Consultazioni Clausole campione
Consultazioni. (1) Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
(2) La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informa- zioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
(3) Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condi- zione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l’adozione delle misure in parola.
(4) Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente Allegato.
Consultazioni. 1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, mediante la cooperazione e le consulta- zioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata in relazione al presente articolo.
2. Ciascuna Parte può richiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. Contemporanea- mente, la Parte attrice notifica per scritto la domanda alle altre Parti. La parte a cui è rivolta la domanda deve rispondervi entro dieci giorni dal ricevimento. Le consulta- zioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti concordato dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni.
3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Se la Parte convenuta non risponde entro dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 12.4.
4. Le Parti in causa forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.
5. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti deri- vanti da qualsiasi altra procedura. 69 RS 0.632.20, all. 2
6. Le Parti in causa informano le altre Parti su ogni risoluzione consensuale della questione.
Consultazioni. Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attua- zione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dopo la ricezione della doman- da scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizza- bili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.
Consultazioni. Ciascuna Parte può, in qualunque momento, chiedere consultazioni con un'altra Parte o con altre Parti in merito a qualsiasi questione attinente al presente accordo. Tali consultazioni hanno inizio il più presto possibile e comunque entro 60 giorni dalla data in cui l'altra Parte riceve la richiesta di consultazioni o, se del caso, dalla data in cui tutte le altre Parti hanno ricevuto detta richiesta, salvo diverso accordo delle Parti. Tali consultazioni possono svolgersi nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.
Consultazioni. Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte mediante consultazione tra le parti contraenti, che sfocia, se del caso, in una decisione del comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 20.
Consultazioni. Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni eventualmente presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo e accetta qual- siasi consultazione in proposito. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con il consenso dell’altra, il Direttore esecutivo istituisce una commis- sione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una concilia- zione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell’Organizzazione. Se una delle Parti non accetta che il Direttore esecutivo istituisca una commissione o se la consultazione non ha un esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in virtù dell’articolo 39. Se la consultazione dà luogo ad una soluzione, un rapporto al riguardo è sottoposto al Direttore esecutivo che lo distribuisce a tutti i Membri.
Consultazioni. Se dopo la cooperazione o le consultazioni una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sul commercio ai sensi dell’articolo 7.3 (Cooperazione), può chiedere che si tengano consultazioni in seno al Comitato misto. La Parte attrice indica in che modo tale pratica compromette i vantaggi commerciali derivanti dal presente Accordo. L’altra Parte esamina con debita attenzione le richieste della Parte attrice. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria affinché possa esaminare il caso e, ove opportuno, eliminare la pratica contestata. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Comitato misto esamina le infor- mazioni ricevute per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
Consultazioni. La Parte che apporta modifiche e la Parte che formula un’obiezione (di seguito denominata «Parte che obietta») tentano in tutti i modi di risolvere l’obiezione mediante consultazioni. In tali consultazioni, la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta esaminano la modifica prevista:
Consultazioni. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, ini- ziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diver- samente.
Consultazioni. Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro mem- bro in merito all’interpretazione del presente Accordo e gli fornisce adeguate possi- bilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l’assenso dell’altra, il Direttore esecutivo stabilisce una procedura di concilia- zione appropriata, le cui spese non sono imputabili sul bilancio dell’Organizzazione. Se la procedura conduce a una soluzione, se ne informa il Direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle parti, conformemente all’articolo 50.
