. Regolamento, Durata dell’autorizzazione, inizio del servizio e periodo transitorio.
7. Nel termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o di rinnovo l'amministrazione acquisisce il documento di regolarità contributiva dell'impresa (DURC) e i seguenti documenti:
a) la documentazione di cui all'art.1, commi 3, 4 e 4 bis;
b) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con specifico riferimento all'attività di noleggio con conducente di autobus ovvero iscrizione ad altro Ente professionale o registro equivalente per le imprese autorizzate da altro Stato membro;
c) elenco redatto in modulistica predisposta d'ufficio degli autobus destinati al servizio riportante per ognuno il numero di targa, il numero telaio, tipologia di autobus, categoria (M2,M3),anno di prima immatricolazione, numero posti, presenza di pedana elevatrice, presenza di posto attrezzato per carrozzella, classe ambientale, evidenza degli autobus acquistati con contributo pubblico. Tale elenco deve essere ripresentato aggiornato all'atto della domanda di rinnovo dell'autorizzazione.
8. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione Europea che esercitano il servizio N.C.C. autobus in Xxxxxx-Romagna attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 dela legge 22 dicembre 1986 n. 917 devono possedere i requisiti indicati nel presente Regolamento. A tal fine prima dell'avvio dell'attività in Xxxxxx-Romagna, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve presentare alla Città Metropolitana o alla Provincia o all'Agenzia di mobilità, ove ha stabile organizzazione aziendale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a) b) e c) del regolamento. A bordo di ogni mezzo deve essere conservata copia della dichiarazione sostitutiva recante il visto per accettazione, la data di presentazione, il numero di protocollo e l'oggetto.
9. La Città Metropolitana di Bologna o la Provincia, nel caso di accertato mancato rispetto da parte dell'impresa delle previsioni del presente comma, previa richiesta di regolarizzazione notificata all'impresa entro 10 giorni dall'avvenuto accertamento, adotta entro 60 giorni da quest'ultimo un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività nella Regione Xxxxxx-Romagna.
Art. 5 – Rilascio dell’autorizzazione.
1. La SRM, verificato il possesso da parte dell’impresa richiedente dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, provvede al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di NCC-bus, in bollo.
2. L’autorizzazione è unica. Potranno essere rilasciate, su domanda, più copie conformi dell’autorizzazione secondo ne- cessità.
3. L’autorizzazione riporterà:
a) la denominazione e la sede legale dell’impresa;
b) le generalità e il codice fiscale dell’intestatario;
c) l’elenco degli autobus destinati al servizio riportante per ciascuno il numero di targa, il tipo di autobus (categoria M2 fino a 5t di massa massima, categoria M3 aventi massa massima superiore a 5t) e il numero di posti utili;
d) l’elenco degli eventuali autobus acquistati con contributo pubblico;
e) l’ubicazione della rimessa e in allegato la dichiarazione di disponibilità della rimessa per la sosta dei mezzi unitamente a copia della planimetria in scala con evidenza dell'area complessiva e degli stalli dimensionati di cui all’art. 4 comma 1 lettera b.
f) l’elenco dei conducenti destinati al servizio, riportante i dati identificativi e gli estremi anagrafici, con associato il titolo nazionale o internazionale a condurre veicoli della categoria ai sensi dell’articolo 116 NCDS, il certificato di abilitazione professionale e la tipologia del rapporto di lavoro;
g) appositi spazi, su cui annotare gli esiti delle verifiche di cui all’articolo 10 del Regolamento;
h) i vincoli relativi all’uso di autobus acquistati con contributi pubblici;
i) appositi spazi, per annotazioni conseguenti alla possibilità di sostituzione dei mezzi nonché al potenziamento del parco autobus (le cui variazioni devono essere tempestivamente comunicate dall’impresa di trasporto alla SRM, per il necessario aggiornamento dell’autorizzazione).
4. Con l’autorizzazione, la SRM fornirà all’impresa, per ogni mezzo, una targa esterna (Allegato B1) recante la dicitura NCC-bus e il logo della Città Metropolitana di Bologna e anche una targa interna (Allegato B2) recante i recapiti (postale, e-mail, fax) dell’impresa di trasporto e della SRM, anche ai fini dell’invio dei reclami di cui al successivo Art. 15, recante inoltre gli estremi dell’autorizzazione, il numero di targa del mezzo e uno spazio per indicare un identificativo del condu- cente (estremi anagrafici, matricola, …) mediante allegazione di badge aziendale, biglietto da visita o altro.
5. Nel caso in cui l’autorizzazione comprenda, tra i mezzi destinati al servizio, mezzi distratti temporaneamente dalla linea e acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003, la SRM fornirà, per ogni mezzo, un registro vidimato che l’intestatario dovrà conservare e compilare secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento. L’impresa deve certificare annualmente a consuntivo le giornate o porzioni di giornata effettive di utilizzo in fuori linea, compilando e consegnando alla SRM il registro al termine della validità annuale dell’autorizzazione alla distrazione temporanea. Il registro sarà restituito all’impresa in caso di rinnovo annuale dell’autorizzazione alla distrazione.
art. 10. Regolamento, Visite e verifiche.
1. Prima dell’immissione in servizio e durante il suo espletamento, i veicoli possono essere sottoposti a ispezione a cura della Città Metropolitana di Bologna o della Provincia che ha rilasciato l’autorizzazione per verificare l’idoneità al servizio sotto il profilo della funzionalità, nonché alle prescrizioni della LR 30/98 e del presente regolamento.
2. È vietato utilizzare veicoli che, a seguito delle verifiche di cui al comma 1, siano risultati non idonei al servizio.
Art. 6 – Durata dell’autorizzazione e avvio del servizio.
1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e l’intestatario ha l’obbligo di comunicare alla SRM l’avvio del servizio con un anticipo di almeno sette giorni, naturali e consecutivi. Qualora l’impresa abbia già comunicato l’avvio del servizio, ma dimostri di non poter iniziare per causa di forza maggiore, il termine già comunicato per l’inizio attività è prorogato di quindici giorni, naturali e consecutivi.
Art. 7 – Rinnovo dell’autorizzazione
1. Il rinnovo dell’autorizzazione quinquennale di cui all’art. 5 è subordinato alla presentazione presso la SRM di un’istanza (Allegato A1), redatta su apposita modulistica da depositare, unitamente all'autocertificazione dell'iscrizione regolare al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), entro il termine perentorio di 45 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione. I dati dichiarati nell’istanza sono gli stessi di cui alla domanda di cui all’art. 3
2. Nell'atto di rinnovo sono confermati i dati identificativi dell'autorizzazione già rilasciata (numero e data del primo rilascio) corredati dai riferimenti identificativi dei provvedimenti di autorizzazione e abilitazione previsti dalla legge (carta di circolazione) in corso di validità.
3. Il rimborso delle spese anche in caso di istanza di rinnovo è dovuto in eguale misura a quanto previsto per la domanda di nuova autorizzazione coma da art. 3 comma 5 del Documento, salvo che l’istanza di rinnovo non sia richiesta per un periodo inferiore al quinquennio. In tal caso l'importo del rimborso sarà calcolato proporzionalmente in base alla durata in mesi del rinnovo dell'autorizzazione richiesta. E' altresì definito un rimborso per spese di istruttoria una tantum di euro 60,00 solo in occasione della prima variazione richiesta alle autorizzazioni e ai rinnovi in corso di validità e non anche per le eventuali successive.
4. In caso di inoltro tardivo dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione la SRM rilascia una nuova autorizzazione.
5. L’atto di rinnovo (o la nuova autorizzazione) viene rilasciato previo ritiro della precedente Autorizzazione (o suo Rinnovo) in originale comprensiva delle targhe di cui all’art. 5 comma 4.
6. Qualora l'impresa lasci scadere l'autorizzazione gli uffici preposti al rinnovo segnalano il fatto per competenza alla Motorizzazione Civile (UMC) per i provvedimenti conseguenti di cancellazione dal registro REN nel caso l'impresa di- sponga di un parco mezzi costituito unicamente da autobus immatricolati per noleggio.
Art. 8 – Obblighi dell’intestatario dell’autorizzazione e comunicazioni delle variazioni
1. L’intestatario dell’autorizzazione deve ottemperare alle comunicazioni previste agli art. 6, art. 11 c.1, art. 12 c.3, nei termini ivi stabiliti e anche mediante compilazione dell’apposita modulistica per aggiornamento dell’Autorizzazione, che richiedono contenuti analoghi a quelli previsti per la richiesta di nuova autorizzazione di cui agli articoli 2 e 4.
2. Relativamente agli eventuali mezzi contribuiti, l'intestatario dell'autorizzazione, o un suo sostituto, conserva presso i propri uffici e aggiorna tempestivamente, entro ventiquattr’ore dal termine di ogni servizio, come di seguito specificato, il registro vidimato dalla SRM o, altrimenti, procede attraverso apposito sistema di registrazione automatica implemen- tato dalla SRM ad annotare i seguenti dati:
a) generalità del committente il viaggio;
b) generalità del/i conducente/i;
c) giorno, ora di uscita e di rientro dell'autobus;
d) destinazione.
L'intestatario è tenuto a esibire il registro a ogni richiesta degli organi preposti al controllo.
3. L’intestatario dell’autorizzazione deve conservare a bordo del mezzo la documentazione come previsto agli art. 10 comma 3, art. 12 comma1 e art. 14 comma 4.
4. L’intestatario dell’autorizzazione deve rispettare quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Con- siglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 per la parte applicabile ai servizi occasionali, nella cui definizione rientrano i servizi oggetto del presente Documento.
Art. 9 – Sanzioni.
1. Il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni è disciplinato dalla LR 21/84. La SRM applicherà eventuali sanzioni nel rispetto della normativa vigente e delle funzioni delegate, indicando che il pagamento dovrà essere effettuato alla Città Metropolitana di Bologna (sul conto corrente bancario IBAN n. XXX, intestato alla Città Metropolitana di Bologna), la quale curerà il procedimento di incasso dei relativi importi.
2. Le infrazioni alle prescrizioni del Regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 4 della LR 21/84 con sanzioni ammi- nistrative pecuniarie come di seguito specificato, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 26 septies della LR 30/98:
a) le infrazioni alle norme di cui al successivo Art. 10 (Sicurezza del servizio), in coerenza con quanto disposto dal Regolamento, con una sanzione da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro;
b) le infrazioni alle norme di cui al successivo Art. 11 (Regolarità del servizio), in coerenza con quanto disposto dal Regolamento, con una sanzione da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro;
c) le infrazioni alle norme di cui al successivo Art. 12 (Regolarità della documentazione), in coerenza con quanto disposto dal Regolamento, con una sanzione da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro;
d) le infrazioni alle norme di cui al successivo Art. 13 (Qualità del servizio), in coerenza con quanto disposto dal Regolamento, con una sanzione da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 1.000,00 euro;
e) le infrazioni alle norme di cui al successivo Art. 14 (Regolarità contributiva dei conducenti), in coerenza con quanto disposto dal Regolamento, con una sanzione da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro.
3. La violazione del divieto di cui al precedente Art. 2, comma 6, è punita con la sanzione da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del Regolamento.
4. La mancanza del registro di cui al precedente Art. 8, comma 2, o il suo omesso aggiornamento, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad 300,00 euro, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 14 del Regola- mento.
art. 4 LR 21/84,. Applicazione delle sanzioni amministrative.
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale compete agli enti che, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
Di conseguenza, salvo che non venga diversamente disposto in modo esplicito da legge regionale, in caso di delega o sub-delega alle Province, al Circondario di Rimini, ai Comuni e alle Comunità montane di determinate funzioni amministrative si intende delegata anche l'applicazione delle eventuali sanzioni ammi- nistrative ad esse connesse.
Le disposizioni dei precedenti commi si osservano anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale di cui alla Sezione III del Capo I della legge statale.
art. 26 septies LR 30/98,. Regolamento regionale e regime sanzionatorio.
1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 26 quater, comma 2, lettera d) reca prescrizioni relative a:
a) sicurezza del servizio;
b) regolarità del servizio;
c) regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti e adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attività;
d) qualità del servizio;
e) regolarità contributiva dei conducenti.
2. Le infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale sono punite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'appli- cazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) con sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito specificato:
a) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a) con una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00;
b) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera b) con una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad una massimo di euro 2.000,00;
c) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera c) con una sanzione da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00;
d) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera d) con una sanzione da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00;
e) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera e) con una sanzione da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
Art. 10 – Sicurezza del servizio.
1. Le imprese utilizzano mezzi aventi le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa, la cui corrispondenza è verificata dal competente ufficio della Motorizzazione Civile.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio il mancato rispetto delle norme previste di cui agli articoli 80 – Revisioni, 82 – Destinazione e uso dei veicoli, 116 – Patente, certificato di abilitazione professionale
…, 141 – Velocità, 142 – Limiti di velocità, 169,comma 7 – Trasporto di persone in numero superiore a quello indicato, 174 – Durata della guida …, 179 – Cronotachigrafo e limitatore di velocità, 186 – Guida sotto l’influenza dell’alcool, 187
– Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e 189 – Comportamento in caso di incidente, del NCDS.
3. È consentito l'utilizzo di mezzi immatricolati per il servizio di linea anche per il servizio NCC-bus, previa autorizzazione del soggetto che affida la linea (ai sensi dell'articolo 87, comma 4, NCDS) e della Motorizzazione Civile (ai sensi dell'ar- ticolo 82, comma 6, NCDS), nel rispetto del DM 23.12.03 e dell'articolo 8 del Regolamento.
Art. 11 – Regolarità del servizio.
1. Le imprese sono tenute:
a) a comunicare entro tre giorni lavorativi le modifiche dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del D.lgs. 395/00 oppure l’avvenuta sospensione o revoca dell’AEP;
b) a comunicare entro sette giorni lavorativi il venir meno delle idoneità dei conducenti dichiarati nell’au- torizzazione a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell'articolo 116 NCDS;
c) a comunicare entro quindici giorni lavorativi l'avvenuta variazione dei dati di cui al precedente Art. 3, comma 2;
2. Le imprese possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di alunni, studenti o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza/interesse, sulla base di contratti o convenzioni purché tali servizi non assumano le caratteristiche di servizio di linea come definito dall'articolo 87, comma 1, NCDS e dall'articolo 24, commi 2 e 4, LR 30/98.
3. Costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio:
a) le omesse comunicazioni, entro i termini stabiliti, prescritte al comma 1 del presente articolo;
b) l'utilizzo di mezzi e l’impiego nel servizio di conducenti non iscritti nell'autorizzazione;
c) l'effettuazione di servizi svolti in violazione del comma 2 del presente articolo.
4. La perdita dei requisiti di cui agli artt. 5, 6, 7, D.lgs. 395/00 è regolata dalle disposizioni procedurali e sanzionatorie del medesimo D.lgs. 395/00.
5. È vietato utilizzare veicoli che, a seguito delle verifiche di cui al successivo Art. 16, comma 2, siano risultati non idonei al servizio. L’utilizzo di quest’ultimi costituisce violazione alle prescrizioni relative alla regolarità del servizio.
art. 87. NCDS, Servizio di linea per trasporto di persone.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destina- zione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
art. 24. LR 30/98, Classificazione dei servizi.
2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o più località ed effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea.
4. I servizi pubblici di linea si distinguono in:
a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata e individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile, l'orario, l'itinerario e la frequenza, nonché predeterminata la tariffa;
b) specializzati, quando l'offerta risulta preindividuata e riservata di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti remunerativa del costo effettivo del servizio;
c) di gran turismo, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.
Art. 12 – Regolarità della documentazione.
1. Al fine di consentire, agli organi preposti ai controlli, la verifica del possesso dei requisiti di legge e la sussistenza degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di NCC-bus da parte dell'impresa, deve essere conservata, a bordo del mezzo, copia originale o conforme della documentazione autorizzativa e della dichiarazione di cui al successivo Art. 14, comma 4. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi immatricolati in linea per cui sia rilasciata l'autorizzazione alla distrazione, deve essere altresì conservata la documentazione di cui al precedente Art. 10, comma 3. L'omissione di quanto previsto al presente punto costituisce infrazione alle norme relative alla regolarità della documentazione.
La copia conforme della documentazione autorizzativa conservata a bordo del mezzo ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00, può consistere in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR N. 445/00 stesso, anche riguarda il fatto che la copia sia conforme all’originale (Allegato A2).
Le imprese in possesso dell’Autorizzazione NCC-bus rilasciata in un’altra Regione o da altro Stato membro dell’Unione Europea avente una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del DPR n. 917 del 22.12.1986 nella città Metropolitana di Bologna devono conservare a bordo di ogni mezzo copia della dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 4 comma 4, recante il visto per accettazione, la data di presentazione, il numero di protocollo e l'oggetto (allegato A3).
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione l'omissione delle comunicazioni di cui al precedente Art. 6.
3. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, si richiamano le previsioni dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 395/00 per quanto concerne il proseguimento provvisorio dell'attività. L’omissione delle co- municazioni ivi prescritte costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione.
4. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione la mancanza del registro di cui al precedente Art. 8, comma 2, e l'omesso o ingiustificatamente ritardato aggiornamento dello stesso.
art. 10 D.lgs. 395/00,. Proseguimento provvisorio dell'attività.
1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività
svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo.
3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Art. 19 DPR N. 445/00, - Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Art. 13 – Qualità del servizio.
1. Al fine di assicurare la qualità del servizio, le imprese sono tenute a evitare che:
a) la conduzione del veicolo sia affidata a conducenti non regolarmente assunti, anche se muniti di patente idonea;
b) salgano sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio, eccetto autorità preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico.
2. Gli autobus in servizio devono:
a) essere puliti e in perfetto stato d'uso;
b) tenere a bordo tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
c) essere muniti di cronotachigrafo digitale e di ogni strumentazione obbligatoria;
d) essere in regola con la documentazione di circolazione prevista dalla legislazione vigente;
e) essere condotti da personale in possesso di patente abilitante alla guida dell'autobus a cui si riferisce l'autoriz- zazione, di carta di qualificazione del conducente (CQC persone), fatte salve le esenzioni di legge, di età com- presa nei limiti minimi e massimi previsti dal NCDS per la guida di tali veicoli;
f) essere allestiti in modo da assicurare il migliore confort ai passeggeri;
g) disporre di un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia di dimensioni medie (80x60x40 cm) per ciascun passeggero;
h) esporre ben visibili i contrassegni e i loghi che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo;
i) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente, all'interno del veicolo, la targa rilasciata dalla SRM di cui al precedente Art. 5, comma 4;
j) esporre in modo visibile e leggibile all’esterno del veicolo, inamovibile nella parte posteriore del veicolo, la targa rilasciata dalla SRM di cui al precedente Art. 5, comma 4;
k) qualora finanziati, anche in parte, con fondi pubblici regionali, recare in evidenza, senza vincoli di dimensione, almeno su un lato del veicolo il logo della Regione Xxxxxx-Romagna, accompagnato dalla dizione "Autoveicolo finanziato con il contributo della Regione Xxxxxx-Romagna”.
3. Il personale dipendente durante il servizio di trasporto deve tenere un abbigliamento confacente al pubblico servizio e altresì prestare assistenza ed soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento e lo scaricamento dei bagagli.
4. Il personale dipendente visita, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus e, nel caso siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, è tenuto a depositarli presso la sede dell'impresa.
5. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 14 – Diritti dei conducenti del servizio NCC-bus e loro regolarità contributiva.
1. Le imprese esercenti servizio NCC-bus non possono privare i conducenti del diritto di:
a) rifiutare il trasporto di animali, se non indicato espressamente all’atto della pattuizione del servizio, a esclusione dei cani per le persone non vedenti;
b) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
c) rifiutare di attendere il cliente quando la fermata debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
d) rifiutare il servizio all’utente che sia in stato di evidente alterazione, tale da poter recare pericolo all’esercizio della guida del mezzo.
2. È vietato rifiutare il servizio di trasporto di persone con disabilità nonché del bagaglio e di attrezzature di ausilio alle stesse. Qualora il mezzo non sia attrezzato specificamente per tale evenienza, le operazioni di salita/discesa della per- sona con disabilità devono essere assistite dall’accompagnatore della stessa.
3. Le imprese esercenti servizio NCC-bus hanno l’obbligo di regolamentare e comunicare all’utenza i diritti dei conducenti sopra riportati, insieme con i principi per l’accesso al servizio, mediante apposito Regolamento / Carta del servizio, che vorranno elaborare e rendere disponibile all’utenza.
4. Al fine di consentire agli organi di controllo la verifica del rispetto degli obblighi relativi alla regolarità contributiva e della normativa in materia di lavoro dipendente, l'impresa deve provvedere al rilascio al lavoratore di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, dalla quale risultino gli estremi di registrazione a libro unico del lavoro (LUL), l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del conducente.
5. Come previsto dall’art. 6 della Legge 218/2003, i conducenti devono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo ritenute assimilabili al lavoro subordinato, ai sensi della normativa vigente in materia.
art. 6 L. 218/03,. Disposizioni concernenti i conducenti.
1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a
2.000 euro.
Art. 15 – Reclami.
1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto, per conoscenza alla SRM.
2. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro trenta giorni, naturali e consecutivi, dal suo ricevi- mento dandone riscontro alla SRM.
L’impresa inoltra alla stessa SRM eventuali reclami indirizzati dall’utenza unicamente all’impresa di trasporto.
Art. 16 – Controllo e vigilanza.
1. Prima dell'immissione in servizio e durante il suo espletamento, i veicoli NCC-bus possono essere sottoposti a ispezione a cura della SRM per verificarne l'idoneità al servizio sotto il profilo della funzionalità, per controllare il rispetto delle prescrizioni della LR 30/98 e del presente documento. Nell’ambito dell’attività di controllo, la SRM vigila circa il rispetto del divieto previsto dall’articolo 8, comma 1, del Regolamento. Gli esiti delle verifiche saranno annotati nell’apposito spazio dell’autorizzazione. La SRM terrà conto degli esiti delle ispezioni condotte su iniziativa di altri Enti interessati di cui avrà informazione.
2. La SRM condurrà anche i controlli di cui all’articolo 26 bis, comma 4, e di cui all’articolo 18 del D.lgs. 395/00, nonché i controlli di cui all’articolo 2 comma 1bis del Regolamento (verifica validità della revisione).
2. Rimane ferma l’attività di vigilanza garantita da tutti i soggetti impegnati nella verifica del rispetto delle norme inerenti la circolazione stradale. Insieme con questi, in particolare col personale ispettivo dei comuni interessati, la SRM e la Città Metropolitana di Bologna potranno definire programmi di controlli mirati alla verifica del rispetto della normativa di cui al presente documento.
3. L’autorizzazione, che deve essere a bordo del mezzo ai sensi del precedente Art. 12, comma 1, riporterà i contenuti di cui all’articolo 8 della L. 218/03, secondo il quale l'autorità che procede all'applicazione di una sanzione – inerente, in particolare, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 1 della medesima L. 218/03
– è tenuta a segnalare tale violazione alla SRM (che ha rilasciato l'autorizzazione) per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.
art. 26 bis. LR 30/98, Autorizzazione.
4. La verifica di permanenza dei requisiti indicati è effettuata almeno a cadenza semestrale per i dati di cui al comma 2 e triennale per i dati di cui al comma 3, fatta salva la verifica dei dati di cui al comma 3, lettera b), numero 2), la quale viene effettuata, a campione, annualmente.
art. 18 D.lgs. 395/00,. Verifiche e adeguamenti.
1. Le autorità competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalità per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, nonché le modalità di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991,
n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio
n. 561 del 12 novembre 1974.
3. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.
art. 8 L. 218/03,. Xxxxxxxx amministrative conseguenti e connesse.
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.
Art. 17 – Sospensione dell’autorizzazione.
1. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni a un massimo di quaranta giorni qualora un'impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle prescrizioni del Regolamento come riportate negli Artt. 10 e 11 del presente documento, concernenti la sicurezza e la regolarità del servizio, o contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 della L. 218/03. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di trenta giorni a un massimo di sessanta giorni.
2. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno qualora un'impresa commetta, nel corso di un anno, almeno due infrazioni alle prescrizioni del Regolamento come riportate nel precedente Art. 14, comma 4, concernenti la regolarità contributiva dei conducenti.
3. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di sette a un massimo di trenta giorni qualora un’impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle prescrizioni del Regolamento come riportate nel precedente Art. 12, concernenti la regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti e gli adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attività. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni a un massimo di quarantacinque giorni.
4. Fatto salvo quanto previsto per le infrazioni gravi, se l'impresa ha in disponibilità almeno dieci autobus il numero delle violazioni annuali di cui ai precedenti commi 1 e 3 che comportano sospensione dell'autorizzazione aumenta di un’unità e aumenta altresì di un’ulteriore unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino a un massimo di dieci violazioni.
5. Ai fini del presente articolo, costituisce infrazione grave l'illecito punito con una sanzione superiore alla metà del massimo previsto.
Art. 18 – Revoca dell’autorizzazione.
1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:
a) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione;
b) incorre nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione per un periodo superiore a centottanta giorni;
c) non rispetta il principio di separazione contabile, vigente per legge, tra servizi sussidiati e servizi commerciali nel caso di imprese che svolgano sia servizi di Tpl che di NCC-bus.
2. Un'autorizzazione può inoltre essere revocata su richiesta dell’impresa interessata.
Art. 19 – Obblighi della SRM.
1. La SRM rilascia le autorizzazioni entro quarantacinque giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione delle domande. L’eventuale richiesta da parte della SRM di documentazione integrativa sospende tale termine, comunque per non oltre quindici giorni, trascorsi i quali, se non è pervenuta l’integrazione richiesta, la SRM può archiviare il procedi- mento di rilascio.
2. Per ogni informazione inerente l’esercizio dell’attività di NCC-bus, in particolare per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni l’utenza può rivolgersi al responsabile del procedimento ai recapiti forniti sul sito web della SRM.
3. Presso la SRM è istituita la sede provinciale (oggi della Città Metropolitana) del registro dell’impresa titolare degli automezzi di cui all’art. 15 del Regolamento regionale.
4. Al fine dell’istituzione del registro regionale delle imprese titolari delle autorizzazioni, la SRM trasmette semestral- mente alla Direzione generale RER Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità i seguenti dati e le loro variazioni:
a) l’indicazione delle imprese titolari delle autorizzazioni;
b) il numero e il tipo di autobus impiegati nel servizio (dati identificativi riportati dai documenti di circolazione);
c) l’eventuale specificazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
5. La SRM, nell’ambito del Rapporto consuntivo di cui all’Accordo di programma 2007/10 per la mobilità sostenibile e per i servizi minimi di Tpl, trasmette alla Direzione generale RER Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità i dati aggiornati del parco mezzi utilizzato secondo il modello informatizzato fornito dalla RER.
Art. 20 – Consultazioni.
La SRM trasmette annualmente alla Città Metropolitana di Bologna una relazione sullo stato di criticità del settore ai fini dello svolgimento da parte della Città Metropolitana di Bologna delle consultazioni degli utenti e operatori di cui all’articolo 26 nonies della LR 30/98.
Art. 21 – Comunicazioni.
1. Ogni comunicazione con la SRM deve essere a firma dell’intestatario dell’autorizzazione o della persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto.
2. Qualsiasi comunicazione da rendersi tra l’intestatario dell’autorizzazione e la SRM deve essere effettuata per iscritto e a mezzo fax, o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso qualsiasi altra modalità idonea a dimostrarne l’avvenuto ricevimento.
Essa deve essere trasmessa ai seguenti riferimenti:
SRM – Reti e Mobilità Srl
xxx X. Xxxxxxx, 0/0 – 00000 Xxxxxxx tel: 000.000000, fax: 000.000000
Città Metropolitana di Bologna, SRM – Reti e Mobilità
CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (NCC-bus) NELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA.
ALLEGATO B1 – TARGA ESTERNA.
FAC-SIMILE della targa esterna (Art. 5, comma 4, dei criteri e modalità operative).
La targa esterna verrà apposta utilizzando una vite di supporto della targa d’immatricolazione.
Oltre alla dicitura “NCC-bus”, la targa esterna riporterà nel centro il logo della Città Metropolitana di Bologna e in alto verrà punzonato il numero della corrispondente autorizzazione. In questo modo targhe uguali verranno utilizzate per ognuno degli autobus elencati nel documento autorizzativo.
Città Metropolitana di Bologna, SRM – Reti e Mobilità
CRITERI E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (NCC-bus) NELLA CITTA’ DI BOLOGNA.
ALLEGATO B2 – TARGA INTERNA.
FAC-SIMILE della targa interna (Art. 5, comma 4, dei criteri e modalità operative).