CONSEGNA LAVORI Clausole campione

CONSEGNA LAVORI. L’Appaltatore dovrà dar inizio a tutte le prestazioni previste nel contratto entro il anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi del titolo VII del Regolamento sui lavori pubblici D.P.R. 207 del 2010 e ss.mm.ii. nelle condizioni di efficienza e conservazione in cui si trovano, ed iniziare regolarmente il servizio assunto. L’inizio dell’attività da parte dell’appaltatore dovrà avvenire solo dopo che la società abbia dato alla cittadinanza idonea comunicazione dei riferimenti per poter accedere al pronto intervento. Prima dell’inizio dell’attività da parte della ditta appaltante verrà effettuato un sopralluogo inteso ad accertare la perfetta funzionalità e sopra tutto prendere conoscenza degli impianti gestiti dalla Società.
CONSEGNA LAVORI. Per gli interventi extra-canone, di manutenzione straordinaria e di riqualificazione con corrispettivo a misura si darà luogo, per ogni intervento, ad un Ordine di lavoro o a un Verbale di consegna (a se- conda della rilevanza economica dell'intervento), con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
CONSEGNA LAVORI. La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dall’Amministrazione; delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore. In via d’urgenza la consegna dei lavori potrà avvenire in pendenza della stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 comma 9, ultimo capoverso del D.Lvo 163/06 e s.m.i., previa avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Per le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione. Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri. La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore. Spetterà alla Direzione dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza. Il Direttore dei lavori comunicherà...
CONSEGNA LAVORI. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore. La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella del verbale di consegna dei lavori.
CONSEGNA LAVORI. La consegna dei lavori alla Ditta aggiudicataria avverrà entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto tramite apposito verbale. La consegna dei lavori potrà avvenire anche dopo l’aggiudicazione definitiva in attesa della stipula del contratto. Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
CONSEGNA LAVORI. 4Ai sensi dell'art. 45 comma 1 lett. b) e comma 10 del X.xx. 554/99 "Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze Ai sensi dell'art. 130 comma 7 del X.xx. 554/99 "In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 133". La consegna dei lavori avverrà nei termini e nei modi di cui agli artt. 129 e ss. del D.P.R. 554/1999. La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella del verbale di consegna dei lavori. In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 129, comma 1, D.p.r. 554/99 l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari.
CONSEGNA LAVORI. La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dal Contratto Applicativo, ai sensi e con le modalità dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
CONSEGNA LAVORI. La consegna dei lavori potrà avvenire entro sette giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro 45 giorni dalla predetta aggiudicazione. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo. In pendenza del contratto è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna sotto riserva di legge.
CONSEGNA LAVORI. 1. La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata successivamente alla data di stipulazione del contratto, ovvero dopo l’aggiudicazione definitiva in caso di urgenza, nelle more della stipula del contratto, così come consentito dall’art.32 co.8 D.Lgs.50/2016 e secondo le modalità previste dagli art. 153,154 e 155 del D.P.R. 5.10.2010 n.207.

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