Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere, del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Nella condotta dei lavori l'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione Lavori, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell’appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'appaltatore, qualificato a ciò in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. L'appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo il numero di assistenti che, secondo le circostanze e l'estensione dei cantieri, si dimostrerà necessario. Ogni lavoro dovrà essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da permettere l’apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane respon...
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità. L'appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori. L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà condurre i lavori secondo le prescrizioni di cui all’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto.
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. 1. L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.
3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a conferire, con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. Der Auftragnehmer muss seine Bemer- kungen bezüglich allfälliger fehlender Übereinstimmungen zwischen den Pro- jektunterlagen und den auf den diesbe- züglichen Baugrund vorgenommenen Be- standsaufnahmen im Übergabeprotokoll festhalten; sofern im Protokoll nichts der- gleichen festgehalten wird, wird ange- nommen dass der Auftragnehmer nichts 1. L’Appaltatore, dovrà presentare le sue os- servazioni nel verbale di consegna, circa le eventuali discordanze fra gli elementi risultanti dal progetto e i rilievi fatti sul terreno; senza la presentazione di alcuna osservazione, si intenderà che le condi- zioni di fatto sono conformi al progetto e che, pertanto, nel merito, l’Appaltatore non ha nulla da obiettare.
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. Ai sensi dell'art. 4. del D.M. 145/00, l'Appaltatore ove non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e deve essere depositato presso il Cineca Area ufficio tecnico, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi il CINECA, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. 1. L'appaltatore o il suo rappresentante (conferito per atto pubblico e comunicato formalmente Stazione appaltante) deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
2. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. L’Appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone formale comunicazione all’Amministrazione, che possa ricevere ordini e disporre per la loro esecuzione, come previsto all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. . L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, presso l’Amministrazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione dei lavori. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. 1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.