Garanzia di esecuzione. E’ prevista una garanzia fidejussoria determinata nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per il lotto/i di interesse, calcolata sull’importo, iva esclusa, aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n° 348/82., con validità per l’intero periodo di garanzia full risk. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fidejussoria resta vincolata nei modi previsti dall’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso. La garanzia fidejussoria sarà infruttifera. In caso di R.T.I./consorzio potrà essere effettuata dall’impresa mandataria/capogruppo risultante dall’atto formale di costituzione.
Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.
Garanzia di esecuzione. 1. A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e a garanzia del pagamento delle utenze di cui al precedente art. 6, punto 6, l’Impresa consegna polizza fideiussoria di €. n. , in data emesso dalla ( / ), riferito ad anni tre (3 ) Tale garanzia rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Questura/Reparto/Scuola operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dalla Questura Catanzaro, sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l’appalto ad altra ditta in danno della contraente.
2. La garanzia prevede, così come previsto dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Questura Catanzaro. L’Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas - sportello Ministero dell’Interno – IBAN XX00X0000000000000000000000 o di altro Istituto indicato dal Fondo di Assistenza durante l’esecuzione del contratto.
Garanzia di esecuzione. A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il contraente ha costituito con polizza n. del ………. emessa da …………. una garanzia di esecuzione per una somma pari ad € NON COMPILARE nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di gara, da intendersi, qui, integralmente recepito. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti. La cauzione prestata dal contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta del contraente, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art. 9, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’Agenzia avrà reso nota, al contraente, l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Agenzia ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
Garanzia di esecuzione. L'Assuntore è tenuto a costituire, all'atto della stipula del contratto, una garanzia di esecuzione nei termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal pre- sente capitolato e contratto di appalto, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell'Assuntore o cattiva esecuzione del servizio. La polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di e- sclusione dalla gara: − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; − l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice ri- chiesta scritta del Committente; − la durata per tutto il periodo contrattuale, ovvero fino all'esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancanza di tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fide- iussione. La garanzia resta vincolata, come previsto dall'art. 113, comma 2, della decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita all'Assuntore al termine del contratto e dopo che l'Assuntore abbia concluso i propri obblighi con- trattuali (compresi quelli assicurativi e contributivi), come risulta dall'approvazione del certificato di collaudo finale, e solo dopo l'avvenuta consegna dei beni immobili al Committente tramite appo- sito verbale sottoscritto dalle parti. Ogni qualvolta la garanzia sia ridotta ai sensi della precitata norma, l'Assuntore si impegna a fornire alla Amministrazione i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussio- ne. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per le spese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di di- chiarazione giudiziale, ferm...
Garanzia di esecuzione. L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 113 del Codice. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed eventualmente le penali per i ritardi stabilite nel contratto. La polizza è progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 113 del Codice. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, e di cedere a terzi i crediti del Servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione.
Garanzia di esecuzione. A garanzia dell’esecuzione del contratto, la Società, per il tramite del socio privato titolare di azioni con obbligo di prestazioni accessorie, ha prestato una garanzia fideiussoria di € accertate nell’esercizio finanziario 2009, mediante polizza fideiussoria n.
Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. La garanzia definitiva dovrà essere valida per tutta la durata della assistenza tecnica full risk mesi 60, a partire dalla data del relativo collaudo.
Garanzia di esecuzione. L‟aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l’esecuzione nella misura e nei modi previsti dall‟art. 103 del Codice.
Garanzia di esecuzione. Anteriormente alla stipula del contratto di appalto a garanzia degli adempimenti derivanti dal presente incarico, l’aggiudicataria è tenuta a costituire una garanzia di esecuzione pari al 5% dell’importo contrattuale. La garanzia può essere costituita con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di esecuzione resterà vincolata fino a servizio ultimato e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale controversia.