SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
C.I.G. : Z69263BA4C
TRA
L’Istituto Scolastico IX ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ RICCI CURBASTRO” (di seguito denominato “Istituto”) con sede in xxx Xxxxxxx 00 - 00000 XXXXXX- C.F. 92200370283, rappresentato da XXXXX Xxxxxx, nata a Padova il 08.07.1962 nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto
E
…………………… (di seguito denominato “Gestore”) con sede in............................................
via/piazza………………............................................................ C.F. n. .........................................................
rappresentata/o da .................................................................................................... nata/o a
...................................... il ................................... nella sua qualità
di.......................................................................... (di seguito Istituto e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati “Parti”).
Premesso che
l’Istituto ai sensi del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 è incluso nella tabella A annessa alla legge 720/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss. mm. e ii., nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 2009, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)
1. Con la presente convenzione, l’Istituto, in base alla delibera dell’organo competente n……………………. del……………………………., affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso …………………………………………………….. .
2. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente.
Art. 2
(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)
1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché i servizi di seguito descritti.
2. Il Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del
D.I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, della legge 720/1984 e successive modificazioni, e del D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012) e di quelle contenute negli articoli che seguono.
3. L’esercizio finanziario dell’Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’Istituto e viene gestito dal Gestore; il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.
Art. 3
(CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)
1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”.
2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.
3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fattasalva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore.
5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL.
6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione.
7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise.
8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii.
9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5.
10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo.
11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione.
12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore.
13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.
Art. 4
(RISCOSSIONI)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Le reversali devono indicare anche l’imputazione al sottoconto fruttifero ovvero infruttifero.
2. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore.
3. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Istituto contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Istituto". Tali incassi sono segnalati all’Istituto stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell’avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL.
4. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all’Istituto è disposto dall’Istituto medesimo nel rispetto della periodicità stabilita dalle disposizioni attuative delle norme sulla Tesoreria unica, nonché dalle previsioni di cui al D.I. 129/2018 e mediante preventiva emissione di reversale intestata all’Istituto stesso. L’accredito al conto di gestione delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.
5. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Istituto che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore.
6. L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre.
7. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il Gestore, su richiesta dell’Istituto, può attivare, alle condizioni di mercato di cui al successivo art.14, e alle ulteriori condizioni economiche concordate tra le parti, ulteriori strumenti di incasso quali, in via esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale, RID bancario e postale, Incasso domiciliato, Bollettino e Acquiring (POS fisico o virtuale) che velocizzino le fasi di acquisizione delle somme riscosse e assicurino la sollecita trasmissione dei dati riferiti all’incasso.
8. Gli incassi effettuati mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa dell’Istituto non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.
Art. 5
(PAGAMENTI)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, i pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e relativi ad un unico beneficiario.
2. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico.
3. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Dirigente scolastico, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dall’Istituto entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l’esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sulbollettino postale non coincidente con quello indicato nell’OIL) il Gestore ne dà comunicazione all’Istituto e sospende l’esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.
5. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Istituto sul mandato.
6. A seguito dell’avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.
7. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Istituto è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto di cassa.
8. L’Istituto emette mandati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.
9. L’Istituto si impegna a non emettere mandati a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
10. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
11. Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, l’Istituto non corrisponderà al Gestore alcun compenso, trattandosi di un servizio prestato dal Gestore stesso a titolo gratuito.
12. L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del 31 dicembre.
Art. 6
(PAGAMENTI CON CARTE)
1. Su richiesta dell’Istituto, il Gestore può procedere al rilascio di carte aziendali di credito, di debitoe prepagate regolate da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi, che saranno utilizzate ai fini di quanto espresso dal 129/2018, e comunque in base ai criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
2. L’Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare i pagamenti con carte nonché i limiti di utilizzo.
3. L’Istituto deve fornire con immediatezza al Gestore l’estratto conto ricevuto dalla società che emette le carte unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell’importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
4. Il Gestore provvede a registrare l’operazione sul conto dell’Istituto secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.
5. Nel corso di validità contrattuale, il servizio di attivazione e di gestione delle carte prepagate - nelle quantità definite dal Dirigente Scolastico - deve intendersi prestato a titolo gratuito fatta eccezione degli oneri di ricarica.
Art. 7
(ANTICIPAZIONE DI CASSA)
1. Fermo restando che l’anticipazione di cassa può essere richiesta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, il Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico, concede all’Istituto anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi dei trasferimenti erogati a titolo di dotazione ordinaria dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’anno precedente.
2. Gli interessi a carico dell’Istituto sulle somme anticipate ai sensi del precedente comma decorrono dalla data dell’effettivo utilizzo della somma.
3. Il Gestore procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.
4. L’anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore. Conseguentemente, il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all’atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.
Art. 8
(APERTURE DI CREDITO PER PROGETTI FORMATIVI)
1. Il Gestore, su richiesta del Dirigente scolastico e nelle more dell’erogazione di finanziamenti statali o comunitari, può concedere aperture di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla documentazione attestante la conclusione dell’iter autorizzativo dei progetti e la data della conseguente erogazione dei finanziamenti statali o comunitari.
3. All’atto della richiesta delle aperture di credito per progetti formativi, l’Istituto deve tener conto che l’importo di dette operazioni non può eccedere complessivamente i nove dodicesimi dei trasferimenti erogati a titolo di dotazione ordinaria, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’anno precedente. Nel calcolo di tale limite l’Istituto deve ricomprendere anche gli importi di eventuali aperture di credito concesse dal gestore uscente e non ancora rientrate. La durata massima di dette operazioni è di diciotto mesi.
4. Il Gestore procede di iniziativa all’immediato rientro delle aperture di credito utilizzate non appena si verifichino le entrate di cui ai predetti finanziamenti statali o comunitari.
5. L’Istituto, alla scadenza della presente convenzione e in vigenza di un nuovo rapporto con altro cassiere, si impegna fin d’ora, non appena si verifichino le entrate relative ai connessi finanziamenti statali o comunitari, a disporre il pagamento a favore del Gestore per la completa chiusura dell’esposizione per aperture di credito concesse ai sensi del presente articolo.
6. L’importo dell’apertura di credito deve comunque corrispondere all’importo realmente approvato e comunque tener conto di eventuali parziali ammissioni agli importi dei bandi a cui la scuola partecipa.
Art.9
(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)
1. L’Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
2. L’Istituto provvede a comunicare al Gestore il codice del certificato di firma digitale, il suo emittente, il numero di serie e la relativa data di scadenza.
3. Resta inteso che, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall’Istituto.
Art. 10
(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)
1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall’Istituto al Gestore tramite OIL e secondo le prescrizioni dell’Allegato tecnico.
2. Il Gestore rende disponibile all’Istituto il giornale di cassa secondo le prescrizioni contenute nello specifico Allegato tecnico di cui alle Linee Guida di AgID richiamate al precedente art. 3, comma 1.
3. Su richiesta dell’Istituto il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione dell’Istituto l’elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.
4. A chiusura di ciascun anno, il Gestore trasmette all’Istituto il foglio dell’estratto conto regolato per capitale e interessi.
5. L’Istituto è tenuto a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell’estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.
Art. 11
(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)
1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell’organo competente dell’Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell’Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente scolastico dell’Istituto.
Art. 12
(VERIFICHE)
1. L’Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione. Considerato, altresì, che la Banca d’Italia invia giornalmente ai tesorieri o cassieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite a valere sulle contabilità speciali di Tesoreria unica, le operazioni eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno, nonché il saldo definitivo della giornata precedente, è obbligatoria la trasmissione delle suddette informazioni agli Istituti.
Art. 13
(TASSI CREDITORI E DEBITORI)
1. Sulle anticipazioni di cassa di cui all’art. 7è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato/diminuito di punti percentuali, la cui
liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Per le aperture di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi di cui all’art. 8 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato/diminuito di punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
Art. 14
(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)
1. Per il servizio di gestione tenuta conto l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a €
................. annuo.
2. Per l’attivazione e la gestione del servizio di remote banking l’Istituto non corrisponderà al Gestione alcun compenso, trattandosi di un servizio erogato dal Gestore a titolo gratuito.
3. Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € per
transazione.
4. Per le operazioni di pagamento effettuate attraverso , esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai
dipendenti, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ................. per transazione. [da utilizzare per eventuali altri strumenti di pagamento]
5. Per l’attivazione e la gestione delle carte di credito l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € annui per ciascuna carta richiesta.
6. Per l’attivazione e la gestione delle carte di debito l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € annui per ciascuna carta richiesta.
7. Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € per singola operazione.
8. Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario, l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € per singola operazione.
9. Per la custodia/amministrazione di titoli e valori l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a
€ annui.
10. Per il servizio di riscossione tramite bonifico l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a €
................. per singola transazione.
11. Per il servizio di riscossione tramite procedura MAV (bancario e postale), l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a €................. per singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali.
12. Per il servizio di riscossione tramite procedura RID (bancario e postale), l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € per singola transazione.
13. Per il servizio di riscossione tramite procedura RIBA l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € per singola transazione.
14. Per il servizio di riscossione tramite procedura incasso domiciliato l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € per singola transazione.
15. Per il servizio di riscossione tramite bollettino (bancario o postale), l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € per singola transazione.
16. Per il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale), l’Istituto corrisponderà al Gestore un compenso diversificato in dipendenza dei circuiti che applicano interchange fee diverse.
17. Il Gestore è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse all’Istituto e per conto dello stesso, delle spese sostenute per l’esecuzione dei pagamenti che richiedono la corresponsione di un onere, delle tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali.
Art. 15
(IMPOSTA DI BOLLO)
1. In ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso, l’Istituto e il Gestore si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Istituto, il Gestore non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Istituto si impegna a rifondere al Gestore ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.
Art. 16
(DURATA DELLA CONVENZIONE)
1. La presente convenzione ha una durata di quattro anni a partire dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2022.
2. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Art. 17
(STIPULA DELLA CONVENZIONE)
1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
Art. 18
(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l’Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
2. Istituto – ................................................... .
3. Gestore – .................................................. .
4. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
5. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di (luogo ove ha sede l’Istituto).
Art. 19
(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)
1. L’Istituto e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della legge 136/2010, tenuto conto della Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari e xx.xx. e ii.
Data …………….....
Per l’Istituto Per il Gestore
(il Dirigente scolastico) (il Rappresentante con poteri) xxxx. XXXXX Xxxxxx
………………………. ………………………………