Revoca dell’autorizzazione Clausole campione
Revoca dell’autorizzazione. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.
Revoca dell’autorizzazione. Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all’art. 10 del presen- te Regolamento, dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando vengano meno i requisiti di idoneità morale o professiona- le del titolare dell’autorizzazione;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 26;
c) in caso di cessione dell’autorizzazione con criteri, forme e ter- mini diversi da quelli indicati nel precedente art. 16;
d) quando sia intervenuta condanna del titolare dell’autorizzazione, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva supe- riore ai due anni;
e) quando si siano verificate gravi e ripetute violazioni del pre- sente Regolamento o si siano verificate ripetute negligenze nel di- simpegno del servizio;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiu- dichi il regolare svolgimento del servizio;
g) per il caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio;
h) quando venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale. In questo caso il Dirigente provvede alla revoca, dandone comunicazione all’Ufficio competente. La revoca dell’autorizzazione è altresì disposta dal Dirigente nel caso di 3 (tre) accertate violazioni delle norme tariffarie.
Revoca dell’autorizzazione. 1. La Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle SIM quando:
a) l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi;
b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1, lettera a), non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.
3. La Consob può differire la pronuncia di revoca nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), qualora la SIM abbia omesso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi o di attività di investimento autorizzati prevista dall'articolo 13 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.
Revoca dell’autorizzazione. Nonostante l’utente possa revocare gratuitamente la sua autorizzazione in ogni momento, MF potrà sempre elaborare, utilizzare e trasmettere i suoi dati personali nella misura necessaria e/o obbligatoria per legge e/o prescritta da una sede giudiziaria e/o da un’autorità con lo scopo di gestire il servizio di pagamento.
Revoca dell’autorizzazione. 1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3) Xxxxxx all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5) Xxx l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all’articolo 48.
Revoca dell’autorizzazione. Se l’autorizzazione di esercitare l’attività nel Liechtenstein le è stata revocata, l’impresa lo comunica senza indugio all’autorità di sorveglianza svizzera.
Revoca dell’autorizzazione. 1) Il Capo Settore del servizio interessato dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) Per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggiatore con licenze secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1.
b) Quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 8 e 9.
c) Quando il titolare dell’autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell’articolo 13, comma 4.
d) Per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall’articolo 15.
e) A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai sensi dell’articolo 33.
f) Per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio.
g) Per motivi di pubblico interesse.
2) La revoca viene comunicata all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Revoca dell’autorizzazione. L’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Responsabile del Servizio, sentito il parere della commissione di cui all’art. 6, nel caso di:
a) perdita da parte del titolare dell’autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 8;
b) perdita da parte del titolare dell’autorizzazione dei requisiti professionali di cui al precedente art. 9;
c) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10;
d) esercizio dell’attività da parte di soggetto non avente titolo ai sensi del precedente art. 22;
e) trasferimento dell’autorizzazione per atto fra vivi in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17;
f) accertata negligenza abituale nell’adempimento del servizio;
g) non ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio di cui al precedente art. 29;
h) venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli nell’area comunale salvo periodi temporanei in casi di forza maggiore preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio. Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l’interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. La revoca comporta il ritiro dell’autorizzazione.
Revoca dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione amministrativa può essere revocata:
a) qualora il titolare non rispetti i periodi di sospensione dell’autorizzazione imposti dall’Autorità;
b) qualora il titolare non ripristini i requisiti mancanti, compresi quelli di cui al precedente art.6 co. 6, nei termini fissati dal Comune;
c) in caso di applicazione dell’art. 100 del X.X. 000/0000 da parte del Questore16[16];
d) in caso di pubblico interesse di volta in volta individuato al termine di un procedimento amministrativo attivato ai sensi degli artt. 7-13 della legge 241/1990 e successive modificazioni. Con tale procedimento si dovrà valutare e contemperare l’interesse concreto prevalente tra gli interessi pubblici, privati e diffusi attinenti la fattispecie. La revoca dell’autorizzazione potrà essere disposta qualora l’esercente non ottemperi a quanto concordato ai sensi dell’art. 11 della citata legge 241/199017[17]. 19 16[16] L’art. 100 del X.X. 000/0000 prevede “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale sono avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.
Revoca dell’autorizzazione. 1. L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei seguenti casi:
a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso un'ulteriore infrazione;
b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
c) quando l'attività è esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da articolo 10, comma 6, lett.c);
d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito a uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso; f)quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;