Contract
C O M U N E DI U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SVILUPPO
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento dei servizi e delle azioni di intervento dell’Ambito Territoriale Sociale IV – Urbino finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell’agio sociale delle famiglie
Art. 1 - Oggetto dell’appalto e relative decorrenze
Il Comune di Urbino, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino che comprende i Comuni di Urbino, Petriano, Xxxxxxxxxx in Foglia, Fermignano, Urbania, Peglio, X. Xxxxxx in Vado, Mercatello sul Metauro e Borgo Pace, affida all’impresa aggiudicataria la gestione e la realizzazione dei servizi, delle azioni e dei progetti approvati dal Comitato dei Sindaci dell’ATS IV – Urbino (di seguito ATS) e finalizzati alla prevenzione del disagio e alla promozione dell’agio sociale delle famiglie.
In particolare l’appalto prevede la gestione e realizzazione dei sotto indicati servizi con le decorrenze presunte di fianco indicate:
Servizio di assistenza domiciliare:
Comune di Urbino dal 1/1/2013
Comune di Fermignano dal 1/1/2013 Comune di Xxxxxxxxxx in Foglia dal 1/1/2013 Comune di Peglio dal 1/1/2013
Comune di Petriano dal 1/1/2013 Comune di X. Xxxxxx in Vado dal 1/1/2013
Servizio di assistenza educativa domiciliare e di integrazione scolastica:
Comune di Urbino dal 1/1/2013
Comune di Fermignano dal 1/1/2013
Comune di Urbania dal 1/9/2013 Comune di Xxxxxxxxxx in Foglia dal 1/1/2013 Comune di Petriano dal 1/1/2013
Comune di Peglio dal 1/1/2013
Servizio di Promozione Sociale e Sociale Professionale:
Comune di Urbino | dal 1/1/2013 |
Comune di Fermignano | dal 1/1/2013 |
Comune di Xxxxxxxxxx in Foglia | dal 1/1/2013 |
Comune di Peglio | dal 1/1/2013 |
Comune di Petriano | dal 1/1/2013 |
Comune di X. Xxxxxx in Vado | dal 1/1/2013 |
Comune di Mercatello sul Metauro | dal 1/1/2013 |
Comune di Urbania | dal 1/1/2013 |
Comune di Borgo Pace | dal 1/1/2013 |
Servizio Centro Famiglia: | |
Comune di Urbino | dal 1/1/2013 |
Comune di Fermignano | dal 1/1/2013 |
Comune di Xxxxxxxxxx in Foglia | dal 1/1/2013 |
Comune di Peglio | dal 1/1/2013 |
Comune di Petriano | dal 1/1/2013 |
Comune di X. Xxxxxx in Vado | dal 1/1/2013 |
Comune di Mercatello sul Metauro | dal 1/1/2013 |
Comune di Urbania | dal 1/1/2013 |
Comune di Borgo Pace | dal 1/1/2013 |
Servizio Bus Contatto: | |
Comune di Urbino | dal 1/1/2013 |
Comune di Fermignano | dal 1/1/2013 |
Comune di Xxxxxxxxxx in Foglia | dal 1/1/2013 |
Comune di Peglio | dal 1/1/2013 |
Comune di Petriano | dal 1/1/2013 |
Comune di X. Xxxxxx in Vado | dal 1/1/2013 |
Comune di Mercatello sul Metauro | dal 1/1/2013 |
Comune di Urbania | dal 1/1/2013 |
Comune di Borgo Pace | dal 1/1/2013 |
Servizio Sportello Immigrati: | |
Comune di Urbino | dal 1/1/2013 |
Comune di Xxxxxxxxxx in Foglia | dal 1/1/2013 |
Comune di Petriano | dal 1/1/2013 |
Trattasi di servizi rientranti nell’allegato II B del D. Lgs. 163/2006, categoria 25 “servizi sanitari e sociali”, CPC 93.
Art. 2 – Durata dell’appalto e opzione di proroga
La durata dell’appalto è fissata in anni tre a decorrere dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto (decorrenza presunta 01.01.2013). L’appaltante avrà la facoltà di esercitare l’opzione di proroga del contratto per un ulteriore triennio, semprechè al contratto sia data regolare esecuzione e comunicandolo all’appaltatore 30 giorni prima della scadenza del contratto medesimo, previa adozione di apposito atto da parte del Comitato dei Sindaci. Se alla scadenza del contratto, anche a seguito di eventuale proroga, non si sia ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, l’appaltatore è obbligato a continuare il servizio per un periodo non superiore ad un semestre soltanto qualora venga inviata apposita comunicazione in tal senso dall’appaltante all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.
Art. 3 – Corrispettivo – obblighi di cui alla L. 136/2010
Il corrispettivo del presente appalto è determinato dall’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario.
Il Comune di Urbino, Ente Capofila dell’ATS IV, liquiderà alla Ditta il corrispettivo pattuito in rate mensili, previa presentazione di idonea documentazione contabile, debitamente vistata dal Coordinatore dell’ATS IV in ordine alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione, fatti salvi specifici differenti accordi con l’aggiudicatario prima della stipula. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione da parte del Comune di Urbino ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 4 – comma 1 – del D. Lgs. 09.10.2002 n. 231, si precisa che, decorso il predetto termine di 30 giorni (o il diverso termine concordato prima della stipula), verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C. e relativi decreti attuativi).
Ai sensi dell’articolo 5 della legge 25 gennaio 1994 n. 82 e dell’articolo 35, comma 34, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione ufficiale attestante il versamento delle ritenute fiscali (apposita dichiarazione) e previa attestazione da parte dell’appaltatore di avere corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Il committente, per poter procedere al pagamento, dovrà inoltre verificare la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Le parti convengono espressamente che, nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della citata legge 136/2010.
I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione sulla base di una istruttoria condotta dal Dirigente del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo sulla base dei dati di cui all’art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006. In subordine, ove non sia applicabile la procedura sopra descritta i prezzi potranno essere sottoposti a revisione, sempre a partire dal secondo anno, previa documentata richiesta da parte dell’appaltatore, nel tassativo rispetto di quanto segue:
1) saranno adeguati alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (indice FOI) i soli costi dell’offerta riferibili a: attrezzature, prodotti, materiale di conforto, formazione, sicurezza.
2) i costi relativi al personale saranno adeguati sulla base di quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili al personale impiegato nel servizio.
Art. 4 – Estensione e riduzione dell’appalto
1. Qualora, durante la vigenza del presente capitolato, l’appaltante dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di introdurre varianti al contratto (in aumento od in diminuzione) si procederà come segue.
2. La stazione appaltante può richiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.
4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In caso di riduzione oltre il quinto d’obbligo o cessazione del servizio per ragioni di pubblico interesse anche dovute al venir meno di finanziamenti, l’appaltatore non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, in ordine alle prestazioni ancora da eseguire, qualora quest’ultima abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni consecutivi.
5. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.
6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
Art. 5 – Descrizione e organizzazione dei servizi
Assistenza Domiciliare (S.A.D.)
Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abitativo e familiare, a garantire l’autonomia personale e a sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare, nonchè a migliorare il soddisfacimento delle necessità primarie, affettive e relazionali dell’utente e a ridurre il disagio sociale, il rischio di emarginazione e di isolamento e il ricorso alla istituzionalizzazione, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali.
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
1) Lavori domestici: riordino e pulizia dell’alloggio; cambio della biancheria; lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario; semplici lavori di cucito; piccole commissioni (spesa ecc.); aiuto nella preparazione dei pasti, ovvero consegna dei pasti già confezionati e riordino delle stoviglie; collaborazione nella risoluzione di piccoli problemi di manutenzione della casa.
2) Cura della persona: aiuto nella deambulazione, nella vestizione e nella consumazione dei pasti; cura dell’igiene personale.
3) Supporto socio - relazionale: compagnia e ascolto dell’utente; interventi finalizzati alla partecipazione dell’utente ad attività ricreative e di svago; interventi atti a favorire e incoraggiare i rapporti familiari e di buon vicinato.
4) Segretariato sociale: supporto e informazione su diritti, pratiche e servizi di interesse e svolgimento di piccole mansioni; collegamento e collaborazione con associazioni sindacali e di volontariato; accompagnamento dell’utente per visite mediche o altre necessità.
Gli interventi dovranno essere assicurati tutti i giorni, escluse le festività, presso l’abitazione di ciascun assistito in qualsiasi parte del territorio dell’Ambito Sociale e per il numero di ore dallo stesso stabilito. Su segnalazione da parte dell’Ambito Sociale, per casi di acclarata gravità, gli interventi dovranno essere prestati all’assistito residente che abbia eletto il proprio domicilio anche fuori dal territorio dell’Ambito.
Il numero di assistiti e le ore da prestare presso le abitazioni degli stessi sarà indicato dai Comuni dell’Ambito unitamente ai criteri di intervento.
Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni. Sarà cura della stazione appaltante comunicare tempestivamente le variazioni di servizio.
Il servizio dovrà essere effettuato all’interno dell’orario 7,00-21,00, secondo le necessità degli assistiti. Sono fatte salve particolari esigenze che verranno comunicate tempestivamente alla ditta appaltatrice.
Il monte ore annuo presunto del servizio risulta così determinato:
Comune | Ore annue presunte |
Urbino | 4500 |
Fermignano | 2000 |
Montecalvo | 1100 |
Peglio | 300 |
Petriano | 1400 |
X. Xxxxxx | 1100 |
TOTALE | 10400 |
La stazione appaltante si riserva di rivalutare, anno per anno, le modalità di esecuzione del servizio anche in relazione alle risorse disponibili.
Assistenza educativa domiciliare e di integrazione scolastica
Il servizio di assistenza educativa domiciliare ha come obiettivo quello di sostenere le famiglie con problematicità nella loro funzione educativa e genitoriale attraverso l’assegnazione di personale educativo che svolge l’attività al domicilio dell’utente.
Il servizio di integrazione scolastica mira a favorire la partecipazione e l’apprendimento degli alunni in situazione di disabilità mediante l’assegnazione di personale qualificato in appoggio al personale docente del plesso. Inoltre il servizio di integrazione scolastica è finalizzato a favorire la piena integrazione degli alunni stranieri nell’ambito scolastico e sociale, attraverso la trasmissione degli elementi fondamentali della lingua e della cultura italiana, il mantenimento della cultura d’origine nonché l’espletamento di attività educativo/didattiche sia di gruppo che singole.
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
per quanto riguarda l’integrazione scolastica:
• accompagnamento dei soggetti disabili ai servizi igienici e pulizia personale in caso di necessità;
• aiuto alla mobilità e deambulazione;
• collaborazione nelle attività finalizzate alla socializzazione del gruppo classe e alla partecipazione alle diverse attività e progetti proposti (comprese le escursioni, le uscite didattiche, gite scolastiche, stage formativi ecc. nel rispetto comunque del monte ore assegnato);
• accompagnamento per il trasporto scolastico e per le altre attività programmate dalla scuola;
• partecipazione alle riunioni o incontri di tipo organizzativo, se di necessità;
• assistenza ai pasti nelle scuole con servizio mensa;
• le attività di assistenza educativa/scolastica comprensiva dell’apprendimento di abilità fondamentali per l’autonomia personale, lo sviluppo dei rapporti interpersonali, il rispetto di regole e vincoli sociali, l’acquisizione di abilità cognitive, di discriminazione e generalizzazione, di apprendimento di concetti e regole, di risoluzione dei problemi;
• compiti di accoglienza e di facilitazione nella comunicazione con la famiglia e la scuola, al fine di prevenire forme di disagio e di devianza;
• la trasmissione delle conoscenze e degli elementi fondamentali della lingua e cultura italiana;
• la collaborazione con gli insegnanti per lo svolgimento delle attività didattiche;
• ogni altra attività e iniziativa tesa a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione degli alunni stranieri alla vita scolastica e a favorire l’integrazione sociale degli stessi.
Il servizio dovrà essere prestato, di norma, nella fascia oraria di apertura della scuola frequentata dall’alunno disabile, secondo accordi intercorsi con il Dirigente Scolastico.
L’appaltatore fornirà alla ditta l’elenco nominativo dei soggetti da assistere con congruo preavviso specificando il numero di ore settimanali da erogare a ciascun assistito.
Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle sedi scolastiche. Sarà cura della stazione appaltante comunicare tempestivamente le variazioni di servizio.
L’appaltatore dovrà effettuare gli interventi sopra descritti per ciascun individuo ammesso al servizio, con possibilità di variare la durata degli stessi in casi particolari su richiesta dell’appaltatore, sentiti gli organi scolastici competenti e l’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva (UMEE), fermo restando il limite di ore settimanali assegnato.
La programmazione ed il controllo dell’attività di assistenza scolastica, la rilevazione dei bisogni, la scelta dei casi, l’individuazione dei soggetti e ogni conseguente indicazione saranno effettuati dal competente Ufficio Servizi Sociali, unitamente agli organi responsabili della scuola.
L’appaltatore sarà tenuto, a richiesta dei predetti Uffici, a relazionare in ordine all’organizzazione delle prestazioni assistenziali e a tenere conto di eventuali suggerimenti che non importino maggiori oneri finanziari.
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad indicare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali organizzativi, quale interlocutore unico, responsabile durante le ore di lavoro per ogni problema organizzativo relativo al servizio
per quanto riguarda il Servizio di assistenza educativa domiciliare ai disabili e ai soggetti in situazione di disagio:
• accompagnamento dei soggetti ai servizi igienici e pulizia personale in caso di necessità;
• aiuto alla mobilità e deambulazione;
• collaborazione con i genitori nelle attività educative finalizzate a favorire l’autonomia, la socializzazione e la partecipazione alle diverse attività e progetti proposti, svolti anche presso Centri di Aggregazione e altri luoghi di aggregazione;
• sostegno alle attività scolastiche.
Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni. Sarà cura della stazione appaltante comunicare tempestivamente le variazioni di servizio.
La stazione appaltante fornirà alla ditta l’elenco nominativo dei soggetti da assistere con congruo preavviso specificando il numero di ore settimanali da erogare a ciascun assistito.
Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni. Sarà cura della stazione appaltante comunicare tempestivamente le variazioni di servizio.
L’appaltatore dovrà effettuare gli interventi sopra descritti per ciascun individuo ammesso al servizio, con possibilità di variare la durata degli stessi in casi particolari su richiesta dell’appaltatore, sentiti gli organi scolastici competenti e l’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva (UMEE), fermo restando il limite di ore settimanali assegnato.
La programmazione ed il controllo dell’attività di assistenza scolastica, la rilevazione dei bisogni, la scelta dei casi, l’individuazione dei soggetti e ogni conseguente indicazione saranno effettuati dal competente Ufficio Servizi Sociali, unitamente agli organi responsabili della scuola.
L’appaltatore sarà tenuto, a richiesta dei predetti Uffici, a relazionare in ordine all’organizzazione delle prestazioni assistenziali e a tenere conto di eventuali suggerimenti che non importino maggiori oneri finanziari.
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad indicare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali organizzativi, quale interlocutore unico, responsabile durante le ore di lavoro per ogni problema organizzativo relativo al servizio
Il monte ore annuo presunto del servizio risulta così determinato:
Comune | ORE XXXXXXXX |
Xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 5800 |
Montecalvo | 800 |
Peglio | 000 |
Xxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 2000 |
TOTALE | 14850 |
La stazione appaltante si riserva di rivalutare, anno per anno, le modalità di esecuzione del servizio anche in relazione alle risorse disponibili.
Centro Famiglia
E’ un servizio rivolto alle famiglie residenti nei 9 Comuni dell’ATS IV, con bambini da 0 a 6 anni. Il servizio è finalizzato al sostegno delle funzioni genitoriali, alla prevenzione del disagio nei rapporti familiari e all’integrazione e potenziamento delle attività del Consultorio familiare.
Esso comprende le seguenti azioni:
a) Apertura e funzionamento di un “Punto Famiglia” nei Comuni di Urbino, Xxxxxxxxxx in Foglia, Mercatello sul Metauro, Peglio, Petriano e Borgo Pace. Il servizio dovrà prevedere:
• accoglienza e informazione all’utenza: il servizio prevede l’apertura al pubblico, in ciascun comune, di un luogo dove accogliere l’utenza per fornire tutte le informazioni in ordine al Punto Famiglia e a tutti i servizi socio – sanitari presenti sul territorio. L’accoglienza dovrà essere strutturata non come semplice “front office”, ma come attività di ascolto e comprensione del bisogno;
• sostegno alle funzioni genitoriali: il personale dei “Punti Famiglia” organizza attività a sostegno della funzione genitoriale, durante gli orari di apertura, da svolgere congiuntamente ai minori e ai loro genitori.
L’attività dei Punti Famiglia dovrà essere svolta, nei Comuni individuati, presso appositi spazi di incontro, idonei allo scopo e specificamente riconoscibili, messi a disposizione dai Comuni stessi. Al riguardo saranno privilegiati, ove possibile, luoghi dedicati alle attività ricreative dei bambini (nidi, scuole, centri giochi, ludoteche, centri di aggregazione ecc.) al fine di avere luoghi amichevoli e accoglienti per i bambini e le famiglie.
Il servizio dovrà essere erogato complessivamente per n. 27 ore settimanali per n. 25 settimane annue, svolte da personale educativo. Le ore dovranno essere svolte in base alle indicazioni operative fornite dal Coordinatore dell’Ambito Sociale.
b) Attivazione di uno sportello di supporto alle funzioni genitoriali: consistente in attività da realizzare in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni e con il personale docente degli asili nido e delle scuole dell’infanzia presenti nel territorio dell’Ambito. Tale servizio sarà svolto da figure professionali specializzate come segue: n. 250 ore annue complessive di psicologo. Il servizio dovrà essere svolto in base alle indicazioni operative fornite dal Coordinatore dell’Ambito Sociale;
c) Potenziamento dell’attività del Consultorio Familiare del Distretto Sanitario di Urbania-Urbino: al fine di potenziare l’attività di integrazione socio – sanitaria, l’aggiudicataria dovrà assicurare la presenza di uno psicologo per n. 504 ore all’anno presso il Consultorio familiare Urbania – Urbino. L’attività dello psicologo dovrà essere svolta in base alle indicazioni operative fornite dal Direttore del Distretto Sanitario in accordo con il Coordinatore dell’Ambito Sociale.
La stazione appaltante si riserva di rivalutare, anno per anno, le modalità di esecuzione del servizio anche in relazione alle risorse disponibili.
Bus Contatto
E’ un servizio costruito sul modello dell’educativa di strada e prevede l’utilizzo di due educatori che si muovono su un pulmino appositamente attrezzato messo a disposizione dall’Ambito Sociale, per potervi svolgere attività di prevenzione, aggregativa ed educativa rivolta ai giovani e adolescenti ed in particolare:
a) attività ricreative con finalità educative e di aggregazione;
b) attività di promozione delle capacità e delle personalità dei giovani ed adolescenti;
c) attività di informazione/prevenzione relativa a comportamenti “a rischio”(dipendenze da alcol, droghe, gioco d’azzardo ecc.).
Il servizio dovrà essere attivato per 40 settimane all’anno con sospensione durante il periodo estivo. I Comuni nei quali, secondo quanto stabilito dal Comitato dei Sindaci dell’ATS IV, verrà erogato il servizio sono: Borgo Pace per n. 4 ore settimanali, Peglio per n. 4 ore settimanali, X. Xxxxxx in Vado per n. 4 ore settimanali e Urbino per n. 8 ore settimanali, per un totale di 20 ore settimanali per ciascun educatore (40 ore totali).
La stazione appaltante si riserva di rivalutare, anno per anno, le modalità di esecuzione del servizio anche in relazione alle risorse disponibili.
Servizio di promozione sociale e sociale professionale
Il servizio, da erogarsi n. 114 ore settimanali per n. 52 settimane all’anno, si articola in due tipi di interventi:
a) prestazioni di primo livello, che consistono nell’accoglienza dei cittadini, nell’ascolto delle varie problematiche, nella decodifica dei bisogni e nell’informazione circa le possibilità offerte dalle Istituzioni sul territorio per risolvere le questioni emerse;
b) prestazioni complesse, che consistono nella presa in carico dell’utente attraverso la valutazione multidimensionale dei problemi (anche in senso multidisciplinare socio-sanitario e di relazione e rapporto con l’ambiente di vita), l’elaborazione di un progetto personalizzato (con verifica delle risorse utilizzabili dalla persona sia all’interno della famiglia che sul territorio) e l’accompagnamento dell’utente nel percorso stabilito.
Sportello Immigrati
E’ un servizio da attivare presso il Centro Servizi Immigrati di Ponte Armellina – Urbino per n. 3 ore settimanali per 52 settimane all’anno, in base alle indicazioni operative del Coordinatore d’Ambito.
Esso mira a fornire un supporto amministrativo e sociale ai cittadini stranieri residenti nei Comuni di Urbino, Petriano, Xxxxxxxxxx in Foglia, mediante il disbrigo di pratiche quotidiane e la presa in carico di soggetti e/o famiglie con problemi socio-economici. Inoltre il servizio assolve anche al compito di controllo e monitoraggio della situazione socio-economica in un quartiere (Ponte Armellina) abitato esclusivamente da cittadini stranieri appartenenti a diverse etnie nel quale sono presenti notevoli problematiche di tipo sociale.
Le attività sopra descritte, relative al Servizio di promozione sociale e sociale professionale e allo Sportello immigrati, dovranno essere svolte da parte di assistenti sociali iscritti nell’apposito albo, in via continuativa per l’intero anno. La ditta appaltatrice dovrà assicurare il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio attualmente in essere.
Unità 1 | 34 ore settimanali così suddivise: n. 26 Urbania, n. 5 Peglio - n. 3 Borgo Pace |
Unità 2 | 20 ore settimanali così suddivise: n. 10 Montecalvo in F. - n. 10 Petriano |
Unità 3 | 24 ore settimanali così suddivisie: n. 16 X. Xxxxxx in Vado - n. 8 Mercatello sul M. |
Unità 4 | 24 ore settimanali così suddivise: n. 9,50 Fermignano – 10,50 Equipe Minori – 4 coordinamento presso sede ATS |
Unità 5 | 15 ore settimanali così suddivise: n. 12 Urbino – n. 3 Sportello Immigrati |
A titolo meramente informativo si evidenzia che il servizio viene attualmente effettuato mediante l’utilizzo di n. 5 unità, inquadrate al livello economico E2, come da prospetto sotto indicato:
Si precisa che il servizio può essere sospeso al massimo per n. 4 settimane all’anno e comunque per non più di
n. 2 settimane consecutive.
Gli spazi, le attrezzature e il materiale necessario all’espletamento del servizio saranno messi a disposizione dai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale IV.
Il Coordinatore d’Xxxxxx svolgerà le funzioni di coordinamento e controllo dell’attività prestata dalle Assistenti Sociali che saranno incaricate.
Art. 6 – Profili del personale utilizzato
In relazione ai servizi e alle prestazioni oggetto del presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà impiegare un numero adeguato di unità lavorative in possesso di idonee competenze professionali e adeguata esperienza nel settore socio-educativo.
In particolare, si richiede l’impiego delle seguenti figure professionali:
Assistenza Domiciliare:
qualifica di assistente – operatore domiciliare corrispondente alla categoria B1 della Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inerente al costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario;
possesso della patente di guida di cat. B o equivalenti e disponibilità alla guida per servizio;
Assistenza educativa domiciliare e integrazione scolastica:
qualifica di educatore senza titolo corrispondente alla categoria D1 della Tabella ministeriale sopra citata; possesso della patente di guida di cat. B o equivalenti e disponibilità alla guida per servizio;
Servizio di promozione sociale, sociale professionale e Sportello immigrati:
qualifica di Assistente Sociale iscritta nell’apposito Albo professionale corrispondente alla categoria D2 della Tabella ministeriale sopra citata.
adeguata esperienza presso Enti Locali;
possesso della patente di guida di cat. B o equivalenti e disponibilità alla guida per servizio;
Centro famiglia:
per il personale assegnato ai Punti Famiglia qualifica di educatore senza titolo corrispondente alla categoria D1 della Tabella ministeriale sopra citata;
per il personale assegnato allo Sportello di supporto alle funzioni genitoriali qualifica di psicologo iscritto all’Albo professionale corrispondente alla categoria E2 della Tabella ministeriale e adeguata esperienza nel settore socio- educativo;
per il personale assegnato al potenziamento del Consultorio familiare qualifica di psicologo con specializzazione in psicologia clinica e psicoterapia corrispondente alla categoria E2 della Tabella ministeriale sopra citata;
Bus Contatto:
qualifica di educatore senza titolo corrispondente alla categoria D1 della Tabella ministeriale e adeguata esperienza nel settore dei minori, adolescenti e giovani.
Art. 7 - Gestione del personale
La ditta dovrà prevedere un modello organizzativo che assicuri l’immediata sostituzione del personale assente con altro personale in possesso degli stessi requisiti. In relazione alla specificità dei servizi erogati, dovrà essere garantita la stabilità del personale attraverso la limitazione del turn over.
Allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale già impiegato nei servizi, la ditta sarà tenuta ad assumere, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti e dalle normative
contrattuali, il personale alle dipendenze della Cooperativa cessante il servizio al 31/12/2012 (o successivamento per effetto di apposita proroga), In caso di inosservanza la Stazione Appaltante, previa formale contestazione e dopo aver verificato le deduzioni fornite, potrà recedere dal contratto senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento.
La ditta dovrà fornire un'adeguata professionalità ai soci e dipendenti garantendo la loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.
Tutte le ore di formazione obbligatorie (sicurezza, privacy,ecc.), quelle previste da capitolato e quelle proposte in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro.
Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell’attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.
Art. 8 - Norme a tutela dei lavoratori
Per l’intera durata dell’appalto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con applicazione del costo del lavoro nel rispetto di quanto determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.
Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale obbligo riguarderà anche l'attuale gestore del servizio, in caso di aggiudicazione dell’appalto.
La ditta si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti o nel caso in cui receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle XX.XX. maggiormente rappresentative a livello nazionale diversi dal CCNL delle cooperative sociali.
Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.
La ditta solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo la ditta dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, trasmettendo bimestralmente alla Stazione Appaltante le ricevute mensili degli stipendi pagati. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso La Stazione Appaltante provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte dell’appaltatore entro due mesi, l’appaltante applicherà la sanzione di cui all’art. 19 del presente capitolato. La ditta dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Comune entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. La ditta riconosce che l’Amministrazione risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la cooperativa stessa ed il proprio personale dipendente.
La ditta deve portare a conoscenza del proprio personale che il Comune di Urbino è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del medesimo.
La ditta solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 9 – Comportamento del personale
Nello svolgimento dei servizi, il personale è tenuto a:
• svolgere con puntualità e diligenza i compiti ad esso affidati, rispettando gli orari e le modalità di svolgimento del servizio concordati;
• collaborare con i soggetti coinvolti nel servizio nell’ambito delle attività di competenza;
• mantenere un comportamento di collaborazione, disponibilità e rispetto;
• riferire all’Ambito e ai Comuni sull’andamento del servizio, segnalando puntualmente eventuali problemi;
• partecipare agli incontri organizzati dall’Ambito e dai soggetti coinvolti;
• mantenere il segreto d’ufficio circa le informazioni, gli atti e i documenti dei quali viene a conoscenza o in possesso, conformandosi ai principi di cui alla legge di tutela della privacy.
L'appaltatore s’impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della stazione appaltante in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore.
L’appaltatore è tenuto ad indicare i nominativi delle unità utilizzate per l’espletamento dei servizi e dovrà essere in grado di indicare per ogni giorno il luogo e l’ora della loro presenza in servizio.
Art. 10 – Aggiornamento del personale
Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle abilità, delle conoscenze e delle professionalità, anche in considerazione della particolare tipologia dell’utenza dei servizi oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria si impegna ad organizzare corsi di formazione/aggiornamento del personale impiegato per almeno 10 ore annue da espletarsi fuori dall’orario di servizio e senza alcun onere per la stazione appaltante.
Art. 11 – Ruolo ed obblighi delle parti
Per la gestione dei servizi di cui al presente appalto l’ATS IV - Urbino mantiene:
o la funzione di indirizzo, la supervisione tecnica, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dall’Impresa Appaltatrice con quanto previsto nel presente capitolato d’appalto e nel progetto di gestione;
o il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto degli obiettivi, delle finalità e degli obblighi assunti.
L’Ambito Territoriale Sociale inoltre si obbliga:
per l’ASSISTENZA DOMICILIARE:
o a fornire i nominativi degli utenti da assistere e tutte le informazioni utili allo svolgimento del servizio; per l’ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA:
o a fornire i nominativi degli utenti da assistere e tutte le informazioni utili allo svolgimento del servizio; per il SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE, SOCIALE PROFESSIONALE E SPORTELLO IMMIGRATI:
o a mettere a disposizione delle assistenti sociali gli spazi e le attrezzature necessarie; per il CENTRO FAMIGLIA:
o a mettere a disposizione dell’Appaltatore attraverso i singoli comuni i locali e gli arredi già in dotazione. Si precisa che i singoli comuni garantiscono quanto segue:
o spese di funzionamento degli immobili (riscaldamento, energia elettrica, acqua ecc.);
o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle attrezzature; per il BUS CONTATTO
o a mettere a disposizione un pulmino attrezzato;
o al pagamento delle spese per l’assicurazione e il bollo del mezzo.
Sono a carico dell’ Appaltatore:
per l’ASSISTENZA DOMICILIARE:
o le spese per il personale assegnato per la gestione del servizio, comprensive delle eventuali sostituzioni in caso di assenza;
o le spese per il raggiungimento delle abitazioni degli utenti;
o le spese per gli eventuali dispositivi di protezione da fornire al personale. per l’ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA:
o le spese per il personale assegnato per la gestione del servizio, comprensive delle eventuali sostituzioni in caso di assenza;
o le spese per il raggiungimento delle abitazioni degli utenti e delle sedi scolastiche;
o le spese per gli eventuali dispositivi di protezione da fornire al personale;
o le spese per il materiale didattico e di consumo necessario all’espletamento del servizio secondo quanto previsto dal capitolato e dal progetto di gestione;
per il SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E SOCIALE PROFESSIONALE e per LO SPORTELLO IMMIGRATI
o le spese per il personale assegnato per la gestione del servizio;
o l’eventuale materiale di consumo;
o le spese per gli eventuali dispositivi di protezione da fornire al personale; per il CENTRO FAMIGLIA
o le spese per il personale assegnato per la gestione del servizio, comprensive delle eventuali sostituzioni in caso di assenza;
o le spese per l’acquisto del materiale ludico - didattico e di consumo necessario allo svolgimento delle attività previste dal capitolato e dal progetto di gestione.
per il BUS CONTATTO
o le spese per il personale assegnato per la gestione del servizio, comprensive delle eventuali sostituzioni in caso di assenza;
o le spese per il carburante del pulmino messo a disposizione per il Bus Contatto;
o le spese per l’acquisto del materiale ludico - didattico e di consumo necessario allo svolgimento delle attività previste dal capitolato e dal progetto di gestione.
Inoltre l’Appaltatore sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di ogni altro bene messi a disposizione dai Comuni e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso.
Art. 12 - Rapporti con l'Ente appaltante
L’appaltatore provvede ad indicare un referente/responsabile del servizio, scelto tra il personale assegnato, con le seguenti competenze:
o cura dei rapporti contrattuali e gestionali tra l’appaltatore e l’Amministrazione Comunale;
o cura delle relazioni con gli operatori dell’appaltatore sui problemi di ordinaria gestione che possono giornalmente insorgere;
o sostituzione tempestiva degli operatori e attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
o tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibili.
L’appaltatore dovrà far compilare a ciascun operatore un foglio di servizio individuale con l'indicazione dell'orario effettuato in ciascun servizio. Il foglio di servizio individuale, debitamente compilato, dovrà essere inviato in originale all’ATS.
Art. 13 – Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) – DUVRI - Divieto di fumare
L’appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa in materia di “Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008), nonché delle normative collegate.
L’appaltatore è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera a), D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all’attività nelle modalità e luoghi come previsto dal presente capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento e ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d’Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta /valigetta di Pronto Soccorso.
L’appaltatore, si impegna a comunicare in forma scritta, entro cinque giorni precedenti l’avvio del servizio, le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a: nominativo del Datore di Lavoro, nominativo del rappresentante dei lavoratori, nominativo del Medico competente, formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizi oggetto dell’appalto, mezzi e attrezzature previste e disponibili per l’esecuzione del lavoro, dotazioni di protezione individuale ed ogni altra informazione che ritenga utile fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.
In relazione a quanto disposto dal comma 1 dell’art 26 del D. lgs 81/08, l’aggiudicatario dovrà fornire altresì alla stazione appaltante:
a) dichiarazione di idoneità tecnico professionale come da modulistica allegata;
b) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
La stazione appaltante precisa che non è stato predisposto il DUVRI, così come richiesto dall’ art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, in quanto non sono presenti rischi da interferenze. Conseguentemente non verranno indicati i relativi costi per la sicurezza.
La stazione appaltante rimane in ogni caso a disposizione per qualsiasi attività di coordinamento volta ad attuare misure di prevenzione e protezione dai rischi così come stabilito dal comma 2 dell’art 26 del D. lgs 81/08 e s.m.i..
Per i rischi derivanti dai rapporti con l’utenza con soggetti terzi che entrino in rapporto con l’appaltatore,, sarà a carico di quest’ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritiene opportuni.
La ditta aggiudicataria è tenuta all’applicazione ed alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/1975 e successive modifiche ed integrazioni concernenti il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici.
Art. 14 – Trattamento dati personali (D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune di Urbino è Titolare del trattamento dei dati personali connessi al servizio affidato. Il trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell’articolo 73, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. La tipologia di dati sensibili e di operazioni eseguibili sono definite dalla scheda n. 13 allegata al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 121 del 29.12.2005 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicataria, in quanto affidataria dei servizi, è Responsabile esterna del Trattamento ed a tale fine si obbliga ad indicare, prima della sottoscrizione del contratto, la persona fisica cui compete il compito di responsabile del trattamento, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonei a
garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il predetto Responsabile:
➢ opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo e di quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall’Amministrazione;
➢ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logistiche necessarie per la protezione dei dati;
➢ è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
➢ consegna all’Amministrazione Comunale copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati;
➢ provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.
➢ cura, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l’informazione agli interessati.
L’aggiudicataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto;
in ogni caso:
a. i dati trasmessi dall’Amministrazione e/o raccolti direttamente dalle famiglie degli utenti o di cui l’aggiudicataria sia venuta comunque a conoscenza nelle fasi di espletamento del servizio, debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
b. potranno essere trattati esclusivamente le tipologie di dati sensibili e potranno essere eseguite esclusivamente le operazioni previste dalla scheda n. 13 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 121 del 29.12.2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c. è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
d. l’aggiudicataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso sia con riferimento agli archivi cartacei che a quelli informatici utilizzando, a tale scopo, tutti i mezzi offerti dalla più moderna tecnologia;
e. i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione dei servizi oggetto di affidamento; a tal fine l’aggiudicataria si impegna, in assenza di proroga/rinnovo dell’affidamento dei servizi, a consegnare i dati all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna, né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell’aggiudicataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l’affidamento dei servizi o di cui comunque sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.
4. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’affidatario dei servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.
Art. 15 – Obblighi assicurativi antinfortunistici e previdenziali – responsabilità civile per danni
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell’aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo.
L’aggiudicatario si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, prima dell’avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
L’aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l’Amministrazione aggiudicatrice, i terzi (compresi gli utenti) e i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione medesima, salvo gli interventi in favore dell’aggiudicatario da parte di primarie società assicuratrici.
A tale scopo l’aggiudicatario dovrà garantire una idonea copertura assicurativa con la previsione di un massimale unico di importo non inferiore ad €. 2.000.000,00; si precisa che, nel novero dei terzi, sono ricompresi l’Ambito Territoriale Sociale e gli utenti che sono altresì considerati terzi tra loro.
Dette polizze non potranno avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato; le copie delle polizze dovranno essere consegnate prima della stipula del contratto ed in caso di pagamento frazionato del premio, l’aggiudicatario è tenuto a presentare alla stazione appaltante regolari quietanze di pagamento del premio previsto.
Art. 16 - Divieto di subappalto e cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, si precisa che non è ammesso il subappalto. Pertanto è fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
Art. 17 – Continuità del servizio - Scioperi
La ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri. A tal fine, qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi che non possono altrimenti essere evitati o cause di forza maggiore, che impediscono lo svolgimento dei servizi, il
committente provvederà a detrarre gli importi relativi ai servizi non forniti. L’appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione ed a garantire, comunque, un servizio di emergenza in quei settori ritenuti essenziali e comunicati dall’Amministrazione comunale.
Art. 18 – Sistema di monitoraggio e controllo della qualità
La vigilanza ed il controllo sui servizi avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall’Ambito Sociale Territoriale IV - Urbino, titolare del servizio, che si riserva pertanto, anche mediante il proprio coordinatore:
il diritto di verificare il rispetto di xxxxxxxx, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato;
la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi.
Le valutazioni conclusive, relative alle verifiche ed ai controlli di cui ai precedenti punti, saranno espresse per iscritto e comunicate all’appaltatore.
Qualora si verifichi la non corretta esecuzione, l’ATS potrà diffidare l’appaltatore ad adempiere correttamente e, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che provvederanno in sua sostituzione, ponendo l’onere finanziario derivante a carico dell’aggiudicataria stessa, fatti salvi i diritti relativi all’applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.
Art. 19 – Penalità
L’appaltatore., nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'ATS IV – Urbino, anche tramite il proprio Coordinatore, qualora queste ultime non comportino oneri finanziari a carico dell’appaltatore.
Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l'appaltatore, per ciascuna violazione commessa, è tenuto al pagamento di una penalità, variabile da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.500,00 euro in relazione alla gravità dell’inadempienza e all’eventuale recidiva di quanto riscontrato; l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione; il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio.
Si procederà al recupero della penalità, da parte dell’Ambito, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento
Art. 20 - Risoluzione del contratto
Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL ;
c) concessione in sub appalto o cessione di contratto;
d) violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Nei casi succitati l’Ambito si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
Art. 21 – Garanzia di esecuzione
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, nonché delle somme che l'ATS dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria nella misura e nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'ATS avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà svincolata ai sensi del comma 3, art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 22 – Riduzione – Sospensione del servizio - Recesso
L’ATS si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo i servizi oggetto dell’appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata a.r. con anticipo di almeno un mese sulla data prevista per la riduzione o sospensione del rapporto, senza che l’aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.
Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l’aggiudicatario non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.
In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà dell’ATS di recedere dal contratto dandone comunicazione alla ditta affidataria mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi. In tal caso, si applica quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
Art. 23 - Spese contrattuali
Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d’appalto, in forma pubblica amministrativa, saranno a carico dell’appaltatore.
ALLEGATO
- dichiarazione di idoneità tecnico professionale