Rilascio dell’autorizzazione. 1. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione amministrativa all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. Ai sensi dell’art. 53 co. 6 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della strada), l'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni. Le autorizzazioni sono rinnovabili su istanza da presentare prima della scadenza dell'autorizzazione sulla base di verifica istruttoria dell'ufficio competente.
3. L'ufficio tecnico sottopone le richieste in ordine cronologico di presentazione all'esame della preposta Commissione Edilizia Comunale, in coerenza con le competenze ad essa attribuite dall'art. 37 del Regolamento Edilizio vigente che lo prevede solo nel caso in cui la richiesta riguardi installazioni sulle coperture di edifici. L'Ufficio competente all'istruttoria può riservarsi di sottoporre alla stessa Commissione Comunale ulteriori richieste di impianti pubblicitari che, per le caratteristiche dimensionali-strutturali ovvero in ragione del valore storico dell'ambito territoriale in cui se ne prevede la posa, richiedano una valutazione collegiale.
4. II termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui gli uffici in fase di istruttoria o la commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
5. II Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni richiamate, l'autorizzazione si intende revocata, senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
6. Nel caso di mancata installazione nel termine di sei mesi, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all’art. 35 precedente.
7. L’esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l’obbligo di versare il Canone con le modalità previste dal presente Regolamento.
Rilascio dell’autorizzazione. In applicazione dell’articolo 12 del Regolamento, ai fini della concessione del riconoscimento alle imprese ortofrutticole interessate vengono disposte le seguenti procedure. Le imprese interessate presentano all’Agecontrol, apposita istanza, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione e corredata da specifica scheda secondo la procedura indicata nel modulo C alle presenti disposizioni in cui devono essere indicati i rispettivi dati di ordine tecnico, economico, strutturale ed organizzativo, comprovanti il possesso dei requisiti di cui al medesimo allegato. L’Agecontrol, dopo la preventiva istruttoria a livello cartaceo e la verifica, attraverso i risultati dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione sui prodotti in fase di spedizione, della presenza del previsto tasso di conformità alle norme di commercializzazione costante ed elevato, dispone, se del caso, un sopralluogo presso l’impresa, nel corso del quale i funzionari incaricati: - verificano l’avvenuta iscrizione dell’impresa alla BDNOO; - verificano l’esattezza dei dati segnalati in domanda; - accertano la sussistenza delle attrezzature adeguate alla preparazione ed al condizionamento dei prodotti; - verificano il possesso dell’attestazione rilasciata dalla Regione. in relazione ai corsi di formazione ai quali gli stessi addetti hanno partecipato al fine di conseguire le necessarie capacità tecnico-professionali; - rilasciano il previsto registro in cui, a cura dei citati addetti, devono risultare i dati relativi a tutte le operazioni di controllo eseguite; - verificano, a regime, la sussistenza e la regolare tenuta del registro. Le risultanze del sopralluogo sono oggetto di un processo di verbalizzazione, redatto e sottoscritto dal funzionario controllore in contraddittorio con l'Operatore, e di un rapporto recante gli esiti complessivi e un giudizio di merito. Qualora un operatore disponga di vari stabilimenti/punti di commercializzazione, l’autorizzazione è concessa per i soli stabilimenti sui quali viene richiesta e che presentano i requisiti previsti dalla normativa. Ogni stabilimento autorizzato deve tenere ed aggiornare in loco i registri previsti. L’Agecontrol, ricevuti gli atti relativi alla fase istruttoria e del sopralluogo, informa l’Autorità di Coordinamento e l’operatore interessato, delle determinazioni assunte. e in caso di esito positivo rilascia il certificato di autorizzazione all’utilizzo del logo comunitario e/o all’autocontrollo, di cui all’allegato F, con...
Rilascio dell’autorizzazione. 4 Articolo 7 5
Rilascio dell’autorizzazione. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, fiere e posteggi isolati si rinvia al Regolamento “Disciplina in materia di Commercio su Aree Pubbliche” ed al quadro normativo vigente in materia. Articolo 7
Rilascio dell’autorizzazione. La Banca d'Italia - in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione e tenuto conto dell’esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dell’istituto e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti - rilascia o nega l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.
Rilascio dell’autorizzazione. 1. Il provvedimento di rilascio o diniego dell’autorizzazione è adottato almeno sette giorni prima di quello per il quale è programmata la competizione.
2. L’eventuale diniego dell’autorizzazione è motivato unicamente da esigenze di sicurezza della circolazione, da valutazioni in merito all’ordine o all’incolumità pubblici ovvero dalla concomitanza con altra manifestazione.
3. L’efficacia della autorizzazione è subordinata all’emanazione dell’ordinanza di chiusura delle strade e di limitazione della circolazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 285/1992, in mancanza della quale la gara non può avere luogo.
Rilascio dell’autorizzazione. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell’occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: • Marca da bollo • Spese di sopralluogo • Deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall’occupazione di suolo pubblico) • Pagamento canone per occupazioni spazi ed aree pubbliche L’entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Settore Urbanistica, tenuto conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche e comunque da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1500,00. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni.
Rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata con l’osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli arti.5 e 6 della Legge Regionale n” 30/2003 entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. L’insediamento di nuovi esercizi di somministrazione può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio conforme a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, in relazione alla specifica area o immobile nel quale verrà ubicato l’insediamento. In mancanza di tale disponibilità, l’Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe che garantiscono l’uso delle stesse nelle ore di apertura dell’esercizio. Il parcheggio non è necessariamente richiesto nelle vie o aree pedonali. [ punto 9.2 D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008] L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti (ad es.: biliardo, calcetto, carte, “giochi di società”, ecc.). Sono esclusi dall’autorizzazione, l’istallazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S. R,D n° 773/1931, per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di inizio Attività corredata, dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall’Amministrazione Monopoli di Stato.
Rilascio dell’autorizzazione. ART. 14 –
Rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione verrà rilasciata compatibilmente con i parametri fissati dalla programmazione provinciale di cui al successivo art.19 e a seguito della verifica positiva, presso gli Uffici preposti, di quanto dichiarato ai sensi dei precedenti artt. 9;10;11 e12.