STIPULA DELLA CONVENZIONE. 1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
STIPULA DELLA CONVENZIONE. Il Comune procederà alla verifica dei requisiti ed al controllo di quanto autocertificato prima di procedere alla stipula della convenzione. Per il mancato possesso di uno dei requisiti indicati dal soggetto in sede di presentazione dell’offerta, il medesimo sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, fatta salva ogni azione di rivalsa per ulteriori danni subiti dal Comune di Mascalucia. In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria. Il Comune di Mascalucia provvederà quindi, accertato il possesso dei requisiti, ad aggiudicare definitivamente la gara con propria determinazione. Copia della determinazione sarà trasmessa all’aggiudicatario, che sarà convocato per la stipulazione della convenzione, comunque non oltre 10 giorni dalla data di spedizione della determinazione di aggiudicazione. Qualora il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle predette condizioni o non intervenga alla firma del contratto e/o convenzione e degli eventuali atti connessi, nei termini fissati dal Comune di Mascalucia, quest’ultimo avrà la facoltà di dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione, fatta salva ogni ulteriore azione per i danni cagionati al Comune. In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, prima della stipula della convenzione e a pena di decadenza dell’aggiudicazione alla costituzione delle polizze, nelle forme indicate all'art.4. L’aggiudicatario dovrà presentare ai competenti uffici tutte le istanze occorrenti per la realizzazione degli interventi. L’aggiudicazione del presente bando non sostituirà pertanto le autorizzazioni previste per la realizzazione di quanto in argomento, ma costituirà idoneo titolo per richiederle. Qualora le istanze non siano presentate entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione definitiva, si farà luogo all’esclusione del vincitore. In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria.
STIPULA DELLA CONVENZIONE. Ai fini del perfezionamento della convenzione, il concessionario dovrà far pervenire al Comune di Treviso, in originale o in copia autenticata, pena la decadenza dalla concessione medesima con conseguente diritto di ritenzione della cauzione provvisoria versata, la seguente documentazione: - polizze assicurative di cui all’art. 15; - polizza a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al precedente art. 16;
STIPULA DELLA CONVENZIONE. Ai fini del perfezionamento della convenzione, il gestore dovrà far pervenire al Comune di Città di Castello, in originale o in copia autenticata, pene la decadenza dalla convenzione medesima con conseguente diritto di ritenzione della cauzione provvisoria versata, le Polizze assicurative di cui all’art. 13.
STIPULA DELLA CONVENZIONE. Ai fini della stipula della convenzione, nel termine massimo di 15 giorni, eventualmente prorogato su richiesta dell’interessato e, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, per non più di ulteriori 15 giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell’avvenuta aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà far pervenire, in originale o in copia autenticata, ex artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, pena la revoca dell’aggiudicazione, al Servizio Servizi Educativi e Sportivi - Ufficio Sport - la seguente documentazione:
1. dichiarazione ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000 del legale rappresentante, attestante “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”, nonché “di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”.
2. Polizze assicurative di cui al punto 10 del presente Avviso.
STIPULA DELLA CONVENZIONE. Le attività e i progetti/interventi definiti in sede di co-progettazione (fase B) saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso pubblico, regolerà i rapporti tra l’Amministrazione regionale e il Soggetto del Terzo settore individuato. A tal fine, la Regione inviterà il Soggetto del Terzo settore individuato a: - stipulare il contratto, nel termine di sessanta giorni dalla determinazione di individuazione del co-progettante; - versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto.
STIPULA DELLA CONVENZIONE. 1. Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene secondo quanto previsto e disposto dal D.lgs 18/4/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti). Ai sensi dell’art. 42 c. 14 del suddetto decreto il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in forma digitale e registrato solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 c. 2 e 40 del dpr 131/1986.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
3. La stipula della convenzione può avere luogo anche tramite modalità informatiche con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite pec.
4. L’imposta di bollo sull’originale informatico di cui all’art. 3 della Tabella Allegato A Tariffa Parte I del Dpr 642/1972 è a carico del Gestore e viene assolta mediante l’indicazione del riferimento ai contrassegni telematici acquistati e applicati sulla copia analogica conservata agli atti a cura delle parti.
STIPULA DELLA CONVENZIONE. L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula della convenzione alla data che sarà fissata dall’Amministrazione comunale di MARANO MARCHESATO. Per l’occasione il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione: versamento e deposito dei diritti e delle spese per la stipula della convenzione, comprensive di bolli, registrazione della convenzione, ecc. che sono poste a totale carico dell’aggiudicatario. Se aggiudicatario risulterà un RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi, questi dovrà produrre l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. Il mandato speciale/l’atto di costituzione del RTC/Consorzio dovrà espressamente prevedere l’impegno al rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla determinazione AVCP n. 4/2011). E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del RTC rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione. L’Amministrazione comunale di MARANO MARCHESATO, chiederà la presentazione della documentazione necessaria per la stipula della convenzione; qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione della convenzione, oppure non presenti i documenti necessari per la stipula, l’Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione con facoltà di affidamento al concorrente classificato al secondo posto nella graduatoria complessiva, previa verifica della sua posizione.
STIPULA DELLA CONVENZIONE. L’Azienda Sanitaria Provinciale ricevuta l’istanza e la relativa documentazione, verificatane la regolarità, valutati gli aspetti qualitativi del servizio proposto ha la facoltà di avviare l’iter procedurale per il convenzionamento, tenuto conto del numero degli utenti cui occorre garantire il servizio di trasporto degli emodializzati e dell’opportunità di privilegiare il miglioramento continuo dell’efficienza del servizio stesso. Nel caso di stipula della convenzione, l’ente senza finalità di lucro deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dalla notifica della stessa, previa esibizione di regolare polizza di assicurazione degli automezzi utilizzati per il trasporto degli emodializzati, per la responsabilità civile e contro i rischi di persone trasportate
STIPULA DELLA CONVENZIONE. 1. La presente Convenzione viene redatta in triplice originale.
2. Sono a carico del Gestore le spese di redazione della presente Convenzione e le spese relative al bollo.
3. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro ed in misura fissa (ex artt. 5 e 40 del DPR 131/86).