Norme a tutela dei lavoratori Clausole campione

Norme a tutela dei lavoratori. Per l’intera durata dell’appalto, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori. Se l'impresa aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio. Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle XX.XX. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali. Il soggetto aggiudicatario, con il quale unicamente intercorrerà a tutti gli effetti di legge il rapporto di lavoro del personale operante nei servizi oggetto del presente appalto, solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenzial...
Norme a tutela dei lavoratori. 1. Per l’intera durata del Contratto, il Concessionario si obbliga ad applicare, integralmente, al Personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i “CCNL”) e dagli accordi integrativi territoriali (gli “Accordi integrativi”), sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio.
Norme a tutela dei lavoratori. Nell'esecuzione dei lavori che
Norme a tutela dei lavoratori. Art. 16 Rinvio al patto di accreditamento
Norme a tutela dei lavoratori. Per l’intera durata del Patto di accreditamento, il Soggetto accreditato è obbligato ad applicare, al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore vigenti al momento dell'avvio del Servizio. Il fornitore solleva l’Ente gestore da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione dei singoli Ordinativi di Servizio e del patto di accreditamento. Il Soggetto accreditato deve, inoltre, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
Norme a tutela dei lavoratori. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile in rapporto al Comune dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.
Norme a tutela dei lavoratori. 11 Art. 16. Clausole sociali 12
Norme a tutela dei lavoratori. Per l’intera durata del Patto di accreditamento, il fornitore si obbliga ad applicare, integralmente, al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i “CCNL”) e dagli accordi integrativi territoriali (gli “Accordi integrativi”), sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio. Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale. Il fornitore solleva l’ente procedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del patto di accreditamento e dei singoli Ordinativi di Servizio. Il soggetto accreditato deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
Norme a tutela dei lavoratori. Ai sensi ed agli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all’atto della firma del contratto sarà formalizzata la sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), se necessario.
Norme a tutela dei lavoratori. Per l'intera durata dell'accreditamento il Fornitore si obbliga ad applicare, integralmente al personale (sia a tempo determinato che indeterminato) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL di settore e dagli Accordi Integrativi Territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio. Il Fornitore si obbliga, altresì, all'applicazione del CCNL e degli Accordi Integrativi anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli stessi, nonché per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. Tali obblighi vincolano il Fornitore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dello stesso e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale. Il Fornitore solleva l'Ente procedente da qualsivoglia obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed, in generale, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La mancata applicazione del contratto di lavoro, al violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale, costituisce motivo di risoluzione della Convenzione di Accreditamento e dei singoli ordinativi di servizi.