Rilascio dell’autorizzazione. 1. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione amministrativa all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
Rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione deve essere richiesta dall’interessato al competente Ufficio del Comune di Salerno ed entro 60 giorni dalla data di presentazione il Responsabile definisce il procedimento amministrativo, concedendo o negando l’autorizzazione con provvedimento espresso. Il termine rimane sospeso quando si richiedono i pareri ad Enti esterni o integrazione della documentazione al richiedente. L’integrazione della domanda dovrà essere prodotta entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all’interessato. Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni non comporta l’applicazione del principio del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione. L’autorizzazione rilasciata comprende quella prevista da eventuali Regolamenti, compreso il Regolamento Edilizio, fermo restando il rispetto della normativa edilizia ed urbanistica. Per i mezzi pubblicitari soggetti al pagamento del canone (cartelli), al rilascio dell’autorizzazione provvederà il Dirigente del Settore Attività Produttive nel rispetto delle previsioni del presente articolo e previa acquisizione di pareri, resi anche in seduta simultanea, da parte dei competenti uffici afferenti ai Settori Mobilità Urbana Trasporti Manutenzioni e Polizia Municipale. Qualora l’installazione del mezzo pubblicitario comporti l’occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, l’autorizzazione comprende, altresì, la concessione all’occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa vigente, anche in relazione all’ occupazione di suolo pubblico. L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre autorità o enti. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone almeno 3 gg dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite: • Locandine • pubblicità su autoveicoli; • tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti ...
Rilascio dell’autorizzazione. Il Dirigente del Settore rilascia l’autorizzazione sulla base delle autocertificazioni e delle verifiche effettuate. Ogni variazione, sia tecnica sia relativa al personale impiegato per il servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre cinque giorni dal suo manifestarsi.
Rilascio dell’autorizzazione. 1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.
Rilascio dell’autorizzazione. 1. L'assegnazione dell'autorizzazione comunale di esercizio è disposta dal Dirigente Comunale responsabile del servizio in base alla graduatoria di cui al precedente art. 6, comma 1.
Rilascio dell’autorizzazione. 1. La SRM, verificato il possesso da parte dell’impresa richiedente dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, provvede al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di NCC-bus, in bollo.
Rilascio dell’autorizzazione. 11.1 Ciascuna Parte contraente s’impegna a rilasciare l’autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 10 e sempre che siano osservate le altre disposizioni alle quali sono soggette le imprese la cui sede sociale è situata sul suo territorio.
Rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione sarà oggetto di voltura dalla Fonda- zione di Comunità Mirafiori all’assegnatario. La voltura dell’autorizzazione sarà perfezionata dagli uffici della Città di Torino successivamente alla sti- pula del contratto di affitto di azienda. L’adempimento di quanto dichiarato nel progetto, le eventuali offerte di servizi complementari sarà rego- lato dal contratto di gestione. La graduatoria sarà altresì trasmessa agli uffici della Città di Torino competenti. L’assegnatario dovrà provvedere a sue spese a tutte le volture necessarie per l’avvio dell’attività. L’esercizio dell’attività di somministrazione dovrà av- venire nel rispetto delle norme, prescrizioni ed auto- rizzazioni in materia igienico-sanitaria, in materia di edilizia ed urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e delle disposizio- ni sulla sorvegliabilità, e di inquinamento acustico, come previsto dall’art. 27 della L.R. 38/2006 e s.m.i.
Rilascio dell’autorizzazione. Procedura di silenzio assenso 22
Rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata con l’osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli arti.5 e 6 della Legge Regionale n” 30/2003 entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. L’insediamento di nuovi esercizi di somministrazione può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio conforme a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, in relazione alla specifica area o immobile nel quale verrà ubicato l’insediamento. In mancanza di tale disponibilità, l’Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe che garantiscono l’uso delle stesse nelle ore di apertura dell’esercizio. Il parcheggio non è necessariamente richiesto nelle vie o aree pedonali. [ punto 9.2 D.G.R. VIII/006495 del 23 gennaio 2008] L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti (ad es.: biliardo, calcetto, carte, “giochi di società”, ecc.). Sono esclusi dall’autorizzazione, l’istallazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S. R,D n° 773/1931, per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di inizio Attività corredata, dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall’Amministrazione Monopoli di Stato.