Domanda di autorizzazione Clausole campione

Domanda di autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione è condizione per l’iscrizione dell’istituto nel registro delle imprese. Nell’atto costitutivo i soci nominano i membri degli organi aziendali dell’istituto. Dopo la stipula dell’atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia. Alla domanda sono allegati: a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale (1); b) il programma di attività, previsto nella Sezione III; c) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell’istituto, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell’istituto; e) la mappa del gruppo di appartenenza; f) l’attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; g) il verbale della riunione nel corso della quale l’organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo (2); h) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell’istituto. La documentazione indicata alle lett. d), f) e g), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. (1) Nell’atto costitutivo deve essere indicata l’ubicazione dell’amministrazione centrale dell’istituto, ove distinta dalla sede legale. (2) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d’Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2.
Domanda di autorizzazione. 1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 75, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana. 2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata. 3. L'Ufficio Comunale competente entro i termini previsti dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa. 4. Il diniego deve essere espresso e motivato. 5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i.. 6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il mancato ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8...
Domanda di autorizzazione. 1. L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende operare in Italia ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico, presenta alla Consob una domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto nell’Allegato n. 1. 2. Nell’ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di un’impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l’articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla prestazione del servizio o all’esercizio dell’attività di investimento al cliente in questione. L’iniziativa di tale cliente non dà diritto all’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Testo Unico. 3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.
Domanda di autorizzazione. La domanda di autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva ed, eventualmente, degli altri servizi di gestione è presentata alla Banca d’Italia, a firma del legale rappresentante, tramite posta elettronica certificata.
Domanda di autorizzazione. 1. La domanda deve portare in allegato l’attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della SOCIETÀ FINANZIARIA estera e dell’eventuale GRUPPO FINANZIARIO di appartenenza, nonché contenere ogni informazione utile ai fini dell’accoglimento della richiesta, con particolare riguardo: a) alla descrizione dei servizi e dei prodotti che si intende offrire; b) alle modalità con le quali si intende operare.
Domanda di autorizzazione. 1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla BANCA CENTRALE nei modi indicati all’articolo III.II.6, e contenere i seguenti elementi informativi e documenti: a) l’indicazione esauriente delle finalità dell’operazione; b) le GENERALITÀ dei SOGGETTI RICHIEDENTI e delle controparti dell’operazione; c) l’indicazione della SOCIETÀ FINANZIARIA oggetto dell’operazione, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire; d) i certificati di cui all’articolo V.II.2; e) i documenti di cui agli articoli V.II.7 e V.II.8. 2. Nei casi di operazioni che portano al controllo della SOCIETÀ FINANZIARIA, deve essere inviato alla BANCA CENTRALE anche un dettagliato piano industriale relativo alla gestione della SOCIETÀ FINANZIARIA o del GRUPPO FINANZIARIO che si verrà a creare.
Domanda di autorizzazione. Ai sensi dell’articolo 47 della LISF, la SOCIETÀ FINANZIARIA che intende apportare modifiche al proprio statuto deve trasmettere, con almeno trenta giorni di preavviso rispetto alla delibera assembleare, apposita domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE, contenente le informazioni utili alla descrizione del progetto ed in particolare:
Domanda di autorizzazione. Art. 7 Contenuti dell’autorizzazione Art. 8 Rilascio dell’autorizzazione
Domanda di autorizzazione. 1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione è presentata all’ente competente almeno quarantacinque giorni prima della manifestazione per quelle di competenza provinciale e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza comunale. 2. Copia della domanda è contemporaneamente inoltrata: a) alla questura, per le verifiche sotto il profilo dell’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 285/1992; b) alla prefettura, per le valutazioni riguardo alla chiusura totale o parziale delle strade; c) a tutti i comuni territorialmente interessati dalla manifestazione, per eventuali osservazioni in merito allo svolgimento della stessa. 3. Ai fini del rilascio del nullaosta, di cui all’articolo 4, comma 150 quater, della l.r. 1/2000, gli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche si attengono unicamente a valutazioni tecniche relative allo stato della strada ed alla compatibilità della manifestazione con le esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale ed alla conservazione del patrimonio stradale. 4. Nel caso in cui il nullaosta non sia già allegato alla domanda di autorizzazione, l’ente autorizzante provvede a richiederlo, senza altri oneri a carico dei soggetti richiedenti, anche a mezzo fax o per posta elettronica. Il nulla osta si intende tacitamente acquisito qualora, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l’ente proprietario delle strade ed aree pubbliche non abbia comunicato un provvedimento negativo. 5. Salvo il potere di dettare norme regolamentari per l’organizzazione e lo svolgimento della funzione autorizzatoria, comuni e province stabiliscono con apposito provvedimento i contenuti e lo schema della domanda di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 7.
Domanda di autorizzazione. Articolo 58 - Subingresso nell'autorizzazione