CINECA
CINECA
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
SCHEMA DI CONTRATTO
(APPALTO A CORPO)
OGGETTO:“ RISTRUTTURAZIONE CAPANNONI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO NELL’AREA SITA IN XXX XXX XXXXXX 00”
UFFICIO TECNICO
PRESIDENZA DEL CONSORZIO
Il Responsabile Unico del procedimento
Il Presidente del CINECA
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
IL PROGETTISTA
Il Direttore generale
Arch. Xxxxxxx Xxxxx
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
INDICE | ||
Art.1 | CONFERMA DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E | |
SOSTANZIALE DEL CONTRATTO………………………………………………………………. | 2 | |
Art. 2 | NORME DI APPALTO……………………………………………………………………………… | 3 |
Art. 3 | ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME …………………………………………………… | 3 |
Art. 4 | OGGETTO DELL'APPALTO……………………………………………………………………… | 4 |
Art. 5 | OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO ……………………………………………………………. | 4 |
Art. 6 | ||
Art. 7 | ||
Art. 8 | FINANZIAMENTO DELL'OPERA…………………………………………………………………. | 5 |
Art. 9 | DOMICILIO LEGALE ……………………………………………………………………………… | 5 |
Art. 10 | CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE………………………………... | 5 |
Art. 11 | DIREZIONE LAVORI ……………………………………………………………………………… | 5 |
Art. 12 | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO …………………………………………….. | 6 |
Art. 13 | GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA ………………………………………………………. | 6 |
Art. 14 | COPERTURE ASSICURATIVE …………………………………………………………………... | 7 |
Art. 15 | ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI ……………………………………. | 8 |
Art. 16 | CONSEGNA LAVORI ……………………………………………………………………………… | 8 |
Art. 17 | TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI ULTIMATI - PENALI PER IL RITARDO……………... | 9 |
Art. 18 | INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO…………. | 10 |
Art. 19 | 10 | |
Art. 20 | ||
Art. 21 | ||
Art. 22 | DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO………………………………………………………………… | 12 |
Art. 23 | OBBLIGO DI DENUNCIA DI EVENTUALI VARIAZIONI……………………………………….. | 14 |
Art. 24 | ||
Art. 25 | MODALITÀ DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - | |
RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE……………………………………………………... | 15 | |
Art. 26 | ||
Art. 27 | INVARIABILITÀ' DEL CORRISPETTIVO - DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI………. | |
Art. 28 | DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN | |
ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL'APPALTO……………………………………………... | ||
Art. 29 | COLLAUDO………………………………………………………………………………………….. | 20 |
Art. 30 | ||
Art. 31 | RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE……... | 21 |
Art. 32 | PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE………………… | |
Art. 33 | NORME DI SICUREZZA GENERALI…………………………………………………………….. | 21 |
Art. 34 | OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA… | |
Art. 35 | ||
Art. 36 | ||
Art. 37 | OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA………………………………….. | |
Art. 38 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE-ESECUZIONE | |
D'UFFICIO……………………………………………………………………………………………. | ||
Art. 39 | ||
Art. 40 | CONTROVERSIE…………………………………………………………………………………… | 25 |
Art. 41 | SPESE DI CONTRATTO…………………………………………………………………………… | 25 |
Art. 42 | ALLEGATI……………………………………………………………………………………………. | 25 |
REPUBBLICA ITALIANA CINECA
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO
RISTRUTTURAZIONE CAPANNONI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO NELL’AREA SITA IN XXX XXX XXXXXX 00.
L'anno ……….. (……………..), il giorno …. (……..….) del mese di ………..….., alle ore ,
, presso il CINECA con sede e domicilio fiscale in Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (Xx), Xxx Xxxxxxxxxx 0/0 – codice fiscale n. 00317740371 e partita IVA n. 00502591209, in persona del legale rappresentante Prof. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx da una parte e la , con sede legale e domicilio fiscale
in Via…………………………n……CAP…………..
Codice Fiscale……………….. e Partita IVA n. ………………………… in persona del Legale Rappresentante/Procuratore Speciale (all’uopo autorizzato giusta procura allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), dall’altra parte, senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti d'accordo rinunciato:
PREMESSO CHE
- come risulta dal verbale di gara, prot. …………………, in data , a seguito di gara a
procedura aperta, l’appalto dei lavori per la “ristrutturazione capannoni esistenti e realizzazione di un parcheggio a raso”, è stato aggiudicato a ……………………………….. con sede legale in
…………(…..), Via …………………., n…………………, P. IVA:………………………………………….. che ha offerto il ribasso del ……………..%, per l’importo corrispondente di € ……………….. (…………………………..), oltre a € 35.048,57(trentacinquemilaquarantotto/57) per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;
- con provvedimento del legale rappresentante Prof. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, n. …..…, in data
……………il CINECA- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (d’ora in poi CINECA) ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori a ………………………………………. (d’ora in poi Appaltatore) per l’importo complessivo di € oltre IVA come per legge;
(SOLO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A CONSORZIO)
- il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa ……………………
……………………….….., ad esso associata, con sede in ………………………….……..( ),
via………………….…………..P.IVA. così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del
………………… agli atti del CINECA Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;
(In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.)
- in data è stato redatto il verbale di immediata eseguibilità dei lavori di cui all'art. 71,
comma 3, D.P.R. 554/99.
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – CONFERMA DELLE PREMESSE E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO
I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente schema di contratto, del capitolato speciale e di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, che ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso il CINECA, Amministrazione.
A tale fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l’appaltatore si obbliga ad eseguire, sottoscritto dal medesimo, è composto come da elenco che si allega al presente
contratto (Allegato B)
Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale (D.M. Min. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000);
b) il Capitolato speciale d’appalto;
c) gli elaborati grafici progettuali
d) l’offerta dell’aggiudicatario - allegato sub lett. C);
e) i piani di sicurezza e coordinamento, il piano operativo di sicurezza, previsti dall'art. 131 D.lgs. 163/2006;
f) il cronoprogramma.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra indicati. Tutti i documenti sopra citati si intendono pertanto accettati dall’appaltatore.
L'impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a fornire gli ulteriori documenti ed elaborati occorrenti per la stipulazione del contratto.
ART. 2 - NORME DI APPALTO
Il presente appalto è disciplinato da tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:
- dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R.554/99 per le parti non abrogate dall’art. 256 del D.Lgs 163/2006, dal D.M. 145/00, dal D.P.R. 34/00;
- dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- dai Decreti Legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. nonché dal
D.P.R. 222/2003 e s.m.i. dal D.L. 223/2006 così come convertito con L. 248/2006 (decreto Bersani);
- dalla L.2248/1865 allegato F per la parte non espressamente abrogata dall’art. 256 del D.lgs. 163/2006
- dalla L. 266/05 (Finanziaria 2006), L. 296/06 (finanziaria del 2007);
- dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008)
- dalle norme contenute nel Bando di gara e nel Disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- dalle condizioni generali e particolari dell’appalto riportate nello schema di contratto nonché negli altri elaborati di Progetto;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile. Oltre alle norme indicate nel presente articolo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle ulteriori disposizioni normative di cui all'allegato sub A).
ART. 3 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME
In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) disposizioni contrattuali non in contrasto con le norme cogenti;
3) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali impiantistici, architettonici, funzionali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva.
4) descrizione delle voci contenuta nell’elenco delle voci.
Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel capitolato speciale d’appalto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.
ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal contratto.
Costituisce oggetto del presente appalto l'intervento di “ristrutturazione capannoni esistenti e realizzazione di un parcheggio a raso”, secondo quanto specificato nel presente schema di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.
Si precisa che per gli aspetti strutturali (tipo di profili, sezioni, interassi ecc.) fanno fede gli elaborati esecutivi strutturali.
Qualora nelle Descrizioni delle voci od in altro elaborato grafico/amministrativo progettuale fosse riportata l'indicazione specifica di un prodotto o del procedimento di realizzazione/costruzione, essa deve intendersi resa ai sensi dell'art.68 comma 13 D.Lgs 163/2006.
L’intervento prevede: ristrutturazione capannoni esistenti e realizzazione di un parcheggio a raso. Il progetto prevede:
Aspetto architettonico: riqualificazione della struttura esistente con parziale cambio d’uso per utilizzo sia a deposito che a ufficio.
Aspetto strutturale: interventi per la sostituzione delle coperture esistenti e consolidamento delle strutture verticali ed orizzontali.
Aspetto impiantistico: tutti gli impianti meccanici ed elettrici verranno completamente realizzati “ex novo” come descritto nelle specifiche relazioni.
Sono state ottenute le autorizzazioni e approvazioni previste dalle norme vigenti.
Il presente progetto è stato validato ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 554/99 e approvato regolarmente dall’Amministrazione.
Art. 5 - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO
1. Restano escluse dal presente appalto le opere sottoindicate, senza che ciò possa costituire suddivisione artificiosa dell’appalto principale, che l’Amministrazione si riserva di affidare in tutto in parte ad altre Imprese, ai sensi dell’art. 43, X.X. xxxxxx 1924, n. 827, senza che l’Appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno:
2. allacciamenti di competenza degli Enti erogatori;
3. tutte le opere di arredo interno.
ART. 6 - IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI
L'importo complessivo a base di gara dei lavori oggetto del presente appalto, ammonta a €
1.036.436,15 (diconsi Euro unmilionetrentaseimilaquattrocentotrentasei/15) IVA esclusa, di cui:
€ 1.001.387,58 (diconsi Euro unmilionemilletrecentottantasettemila/58) per lavori a corpo (importo soggetto a ribasso d'asta);
€ 35.048,57 (diconsi Euro trentacinquemilaquarantotto/57) per oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta).
L’importo di € 1.036.436,15 è così ripartito:
Categoria | LAVORI | SICUREZZA | IMPORTO TOTALE CATEGORIA | SUBAPPALTO | |||
OG 1 prevalente | € | 747.616,54 | €. 26.166,58 | € | 773.783,12 | SI 30% | |
OS 28 | € | 146.182,54 | € | 5.116,39 | € | 151.298,93 | SI |
OS 30 | € | 107.588,50 | € | 3.765,60 | € | 111.354,10 | SI |
TOTALE | € 1.001.387,58 | € 35.048,57 | € | 1.036.436,15 |
L’importo contrattuale sarà determinato sommando all’importo degli oneri per la sicurezza nel cantiere -sub lett. a)- l'importo dei lavori -sub lett. b)- al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
Pertanto il corrispettivo di appalto è stabilito in euro…………………………..
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del CINECA, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dal CINECA su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.
ART. 7 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 163/2006, si intende stipulato, a corpo .
Il prezzo come determinato dall’offerta complessiva dell’appaltatore è a corpo, resta fisso ed invariabile, ai sensi dell’art. art. 53 comma 4 D.Lgs 163/2006 senza che alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori possa essere invocata dall’Appaltatore.
ART. 8 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA
Il finanziamento dell’intervento avverrà con i fondi di bilancio 2008.
ART. 9 - DOMICILIO LEGALE1
Per tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio legale presso…………………………in Casalecchio di Reno……………..,via …………..…………………….
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.
ART. 10 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
Ai sensi dell'art. 4. del D.M. 145/00, l'Appaltatore ove non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e deve essere depositato presso il Cineca Area ufficio tecnico, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi il CINECA, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 11 - DIREZIONE LAVORI
La Direzione Lavori sarà affidata al CINECA, secondo il disposto degli artt. 130 D.Lgs 163/2006 e 123, D.p.r. 554/99 ad un Direttore Lavori appositamente nominato.
La composizione dell’Ufficio della Direzione Lavori di cui all’art.123 del D.P.R. n.554/99 verrà comunicata all’Appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento.
La Direzione Lavori assumerà le responsabilità della conduzione tecnica ed economica dei lavori appaltati, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Il Direttore dei lavori dovrà curare di comunicare all'Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione del progetto, vigilerà sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, curerà la consegna del lavoro, la compilazione degli stati di avanzamento, le proposte di pagamento in acconto, darà disposizioni per l’esecuzione delle eventuali varianti e al
1 Ai sensi dell'art. 2. del D.M. 145/00 "L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta".
compimento dell'opera e proporrà che si proceda al collaudo e liquidazione finale a norma di contratto e di legge.
I componenti dell'Ufficio della Direzione Lavori hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori, al quale soltanto compete l’emanazione degli ordini di servizio.
Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori operativi che gli Ispettori di cantiere hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo che il Direttore dei lavori provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.
Tali disposizioni saranno impartite con iscrizione sul giornale dei lavori e controfirmate dal Direttore di cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell’Ufficio della Direzione dei lavori in sua assenza.
Il CINECA eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dei lavori tramite il Responsabile del procedimento e l'Area Ufficio Tecnico in conformità alle leggi vigenti.
ART.12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 13 – GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA2
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e 101 e 107 D.P.R. 554/1999, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo schema tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza.
Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia definitiva e’ aumentata ai sensi del comma 1 dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006.
E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 40 comma 7 D.Lgs 163/2006. Detta garanzia:
• deve essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 101, D.P.R. 554/1999;
• deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 1 settembre 1993
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
• deve essere completa di firma del fideiussore;
• deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto;
• deve essere intestata, quale Ente garantito, al CINECA;
• deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artt. 1957, comma 2 del codice civile, nonchè l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal CINECA;
• deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
• deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe;
• deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
2 In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'articolo 37 del D. lgs. 163/2006 le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 del decreto.
Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art.113 comma 3 del D.Lgs.163/2006.
Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE3
A) Polizza CAR
Ai sensi dell’art. 129, D.Lgs 163/2006 e degli artt. 103, 107 e 108, D.p.r. 554/99, l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, con la Società che tenga indenne il CINECA da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per i seguenti massimali:
1) Danni alle cose
- opere ed impianti permanenti e temporanei: 100% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA,
- opere ed impianti preesistenti: € 500.000
2) Danni da responsabilità:
- responsabilità civile verso terzi comprendente la Responsabilità Civile incrociata:€ 1.000.000
Tale assicurazione dovrà essere estesa anche al personale della Direzione dei Lavori e dovrà comprendere i danni dovuti a incendio, fulmine, scoppio del gas, delle condutture d’acqua, tempesta, uragano, terremoto, frana, crollo, vibrazioni, danni dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, e danni a cavi e condutture sotterranee, sia delle opere sia delle forniture in corso di esecuzione.
Le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi tipo ed alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123.
Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono coprire per patto espresso l'intero periodo dell'appalto fino all’intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
Tali polizze devono essere preventivamente accettate dal CINECA e devono essere consegnate al CINECA, in copia autentica, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
B) Polizza RCO
L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all’amministrazione) di aver acceso copertura di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, in conformità alla normativa vigente con un massimale per sinistro non inferiore ad €
1.500.000 e per persona non inferiore ad €. 1.500.000
L'Appaltatore si obbliga a trasmettere le quietanze relative al pagamento dei premi.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.
E’ fatta salva comunque la responsabilità dell’Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze, per tutto il periodo della sua attività presso il cantiere e fino all’approvazione del collaudo finale.
L’Appaltatore terrà comunque indenne il CINECA e si assumerà ogni responsabilità per danni a terzi, a cose e a persone derivanti dallo svolgimento della attività dedotta in contratto, escludendo sin da ora ogni diritto di rivalsa e/o franchigia nei confronti del CINECA stesso.
La cauzione e le polizze devono essere conformi alle prescrizioni del D.M. 123/04 e devono essere rilasciate da persone in grado di impegnare la società assicuratrice. A tal fine il soggetto che le rilascia deve fornire idonea dichiarazione in conformità alla normativa vigente.
3 Vedi nota 2.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia, rimanendo ferma comunque la responsabilità dell’ente assicuratore.
In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo il CINECA non procederà alla stipulazione del contratto e/o alla consegna dei lavori.
Art. 15 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI4
L'Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi del CINECA .
L'appaltatore, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dei lavori (tipo Gant o simili) articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere e, distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gannt o simili), con le previsioni circa l'inizio, il periodo di esecuzione, l'avanzamento mensile e il tempo di ultimazione delle opere comprese nell'appalto, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.
L'Amministrazione e per essa la Direzione lavori potrà formulare osservazioni.
Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione delle suddette osservazioni, l'Appaltatore, tenuto conto delle osservazioni dell'Amministrazione, si obbliga a consegnare il programma definitivo dei lavori.
L'Appaltatore nella redazione del programma dei lavori dovrà tenere conto, inoltre:
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.
Tale programma vincola solo l'Appaltatore in quanto il CINECA si riserva, comunque, il diritto di ordinare l'esecuzione o il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine e di disporne l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarvisi o farne oggetto di speciali compensi.
L'accettazione del suddetto programma da parte del CINECA non esclude né diminuisce la responsabilità dell'Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazioni della facoltà che la stessa Amministrazione si riserva di esercitare di cui all'art.17 del presente schema di contratto.
Qualora l’Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra specificato, il Direttore dei lavori, ai soli fini della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.
Art 16 - CONSEGNA LAVORI
4Ai sensi dell'art. 45 comma 1 lett. b) e comma 10 del X.xx. 554/99 "Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze
Ai sensi dell'art. 130 comma 7 del X.xx. 554/99 "In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 133".
La consegna dei lavori avverrà nei termini e nei modi di cui agli artt. 129 e ss. del D.P.R. 554/1999.
La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella del verbale di consegna dei lavori.
In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 129, comma 1, D.p.r. 554/99 l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari.
Art. 17 - TEMPO UTILE PER DARE I LAVORI ULTIMATI - PENALI PER IL RITARDO
La consegna e l’ultimazione dei lavori devono risultare da appositi verbali.
Il tempo utile complessivo per dare ultimati tutti i lavori è stabilito in 250 (duecentocinquanta) giorni, naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nella determinazione del predetto tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3, del DPR n. 554/99, nonchè dei tempi tecnici necessari all'impresa per eseguire gli eventuali calcoli strutturali ed ottenere le prescritte autorizzazioni.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 117, D.p.r. 554/99 e dall'art. 22, comma 2, D.M.
145/2000, il ritardo nella ultimazione lavori comporta l’applicazione di una penale pecuniaria, pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale, successivo e continuo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
La penale è dedotta dall’importo dello stato finale o, a discrezione del CINECA, dagli acconti, se di entità tale da superare l’importo delle ritenute di garanzia.
L'Appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo nell’ultimazione lavori, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell'Amministrazione, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Amministrazione stessa possa farne contestazione.
In ogni caso, l'Appaltatore non potrà mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione lavori, dovuto a:
1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’eventuale elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori;
4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Appaltante deve effettuare entro il termine di legge;
5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
7) l’eventuale presentazione, ai sensi dell’art. 11 del DM n. 145/2000, di varianti migliorative, approvate o meno, compatibili con i disposti di cui all'articolo 132, terzo comma, secondo periodo del.D Lgs.163/2006;
8) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, fermo restando quanto specificato dall'art. 133 D.P.R. 554/99 relativamente alle conseguenze delle sospensioni.
Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
L'ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata al direttore dei lavori che procederà ai sensi dell'art. 172 del D.p.r. 554/99 ai necessari accertamenti in contraddittorio5.
Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all'Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 18 - INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 129, comma 1 e 4, D.p.r. 554/99, qualora vi siano situazioni di urgenza qualificate e non generiche, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi offerti dall’Appaltatore.
Art. 19 - SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE
È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133 del D.p.r. 554/99 e 24 del D.M. 145/00, con le modalità ivi previste.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 del D.M. 145/00, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
E' ammessa la sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133 comma 7 del D.p.r 554/99. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità dell'art. 26 del D.M. 145/00.
Per quanto qui non disciplinato si applicano l'art. 133 del X.xx. 554/99 e gli artt. 24, 25, 26 del D.M. 145/00.
Art. 20 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la Legge di conversione 28/05/1997, n. 140, per il presente appalto non verrà erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.
I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori verranno liquidati ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di € 150.000,00 (euro centocinquantamila).
Come disposto dall’art. 7, comma 2, primo periodo, del DM n. 145/2000, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Titolo XI del Dpr 554/99.
Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.
5 Ai sensi dell'art. 172 del D.p.r. 554/99 in esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Il corrispettivo delle opere a corpo determinato dall’offerta complessiva dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 53 comma 4 D.Lgs 163/2006, resta fisso ed invariabile, in conformità di quanto espressamente previsto al comma 5 dell’art. 90 del DPR n. 554/99, senza che alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori possa essere invocata dall’Appaltatore.
La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Titolo XI del D.p.r. 554/99 e, in particolare, dall’art. 159 del medesimo applicando all’importo contrattuale di cui all’art 6 le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate di seguito
LAVORAZIONI | % | Totale % |
OPERE EDILI | ||
Opere provvisionali e di preparazione | 1,169% | |
Demolizioni in genere | 4,035% | |
Scavi | 0,317% | |
Xxxxxxxx e getti in cls | 6,132% | |
Opere strutturali e di rinforzo | 1,340% | |
Murature | 5,768% | |
Intonaci e finiture parietali | 3,388% | |
Rivestimenti e pavimenti | 3,179% | |
Coperture e lattonerie | 11,304% | |
Opere da fabbro | 1,453% | |
Infissi interni ed esterni | 8,884% | |
Totale lavorazioni Edili | 46,969% | 46,969% |
OPERE ESTERNE | ||
Opere stradali per parcheggio | 15,727% | |
Opere fognarie | 3,607% | |
Aree verdi | 2,878% | |
Recinzione | 5,274% | |
Totale opere esterne | 27,486% | 27,486% |
IMPIANTO ELETTRICO | ||
Impianto elettrico | 4,565% | |
Apparecchi illuminanti | 2,406% | |
Illuminazione parcheggio | 2,776% | |
Impianto citofonico e scariche atmosferiche | 0,360% | |
Predisposizione impianti speciali | 0,840% | |
Totale impianto elettrico | 10,947% | 10,947% |
IMPIANTI MECCANICI | ||
Impianto riscaldamento | 8,395% | |
Impianto solare | 1,703% | |
Impianto condizionamento | 1,818% | |
Impianto trattamento acqua | 0,424% | |
Impianto gas metano | 0,084% | |
Impianto idrico-sanitario | 2,173% | |
Totale impianti meccanici | 14,598% | 14,598% |
TOTALE VOCI A CORPO | ||
100,00% |
In occasione di ogni stato di avanzamento sarà contabilizzata, per ciascuna delle categorie di lavoro sopra indicate, la quota parte proporzionale al lavoro eseguito.
All'eventuale ritardo nei pagamenti delle rate si applicheranno le disposizioni dell'art. 30 del D.M. 145/00 e 116 del D.p.r. 554/99
Ai sensi dell'art. 114 comma 3 del D.p.r. 554/99, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione
Si procederà alla redazione e alla conseguente liquidazione dell’ultimo certificato di pagamento solo dopo che sia stata accertata e certificata dal Direttore dei lavori l’ultimazione dei lavori in esito a formale comunicazione dell’Appaltatore, come disposto dall’art. 172 del D.p.r. 554/99.
L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.
Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori dell’ultima fase.
Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fidejussoria6, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004
n. 123 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall’art. 205, comma 2, del DPR n. 554/99.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.
Le ritenute di garanzia sono svincolate, ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.M. 145/2000, soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti alla tutela, alla sicurezza, salute assicurazione e assistenza ai lavoratori non abbiano comunicato al CINECA eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Responsabile del procedimento. La corresponsione di ogni pagamento è comunque subordinata anche all’accertamento della regolare corresponsione, da parte dell’appaltatore dei corrispettivi spettanti ai subappaltatori autorizzati, così come prescritto dalle norme vigenti e come indicato al successivo art. 22.
ART. 21 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ai sensi dell'art. 3, D.M. 145/2000, le parti convengono che le somme dovute in conto e a saldo saranno accreditate sul c/c n. ……………, intestato a …………………., presso ………………..
filiale di …………… (…..) - CIN ……ABI ……. - CAB ……..
La persona autorizzata dall’Appaltatore a quietanzare e riscuotere è il Sig ………….. nato a
……….., il …………., legale rappresentante di ……………...
La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell’Istituto o della persona sopra designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate con raccomandata A/R al CINECA il quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.
Art. 22 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Si applicano, altresì, al presente appalto le disposizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006.
Previa autorizzazione del CINECA è ammesso l’affidamento in subappalto per le sole lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni di cui agli artt. 118 del 163/2006; 73, 74, 141 D.P.R. 554/1999, al D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187 al
D.P.R. 34/2000, e agli atti di gara.
Ai fini del subappalto le categorie subappaltabili di cui si compone l’opera e i relativi importi comprensivi degli oneri della sicurezza sono:
Categoria | LAVORI | SICUREZZA | IMPORTO TOTALE CATEGORIA | SUBAPPALTO | |||
OG 1 prevalente | € | 747.616,54 | €. 26.166,58 | € | 773.783,12 | SI 30% | |
OS 28 | € | 146.182,54 | € | 5.116,39 | € | 151.298,93 | SI |
OS 30 | € | 107.588,50 | € | 3.765,60 | € | 111.354,10 | SI |
TOTALE | € 1.001.387,58 | € 35.048,57 | € | 1.036.436,15 |
6 Artt 141 comma 9 D.Lgs 163/2006 e 102 dpr 554/99.
La quota parte lavori subappaltabili sarà calcolata facendo riferimento ai valori sopra indicati al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario.
Relativamente ai lavori della categoria prevalente, non è ammesso l’affidamento in subappalto per una quota superiore al 30%.
Ai sensi dell’art. 37 comma 11 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per le categorie speciali (relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti e opere speciali ex art. 72 comma 4 D.P.R. 554/99) il subappalto non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
Il CINECA pagherà direttamente ed esclusivamente all'appaltatore obbligato gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori. A tal fine l’appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 118, comma 3 D.Lgs 163/2006.
Pertanto l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di trasmettere al CINECA entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Il CINECA rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le ditte subappaltatrici e l'Appaltatore, restando il CINECA stesso sollevato da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenze delle opere subappaltate.
In ogni caso l’Appaltatore sarà responsabile, nei confronti del CINECA, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Xxxxxxxxxxx è obbligato a rispettare in forza del presente contratto.
L’affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi di idoneità morale e di qualificazione previsti dalla vigente normativa;
3) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione;
4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’Appaltatore trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di idoneità morale e di qualificazione suddetti, previsti dalla vigente normativa;
5) che, nel caso di subappalto relativo alla esecuzione di impianti, l’affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge n. 46/90.
Si applicano in materia tutte le disposizioni dell’art. 118 D.Lgs 163/2006, in particolare:
a) l’Impresa aggiudicataria deve praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
b) l’esecuzione dei lavori o delle opere affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto;
c) l’Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, o all’originale da depositare presso il soggetto appaltante, le certificazioni di cui al comma 3, del citato art. 118 del D.lgs 163/2006 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C. con l’impresa affidataria del subappalto o cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società consortili o consorzio.
d) le disposizioni dei commi 2,3,4,5,6,7,8 e 9 dell’art. 118 d. lgs. 163/06 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei ed alle società anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendano eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Ai sensi della normativa vigente si richiama il fatto che nel cantiere non possono svolgere alcuna attività maestranze che non siano a libro paga dell’Impresa titolare del contratto, o delle ditte subappaltatrici.
Si fa presente inoltre che l’Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le informazioni relative alla mano d’opera.
In particolare l’Appaltatore dovrà fornire ed esporre, in cantiere, giornalmente, l’elenco dei dipendenti propri e delle imprese subappaltatrici che operano nel cantiere, nonché rendere disponibili i dati di cui al comma 2 e 3 dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
L’Appaltatore si obbliga altresì, nel caso di subappalto e di contratti similari, ad indicare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni relative all'attestazione di qualificazione ovvero all'iscrizione alla CCIAA, possedute dalle stesse.
Ove il CINECA fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l’autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l’esecuzione dei lavori.
L'appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all’allontanamento immediato del subappaltatore o del cottimista.
Le richieste di autorizzazione, per i subappalti delle suddette lavorazioni, formulate dal legale rappresentante dell’appaltatore, in regola con le vigenti leggi sul bollo dovranno essere inviate al RUP e al Direttore dei Lavori; esse dovranno essere redatte in conformità al disposto dell'art. 118 del d. lgs. 163/2006.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa degli elementi richiesti.
I subappalti, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art.118 commi 2,3,4,5,6,7,8 e 9, D.Lgs 163/2006 saranno autorizzati, sentito il Direttore dei lavori, nei limiti stabiliti da detta normativa.
Il periodo necessario per l'espletamento dell’istruttoria non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.
Per tutti i subcontratti che, ai sensi dell'art. 118 comma 11 D.Lgs 163/2006., non sono qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al CINECA, anche ai fini dell’ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Nei confronti dell’Appaltatore che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, il CINECA avrà facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.
In ogni caso il CINECA, oltre a quanto sopra indicato, si riserva la facoltà di applicare eventuali sanzioni.
Art. 23 - OBBLIGO DI DENUNCIA DI EVENTUALI VARIAZIONI
Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'Appaltatore deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, al CINECA.
Qualunque variazione che dovesse avvenire in seguito alla stipula del presente contratto e che possa avere una qualche efficacia sull'esecuzione dello stesso dovrà essere immediatamente denunciata con lettera raccomandata A/R al CINECA che al Direttore dei Lavori.
ART. 24 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dal CINECA nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni, dell’artt. 134 D.P.R. 554/99 e dell’art. 10, D.M. 145/2000.
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
In assenza di autorizzazione l’Appaltatore si obbliga a non pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per variazioni effettuate e ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che la Direzione Lavori credesse opportuno ordinare, nonchè a risarcire l’Amministrazione Appaltante degli eventuali danni ad essa derivati per le suddette variazioni.
Il CINECA si riserva insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dalle vigenti norme.
Le variazioni disposte dal CINECA nel rispetto dell'art. 132 D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136 del DPR 554/99.
Per la definizione dei nuovi prezzi che non è possibile valutare in analogia con i prezzi contrattuali, le prestazioni di mano d'opera, i materiali a piè d’opera, i noli dei mezzi di trasporto, verranno contabilizzati secondo le tariffe della mano d'opera, dei materiali e dei noli vigenti all'atto delle prestazioni in base ai prezzi esposti sul listino Opere Edili edito dalla Camera di Commercio della Provincia di Bologna aumentati del 26.5% per spese generali e utili dell’impresa.
Qualora l’importo della variante superi il quinto d’obbligo il CINECA procederà alla formalizzazione di apposito atto integrativo nella stessa forma del contratto principale.
ART. 25 - MODALITÀ DI ESECUZIONE - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE
- I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa del CINECA, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
- Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a pena di nullità, l'Appaltatore non potrà cedere il contratto. Si applicano altresì al presente appalto le disposizioni di cui all'art. 116, D. Lgs. n. 153/06.
- L'Appaltatore si impegna a impiegare il 30% di tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato per consentire al CINECA il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Ministeriale 08/05/2003 n. 203.
- L’Appaltatore si obbliga a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali e o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un’azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con Il CINECA, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all’appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con il Cineca.
- Sono a carico e comprese nei prezzi unitari tutte le spese per ponti di servizio, mezzi d’opera, trasporti, sorveglianza dei materiali, prove dei materiali, pulizia di cantiere e dei locali, operazioni di misura e controllo, le spese per fotografie eventualmente richieste dalla Direzione Lavori; le spese per eventuali segnalazioni di pericolo e di segnaletica stradale nonché le spese contrattuali.
- L'Appaltatore è tenuto all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L. 68/99), alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da Legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro.
- L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nelle Leggi 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55 e successive
modificazioni, Legge 12.07.1991 n. 203, L. 17/1/94 n. 47, D.lgs. 8/8/94, n. 490 e L. 23/5/97, n. 135, D.P.R. 252/98 in materia di prevenzione e repressione delle delinquenza di tipo mafioso.
- Resta inoltre stabilito che:
• l'Appaltatore si obbliga nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti;
• le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i detti lavori;
• l'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci;
• i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni di Categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione per le Imprese artigiane.
- L'Appaltatore si obbliga a concordare con la D.L. le modalità ed i tempi di intervento in eventuali locali con presenza di attività inderogabili e/o di pubblico.
Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri per la realizzazione di eventuali aperture nelle murature e nelle recinzioni per agevolare l'accesso e il trasporto di materiale ed il loro definitivo ripristino.
- L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ai sensi dell'art. 6
D.M. 145/2000; in particolare ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. A tal proposito, qualora non eserciti direttamente deve provvedere alla nomina, prima della consegna dei lavori, del Direttore di cantiere che potrà coincidere con il direttore tecnico dell'impresa o con il suo rappresentante delegato.
Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere ed è responsabile del coordinamento delle attività del cantiere, dei contatti con la Direzione lavori, della direzione e sorveglianza delle attività indicate all'art. 1 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547, dei piani di sicurezza, nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al cantiere o a terzi, munita di regolare mandato da depositarsi presso il CINECA.
Il Direttore di cantiere dovrà essere tecnico di adeguata esperienza nella realizzazione di opere di entità paragonabile a quella oggetto del contratto, da dimostrarsi alla Direzione Lavori tramite l’invio di un documentato curriculum.
Il CINECA si riserva il proprio gradimento sul nominativo proposto.
- In particolare, il Direttore di cantiere deve provvedere:
a) all'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera e le modalità esecutive delle opere provvisionali;
b) all'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;
c) alla disciplina del cantiere;
d) alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del Direttore dei lavori;
e) alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;
f) a controllare che l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente collaudabili ed esteticamente accettabili;
g) all'elaborazione dei particolari costruttivi, in ottemperanza alle richieste ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, compresi i relativi calcoli, di tutti gli interventi riguardanti la statica, gli impianti elettrici, meccanici e comunque quanto necessario alle necessità della cantieristica in corso. Detti calcoli e relativi grafici esplicativi dovranno, prima di venire considerati esecutivi, essere vistati dalla Direzione Lavori per accettazione;
h) a controllare la corretta esecuzione dell'impianto elettrico in genere secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti del CINECA e per essa della Direzione Lavori,
del totale rispetto dei disposti della legge 46/90 compresa la certificazione di conformità che dovrà essere consegnata alla stazione appaltante contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle denunce ISPELS;
i) a controllare la corretta esecuzione degli impianti idrici, sanitari, gas, di riscaldamento e condizionamento secondo la normativa vigente e rendendosi garante, nei confronti del CINECA e per essa della Direzione Lavori, del totale rispetto dei disposti della legge 10/91 e della L. 46/90, compresa la dichiarazione di conformità, ed i libretti d'impianto;
j) Il direttore tecnico di cantiere è, inoltre, responsabile del rispetto del piano di sicurezza previsto dalla L. 494/96 e successive modificazioni da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intendono conglobati nel corrispettivo contrattuale.
- Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'Appaltatore, restandone del tutto sollevato il CINECA ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- Ferma restando la rigorosa osservanza delle norme sancite dalle Leggi 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55 nel testo vigente, D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito in legge con modificazioni con la legge 203/91, L 17/1/94 n. 47, D.lgs. 8/8/94, n. 490, D.P.R. 252/98, art. 118 del D. Lgs. n. 163/06, art. 141, D.P.R. 554/99, l'Appaltatore è responsabile nei confronti del CINECA anche della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. ll fatto che il subappalto sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del CINECA.
- Resta stabilito quanto segue:
a) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;
b) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.7 Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;
c) nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo;
d) il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
e) il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del D. Lgs n. 163/06 sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore;
- l'Appaltatore, ai sensi del comma 5 dell'art. 118 del d. lgs. 163/06, dovrà installare apposita tabella da realizzarsi con le modalità indicate nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL dell'1/6/90 e da mantenere durante tutto il periodo dei lavori. In tale tabella dovrà essere inoltre rappresentata una vista a colori del complesso da realizzare il cui file o disegno verrà fornito dalla Committente;
- Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza delle lavorazioni previste secondo quanto indicato nei piani di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni;
- Sono a carico dell'Appaltatore le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. 626/96 e successive modificazioni;
- L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione della DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate ai sensi dell'art. 15 del D.M. 145/00;
- E' altresì' obbligo dell'Appaltatore, redigere gli elaborati finali (cosiddetti elaborati “come costruito”) delle opere civili, degli impianti, degli arredi e di qualunque altra opera realizzata, debitamente quotati, con tutti i particolari dovuti e corredati con tutti i manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature e macchine installate.
7 Ai sensi dell’art. 9 comma 2 DPCM 55/91
Tali elaborati dovranno essere realizzati secondo gli standard formali messi a punto all’interno dell’Area Ufficio Tecnico, che il Direttore dei Lavori renderà noti nei dettagli (per gli elaborati grafici i files dovranno essere in formato “.dwg” per “autocad 2007”);
- Detti elaborati dovranno essere consegnati al CINECA, e per essa alla Direzione lavori, perentoriamente entro giorni 30 consecutivi dall'ultimazione dei lavori, in triplice copia oltre che su CD-Rom in spazio formato DWG, a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso intendendo tale onere conglobato nel corrispettivo per l'appalto.
Trascorso inutilmente tale termine il CINECA, e per essa la Direzione lavori, senza alcun preavviso provvederà, tramite ditta specializzata di sua fiducia, a far redigere i suddetti elaborati addebitandone le spese all'Appaltatore e deducendo il relativo importo dallo stato finale.
In particolare, nel presente appalto:
- Le aree adiacenti al fabbricato, oggetto di intervento, utilizzabili per il cantiere, secondo le indicazioni riportate nel progetto delle opere di sicurezza dovranno essere adeguatamente recintate per evitare danni ai vicini. Pertanto, sono a carico dell'Appaltatore le protezioni fisse e qualunque altro intervento su alberature,cabina Enel e manufatti esistenti. I predetti interventi dovranno essere concordati e definiti preventivamente con il Direttore dei lavori. Ogni elemento dovrà poi essere riportato allo stato originale;
- E’ a carico dell’Impresa ogni onere per l’occupazione del suolo pubblico, permessi, accessi necessari per l’esecuzione dei lavori, comprese tutte le formalità con la Pubblica Amministrazione e le dovute recinzioni e segnaletiche diurne e notturne;
- L'Appaltatore è a piena conoscenza del fatto che il progetto prevede scavi in zona industriale, quindi si obbliga a rimuovere ed eventualmente ripristinare eventuali cavi Enel ed inoltre scarichi, linee di fluidi, di energia, di qualunque tipo di collegamento presenti, presumibilmente a varie profondità, per quanto noto al Cineca ed agli Enti responsabili dei vari servizi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga, qualora altri collegamenti, non noti, dovessero risultare all'atto dello scavo, a rimuoverli e/o ripristinarli a suo totale carico senza modifica del prezzo contrattuale e senza alcun corrispettivo ulteriore;
- Le ricognizioni preliminari nell’immobile da ristrutturare sono ad esclusivo carico dell’appaltatore
.Xxxx ricognizioni si intendono implicitamente eseguite per il solo fatto che l’Impresa ha partecipato alla gara d’appalto.
- Sono a carico dell'Appaltatore e comprese nel prezzo di contratto tutte le spese per ponti di servizio, mezzi d'opera, trasporti, sorveglianza dei materiali, prove dei materiali, pulizia di cantiere e dei locali, la gestione (recupero, smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo ivi compresi i residui di lavorazione presenti o prodotti in cantiere, anche ai sensi del D.Lgs. 22/97, le operazioni di rilievo di dettaglio di manufatti o dell’edificio e sue porzioni, di misura e controllo, le spese per fotografie eventualmente richieste dalla Direzione lavori; le spese per eventuali segnalazioni di pericolo e di segnaletica stradale nonché le spese contrattuali.
Art. 26 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.
Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
La sospensione dei lavori per tali cause rientra tra quelle di forza maggiore previste dall'art. 24, comma 1, D.M. 145/2000 e dell’art. 133, comma 7, D.p.r. 554/99.
Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, ai sensi dell’art. 20 del D.M. 145/00.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) della eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti al CINECA
Art. 27 - INVARIABILITÀ' DEL CORRISPETTIVO - DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI
Il prezzo a corpo in base al quale sarà pagato il lavoro, alle condizioni tutte del contratto, dei Capitolati speciali di appalto, degli elaborati grafici di progetto, si intende accettato dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi i singoli prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del codice civile.
Alla disciplina economica dei lavori, si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 133 del D.l.g.s. 163/2006.
Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
I prezzi offerti dall’Appaltatore comprendono:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto e le eventuali imposte se dovute, cali, perdite, sprechi, prove dei materiali, sorveglianza) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonchè per i premi di assicurazione sociali, di illuminazione di cantiere in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori, tutte le spese per: forniture, acqua, energia elettrica, lavorazioni, mezzi d'opera; assicurazioni di ogni specie ed indennità di cave, di passaggi o di depositi, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie; mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporto e scarichi in ascesa e discesa, pulizia di cantiere e dei locali, gestione (recupero, smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo ivi compresi i residui di lavorazione presenti o prodotti in cantiere, anche ai sensi del D.Lgs. 22/97; operazioni di misura e controllo, le spese per fotografie eventualmente richieste dalla Direzione lavori; spese per eventuali segnalazioni di pericolo e di segnaletica stradale ecc., e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri ed obblighi riportati nel presente capitolato oltre agli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi allegato al presente Schema di contratto. I compensi medesimi per i lavori suddetti, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’appaltatore in base al calcolo di sua convenienza, a tutto suo rischio.
Per tutti gli altri lavori non previsti nei prezzi di offerta ma che si rendessero necessari per una corretta esecuzione dell'opera, si procederà a concordare nuovi prezzi con le norme degli artt. 136, D.p.r. 554/99, soggetti allo stesso ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario, nel rispetto comunque di quanto disposto dall'art. 132 Dlgs. 163/06 e successive modificazioni e dall’art. 24 del presente Schema di contratto.
Art. 28- DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL'APPALTO
Il CINECA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per il tramite della Direzione lavori nel rispetto di quanto stabilito dall'art.145, D.p.r. 554/99, le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.
Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.
Il prezzo dell’eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e gli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati in relazione alle opere da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.
L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati su richiesta del Direttore dei lavori medesimo per l'esecuzione dei lavori in economia.
Il ribasso d'asta sarà applicato:
- per prestazioni di mano d’opera solamente sulle spese generali e utile dell'Impresa;
- per i noli, trasporti e materiali a piè d’opera sul prezzo complessivo come sopra determinato.
Per la contabilizzazione degli eventuali lavori in economia, le prestazioni di mano d'opera, i materiali a piè d’opera, i noli dei mezzi di trasporto, verranno valutati secondo le tariffe della mano d'opera, dei materiali e dei noli vigenti all'atto delle prestazioni in base ai prezzi esposti sul listino Opere Edili edito dalla Camera di Commercio della Provincia di Bologna aumentati del 26.5% per spese generali e utili dell’impresa.
Art. 29 - COLLAUDO
Le operazioni di collaudo e la trasmissione dei relativi documenti al CINECA saranno effettuate secondo il disposto dall'art. 141 del D.Lgs 163/2006, nonché secondo quanto stabilito dagli artt.
187 ss. - 192 ss., D.p.r. 554/99 e dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultima fase, mediante emissione del certificato di collaudo.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, escluso unicamente l’onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dal CINECA.
La nomina del collaudatore avverrà a norma dell’art. 188, D.p.r. 554/99.
Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio, l’Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l’uso regolare dell’opera da parte del CINECA.
Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, il CINECA ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.
Fino a collaudo avvenuto, l’Appaltatore è considerato l’unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia al CINECA sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il Responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno ai sensi e per gli effetti dell'art. 189,
D.p.r. 554/99.
Gli eventuali atti di reclamo dei crediti saranno comunicati dal CINECA all’Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.
L’Appaltatore si obbliga alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo.
Art. 30- PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI
Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione.
Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.
Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta del CINECA, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore prevista all'art. 24, D.M.145/2000 e 133, comma 7, D.p.r. 554/99.
Art. 31- RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE
L'Appaltatore è responsabile dell’esecuzione a regola d’arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.
L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.
Il Cineca potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore, restando obbligato l'Appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Amministrazione, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.
ART. 32 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE
Il Cineca può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all’art. 200, D.p.r. 554/99.
Quando il Cineca si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.
Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.
L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.
I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.
Art. 33 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
L'Appaltatore si obbliga a fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti relativi alla sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
L’Appaltatore dichiara, ai fini dell'esecuzione del contratto, di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza del lavoro, che si obbliga ad osservare e far osservare a tutto il personale operante in cantiere durante l'esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le altre cautele e/o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi.
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento edilizio e di igiene del Comune di esecuzione dei lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 34 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA
1) L'Appaltatore è obbligato:
a) ad accettare specificamente per iscritto il piano di sicurezza e coordinamento, parte del progetto esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni;
b) a redigere e consegnare al Cineca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 D.lgs. 494/96 e successive modificazioni s.m., il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 2, comma 1, lett. f ter), del medesimo X.x.xx 494/96, predisposto secondo quanto prescritto dal D.p.r. 222 del 3 luglio 2003.
2) L’Appaltatore è, inoltre obbligato, prima dall’inizio dei lavori, a trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese esecutrici e a tutti i lavoratori autononi, ai sensi dell’art. 13 , comma 2 e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. 494/96
3) Tutte le imprese esecutrici si obbligano:
a) a dichiarare:
- l’organico medio annuo dei lavoratori distinto per qualifica;
- il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- l’iscrizione alla CCIAA;
- l’avvenuta consultazione del Rappresentante per la sicurezza in merito all’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e delle relative modifiche.
b) a presentare il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc).
L’Appaltatore è in generale obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere e, in particolare, a quanto indicato nell’art 8 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni
Art. 35 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione dal Cineca, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.lgs. 494/96 e successive modificazioni e dell’art. 35, comma 1, lett. f, D.p.r. 554/99.
L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza prima dell'inizio dei lavori oppure in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronuncia tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
L’appaltatore ha comunque l’obbligo di predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, anche quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti del’art. 131, comma 2 lett. b), D.Lgs. 163/2006
Art. 36 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f ter) e dall'articolo 12, D.lgs. 494/1996.
L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice, ai sensi dell’art. 131 della L. 163/06, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza (art. 13, comma 3, X.x.xx. 494/96 e successive modificazioni) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Il piano operativo di sicurezza deve essere comunque redatto dall’Appaltatore quale piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Art. 37 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.p.r. 222 del 3 luglio 2003 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili", ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici e di tutti i lavoratori autonomi operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese esecutrici e di tutti i lavoratori autonomi impegnati nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano di operativo di sicurezza, il piano sostitutivo di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE - ESECUZIONE D'UFFICIO
Il Cineca ha diritto di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/06 e 117, commi 3 e 4, D.p.r. 554/99.
In particolare, si farà luogo alla predetta risoluzione nei seguenti casi:
a) ritardi nell'adempimento e nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione che determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento del corrispettivo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4, D.p.r. 554/99;
b) emanazione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 1423/1956;
c) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Cineca, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
d) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
e) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
f) fuori dai casi precedenti, ritardi nell'esecuzione per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma.
Il Cineca inoltre potrà risolvere il contratto in ogni altro caso di inadempimento dell'Appaltatore, nonché in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall’art. 136 D.lgs. 163/2006 e dall’art. 117, comma 4, D.p.r. 554/99.
Ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.M. n. 145/2000, nel caso della risoluzione del contratto di cui all’articolo 136 del D.Lgs 163/2006, ai fini dell’applicazione delle penali di cui all'art. 17 del presente schema di contratto, il periodo di ritardo è determinato sommando al ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art. 45, comma 10, del DPR 554/1999, il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori, il cui mancato rispetto ha portato alla risoluzione del contratto o alla comunicazione di avvio dell’eventuale esecuzione d’ufficio.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore si procederà a norma degli artt. 135 e seguenti del D.Lgs.163/2006, con le conseguenze di cui agli artt. 134 e 138 del D. Lgs. n. 163/06. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.
L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire al Cineca qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza dell'Appaltatore stesso.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario Appaltatore, si applica l’art. 140 D. Lgs. 163/06.
In ogni caso il Cineca, ha diritto di recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall’art. 136 del D.Lgs 163/2006.
ART. 39 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Considerato che l’Appaltatore offre idonea garanzia, del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, il Cineca lo designa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Responsabile del trattamento dei dati personali”, di cui il Cineca stesso è titolare e che siano oggetto di trattamento da parte dell’Appaltatore in esecuzione del presente contratto.
Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento di dati strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.
L’Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. I dati saranno trattati dall’Appaltatore soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Sarà cura dell’Appaltatore designare i suddetti soggetti incaricati del trattamento, inviare la lista degli incaricati al Cineca e mantenerla aggiornata. Il personale dipendente o i collaboratori che saranno incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno assicurare la massima serietà e affidabilità.
L’Appaltatore dovrà adottare quantomeno le misure minime di sicurezza dettate dagli artt. 31-36 e dall’all. B del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e fornire al Cineca una dichiarazione scritta di avere adottato tali misure. Dovrà inoltre redigere, per quanto di competenza, con riferimento ai trattamenti informatizzati di dati sensibili o giudiziari, il documento programmatico sulla sicurezza entro il 31 marzo di ogni anno e mantenerlo aggiornato. Inoltre, dovrà predisporre le più elevate misure di sicurezza organizzative e tecniche, volte ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati di titolarità del Cineca il trattamento non conforme alle finalità concordate o l'alterazione dei dati personali.
L’impresa individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nelle persone dei Signori:
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Per quanto concerne il Cineca, i dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali del consorzio, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03.
I dati saranno trattati con mezzi informatici e non.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara, per la stipula del contratto e per l’esecuzione dell’appalto.
Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.
Il titolare del trattamento dei dati conferiti è Cineca- Consorzio Interuniversitario, con sede in xxx Xxxxxxxxxx, 0/0 - 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx.
Il responsabile del trattamento fino alla stipula del contratto è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Responsabile dell'Area Amministrativa.
Gli incaricati del trattamento dati saranno individuati con apposito provvedimento.
Per l’esercizio dei diritti dell'interessato fino alla stipula del contratto, di cui agli artt. 7 e xx. xxx xxxxxxxx X.xxx 000/00, xxx cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest'ultimo potrà rivolgersi a Area Amministrativa del Cineca.
Art. 40 - CONTROVERSIE
Le controversie tra il Cineca e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma degli art. 240 del D.Lgs 163/2006.
Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.
ART. 41 - SPESE DI CONTRATTO
Le spese di contratto, di bollo e registro e accessorie nonché quelle per le copie del contratto stesso e dei documenti e disegni di progetto, sono a carico dell’Appaltatore.
ART. 42 - ALLEGATI
Al contratto si allegano come parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
A) leggi e regolamenti da osservare;
B) elenco degli elaborati di progetto;
C) prezzi unitari offerti in sede di gara (lista delle lavorazioni e forniture ex art. 90, comma 7, ultima parte, DPR 554/99) in copia conforme;
D) dichiarazione di subappalto presentata in gara, in copia conforme;
ALLEGATO A)
LEGGI E REGOLAMENTI DA OSSERVARE
Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti norme:
- Codice Civile libro IV, titolo II artt. 1665 e ss.
- L. 20 maggio 1865, n. 2248, allegato F, per la parte non espressamente abrogata dall’art. 256 Dlgs 163/06;
- X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
- X.X. 00 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato);
- L. 27 maggio 1926, n. 1013 (modifiche ed integrazioni al D.L.L. 6 febbraio 1919, n. 107, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche dello Stato);
- X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (xxxxx per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
- X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 (xxxxx per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- X.X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000 (xxxxx di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con il D.P.R. del 27 aprile 1955, n. 547);
- X.X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000 (xxxxx generali per l'igiene del lavoro);
- C. 20 marzo 1957, n. 10780, Ministero dei Lavori Pubblici (norme per l'apertura del cantiere e l'osservanza dei contratti di lavoro);
- D.M. 12 settembre 1959, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro);
- D.M. 22 febbraio 1965, Ministero dei lavori e della prevenzione sociale (attribuzione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra);
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- C. 6 agosto 1965, n. 70, Ministero del lavoro e della previdenza sociale: prevenzione infortuni - mezzi personali di protezione;
- L. 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e relativo regolamento per l'esecuzione D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1391;
- L. 5 novembre 1971, n. 1086 (norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), D.M. 26 marzo 1980 e C. 30 giugno 1980, n. 20244, Ministero dei lavori pubblici;
- L. 2 febbraio 1974, n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e D.M. 30 luglio 1984;
- D.M. 1 dicembre 1975 (norme di sicurezza per apparecchi con particolari prescrizioni contenenti liquidi caldi sotto pressione);
- D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 (regolamento di esecuzione per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici);
- L. 3 gennaio 1978, n. 1, nel testo vigente (accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali);
- D.M. 11 dicembre 1978 (nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo ai fini della revisione prezzi contrattuali);
- L.R. 6 dicembre 1982, n. 88: disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone a rischio sismico;
- L. 7 dicembre 1984, n. 818 (nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco);
- D.M. 16 maggio 1984, n. 246 (norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione);
- D.M. 23 dicembre 1987 (norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate);
- L. 5 marzo 1990, n. 46 (norme di sicurezza degli impianti);
- L. 19 marzo 1990 n. 55 nel testo vigente (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
- L. 9 gennaio 1991, n. 10 (norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara, capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche);
- D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione e successivi decreti attuativi;
- D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni (attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679
CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- D.Lgs. 14 agosto 1996 n.494 e successive modificazioni (attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
- D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 (modifica alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro);
- L. 17 gennaio 1994 n. 47, X.Xxx. 8 agosto 1994 n. 490, D.P.R. 252/1998 e successive modificazioni;
- D.P.R. 21 dicembre 0000 X. 000 nelle parti non espressamente abrogate dall’art. 256 X.x.xx. 163/06;); (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni
- L. 01 agosto 2002 n. 166 nelle parti non espressamente abrogate dall’art. 256 X.x.xx. 163/06;);
- (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);
- D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e successive modificazioni;
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici;
- D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s. m.;
- L. 24 dicembre 0000 X. 000;
- D.Lgs. 276/03;
- D.M. 123 del 12 marzo 2004;
- D. Lgs. 37/04;
- L. 311 del 30 dicembre 2004;
- L. 62 del 18 aprile 2005 nelle parti non espressamente abrogate dall’art. 256 X.x.xx. 163/06;);
- D.Lg.s. 12 aprile 2006 n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;
- D.L. 223/06 come convertito con legge 248/06 e s.m.i..
- norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc. anche se non espressamente richiamate e in particolare le leggi, i decreti, i regolamenti, le circolari ministeriali, le norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI- UNEL, le norme emanate dall'Istituto Italiano del Marchio di qualità per i materiali e gli apparecchi di tipo compresi nell'elenco edito dall'istituto stesso e tutte le norme integrative modificative e sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- leggi e circolari del Ministero dell'Interno Direzione Generale Servizi Antincendio e le disposizioni del locale corpo VV.F. in merito alla prevenzione incendi;
- leggi e dispositivi circa l'assistenza sociale degli operai, l'assicurazione sugli infortuni, i contributi sulla invalidità e vecchiaia, le indennità spettanti ai lavoratori, l'assunzione obbligatoria degli invalidi civili e di guerra e profughi, nonchè di quanto vige e regola obblighi dei datori di lavoro per l'assunzione ed il trattamento delle maestranze per la esecuzione dei lavori per conto dello Stato;
- norme e disposizioni emanate dall'I.S.P.E.S.L.;
- norme S.I.S.;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori.
Qualora venissero emanate disposizioni modificative o sostitutive delle norme sopra richiamate, anche nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad uniformarsi.
Si precisa che dovrà essere cura dell'Appaltatore assumere in loco, a richiesta e sotto la supervisione della Direzione dei Lavori, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei sopraelencati Enti al fine di prendere con essi ogni necessario accordo inerente alla realizzazione e al collaudo delle opere, al fine di predisporre gli elaborati grafici, le relazioni e quant'altro necessario all'ottenimento delle approvazioni/autorizzazioni di legge.