Garanzia di esecuzione Clausole campione

Garanzia di esecuzione. E’ prevista una garanzia fidejussoria determinata nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per il lotto/i di interesse, calcolata sull’importo, iva esclusa, aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n° 348/82., con validità per l’intero periodo di garanzia full risk. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fidejussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso. La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I./consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.
Garanzia di esecuzione. L’Agenzia dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, la garanzia di esecuzione prevista all’art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006, pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’Agenzia dopo la liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni l’Amministrazione potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l’Agenzia sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di R.T.I. la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla società capogruppo che alle società mandanti; in caso di Consorzio la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dovrà essere intestata al Consorzio stesso ed a tutte le società consorziate esecutrici dell’appalto. Si precisa che, in caso di R.T.I. e di Consorzi ordinari, la riduzione del 50% della garanzia di esecuzione, potrà operare solo se tutte le imprese del raggruppamento e tutte le imprese consorziate che hanno partecipato all’appalto (oltre che il Consorzio stesso), sono in possesso della predetta certificazione di qualità.
Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, per ogni lotto, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una xxXx.Xx./eCondz. aFispc.o0s2t4e1r9i1o7r0e04d4i almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.
Garanzia di esecuzione. Ai sensi dell’Art. 113 DEL d.Lgs 163/2006, l’Istituto ha la facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatario, che è pertanto obbligato, di costituire una garanzia fideiussoria, di cui all’art. 22.1 lett. e), del 10% dell’importo contrattuale. L’importo contrattuale è da considerarsi oneri fiscali esclusi, come ribadito dalla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 11/09/2007. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui l’Istituto richieda la costituzione della garanzia fideiussoria, la mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e il passaggio al soggetto candidato che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, come confermato dalla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n 7 del 11/09/2007, è ammessa la riduzione del deposito cauzionale definitivo in misura del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Garanzia di esecuzione. L'Assuntore è tenuto a costituire, all'atto della stipula del contratto, una garanzia di esecuzione pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal pre- sente capitolato e contratto di appalto, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell'Assuntore o cattiva esecuzione del servizio. La polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di e- sclusione dalla gara: − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; − l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice ri- chiesta scritta del Committente; − la durata per tutto il periodo contrattuale, ovvero fino all'esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancanza di tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fide- iussione. La garanzia resta vincolata, come previsto dall'art. 113, comma 2, della decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita all'Assuntore al termine del contratto e dopo che l'Assuntore abbia concluso i propri obblighi con- trattuali (compresi quelli assicurativi e contributivi), come risulta dall'approvazione del certificato di collaudo finale, e solo dopo l'avvenuta consegna dei beni immobili al Committente tramite appo- sito verbale sottoscritto dalle parti. Ogni qualvolta la garanzia sia ridotta ai sensi della precitata norma, l'Assuntore si impegna a fornire alla Amministrazione i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussio- ne. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per le spese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di di- chiarazione giudiziale, fermo re...
Garanzia di esecuzione. A garanzia dell’esecuzione del contratto, la Società, per il tramite del socio privato titolare di azioni con obbligo di prestazioni accessorie, ha prestato una garanzia fideiussoria di € accertate nell’esercizio finanziario 2009, mediante polizza fideiussoria n.
Garanzia di esecuzione. A garanzia della corretta esecuzione Il Partner in data ha costituito la garanzia fideussoria, secondo quanto previsto nell'art. 6 delle Linee guida coprogettazione e nell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e ha consegnato l’originale al GECT GO; Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni il GECT GO potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso il Partner sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al Partner dopo la liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza relativa al contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del GECT GO qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Partner. In caso di raggruppamenti temporanei di soggetti la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dal soggetto capofila; in caso di Consorzio la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dovrà essere intestata al Consorzio stesso ed a tutte le società consorziate esecutrici dell’affidamento. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’aggiudicazione.
Garanzia di esecuzione. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita alla cooperativa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, in seguito al regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Garanzia di esecuzione. L‟aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l’esecuzione nella misura e nei modi previsti dall‟art. 103 del Codice.
Garanzia di esecuzione. A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l’Impresa consegna polizza fideiussoria di €. n. in data emesso dalla con sede legale in , n. – , pari al % dell’importo contrattuale, quantificato in € . Tale garanzia rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata, a mano a mano, che su di essa il Fondo Assistenza operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta, in tal senso, dal Fondo Assistenza, sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l’appalto ad altra ditta in danno della contraente. La garanzia prevede, così come indicato dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici d.lgs 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del Fondo di Assistenza. L’Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso BPM – IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000, intestato al Fondo di Assistenza.