Consultazioni. 1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, mediante la cooperazione e le consulta- zioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata in relazione al presente articolo.
Consultazioni. (1) Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
Consultazioni. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, ini- ziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diver- samente.
Consultazioni. 3. La Parte che apporta modifiche e la Parte che formula un’obiezione (di seguito denominata «Parte che obietta») tentano in tutti i modi di risolvere l’obiezione mediante consultazioni. In tali consultazioni, la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta esaminano la modifica prevista:
Consultazioni. Ciascuna Parte può, in qualunque momento, chiedere consultazioni con un'altra Parte o con altre Parti in merito a qualsiasi questione attinente al presente accordo. Tali consultazioni hanno inizio il più presto possibile e comunque entro 60 giorni dalla data in cui l'altra Parte riceve la richiesta di consultazioni o, se del caso, dalla data in cui tutte le altre Parti hanno ricevuto detta richiesta, salvo diverso accordo delle Parti. Tali consultazioni possono svolgersi nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.
Consultazioni. Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni eventualmente presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo e accetta qual- siasi consultazione in proposito. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con il consenso dell’altra, il Direttore esecutivo istituisce una commis- sione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una concilia- zione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell’Organizzazione. Se una delle Parti non accetta che il Direttore esecutivo istituisca una commissione o se la consultazione non ha un esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in virtù dell’articolo 39. Se la consultazione dà luogo ad una soluzione, un rapporto al riguardo è sottoposto al Direttore esecutivo che lo distribuisce a tutti i Membri.
Consultazioni. Se dopo la cooperazione o le consultazioni una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sul commercio ai sensi dell’articolo 7.3 (Cooperazione), può chiedere che si tengano consultazioni in seno al Comitato misto. La Parte attrice indica in che modo tale pratica compromette i vantaggi commerciali derivanti dal presente Accordo. L’altra Parte esamina con debita attenzione le richieste della Parte attrice. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria affinché possa esaminare il caso e, ove opportuno, eliminare la pratica contestata. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Comitato misto esamina le infor- mazioni ricevute per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
Consultazioni. Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte mediante consultazione tra le parti contraenti, che sfocia, se del caso, in una decisione del comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 20.
Consultazioni. Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazio- ne, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffat- te consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, iniziano il più presto possibile, al più tardi però entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diver- samente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.
Consultazioni. Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro mem- bro in merito all’interpretazione del presente Accordo e gli fornisce adeguate possi- bilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l’assenso dell’altra, il Direttore esecutivo stabilisce una procedura di concilia- 4 RS 0.120 zione appropriata, le cui spese non sono imputabili sul bilancio dell’Organizzazione. Se la procedura conduce a una soluzione, se ne informa il Direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle parti, conformemente all’articolo 50.