Consultazioni. (1) Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
(2) La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informa- zioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
(3) Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condi- zione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l’adozione delle misure in parola.
(4) Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente Allegato.
Consultazioni. 1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e compiono ogni tentativo, mediante la cooperazione e le consultazioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata.
2. Una Parte può richiedere per scritto consultazioni con l’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La richiesta deve specificare i motivi della domanda, compresa l’identificazione della misura in questione e l’indi- cazione della base giuridica su cui si fonda il reclamo. La Parte alla quale viene pre- sentata la richiesta risponde entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento.
3. Nel corso delle consultazioni, ciascuna Parte:
(a) fornisce informazioni fattuali sufficienti per consentire di esaminare in modo completo in che misura la questione oggetto delle consultazioni possa pregiu- dicare il funzionamento e l’applicazione del presente Accordo;
(b) tratta le informazioni confidenziali o esclusive scambiate nel corso delle con- sultazioni allo stesso modo della Parte che le fornisce; e
(c) provvede a garantire la partecipazione dei collaboratori delle sue autorità go- vernative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione responsa- bili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
4. Ogni Parte può richiedere che l’altra Parte metta a disposizione i collaboratori delle sue autorità governative competenti o di altri suoi organismi di regolamentazione re- sponsabili o esperti della materia oggetto delle consultazioni.
5. Le consultazioni possono avvenire di persona o tramite qualsiasi altro mezzo tec- nologico di cui le Parti dispongono. Se le consultazioni avvengono di persona, si svol- gono nella capitale della Parte chiamata a rispondere, salvo diversamente convenuto dalle Parti.
6. Le consultazioni e in particolare le posizioni assunte dalle Parti durante le consul- tazioni rimangono confidenziali.
7. Le Parti sono vincolate dai termini di qualsiasi accordo che raggiungono per risol- vere il reclamo conformemente al presente articolo. Ogni Parte adotta le misure ne- cessarie per attuare l’accordo raggiunto.
Consultazioni. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, ini- ziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diver- samente.
Consultazioni. Ciascuna Parte può, in qualunque momento, chiedere consultazioni con un'altra Parte o con altre Parti in merito a qualsiasi questione attinente al presente accordo. Tali consultazioni hanno inizio il più presto possibile e comunque entro 60 giorni dalla data in cui l'altra Parte riceve la richiesta di consultazioni o, se del caso, dalla data in cui tutte le altre Parti hanno ricevuto detta richiesta, salvo diverso accordo delle Parti. Tali consultazioni possono svolgersi nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.
Consultazioni. La Parte che apporta modifiche e la Parte che formula un’obiezione (di seguito denominata «Parte che obietta») tentano in tutti i modi di risolvere l’obiezione mediante consultazioni. In tali consultazioni, la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta esaminano la modifica prevista:
Consultazioni. Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni eventualmente presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo e accetta qual- siasi consultazione in proposito. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con il consenso dell’altra, il Direttore esecutivo istituisce una commis- sione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una concilia- zione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell’Organizzazione. Se una delle Parti non accetta che il Direttore esecutivo istituisca una commissione o se la consultazione non ha un esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in virtù dell’articolo 39. Se la consultazione dà luogo ad una soluzione, un rapporto al riguardo è sottoposto al Direttore esecutivo che lo distribuisce a tutti i Membri.
Consultazioni. Se dopo la cooperazione o le consultazioni una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sul commercio ai sensi dell’articolo 7.3 (Cooperazione), può chiedere che si tengano consultazioni in seno al Comitato misto. La Parte attrice indica in che modo tale pratica compromette i vantaggi commerciali derivanti dal presente Accordo. L’altra Parte esamina con debita attenzione le richieste della Parte attrice. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria affinché possa esaminare il caso e, ove opportuno, eliminare la pratica contestata. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Comitato misto esamina le infor- mazioni ricevute per trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
Consultazioni. Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte mediante consultazione tra le parti contraenti, che sfocia, se del caso, in una decisione del comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 20.
Consultazioni. Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, interpretazione, applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il più presto possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dopo la ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che non sia stato stabilito diversamente nel presente Accordo. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.
Consultazioni. Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro mem- bro in merito all’interpretazione del presente Accordo e gli fornisce adeguate possi- bilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l’assenso dell’altra, il Direttore esecutivo stabilisce una procedura di concilia- zione appropriata, le cui spese non sono imputabili sul bilancio dell’Organizzazione. Se la procedura conduce a una soluzione, se ne informa il Direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle parti, conformemente all’articolo 50.