NOTE PRELIMINARI
Condizioni Generali
NOTE PRELIMINARI
Il mutuoBancoPosta è un mutuo fondiario disciplinato dall’art. 38 e ss. della Legge 385/93, diretto a persone fisiche che abbiano sottoscritto la richiesta per il tramite di Poste Italiane S.p.A.
Il Mutuo BancoPosta è un finanziamento a medio/lungo termine finalizzato all’acquisto, alla ristrutturazione di un immo- bile ad uso abitativo o alla concessione di liquidità. Inoltre può essere concesso con finalità di surroga o di sostituzione più liquidità per mutui precedentemente stipulati con altro Ente erogante.
Le percentuali massime di finanziamento sono le seguenti:
– in caso di acquisto e di sostituzione mutuo più liquidità, fino all’ 80% del valore commerciale dell’immobile finanziato;
– fino all’80% del valore commerciale dell’immobile finanziato per mutui parametrati al Tasso BCE, erogati per il solo acquisto dell’abitazione principale;
– in caso di surroga, fino all’80% del valore commerciale dell’immobile finanziato;
– in caso di liquidità, fino al 55% del valore commerciale dell’immobile sul quale verrà iscritta l’ipoteca;
– in caso di ristrutturazione, il 100% del costo delle spese di ristrutturazione da eseguire indicate in preventivo, purché non superino il 40% del valore dell’immobile.
Per la concessione del finanziamento, che avviene ad insindacabile giudizio dalla Deutsche Bank S.p.A.1, è necessaria una iscrizione ipotecaria di primo grado per un valore pari al 150% della somma mutuata.
Per le tipologie di mutuo offerto si rinvia al Foglio Informativo e al Documento di Sintesi del mutuo BancoPosta
In caso di “surroga attiva” (trasferimento di un mutuo da altra Banca ai sensi dell’art. 8 comma 4-bis della legge 2 aprile 2007 n. 40) al Cliente mutuatario non sono addebitate spese ed il mutuatario beneficia inoltre di tutte le agevolazioni fiscali espressamente previste dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.
Il tasso applicato al finanziamento (valido anche per il periodo di preammortamento) è costituito dalla somma di un para- metro rilevato mensilmente dal mercato dei capitali e di uno spread, indicato nel foglio informativo vigente.
Il valore del tasso (T.A.N.) applicato al mutuoBancoPosta richiesto è quello risultante, secondo i parametri di riferimento considerati, alla data della stipula del relativo atto. Il rimborso del mutuoBancoPosta avviene mediante l’addebito men- sile delle rate effettuato il giorno 27 di ogni mese sul Conto BancoPosta del mutuatario; la prima rata può essere mag- giorata degli interessi di preammortamento.
È prevista la possibilità di estinguere il contratto anticipatamente, senza alcuna commissione o penale, ad eccezione che per il mutuo concesso con finalità di sola liquidità, la cui commissione è dell’1%
Per ogni approfondimento riguardante il prodotto, si rimanda, comunque, alla lettura del Foglio Informativo relativo a tut- te le tipologie di Mutuo BancoPosta a disposizione presso gli Uffici Postali e sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
1 Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all’Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta all’ attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il “T.U.B.”);
CONDIZIONI GENERALI DEL MUTUO BANCOPOSTA
(ai sensi degli artt. 38 e ss. del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385).
Art. 1 – Nell’ambito delle presenti Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta (di seguito le “Condizioni Generali”):
• con il termine “Finanziamento” si intende l’operazione creditizia posta in essere con il contratto di mutuo (di seguito il “Contrat- to”) - al quale le presenti Condizioni Generali vengono allega- te sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanzia- le – al fine di procedere all’acquisto od alla ristrutturazione del- l’immobile ad uso abitativo meglio descritto nel Contratto;
• con il termine “Parte Mutuataria” si intende/ono il/i soggetto/i beneficiario/i del Finanziamento che sia/no intestatario/i di un conto BancoPosta presso Poste Italiane S.p.A., sul quale sia domiciliato almeno un accredito dello stipendio o della pensio- ne (per i lavoratori dipendenti e per i pensionati) nonché i suoi/loro successori e/o aventi causa;
• con il termine “Banca” si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale socia- le Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizio- ne nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Iscrit- ta all’Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank – soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG – iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, sog- getto che eroga il Finanziamento ai sensi degli artt. 38 e ss. del
D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il “T.U.B.”);
• con il termine “Fideiussore”, si intende/ono il/i soggetto/i terzo/i prestatore/i di garanzie personali;
• con il termine “Garante”, si intende/xxx il/i soggetto/i terzo/i costituente/i ipoteca.
Art. 2 – L’importo del Finanziamento viene erogato al momento della stipula del Contratto medesimo. Detto importo, al netto del- l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e delle spese di istruttoria e di perizia, viene costituito immediata- mente dalla Parte Mutuataria in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi che il Contratto pone a carico di essa Parte Mutuataria. La Banca procede allo svincolo del deposito cauzionale infruttife- ro, solo una volta che la Parte Mutuataria abbia dato prova del perfezionamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 4 del T.U.B., della garanzia ipotecaria prevista dal Contratto e del per- fezionamento della copertura assicurativa per i danni da incendio e rischi connessi di cui al successivo art. 8, comma 1, contestual- mente alla stipula dell’atto di mutuo.
Decorsi 60 giorni dalla data di stipula del Contratto senza che la Parte Mutuataria abbia fornito la prova di cui sopra, la Banca può considerare risolto il Contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo ritenga di concedere un nuovo termine, e resta autoriz- zata ad utilizzare le somme costituite in deposito cauzionale infrut- tifero per l’estinzione del Finanziamento.
La Banca può, inoltre, considerare risolto il Contratto, ai sensi del- l’art. 1456 cod. civ., qualora, prima dello svincolo del deposito cauzionale infruttifero, emergano circostanze di fatto o si scopra- no vizi dell’immobile concesso in garanzia di tale natura che, ove conosciuti prima dell’erogazione del Finanziamento, ne avrebbe- ro impedito la concessione.
Art. 3 – Il rimborso del Finanziamento deve essere effettuato in rate mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi o di sola quota interessi, ove convenuto e accettato in atto.
Art. 4 – Le singole rate di rimborso – per il pagamento delle qua- li la Banca non è tenuta ad inviare alcun avviso di scadenza – così come tutti gli altri importi eventualmente dovuti in forza del Con- tratto vengono corrisposti alla Banca, alle scadenze pattuite nel Contratto, mediante addebito automatico effettuato da Poste Ita- liane S.p.A. nel conto BancoPosta della Parte Mutuataria. A tal fine la Parte Mutuataria, in sede di richiesta del Finanziamento, impartisce a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione irrevoca- bile di addebito nel proprio conto BancoPosta. La Parte Mutuata- ria, sino alla totale estinzione del Finanziamento, è tenuta a: (i) mantenere acceso il conto BancoPosta su cui sono domiciliati sia l’addebito delle rate di rimborso del Finanziamento che (ove pre-
visto) l’accredito del proprio stipendio; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della Banca; (iii) precostituire sul detto conto BancoPosta la provvista necessaria per l’esecuzione dei suindicati addebiti. Poste Italiane
S.p.A. esegue gli addebiti così come indicatole dalla Banca e sen- za invio di alcuna contabile alla Parte Mutuataria, a condizione che alla scadenza di ciascuno dei suddetti addebiti il conto Ban- coPosta della Parte Mutuataria sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente a coprire per intero l’addebito stesso, ferma la responsabilità della Parte Mutuataria nei confronti della Banca per l’eventuale mancato pagamento. Con riferimento a detti adde- biti, per quanto qui non diversamente disciplinato, trovano appli- cazione le norme al riguardo previste nell’ambito della disciplina del conto BancoPosta.
In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Banca di richiedere il pagamento delle rate scadute e non ancora saldate nei modi che riterrà più opportuni.
Art. 5 – Il ritardato o parziale pagamento, anche di una sola rata, oltre i termini di cui all’art. 40, comma 2, del T.U.B., costituisce prova dell’insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ. e determina, quindi, la decadenza della stessa dal bene- ficio del termine ed il diritto della Banca di esigere l’immediato rim- borso del debito residuo per capitale, interessi – anche di mora, nella misura indicata nel terzo comma del presente articolo – ed accessori tutti.
Nel caso in cui la Parte Mutuataria, dichiarata decaduta dal bene- ficio del termine ai sensi del comma che precede con apposita comunicazione scritta, non proceda all’immediato rimborso del Finanziamento, la Banca, anche senza bisogno di pronuncia giu- diziale, può promuovere gli atti esecutivi per l’immediata soddisfa- zione di tutte le proprie ragioni creditizie scaturenti, a qualsiasi tito- lo, dal Contratto.
Gli interessi di mora per ritardato e/o mancato pagamento delle rate di rimborso sono calcolati su base annua in ragione di 2 pun- ti percentuali in più del tasso di interesse annuo in vigore al momento della scadenza della rata impagata e decorrono dalla stessa data di scadenza, di pieno diritto e senza bisogno di alcu- na intimazione né di messa in mora. Qualora il tasso dell’interes- se di mora, come sopra determinato, superi il limite massimo sta- bilito dalla legge 7 marzo 1996 n.108, e successive modifiche ed integrazioni, detto xxxxx sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo. Su tali inte- ressi non è consentita la capitalizzazione periodica.
La Banca accetta i pagamenti effettuati da un terzo solo previa rinunzia dello stesso – ai sensi dell’art. 1205 cod. civ. – alla surro- gazione in concorrenza coi diritti di credito della Banca sino all’in- tegrale estinzione di questi ultimi.
Art. 6 – Ferma la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., la Banca ha diritto di risolvere il Con- tratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi dei seguenti eventi a carico della medesima Parte Mutuataria:
a) ritardato pagamento delle rate, quando lo stesso si sia verifica- to almeno sette volte, anche non consecutive;
b) mancato o parziale pagamento, anche di una sola rata, dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza, anche se la stes- sa sia composta di soli interessi;
c) mancato immediato avviso alla Banca, da inoltrarsi per il trami- te di Poste Italiane S.p.A., di ogni cambiamento di residenza.
d) qualora il/i Mutuatario/i o l’eventuale Garante apporti/no modi- fiche alla destinazione ed alla consistenza dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
e) qualora il/i Mutuatario/i o l’eventuale Garante non mantenga/no in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’im- mobile sul quale viene concessa ipoteca;
f) qualora il/i Mutuatario/i o l’eventuale Garante alteri/no la condi- zione giuridica dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca ovvero costituisca/no servitù passive, modifichi/no od aggravi/no
quelle eventualmente preesistenti.
Art. 7 – Ferma la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., la Banca ha diritto di recedere dal Contrat- to per giusta causa al verificarsi di uno dei seguenti eventi a carico della Parte Mutuataria, del Garante o del Fideiussore:
a) accertamento di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali;
b) qualora risultino non veritiere le dichiarazioni rese circa la pro- pria consistenza patrimoniale per la concessione del Finanzia- mento;
c) diminuzione della propria consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del Contratto in misura tale da pregiudi- care il rimborso del Finanziamento;
d) qualora si accerti che la documentazione prodotta e le comuni- cazioni rese alla Banca non siano veritiere.
Tale diritto può essere esercitato dalla Banca entro 60 giorni dal momento in cui la stessa sia venuta a conoscenza degli eventi di cui al comma che precede.
Art. 8 – La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante sono tenuti ad assicurare, a propria cura e spese, dalla data di stipula del Contrat- to e fino alla totale estinzione del Finanziamento, l’immobile sul quale viene concessa ipoteca contro i danni causati da incendio, caduta del fulmine, scoppio del gas e rischi connessi, per un valo- re inizialmente pari al Finanziamento e comunque mai inferiore al debito residuo, presso una primaria compagnia di assicurazioni, con appendice di vincolo di 1° grado a favore della Banca fino alla concorrenza del credito residuo da questa vantato nei confronti della Parte Mutuataria, restando inteso che tale vincolo, qualora conforme alle caratteristiche richieste, è da intendersi sin d’ora accettato dalla Banca per quanto occorrer possa nei confronti di chiunque. A tal fine, la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante sono tenuti a consegnare alla Banca la relativa polizza e la sua appen- dice di vincolo. Detta polizza dovrà essere del tipo a “Premio Uni- co Anticipato”. La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante sono tenuti, altresì, ad esibire, ogniqualvolta ne vengano richiesti, le rice- vute dei premi di assicurazione pagati. In ogni caso, alla Banca è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dei premi, ove non vi abbiano provveduto la Parte Mutuataria o l’e- ventuale Garante, con l’obbligo per questi ultimi di provvedere immediatamente, a semplice richiesta, al rimborso di quanto paga- to dalla Banca a tale titolo.
Al fine di soddisfare l’obbligo di cui al comma che precede, la Par-
te Mutuataria o l’eventuale Garante, in sede di richiesta del Finan- ziamento, possono aderire, in qualità di assicurati, alla polizza assicurativa “Incendio” stipulata da Poste Italiane S.p.A. con pri- xxxxx Compagnia Assicurativa a copertura dei danni cagionati all’immobile sul quale viene concessa ipoteca da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, onda sonica, urto veico- li stradali o natanti, fumo e rischi connessi, con vincolo di 1° grado a favore della Banca fino alla concorrenza del credito residuo da questa vantato nei confronti della Parte Mutuataria.
Per i mutui con percentuale di finanziamento superiore all’80% del valore dell’immobile, la Banca, in ottemperanza a quanto previsto della delibera CICR del 22 aprile 1995, ha sottoscritto con prima- ria Compagnia Assicurativa apposito contratto di assicurazione del credito fondiario.
Art. 9 – In caso di sinistro coperto dalle polizze di cui all’art. 8 che precede:
a) la Parte Mutuataria e l’eventuale Garante sono tenuti, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., a denunziare il sinistro alla compagnia di assicurazio- ni nei termini previsti nella relativa polizza e a darne comunica- zione alla Banca, mediante lettera raccomandata a/r, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro stesso;
b) la Banca ha il diritto di intervenire negli atti di accertamento del danno, nonché, ove lo ritenga opportuno, di promuovere tali atti, anche attraverso soggetti terzi, a spese della Parte Mutuataria;
c) tutte le somme spettanti alla Parte Mutuataria od all’eventuale Garante in forza delle coperture assicurative di cui all’art. 8 che precede si intendono cedute pro-solvendo alla Banca per l’e- stinzione o la riduzione del credito da quest’ultima vantato, a
fronte del Finanziamento, nei confronti della Parte Mutuataria. Ricorrendo una siffatta ipotesi – ferma restando la scadenza finale del Finanziamento – la Banca procede al ricalcolo del pia- no di ammortamento sulla base del debito residuo e ne dà comunicazione alla Parte Mutuataria;
d) per i danni non coperti da assicurazione resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per la Parte Mutuataria o per l’eventuale Garan- te di restituire nel primitivo stato l’immobile ipotecato che risulti danneggiato.
Art. 10 – La Parte Mutuataria e l’eventuale Garante dichiarano che l’immobile sul quale viene concessa ipoteca a fronte del Finanzia- mento è del tutto conforme alla licenza edilizia originaria e/o a quel- la in sanatoria e che sullo stesso non gravano vincoli, gravami, pesi od oneri di qualsiasi genere e natura diversi da quelli dichiarati dal- la stessa Parte Mutuataria e dall’eventuale Garante.
La Parte Mutuataria e l’eventuale Garante, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di risarcimento dei danni, sono tenuti a notificare senza indugio alla Banca qualunque mutamento nello stato di fatto o di diritto del bene ipotecato, qua- lunque azione che possa riguardare detto bene e qualunque mole- stia o turbativa del possesso.
La Banca ha diritto di ottenere un supplemento di garanzia o di pre- tendere l’immediato rimborso del Finanziamento, ove, per muta- menti del bene o per azioni intentate da terzi, ovvero per l’esisten- za sul bene stesso di vincoli, pesi o ipoteche diversi da quelli dichiarati, venga a risultare alterata o diminuita la garanzia ipoteca- ria di cui al Contratto.
Art. 11 – La Banca, previo avviso alla Parte Mutuataria, può in ogni momento far ispezionare l’immobile ipotecato da persone di sua fiducia. La Parte Mutuataria deve, se richiesta, prestare l’assisten- za ed i mezzi necessari al fine di consentire tale adempimento.
Art. 12 – La fideiussione eventualmente prestata nel Contratto è regolata dalle seguenti condizioni:
a) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi – anche moratori –, tasse, imposte, spese – anche di carattere giudiziario –, oneri ed accessori tutti, comun- que connessi al Finanziamento;
b) il Fideiussore è tenuto – nel caso in cui non sia un consumato- re ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 – a rimborsare alla Banca le somme che, da quest’ultima incassate in pagamento di obbligazioni garantite, debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indi- visibili anche nei confronti di successori o aventi causa;
d) il Fideiussore, nel corso della durata del Finanziamento, non può recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite;
e) la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe, totali o parziali, del Finanziamen- to, salvo che il Fideiussore, debitamente avvisato per iscritto dalla Banca, non abbia comunicato sempre per iscritto alla Ban- ca stessa, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
f) il Fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle condi- zioni patrimoniali della Parte Mutuataria ed, in particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca;
g) indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett. f), la Banca è comunque tenuta, a richiesta del Fideiussore, a comu- nicargli l’entità delle obbligazioni garantite, quale ad essa risul- tante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del Fideiussore del consenso scritto della Parte Mutuata- ria, ulteriori informazioni concernenti dette obbligazioni;
h) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso la Parte Mutuata- ria che tragga origine dal Finanziamento. Nel caso in cui il Fideiussore non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206, la Banca non è tenuta ad escutere la Parte Mutuataria, il Fideiussore medesi- mo o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall’art.
1957 cod. civ., che si intende qui espressamente derogato;
i) il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca e, nel solo caso in cui lo stesso non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del- la Parte Mutuataria, quanto dovuto alla Banca per capitale, inte- ressi – anche di mora – tasse, imposte, spese, oneri ed acces- sori tutti in connessione con il Finanziamento. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore è tenuto a pagare alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni poste a carico della Parte Mutuataria. L’eventuale decadenza di quest’ultima dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al Fideiussore;
j) nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate inva- lide, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca;
k) il Fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surro- ga che gli spetti nei confronti della Parte Mutuataria o di garan- ti, ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente soddisfatta;
l) la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, reale o personale, già esistente o che sia in seguito prestata a favore della Banca nell’interesse della Parte Mutua- taria;
m) quando vi sono più Fideiussori ciascuno di loro risponde per l’in- tero ammontare del debito garantito, anche se le fideiussioni sono state prestate in un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei Fideiussori è venuta a cessare o ha subito modificazione per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca;
n) qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica al Fideiussore è efficacemente operata dalla Banca all’indirizzo indicato dal Fideiussore all’atto della prestazione della garanzia o successi- vamente comunicato alla Banca per iscritto;
o) qualsiasi spesa – anche di carattere giudiziario – od onere comunque connesso alla fideiussione od alla sua escussione è a carico del Fideiussore.
Art. 13 – La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante, con l’espres- sa sanzione di risoluzione del Contratto in caso di inosservanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., sono tenuti a:
a) non apportare modifiche alla destinazione ed alla consistenza dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il pre- ventivo consenso scritto della Banca;
b) mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’immobile sul quale viene concessa ipoteca e, quindi, ad eseguire tutte le riparazioni occorrenti alla sua conservazio- ne e al suo miglioramento;
c) non alterare la condizione giuridica dell’immobile sul quale vie- ne concessa ipoteca ed, in particolare, a non costituire servitù passive né modificare od aggravare quelle eventualmente pree- sistenti.
La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante sono altresì tenute a sti- pulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi o ad eseguire ogni forma- lità richiesta dalla Banca che si rendessero necessari od opportu- ni in relazione al Finanziamento per la ricognizione, la migliore identificazione o l’accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute sia a rettifica di eventuali errori od omissioni. A tal fine, la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante con la firma del Contratto autorizzano le conseguenti annotazioni, trascrizioni, iscrizioni ed inserzioni.
Art. 14 – Sono poste a carico della Parte Mutuataria tutte le impo- ste, tasse e spese, inerenti e conseguenti al Finanziamento, ivi comprese quelle per la iscrizione, riduzione, restrizione e la cancel- lazione dell’ipoteca (ove questa sia espressamente richiesta con atto notarile) nonché per l’imposta sostitutiva come pure quelle relative alla copia in forma esecutiva del Contratto da consegnarsi alla Banca.
Art. 15 – La Banca si riserva di modificare le condizioni economi- che e/o normative del Contratto di Mutuo qualora sussista un giu- stificato motivo ai sensi dell’art. 118 del T.U.B. così come modifica- to dalla legge n. 248 del 4/8/2006. In tutti i casi di modifica la Ban- ca invierà una comunicazione scritta alla Parte Mutuataria presso
l’ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di 30 giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento del predetto avviso la Parte Mutuataria avrà facoltà di recedere dal Contratto di Mutuo senza alcuna pena- lità mantenendo in sede di estinzione del rapporto l’applicazione delle condizioni precedentemente in vigore. Nei casi in cui il TAN sia indicizzato secondo parametri la cui determinazione è effettua- ta da Istituzioni economiche e/o monetarie, le singole variazioni di tasso collegate a detti parametri non verranno comunicate.
La Parte Mutuataria potrà esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione alla Banca da effettuarsi a mezzo raccomandata.
Art. 16 – La Parte Mutuataria ha facoltà di estinguere anticipata- mente il Finanziamento, anche solo in misura parziale purché:
a) non sia inadempiente nei confronti della Banca riguardo agli obblighi dipendenti dal Contratto;
b) ne faccia richiesta scritta alla Banca, per il tramite di Poste Ita- liane S.p.A., almeno 30 giorni prima della data indicata da essa Parte Mutuataria per l’estinzione anticipata.
Non è dovuto alcun compenso per l’estinzione anticipata del Mutuo ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 40 del 2/4/2007 di conversione del
D.L. n. 7/2007. Parimenti non sarà richiesta alcuna penale di estin- zione per il “mutuo per sostituzione” e per il mutuo finalizzato all’ac- quisto e alla ristrutturazione di immobile abitativo diverso dalla “pri- ma casa”. In tal caso La Banca procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito residuo e ne darà comunica- zione alla Parte Mutuataria.
Art. 17 – Gli estratti del conto BancoPosta sul quale vengono perio- dicamente addebitate le rate, le registrazioni ed, in generale, le risultanze contabili della Banca relative al Finanziamento, salvo il caso di errore manifesto, fanno sempre prova, in qualsiasi sede e ad ogni effetto, del credito per capitale, interessi anche di mora, tas- se, imposte, spese, oneri ed accessori verso la Parte Mutuataria.
Art. 18 – La Banca può cedere a terzi il Contratto, ovvero ogni cre- dito dallo stesso derivante, unitamente alle relative garanzie reali o personali, avendo la Parte Mutuataria espresso il proprio preventi- vo consenso con la stipula del Contratto stesso. In tal caso, la Ban- ca è tenuta solamente a comunicare, per il tramite di Poste Italia- ne S.p.A., tale cessione alla Parte Mutuataria e al Fideiussore tra- mite lettera semplice, dovendosi ritenere tale forma di comunica- zione idonea e sufficiente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1264 cod. civ.
Art. 19 – La Parte Mutuataria, ove il Finanziamento sia oggetto di accollo, è tenuta a darne comunicazione alla Banca, consegnando quanto prima copia autentica del relativo atto; in mancanza di ciò il rilascio di qualsiasi tipo di quietanza, certificazione o comunica- zione non può essere effettuato a soggetto diverso dalla Parte Mutuataria.
Ai sensi dell’art. 1273, primo comma cod. civ., la Banca ha la facol- tà di aderire all’accollo come sopra comunicatole. Senza espressa dichiarazione scritta della Banca ex art. 1273, secondo comma cod. civ., l’accollo non produce liberazione dagli obblighi di cui al Contrat- to della originaria Parte Mutuataria. Al riguardo, si precisa che l’in- vio di qualsiasi tipo di quietanza, certificazione o comunicazione all’accollante non costituisce liberazione della Parte Mutuataria.
Art. 20 – Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria e dagli eventuali Garanti e/o Fideiussori con la stipula del Contratto si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli eventuali eredi, successori ed aventi causa, anche a titolo par- ticolare, che restano tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dal T.U.B.
Art. 21 – La Banca rimane totalmente estranea ad ogni e qualsia- si contestazione e controversia tra la Parte Mutuataria ed il sogget- to che procede alla vendita od alla ristrutturazione dell’immobile per cui è stato richiesto il Finanziamento.
Art. 22 – Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.
Esempio di Contratto di finanziamento garantito da ipoteca stipulato in atto unico
(ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 38 e seguenti)
Mutuo a tasso fisso, variabile, misto
Il giorno ……... del mese ………. dell’anno (segue descrizione)
in………………………………….……..........................davanti a me Dr. .................................................……………………………..
Notaio in ……………............................………………..…, iscritto presso il Collegio Notarile di e
senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti xxxxx- xxxxx, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti: quanto alla parte mutuante:
- la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01340740156, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Iscritta all’albo delle Banche, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’albo dei Gruppi Bancari, in persona del Signor ,
........................................... nato a………...........................
il… , domiciliato per questo atto presso la
sede legale della stessa Deutsche Bank S.p.A., il quale dichia- ra di intervenire nel presente atto nella sua qualità di procura- tore di quest’ultima, a ciò autorizzato in forza dei poteri al medesimo derivanti dalla procura speciale ricevuta dal Notaio Dr. …………………............................ in ….............................…
in data ………............................... n. ….........................……
che si allega in originale sotto la lettera “…”; (di seguito denominata la “Banca”);
quanto alla parte mutuataria:
- il/la Signor/a ,
nato/a a ……............................................ il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ; e
- il/la Signor/a ,
nato/a a ……............................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ;
che interviene/engono nel presente in qualità di consumatore/i, ai sensi dell’art. 25 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52;
(di seguito denominata anche la “Parte Mutuataria”);
se presenti fideiussori o datori di ipoteca diversi dalla Parte Mutuataria inserire la seguente parte:
quanto alla parte che presta la garanzia personale di cui al pre- sente atto:
il/la Signor/a ,
nato/a a …….................................................... il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ;
(di seguito denominata il/i “Fideiussore/i”);
quanto alla parte che costituisce la garanzia reale di cui al presen- te atto:
- il/la Signor/a ,
nato/a a …….............................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ;
(di seguito denominata il/i “Garante/i”);
B) la Banca, esaminata la richiesta inoltrata dalla Parte Mutuata- ria e la documentazione da essa esibita, visti gli artt. 38 e ss. del T.U.B. e facendo affidamento sulla veridicità, completezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, patri- moniali e finanziarie ivi indicati, nonché sul rilascio delle garan- zie e sull’assunzione degli impegni tutti previsti nel presente atto, ha deciso di concedere alla Parte Mutuataria il finanzia- mento dalla stessa richiesto nei termini ed alle condizioni di seguito specificate;
tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art.1 – Premesse ed allegati.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostan- ziale del presente atto (di seguito anche il “Contratto”).
Art. 2 – Oggetto.
La Banca concede alla Parte Mutuataria, che accetta, a titolo di finanziamento ex artt. 38 e ss. del T.U.B. ed ai fini di cui al suc- cessivo art. 4, la somma di Euro (in lettere),
pari a Lit. (in lettere), (di seguito il “Finanziamen-
to”), al tasso di interesse di cui al successivo art. 8, ai patti e sot- to gli obblighi recati dalle norme di legge e dalle previsioni tutte di cui al Contratto ed, in particolare, delle Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta (di seguito anche le “Condizioni Generali di Finanziamento”) altresì riassunte nel Documento di Sintesi che, sottoscritte dalle Parti e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto la lettera “…” e la lettera “…”. Le Parti, per espressa e con- corde rinunzia, esonerano me Notaio dalla lettura delle sopracci- tate Condizioni Generali di Finanziamento e del Documento di Sintesi, dichiarando di conoscerli, accettarli e approvarli integral- mente.
Art. 3 – Erogazione.
L’intero importo del Finanziamento viene erogato tramite accredi- to sul conto n. 0020900955 partita n. acceso presso il
Centro Processing della Banca e, pertanto, la Parte Mutuataria dichiara di ricevere detto importo, rilasciandone con il presente atto, ampia quietanza liberatoria.
La Parte Mutuataria autorizza la Banca a dedurre e trattenere dal- l’importo così erogato gli importi relativi:
- alle spese di istruttoria e di perizia di cui al successivo art. 13;
- all’imposta sostitutiva di cui al successivo art. 15.
Art. 4 – Scopo.
La Parte Mutuataria e la Banca danno atto che il Finanziamento è finalizzato all’acquisto/alla ristrutturazione del …
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile descritto all’ultimo comma del successivo art.10
detti comparenti (di seguito anche le Parti), della cui identità per- sonale io Notaio sono certo, premettono che:
A) lla Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca un finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito il “T.U.B.”), da destinare all’acquisto/alla ristrutturazione del …..........…
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile meglio descritto all’ultimo comma del successivo art.10;
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:
seguente bene immobile adibito ad uso abitativo:...........................
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile descritto alla lettera A) delle premesse
e che, pertanto, ai sensi dell’art.121, comma 4, lettera e) del T.U.B., al Finanziamento non è applicabile la normativa di cui al Titolo VI, Capo II, del T.U.B., relativa al credito al consumo.
Art. 5 – Deposito cauzionale.
La Parte Mutuataria costituisce il Finanziamento, al netto degli importi di cui al precedente art. 3, in deposito cauzionale infruttife- ro presso la Banca, a garanzia dell’integrale e puntuale adempi- mento degli obblighi posti dall’art. 8 del Contratto e dagli artt. 2 e 8 delle Condizioni Generali di Finanziamento a carico della Parte Mutuataria. Tale deposito cauzionale infruttifero, a parziale dero- ga di quanto previsto all’art. 2 delle Condizioni Generali di Finan- ziamento, verrà svincolato in data odierna secondo quanto previ- sto al successivo art. 6.
La Parte Mutuataria prende atto che, decorso inutilmente il termi- ne di cui all’art. 2, comma 3 delle Condizioni Generali di Finanzia- mento, la Banca potrà comunque avvalersi della facoltà ivi prevista di considerare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Art. 6 – Svincolo del deposito cauzionale.
La Parte Mutuataria autorizza fin d’ora ed irrevocabilmente la Banca a disporre lo svincolo dell’importo del Finanziamento costi- tuito in deposito cauzionale infruttifero mediante l’accredito dello stesso sul conto corrente bancario/conto BancoPosta n. ……..
nel caso in cui lo svincolo avvenga direttamente a favore della Parte Xxxxxxxxxx, aggiungere la seguente previsione:
intestato alla Parte Mutuataria presso ,
nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appalta- tore e l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previ- sione:
intestato a …………………………...........…… presso ,
a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene immobile descritto all’ultimo comma del successivo art.10,
nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appalta- tore e l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previ- sione:
… secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura iniziale è pari al … %
Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indi- pendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gen- naio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggio- rando di ….. punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispetti- vamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settem- bre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo imme- diatamente precedente) diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quotidiani sopra- citati, per tasso XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURI- BOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se neces- sario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indica- ta dai tre istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito).
Ove il risultato di tali conteggi determini una variazione del tasso applicato, la Banca procederà al ricalcolo dell’importo delle rate di rimborso del Finanziamento sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del Finanziamento. Tale nuovo importo verrà applicato a tutte le rate non ancora scadute alla data di ricalcolo.
intestato a ……………………..........………… presso ….........….., a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene
immobile descritto alla lettera A) delle premesse,
una volta che la Parte Mutuataria abbia dato prova della realizza- zione degli eventi di cui al precedente art. 5.
Art.7 – Rimborso del Finanziamento.
La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successo- ri e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza dal beneficio del termine - a rimborsare il Finanziamento in numero …… anni, mediante il pagamento di numero rate mensili, di cui la prima rata con scadenza il
…..........… e l’ultima il …............… .
L’importo di ciascuna rata sarà comprensivo della quota capitale e degli interessi convenuti ed accettati nella misura di cui al suc- cessivo art.8, come da piano di ammortamento quivi allegato sot- to la lettera “. ”
Posto che la prima rata del piano d’ ammortamento ha scadenza il….......…, si precisa che la stessa ammonta ad Euro …….........…
(in lettere), in quanto è comprensiva degli interessi, calcolati al tasso di cui al successivo art. 8, maturati sull’intero capitale eroga- to dalla data odierna di stipula fino alla predetta data di scadenza. Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il gior- no 27 di ciascun mese, sul conto BancoPosta n. pres-
so la………………………………………………….. intestato alla Parte Mutuataria. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria dan- no atto che quest’ultima, al momento della richiesta del Finanzia- mento, ha dato a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione scrit- ta ed irrevocabile di addebito delle rate di rimborso del Finanzia- mento sul citato conto BancoPosta.
Art. 8 – Interessi.
Sul Finanziamento la Parte Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca interessi che saranno da quest’ultima calcolati sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Finanziamento, ….
in caso di mutui a tasso fisso aggiungere la seguente previsione:
… secondo un tasso annuo nominale di interesse fisso, la cui misura è pari al … %.
Detto tasso di interesse rimarrà fisso ed invariabile per l’intera durata del Finanziamento.
in caso di mutui a tasso variabile aggiungere la seguente previsione:
in caso di mutui a tasso misto con tasso iniziale di ingresso fisso aggiungere il seguente testo:
secondo un tasso di interesse nominale annuo fisso, la cui misu- ra iniziale è pari al … %.
Il tasso di interesse sopra indicato rimarrà fisso ed invariabile per un periodo di due / cinque / dieci anni e, quindi, sino al ...........….
Allo scadere di tale periodo biennale / quinquennale / decennale e dei successivi di uguale durata in cui il Finanziamento viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell’allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r entro 30 ( trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà optare per la conver- sione della tipologia di tasso di interesse applicato al periodo bien- nale / quinquennale / decennale antecedente, a scelta tra il cd. “tasso di interesse variabile” ed il cd. “tasso di interesse fisso”, calcolati come in appresso.
Ove, invece, la Parte Mutuataria non eserciti il diritto di opzione di cui al precedente capoverso, al Finanziamento continuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. “tasso di interesse variabile” ovvero il cd. “tasso di interesse fisso”), calcolato/rical- colato come in appresso.
Sia nell’ipotesi di esercizio del diritto di opzione della Parte Mutua- taria per la conversione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio dello stesso, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:
xxxxx di interesse fisso determinato dalla Banca maggiorando di
..... punti percentuali per anno il tasso IRS (Interest Rate Swap) a 2 / 5 / 10 anni ISDA BENCHMARK RATES – rilevato, alle ore 11,00 di Bruxelles, l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del prece- dente periodo biennale / quinquennale / decennale, diffuso sul cir- cuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis. tasso di interesse variabile determinato dalla Banca, maggioran- do di … punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURI- BOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comi- tato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Commit- tee), l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antece- dente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale/decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EU- RIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rileva- zione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal sum- menzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quo- tidiani sopracitati, per tasso XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione.
Tale tasso di interesse, nel periodo via via di riferimento, verrà poi
ricalcolato automaticamente il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggiorando di ….. punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertan- to, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavora- tivo immediatamente precedente), diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURI- BOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazio-
tidiani sopracitati, per xxxxx XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione.
Tale tasso di interesse, nel periodo via via di riferimento, verrà poi ricalcolato automaticamente come indicato nel secondo capover- so del presente articolo.
La Banca e la Parte Mutuataria danno atto pertanto che l’importo delle rate di rimborso del Finanziamento potrà variare in base alle variazioni del tasso di interesse applicabile al Finanziamento ai sensi del presente articolo, e che il suo ricalcolo verrà operato direttamente dalla Banca.
ne sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Qualo- ra non fosse possibile rilevare il tasso XXXXXXX secondo le
modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai tre istituti di credi- to italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito).
in caso di mutui misto con tasso iniziale di ingresso variabile, aggiungere il seguente testo:
secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura iniziale è pari al ….%.
Detto tasso di interesse sopra indicato verrà ricalcolato automati- camente ed indipendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggiorando di ….. punti percentuali per anno la quotazio- ne del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestio- ne l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamen- te, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo immediata- mente precedente), diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURIBOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dal- la Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai tre istituti di credito italia- ni maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attual- mente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito).
Allo scadere del periodo biennale / quinquennale / decennale e quindi alla data del ……. e dei successivi di uguale durata in cui il Finanziamento viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell’allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, dando- ne comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà optare per la conversione della tipologia di tasso di interesse, applicato al periodo biennale / quinquennale / decennale antece-
La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che l’I.S.C. – Indicatore Sintetico di Costo – relativo al mutuo in oggetto è pari al….........
Art. 9 – Interessi di Mora.
Ove la Parte Mutuataria non proceda al pagamento integrale del- le rate di rimborso, oppure lo effettui con ritardo sulle rispettive scadenze, dovrà pagare sulle somme insolute interessi di mora da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettiva- mente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta (anche parzialmente) impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigo- re, ai sensi dell’art. 8, al momento della scadenza della rata rima- sta impagata (anche parzialmente), maggiorato di 2 punti percen- tuali per anno.
Qualora il tasso degli interessi di mora, come sopra determinato, superi il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996
n.108 e successive modifiche e integrazioni, detto xxxxx sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrisponden- te a tale limite massimo.
Sugli interessi di mora come sopra determinati la Banca non pro- cederà alla capitalizzazione periodica.
Rimane fermo, comunque, il diritto della Banca di far valere in ogni modo le proprie ragioni di credito.
Art. 10 – Garanzie.
A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti in capo alla Parte Mutuataria in dipendenza del Contratto ed, in particolare, del rimborso del Finanziamento, del pagamento degli interessi, anche di mora, come determinati nella misura di cui ai precedenti articoli 8 e 9, delle tasse, delle imposte, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle di cui all’art. 2855, primo comma cod. civ. - vengono costituite a favo- re della Banca, che accetta, le garanzie di cui in appresso.
La Parte Mutuataria/il/i Garante/i costituisce/no ipoteca conven- zionale di primo grado sostanziale sull’immobile descritto in calce al presente articolo (di seguito l’ “Immobile”), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro (in lettere).
dente, scegliendo tra il cd. “tasso di interesse variabile” ed il cd. “tasso di interesse fisso”, calcolati come in appresso.
Ove, invece, la Parte Mutuataria non eserciti il diritto di opzione di cui al precedente capoverso, al Finanziamento continuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. “tasso di interesse variabile” ovvero il cd. “tasso di interesse fisso”), calcolato/rical- colato come in appresso.
Sia nell’ipotesi di esercizio del diritto di opzione della Parte Mutua- taria per la conversione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio dello stesso, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:
in caso di mutui a tasso variabile/misto aggiungere il seguente testo:
fermo restando che tale somma si intende adeguata di diritto, ai sen- si e per gli effetti dell’art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorren- za dell’intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clausole di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Finanziamento previste nel Contratto. Quest’ultima clausola dovrà essere inserita, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscrizione, cosicché l’adeguamento si verifichi automaticamente.
xxxxx di interesse fisso determinato dalla Banca maggiorando di
..... punti percentuali per anno il tasso IRS (Interest Rate Swap) a
2 / 5 / 10 anni ISDA BENCHMARK RATES – rilevato, alle ore 11,00 di Bruxelles, l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del prece- dente periodo biennale / quinquennale / decennale, diffuso sul cir- cuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis. tasso di interesse variabile determinato dalla Banca, maggioran- do di … punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURI- BOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comi- tato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Commit- tee), l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antece- dente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale/decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EU- RIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rileva-
L’ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizio- ni, accessioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell’Immobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l’Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte inficiare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di: …………...........
Per ogni quinto del debito originario che abbia estinto, la Parte Mutuataria avrà diritto di chiedere, a propria cura e spese, la ridu- zione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell’art. 39, comma 5 del T.U.B..
zione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal sum-
menzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quo- se presenti fideiussori continuare con la seguente previsione:
Il/i Fideiussore/i intervenendo nel presente atto si costituisce/ono fideiussore/i solidale/i della Parte Mutuataria nei confronti della Banca, sino alla concorrenza della somma di Euro ………………
(in lettere) per l’adempimento delle obbligazioni tutte poste a cari- co della Parte Mutuataria dal Contratto, nonché di eventuali pro- roghe o rinnovazioni, anche tacite, del Finanziamento. La fideius- sione è regolata dalle norme riportate all’art. 12 delle Condizioni Generali di Finanziamento.
inserire la descrizione dell’immobile concesso in garanzia
…………………………………………..............................................
Art. 11 – Decadenza dal beneficio del termine.
Fermo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto.
Art. 12 – Formula Esecutiva.
In caso di mancato integrale e puntuale pagamento degli importi
nel caso in cui il mutuo si riferisca all’acquisto o alla ristrut- turazione della cd. “prima casa” continuare con la seguente previsione
Al riguardo, la Parte Mutuataria e la Banca con il presente atto chiedono espressamente di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali stabilite dal citato D.P.R., avendo il Finanziamento durata maggiore di diciotto mesi;
- Agli effetti fiscali, la Parte Mutuataria dichiara che il Finanzia- mento viene concesso per :
• l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e relative pertinenze (“prima casa” quale definita dalla norma- tiva vigente per l’applicazione di aliquota ridotta in sede di tra- sferimento di immobili);
Pertanto, in relazione al Finanziamento, si applica l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre n.601, nella misura ridotta dello 0,25% sull’ammontare complessivo del Finanzia- mento, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all’art.1- bis, comma 6 del DL 168/2004 (conv. in L.191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell’art.2 del DL 220/2004 (conv. In L. 257/2004).
dovuti dalla Parte Mutuataria in ragione del Finanziamento, la Banca potrà procedere coattivamente contro essa Parte Mutuata-
xxx e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in virtù della copia esecu- tiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.
Art. 13 – Condizioni Economiche.
Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI, Capo I del T.U.B. (artt. 115 e ss.) e delle relative norme di attuazione, la Parte Mutuataria dichiara di aver preso visione dei Fogli Informativi e del Documen- to di Sintesi relativi al Mutuo BancoPosta.
Per ciascuno degli adempimenti in appresso indicati, la Parte Mutuataria accetta di pagare alla Banca le seguenti somme:
- per l’istruttoria della pratica relativa alla concessione del Finanzia- mento e per la perizia dell’Immobile: Euro (in lettere);
- per ogni invio della comunicazione periodica ex art.119 del T.U.B.: Euro (in lettere);
- per ogni invio della cosiddetta certificazione interessi: Euro
….......…..(in lettere);
- per ogni invio di un eventuale duplicato della cosiddetta certifi- cazione interessi: Euro (in lettere);
- per ogni dichiarazione della Banca a comprova della sussisten- za di credito: Euro (in lettere);
- per ogni comunicazione diversa dalle precedenti inviata dalla Banca: Euro (in lettere);
- per gli adempimenti conseguenti all’accollo del Finanziamento da parte di un terzo: Euro (in lettere);
- per ogni lettera di assenso – sempre che ne ricorrano i relativi presupposti – a riduzione e restrizione dell’ipoteca: Euro
…….............(in lettere);
Il pagamento delle somme dinanzi indicate avverrà tramite adde- bito sul conto di cui al precedente art. 7. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria danno atto che quest’ultima, al momento della richiesta del Finanziamento, ha dato apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito sul citato conto BancoPosta.
La Banca e la Parte Mutuataria danno atto che, fermo quanto pre- visto all’art. 16 delle Condizioni Generali di Finanziamento, la par- te Mutuataria potrà procedere al rimborso anticipato, totale o par- ziale, del Finanziamento senza dover corrispondere alcun com- penso aggiuntivo a favore della Banca.
Art. 14 – Modifica delle condizioni economiche.
La Parte Xxxxxxxxxx prende atto ed accetta espressamente che -
Resta inteso che in caso di dichiarazione falsa o mendace cir- ca la destinazione del Finanziamento, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interesse e simili).
- le spese, gli onorari ed i diritti notarili del presente atto, ivi com- presi quelli relativi al rilascio di una copia del Contratto in forma esecutiva per la Banca e di una copia autentica per la Parte Mutuataria, nonché quelli relativi alle formalità di iscrizione, annotazione e cancellazione ipotecaria.
Saranno a carico della Parte Mutuataria anche gli eventuali mag- giori oneri derivanti dalla decadenza della stessa dal beneficio del termine, dalla risoluzione del ovvero dal recesso dal Contratto.
La Parte Mutuataria dispone ed autorizza sin d’ora la Banca a dedurre e trattenere dal Finanziamento, successivamente alla sua erogazione, l’importo dell’imposta sostitutiva nella misura in vigo- re al momento della stipula del presente atto, fermo restando l’ob- bligo per essa Parte Mutuataria di rimborsare alla Banca gli impor- ti che quest’ultima fosse chiamata a versare all’amministrazione finanziaria in relazione ad eventuali maggiorazioni di detta impo- sta qualora il finanziamento dovesse rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (con. In L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta dell’art. 2 del DL 220/2004 (“Decreto Correttivo”).
Art. 16 – Elezione del domicilio.
Agli effetti del presente atto e per ogni diverso effetto di legge, le Parti contraenti eleggono il seguente domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 cod. civ. e dell’art. 30 cod. proc. civ.:
- la Banca, anche agli effetti della iscrizione ipotecaria ex art.39, comma 1 del T.U.B., presso la propria sede, in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 - XXXXXX;
- la Parte Mutuataria, il/i Garante/i ed il/i Fideiussore/i presso l’in- dirizzo di residenza dichiarato nel presente atto o successiva- mente comunicato alla Banca, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con lettera raccomandata a/r.
Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere piena ed esatta conoscenza del loro contenuto.
ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 5 del T.U.B. - la Ban- , ca si riserva di modificare le condizioni economiche e/o normative
del Contratto di Mutuo qualora sussista un giustificato motivo ai
sensi dell’art.118 del T.U.B., così come modificato dalla legge
n.248 del 4/8/2006 e relative disposizioni di attuazione che si devono intendere interamente richiamate nel presente atto.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili del decre- to legislativo 6 settembre 2005, numero 206 (Codice del consu- mo), in quanto applicabili.
Art. 15 – Tasse, imposte, spese, oneri ed accessori.
Tutte le tasse, le imposte, gli oneri, le spese e gli accessori del presen- te atto (e di quelli conseguenti) e del Finanziamento sono a carico del- la Parte Mutuataria. In particolare, in capo a quest’ultima gravano: l’imposta sostitutiva ex art. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973
n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni, cui il Finanzia- mento è soggetto, nell’aliquota del ...........% pari a Euro ……… (in lettere);
Luogo Data
Firma del Notaio rogante Firma della Parte Mutuataria Firma del Garante/i
Firma del Fideiussore/i Firma della Banca
Esempio di Contratto di finanziamento garantito da ipoteca stipulato in atto unico
(ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 38 e seguenti)
Mutuo a rata costante e durata variabile
Il giorno ............ del mese ...................... dell’anno ........................
in davanti a
me Dr. ..............................................................................................
Notaio in iscritto pres-
so il Collegio Notarile di e
senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti xxxxx- xxxxx, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti: quanto alla parte mutuante:
- la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01340740156, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Iscritta all’albo delle Banche, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’albo dei Gruppi Bancari, in persona del Signor ,
...........................................nato a…….............................…
il… , domiciliato per questo atto presso la
sede legale della stessa Deutsche Bank S.p.A., il quale dichia- ra di intervenire nel presente atto nella sua qualità di procura- tore di quest’ultima, a ciò autorizzato in forza dei poteri al medesimo derivanti dalla procura speciale ricevuta dal Notaio Dr. …………........................……….. in …...............................…
in data ……...........................….. n. …................................……
che si allega in originale sotto la lettera “. ”;
(di seguito denominata la “Banca”); quanto alla parte mutuataria:
- il/la Signor/a ,
nato/a a ……............................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ; e
- il/la Signor/a ,
nato/a a ….........................................…... il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ;
che interviene/engono nel presente in qualità di consumatore/i, ai sensi dell’art. 25 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52;
(di seguito denominata anche la “Parte Mutuataria”);
se presenti fideiussori o datori di ipoteca diversi dalla Parte Mutuataria inserire la seguente parte:
quanto alla parte che presta la garanzia personale di cui al pre- sente atto:
il/la Signor/a ,
nato/a a ……...................................................... il ,
residente in ……, Codice Fiscale ………, ;
(di seguito denominata il/i “Fideiussore/i”);
quanto alla parte che costituisce la garanzia reale di cui al presen- te atto:
- il/la Signor/a ,
nato/a a …..............................................…... il ,
residente in ,
Codice Fiscale ………, ;
(di seguito denominata il/i “Garante/i”);
detti comparenti (di seguito anche le Parti), della cui identità per- sonale io Notaio sono certo, premettono che:
A) la Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca un finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito il “T.U.B.”), da destinare all’acquisto/alla ristrutturazione del ……
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile meglio descritto all’ultimo comma del successivo art.10;
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:
seguente bene immobile adibito ad uso abitativo:...........................
…………………………………......................…(segue descrizione)
B) la Banca, esaminata la richiesta inoltrata dalla Parte Mutuata- ria e la documentazione da essa esibita, visti gli artt. 38 e ss. del T.U.B. e facendo affidamento sulla veridicità, completezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, patri- moniali e finanziarie ivi indicati, nonché sul rilascio delle garan- zie e sull’assunzione degli impegni tutti previsti nel presente atto, ha deciso di concedere alla Parte Mutuataria il finanzia- mento dalla stessa richiesto nei termini ed alle condizioni di seguito specificate;
tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art.1 – Premesse ed allegati.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostan- ziale del presente atto (di seguito anche il “Contratto”).
Art. 2 – Oggetto.
La Banca concede alla Parte Mutuataria, che accetta, a titolo di finanziamento ex artt. 38 e ss. del T.U.B. ed ai fini di cui al suc- cessivo art. 4, la somma di Euro ……….. (in lettere), pari a Lit. (in lettere), (di seguito il “Finanziamento”), al tasso di
interesse di cui al successivo art. 8, ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge e dalle previsioni tutte di cui al Contrat- to ed, in particolare, delle Condizioni Generali del Mutuo Banco- Posta (di seguito anche le “Condizioni Generali di Finanziamen- to”) altresì riassunte nel Documento di Sintesi che, sottoscritte dal- le Parti e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto la lette- ra “…” e la lettera “…”. Le Parti, per espressa e concorde rinun- zia, esonerano me Notaio dalla lettura delle sopraccitate Condi- zioni Generali di Finanziamento e del Documento di Sintesi, dichiarando di conoscerli, accettarli e approvarli integralmente.
Art. 3 – Erogazione.
L’intero importo del Finanziamento viene erogato tramite accredi- to sul conto n. 0020900955 partita n. acceso
presso il Centro Processing della Banca e, pertanto, la Parte Mutuataria dichiara di ricevere detto importo, rilasciandone con il presente atto, ampia quietanza liberatoria.
La Parte Mutuataria autorizza la Banca a dedurre e trattenere dal- l’importo così erogato gli importi relativi:
- alle spese di istruttoria e di perizia di cui al successivo art. 13;
- all’imposta sostitutiva di cui al successivo art. 15.
Art. 4 – Scopo.
La Parte Mutuataria e la Banca danno atto che il Finanziamento è finalizzato all’acquisto/alla ristrutturazione del ….................
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile descritto all’ultimo comma del successivo art.10
Nel caso in cui l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:
bene immobile descritto alla lettera A) delle premesse
e che, pertanto, ai sensi dell’art.121, comma 4, lettera e) del T.U.B., al Finanziamento non è applicabile la normativa di cui al Titolo VI, Capo II, del T.U.B., relativa al credito al consumo.
Art. 5 – Deposito cauzionale.
La Parte Mutuataria costituisce il Finanziamento, al netto degli importi di cui al precedente art. 3, in deposito cauzionale infruttife- ro presso la Banca, a garanzia dell’integrale e puntuale adempi- mento degli obblighi posti dall’art. 8 del Contratto e dagli artt. 2 e 8 delle Condizioni Generali di Finanziamento a carico della Parte Mutuataria. Tale deposito cauzionale infruttifero, a parziale dero- ga di quanto previsto all’art. 2 delle Condizioni Generali di Finan- ziamento, verrà svincolato in data odierna secondo quanto previ- sto al successivo art. 6.
La Parte Mutuataria prende atto che, decorso inutilmente il termi- ne di cui all’art. 2, comma 3 delle Condizioni Generali di Finanzia- mento, la Banca potrà comunque avvalersi della facoltà ivi prevista di considerare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Art. 6 – Svincolo del deposito cauzionale.
La Parte Mutuataria autorizza fin d’ora ed irrevocabilmente la Banca a disporre lo svincolo dell’importo del Finanziamento costi- tuito in deposito cauzionale infruttifero mediante l’accredito dello stesso sul conto corrente bancario/conto BancoPosta n. …......…..
nel caso in cui lo svincolo avvenga direttamente a favore della Parte Xxxxxxxxxx, aggiungere la seguente previsione:
intestato alla Parte Mutuataria presso ,
nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appalta- tore e l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previ- sione:
intestato a ………………………........………presso ,
a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene immobile descritto all’ultimo comma del successivo art.10,
nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appalta- tore e l’immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previ- sione:
intestato a …………………………......…… presso ,
a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene immobile descritto alla lettera A) delle premesse,
una volta che la Parte Mutuataria abbia dato prova della realizza- zione degli eventi di cui al precedente art. 5.
Art.7 – Rimborso e durata del Finanziamento.
La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successo- ri e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza dal beneficio del termine - a rimborsare il Finanziamento mediante il pagamento di numero …… rate men- sili costanti di importo fisso – salvo quanto di seguito previsto - concordato dalla Parte Mutuataria e dalla Banca in data odierna, pari ad Euro ...................................
L’importo di ciascuna rata sarà comprensivo della quota capitale e degli interessi convenuti ed accettati nella misura di cui al suc- cessivo art.8, come da piano di ammortamento quivi allegato sot- to la lettera “. ”
Posto che la prima rata del piano d’ ammortamento ha scadenza il….............…, si precisa che la stessa ammonta ad Euro
…........….....… (in lettere), in quanto è comprensiva degli interes- si, calcolati al tasso di cui al successivo art. 8, maturati sull’intero capitale erogato dalla data odierna di stipula fino alla predetta data di scadenza.
Tenuto conto che il tasso di interesse di cui al successivo art.8 è variabile, le oscillazioni dello stesso potranno incidere sulla dura- ta dell’ammortamento del Finanziamento sulla base delle pattui- zioni che seguono, riservandosi pertanto la Banca la facoltà, al variare del tasso di interesse, di procedere alla nuova determina- zione del numero delle rate residue e della conseguente durata del Finanziamento.
In nessun caso la durata del Finanziamento potrà essere inferio- re a 18 (diciotto) mesi .
La Banca e la Parte Mutuataria si danno atto che, qualora il tasso di interesse di cui al successivo art. 8, come ivi determinato, dovesse subire una variazione tale per cui l’ammortamento del Finanziamento - calcolato sulla base dell’importo di ciascuna rata convenuta ed accettata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 7 ed in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso - dovesse concludersi prima di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, la Banca, pre- via comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 giorni dal- la rilevazione di detta variazione, potrà procedere al ricalcolo del- l’importo delle rate residue di rimborso del Finanziamento, ridu- cendo, se del caso, l’ammontare delle stesse, sulla base delle nuove condizioni di tasso e della durata minima dei 18 mesi di cui al precedente capoverso.
In nessun caso la durata del Finanziamento potrà essere superio- re a 30 (trenta) anni.
Qualora il tasso di interesse di cui al successivo art. 8, come ivi determinato, dovesse subire una variazione tale per cui l’ammor- tamento del Finanziamento - calcolato sulla base dell’importo di
ciascuna rata convenuta ed accettata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 7 ed in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso - non dovesse concludersi entro la scadenza di anni 30 dalla stipula del Contratto, con il pagamento della pattuita ultima rata, la Parte Mutuataria si obbliga, sin d’ora, al pagamento della rata finale, la trecentosessantesima, dell’im- porto comprensivo di tutte le somme ancora dovute dalla Parte Mutuataria alla Banca in dipendenza del Contratto (ed, in partico- lare, della quota interessi e della quota capitale non ancora rim- borsate).
La Banca e la Parte Mutuataria si danno atto che, qualora l’impor- to di detta ultima trecentosessantesima rata dovesse superare la somma di Euro 10.000 (diecimila) - in dipendenza della sopracita- ta variazione di tasso - la Banca, previa comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi di detta variazione, potrà procedere al ricalcolo dell’importo delle residue rate di rimborso del Finanziamento, aumentando, se del caso, l’ammontare delle stesse - sulla base delle nuove condizioni di tasso, del residuo del debito del Finanziamento e della durata massima trentennale di cui al precedente capoverso.
Ferma restando l’ipotesi di cui ai precedenti capoversi, la Banca e la Parte Mutuataria si danno inoltre atto che, qualora il tasso di interesse di cui al successivo art. 8, come ivi determinato, doves- se subire una variazione tale per cui l’ammontare dei soli interes- si superi l’importo di ciascuna rata convenuta ed accettata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 7, in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso, la Banca, previa comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 (quindici) giorni dalla rilevazione di detta variazione, potrà procedere al rical- colo dell’importo delle rate di rimborso del Finanziamento – aumentando, se del caso, l’ammontare della stessa - sulla base delle nuove condizioni di tasso, del residuo del debito del Finan- ziamento e della durata massima trentennale di cui al precedente capoverso. Tale nuovo importo, così determinato, verrà applicato, salvo nuovo ricalcolo, a tutte le rate non ancora scadute alla data di comunicazione di detto ricalcolo.
Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il gior- no 27 di ciascun mese, sul conto BancoPosta n. ………..........……
intestato alla Parte Mutuataria. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria danno atto che quest’ultima, al momento della richie- sta del Finanziamento, ha dato a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito delle rate di rimbor- so del Finanziamento sul citato conto BancoPosta.
Art. 8 – Interessi.
Sul Finanziamento la Parte Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca interessi che saranno da quest’ultima calcolati sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Finanziamento, secondo un tasso annuo nominale di interes- se variabile, la cui misura iniziale è pari al … %
Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indi- pendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gen- naio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggio- rando di punti percentuali per anno la quotazione del tasso
EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispetti- vamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settem- bre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo imme- diatamente precedente) diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”. Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quotidiani sopra- citati, per tasso XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURI- BOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se neces- sario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indica- ta dai tre istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito).
La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che l’I.S.C. – Indicatore Sintetico di Costo – relativo al mutuo in oggetto è pari al…
Art. 9 – Interessi di Mora.
Ove la Parte Mutuataria non proceda al pagamento integrale del- le rate di rimborso, oppure lo effettui con ritardo sulle rispettive
scadenze, dovrà pagare sulle somme insolute interessi di mora da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettiva- mente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta (anche parzialmente) impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigo- re, ai sensi dell’art. 8, al momento della scadenza della rata rima- sta impagata (anche parzialmente), maggiorato di 2 punti percen- tuali per anno.
Qualora il tasso degli interessi di mora, come sopra determinato, superi il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996
n.108 e successive modifiche e integrazioni, detto xxxxx sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrisponden- te a tale limite massimo.
Sugli interessi di mora come sopra determinati la Banca non pro- cederà alla capitalizzazione periodica.
Rimane fermo, comunque, il diritto della Banca di far valere in ogni modo le proprie ragioni di credito.
Art. 10 – Garanzie.
A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti in capo alla Parte Mutuataria in dipendenza del Contrat- to ed, in particolare, del rimborso del Finanziamento, del paga- mento degli interessi, anche di mora, come determinati nella misura di cui ai precedenti articoli 8 e 9, delle tasse, delle impo- ste, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle di cui all’art. 2855, primo comma cod. civ. - ven- gono costituite a favore della Banca, che accetta, le garanzie di cui in appresso.
La Parte Mutuataria/il/i Garante/icostituisce/no ipoteca convenzio- nale di primo grado sostanziale sull’immobile descritto in calce al presente articolo (di seguito l’ “Immobile”), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro (in lettere) fermo restando che
tale somma si intende adeguata di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clauso- le di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Finanzia- mento previste nel Contratto. Quest’ultima clausola dovrà essere inserita, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscri- zione, cosicché l’adeguamento si verifichi automaticamente.
L’ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizio- ni, accessioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell’Immobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l’Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte inficiare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di: ………..........….
Per ogni quinto del debito originario che abbia estinto, la Parte Mutuataria avrà diritto di chiedere, a propria cura e spese, la ridu- zione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell’art. 39, comma 5 del T.U.B..
se presenti fideiussori continuare con la seguente previsione:
Banca potrà procedere coattivamente contro essa Parte Mutuata- ria e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in virtù della copia esecu- tiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.
Art. 13 – Condizioni Economiche.
Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI, Capo I del T.U.B. (artt. 115 e ss.) e delle relative norme di attuazione, la Parte Mutuataria dichiara di aver preso visione dei Fogli Informativi e del Documen- to di Sintesi relativi al Mutuo BancoPosta.
Per ciascuno degli adempimenti in appresso indicati, la Parte Mutuataria accetta di pagare alla Banca le seguenti somme:
- per l’istruttoria della pratica relativa alla concessione del Finan- ziamento e per la perizia dell’Immobile: Euro (in
lettere);
- per ogni invio della comunicazione periodica ex art.119 del T.U.B.: Euro (in lettere);
- per ogni invio della cosiddetta certificazione interessi: Euro
….....………. (in lettere);
- per ogni invio di un eventuale duplicato della cosiddetta certifi- cazione interessi: Euro (in lettere);
- per ogni dichiarazione della Banca a comprova della sussisten- za di credito: Euro (in lettere);
- per ogni comunicazione diversa dalle precedenti inviata dalla Banca: Euro (in lettere);
- per gli adempimenti conseguenti all’accollo del Finanziamento da parte di un terzo: Euro (in lettere);
- per ogni lettera di assenso – sempre che ne ricorrano i relativi presupposti – a riduzione e restrizione dell’ipoteca: Euro
….....………. (in lettere);
Il pagamento delle somme dinanzi indicate avverrà tramite adde- bito sul conto di cui al precedente art. 7. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria danno atto che quest’ultima, al momento della richiesta del Finanziamento, ha dato apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito sul citato conto BancoPosta.
La Banca e la Parte Mutuataria danno atto che, fermo quanto pre- visto all’art. 16 delle Condizioni Generali di Finanziamento, la par- te Mutuataria potrà procedere al rimborso anticipato, totale o par- ziale, del Finanziamento senza dover corrispondere alcun com- penso aggiuntivo a favore della Banca.
Art. 14 – Modifica delle condizioni economiche.
La Parte Xxxxxxxxxx prende atto ed accetta espressamente che - ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 5 del T.U.B. - la Ban- ca si riserva di modificare le condizioni economiche e/o normative del Contratto di Mutuo qualora sussista un giustificato motivo ai sensi dell’art.118 del T.U.B., così come modificato dalla legge
n.248 del 4/8/2006 e relative disposizioni di attuazione che si devono intendere interamente richiamate nel presente atto.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili del decre- to legislativo 6 settembre 2005, numero 206 (Codice del consu- mo), in quanto applicabili.
Art. 15 – Tasse, imposte, spese, oneri ed accessori.
Tutte le tasse, le imposte, gli oneri, le spese e gli accessori del presente atto (e di quelli conseguenti) e del Finanziamento sono a carico della Parte Mutuataria. In particolare, in capo a quest’ul- tima gravano:
- l’imposta sostitutiva ex art. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni, cui il Finanziamento è soggetto, nell’aliquota del % pari a Euro
….....………. (in lettere);
Il/i Fideiussore/i intervenendo nel presente atto si costituisce/ono fideiussore/i solidale/i della Parte Mutuataria nei confronti della
Banca, sino alla concorrenza della somma di Euro ………………
(in lettere) per l’adempimento delle obbligazioni tutte poste a cari- co della Parte Mutuataria dal Contratto, nonché di eventuali pro- roghe o rinnovazioni, anche tacite, del Finanziamento. La fideius- sione è regolata dalle norme riportate all’art. 12 delle Condizioni Generali di Finanziamento.
inserire la descrizione dell’immobile concesso in garanzia
………………………………..............................................…………
Art. 11 – Decadenza dal beneficio del termine.
Fermo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto.
Art. 12 – Formula Esecutiva.
In caso di mancato integrale e puntuale pagamento degli importi dovuti dalla Parte Mutuataria in ragione del Finanziamento, la
nel caso in cui il mutuo si riferisca all’acquisto o alla ristrut- turazione della cd. “prima casa” continuare con la seguente previsione
Al riguardo, la Parte Mutuataria e la Banca con il presente atto chiedono espressamente di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali stabilite dal citato D.P.R., avendo il Finanziamento durata maggiore di diciotto mesi;
- Agli effetti fiscali, la Parte Mutuataria dichiara che il Finanzia- mento viene concesso per :
• l’acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione e relative pertinenze (“prima casa” quale definita dalla normati- va vigente per l’applicazione di aliquota ridotta in sede di tra- sferimento di immobili);
Pertanto, in relazione al Finanziamento, si applica l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre n.601, nella misura ridotta dello 0,25% sull’ammontare complessivo del Finanzia- mento, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all’art.1- bis, comma 6 del DL 168/2004 (conv. in L.191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell’art.2 del DL 220/2004
(conv. In L. 257/2004).
Resta inteso che in caso di dichiarazione falsa o mendace cir- ca la destinazione del Finanziamento, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interesse e simili).
- le spese, gli onorari ed i diritti notarili del presente atto, ivi com- presi quelli relativi al rilascio di una copia del Contratto in forma esecutiva per la Banca e di una copia autentica per la Parte Mutuataria, nonché quelli relativi alle formalità di iscrizione, annotazione e cancellazione ipotecaria.
Saranno a carico della Parte Mutuataria anche gli eventuali mag- giori oneri derivanti dalla decadenza della stessa dal beneficio del termine, dalla risoluzione del ovvero dal recesso dal Contratto.
La Parte Xxxxxxxxxx dispone ed autorizza sin d’ora la Banca a dedurre e trattenere dal Finanziamento, successivamente alla sua erogazione, l’importo dell’imposta sostitutiva nella misura in vigo- re al momento della stipula del presente atto, fermo restando l’ob- bligo per essa Parte Mutuataria di rimborsare alla Banca gli impor- ti che quest’ultima fosse chiamata a versare all’amministrazione finanziaria in relazione sia ad eventuali maggiorazioni di detta imposta qualora il finanziamento dovesse rientrare nelle fattispe- cie di cui all’art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (con. In L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta dell’art. 2 del DL 220/2004 (“Decreto Correttivo”).
Art. 16 – Elezione del domicilio.
Agli effetti del presente atto e per ogni diverso effetto di legge, le Parti contraenti eleggono il seguente domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 cod. civ. e dell’art. 30 cod. proc. civ.:
- la Banca, anche agli effetti della iscrizione ipotecaria ex art.39, comma 1 del T.U.B., presso la propria sede, Xxxxxx xxx Xxxxx- xxxxx 0, 00000 - XXXXXX;
- la Parte Mutuataria, il/i Garante/i ed il/i Fideiussore/ipresso l’in- dirizzo di residenza dichiarato nel presente atto o successiva- mente comunicato alla Banca, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con lettera raccomandata a/r.
Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere piena ed esatta conoscenza del loro contenuto.
, Luogo Data
Firma del Notaio rogante Firma della Parte Mutuataria Firma del Garante/i
Firma del Fideiussore/i Firma della Banca
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) FORNITA DA POSTE ITALIANE S.P.A.
Ai fini del rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati perso- nali (art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 detto Codice in materia di protezione dei dati personali), Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, viale Europa n. 190 (di seguito “Poste Italiane”), Titolare del trattamento relativo al Mutuo BancoPosta,
INFORMA
- che i dati personali rilasciati dai richiedenti il Mutuo e dall’eventuale Garante/
Fideiussore (definiti dalla legge Interessato), sono necessari al Tito- lare per fornire i servizi finanziari richiesti nell’ambito dei rapporti con gli stessi instaurati;
- che tra tali dati possono rientrare anche quelli che la legge definisce “sensibili”1, dei quali il Titolare può eventualmente venire a cono- scenza in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal- l’Interessato, ad esempio in caso di sottoscrizione di copertura assi- curativa;
- che i dati personali sono pertanto trattati per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rap- porto con l’Interessato relativo al Mutuo BancoPosta ed al rappor- to assicurativo (ad esempio raccolta e trasmissione a Deutsche Bank delle richieste di mutuo, nonché gestione delle procedure di accreditamento ed addebito in conto);
b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamen- ti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: legge sull’usura, legge sull’antiriciclaggio, etc.);
c) finalità funzionali all’attività di Poste, di società del Gruppo e di altre società, che tratteranno i dati solo a seguito di specifico consenso dell’Interessato. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dal Xxxx- lare, indagini di mercato, eseguite direttamente oppure attraver- so l’opera di società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.; promozione e vendita di prodotti e servizi del Titolare o di terzi, effettuate, mediante l’analisi delle sue preferenze, attraverso lettere, contatti telefonici, invio di materiale pubblicitario o attraverso fax, posta elettronica, sms ed altri sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore.
- che i dati sono trattati, con idonee procedure manuali o strumenti anche elettronici, dal personale appartenente alla struttura del Tito- lare addetto all’accettazione di sportello e alla Business Unit Banco- Posta presso le sedi centrali e distaccate, nei limiti dell’esecuzione delle operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento del con- tratto di Mutuo BancoPosta. Tali soggetti sono stati nominati Incari- cati ed hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, con particola- re riferimento all’adozione delle misure di sicurezza.
- che per alcune operazioni o servizi richiesti il Titolare può essere tenuto a comunicare i dati personali ad altri soggetti2, eventualmen- te anche all’estero, e può avvalersi di società esterne3 che svolgo- no alcune attività per conto del Titolare, in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi del trattamento.
L’elenco aggiornato dei soggetti terzi e delle società esterne che inter- vengono nell’esecuzione del trattamento dei dati personali e quello dei Responsabili del trattamento è comunque disponibile presso la Business Unit BancoPosta, di Poste Italiane S.p.A., Xxxxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx;
- che il consenso che chiediamo di esprimere, con l’apposizione del- la firma nell’apposito spazio relativo alla “manifestazione di consen- so al trattamento dei dati personali” riportato sul modulo di richiesta Mutuo BancoPosta, si riferisce all’esigenza del Titolare di comuni- care i suoi dati a società terze, che operano in qualità di Titolari autonomi, che tratteranno i dati nell’ambito delle attività strettamen- te necessarie alle operazioni e ai servizi richiesti, anche con riferi- mento alle operazioni aventi ad oggetto dati sensibili.
L’art. 7 del d.lgs 196/03 riconosce all’Interessato il diritto di chiedere al
Titolare del trattamento conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamen- to; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti, responsabili, incari- cati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire a conoscenza dei dati dei richiedenti o dell’eventuale Garante/Fidejussore; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per fini promozionali.
Responsabile interno del trattamento è la Direzione Operazioni della Busi- ness Unit BancoPosta di Poste Italiane, ubicata presso la sede legale del- la società stessa, alla quale rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) FORNITA DA DEUTSCHE BANK S.P.A.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito anche “Codice”), Deutsche Bank S.p.A. dichiara quanto segue
1. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
1.1 Per le finalità di cui al successivo punto 5, la Banca può venire in possesso di, e trattare, dati personali dell’interessato (ad esempio: i dati anagrafici, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la solvi- bilità economica, ecc.).
1.2 Può accadere inoltre che, in relazione a specifiche operazioni o ser- vizi richiesti dall’interessato (ad esempio: accensione di polizze vita, erogazione di mutui assistiti da assicurazione, ovvero pagamento, tra- mite bonifici od altri ordini, di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili), la Banca venga in possesso di dati dell’interessato che il Codice definisce come “sensibili” (cioè idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le con- vinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’ade- sione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere reli- gioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato). Per il loro trattamento, il Codi- ce richiede il consenso dell’interessato da manifestarsi in modo specifi- co e per iscritto.
2. FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente pres- so l’interessato ovvero presso terzi (ad esempio: soggetti che dispongo- no ordini di bonifico a favore dell’interessato, sistemi di informazione creditizia relativamente a richieste di finanziamento dell’interessato, ecc.), nel qual caso le informazioni di cui alla presente sono fornite all’in- teressato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale informativa può non comprendere gli elementi già noti al soggetto che fornisce i dati e non è dovuta nei casi previsti dalla legge.
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Deutsche Bank S.p.A., con sede in Piaz- za del Calendario 3, 20126 Milano, capitale sociale Euro 310.659.856,26, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al registro delle imprese di Milano 01340740156, aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi, iscritta all’albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank (di seguito “gruppo DB”), a sua volta iscritto all’albo dei gruppi bancari. La Deutsche Bank S.p.A. è una società soggetta all’attività di direzione e coordina- mento della Deutsche Bank AG (di seguito “DB AG”), con sede in Francoforte (Repubblica Federale Tedesca) e fa parte del gruppo mondiale di quest’ultima (di seguito “gruppo DB AG”).
4. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento dei dati è il Preposto “pro-tempore” alla Macro Divisione PCAM.
5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’interessato sono trattati nell’ambito della normale attività bancaria e finanziaria (oltre alle attività connesse e strumentali)
1 cioè “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazio- ni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
2 ad esempio periti per la valutazione dell’immobile
3 ad esempio soggetti che prestano servizi bancari, finanziari, assicurativi o riassicurativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento o che comunque sono destinatari o trami- te dell'esecuzione delle disposizioni impartite o richieste dalla clientela o comunque effettuate per conto della stessa; soggetti che prestano servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; soggetti che prestano servizi informatici e/o gestiscono reti informatiche per la trasmis- sione di comunicazioni concernenti operazioni della clientela; enti di tutela del credito; soggetti che prestano servizi di recupero crediti e società di factoring; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza; società controllate e collegate ai Titolari ai sensi dell'art. 2359 c.c.
della Banca e per le seguenti finalità:
5.1 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rappor- ti con l’interessato (ad esempio: acquisizione d’informazioni preliminari alla conclusione di un contratto con l’interessato, esecuzione d’opera- zioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l’inte- ressato, adempimento di specifiche richieste dell’interessato, ecc.);
5.2 finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi e da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esem- pio: Centrale Rischi, UIC-A.U.I., legge sull’antiriciclaggio, ecc).
5.3 adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa “antiriciclaggio” (D. Lgs. 56/2004).
6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
In relazione alle finalità sopraindicate, i dati personali dell’interessato possono essere trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riser- vatezza cui si è sempre ispirata l’attività della Banca, mediante elabora- zioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamen- te correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). L’appartenenza della Banca al gruppo DB AG comporta altresì che i dati personali dell’interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, possono essere detenuti anche su supporti informatici presso la DB AG.
7. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO AVERE ACCESSO AI MEDESIMI IN QUALITÀ DI RESPONSABILI OD INCARICATI DEL TRATTA- MENTO DI CUI È TITOLARE LA BANCA
7.1 In relazione alle finalità di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2, la Banca può comunicare i dati personali dell’interessato alle seguenti categorie di soggetti (italiani e stranieri):
• soggetti che svolgono attività strumentali o collegate alla gestione amministrativa del rapporto con l’interessato (ad esempio: sogget- ti che svolgono servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trat- tamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti od origi- nati dall’interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive rela- tive a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgo- no attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate all’interessato; sog- getti che svolgono servizi di registrazione dati tramite scansione, fotoriproduzione ed archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l’interessato; soggetti che prestano attività di assistenza telefonica in sede di esecuzione dei rapporti intratte- xxxx con l’interessato; soggetti che prestano servizi informatici a favore della Banca);
• soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi o servi- zi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);
• enti che rilevano rischi finanziari, al fine di alimentare le banche dati da loro gestite (c.d. “sistemi di informazioni banche ed enti finanzia- ri) in sede di valutazione delle richieste di finanziamento loro inoltra- te, a fini di contenimento del rischio creditizio, quali creditizie”), cui possono avere accesso i loro aderenti (altre:
- CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxx Xxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxxx – fax 000 0000000, tel. 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx (la quale raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendente- mente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
- CTC – Consorzio per la Tutela del Credito, viale Tunisia 50 – 00000 Xxxxxx – tel. 0266710235-29, fax 0000000000, www.ctcon- xxxx.xx (la quale raccoglie informazioni solo su rapporti di finanzia- mento morosi o a sofferenza);
- Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx; Recapiti utili: Servizio Tute- la Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interes- sati), Xxx X. Xxxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx – fax 000.000.000, tel. 000.000.000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx (Area Consuma- tori) (la quale raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rim- borsi);
• soggetti che svolgono attività di recupero crediti od esattori;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finan- ziari e dei soggetti finanziati;
• società di factoring, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad atti- vità di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti giuridici con l’interessato;
• autorità amministrative e giudiziarie;
• società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consu- lenza a favore della Banca;
• società del gruppo DB;
• DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati per- sonali dell’interessato a tali soggetti è dovuta al fatto che la Banca
è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazio- nare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giu- diziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG);
• società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà colle- gati all’uso dei prodotti o servizi richiesti dall’interessato.
7.2 In relazione alle finalità di cui al precedente punto 5.3, la Banca può comunicare i dati dell’interessato a soggetti terzi che offrono questo tipo di servizi, affinché verifichino presso l’interessato se la Banca abbia sod- disfatto le sue esigenze ed aspettative, o se esista una potenziale domanda per altri prodotti e servizi della Banca, di società del gruppo DB o del gruppo DB AG, o di terzi. In relazione alle medesime finalità, la Banca può comunicare i dati dell’interessato a soggetti terzi, al fine di consentire a questi ultimi di offrire all’interessato prodotti propri o di altri soggetti.
7.3 I soggetti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 trattano i dati dell’inte- ressato in qualità di titolari di un autonomo trattamento. Un elenco det- tagliato di tali soggetti è disponibile presso tutte le dipendenze della Banca.
7.4 In relazione alle finalità di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3 pos- sono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento di cui è titolare la Banca, i seguenti soggetti: i dipendenti o collaboratori esterni della Banca adibiti a servizi o uffici centrali o periferici, ovvero appartenenti a strutture esterne alla Banca, che svolgono servizi di vendita, di consulenza, di amministrazione (ad esempio: archiviazione, imbustamento, spedizio- ne, ecc.), contabili, di supporto (ad esempio: analisi creditizia, supporto legale, recupero crediti, assistenza informatica, ecc.), di controllo inter- no, ecc.
7.5 I dati personali dell’interessato non sono oggetto di diffusione (dovendosi intendere per tale il dare conoscenza dei dati personali del- l’interessato ad uno o più soggetti indeterminati).
8. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMEN- TO DEI DATI PERSONALI
8.1 Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato ed il loro trattamento da parte della Banca e dei soggetti cui la medesima li può comunicare per le finalità di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 sono neces- sari, quindi non possono essere negati od impediti dall’interessato, pena l’impossibilità per la Banca di fornire a quest’ultimo i servizi richiesti.
In mancanza del consenso dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali per le suddette finalità, la richiesta alla Banca, da parte dell’interessato, di specifici servizi od operazioni che richie- dono il trattamento di cui sopra deve intendersi come manifesta- zione del consenso dell’interessato medesimo all’effettuazione dei relativi trattamenti e comunicazioni dei suoi dati personali, per le finalità connesse e strumentali alla gestione dei servizi ed opera- zioni in questione.
8.2 Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato ed il loro trattamento da parte della Banca e dei soggetti cui la medesima li può comunicare per le finalità di cui al precedente punto 5.3 sono facoltativi.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO DI CUI ALL’ART. 7 DEL CODICE
Il Codice riconosce all’interessato i seguenti diritti:
• di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazio- ne in forma intelligibile;
• di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamen- to effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identi- ficativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
• di ottenere (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazio- ne agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (b) l’attestazione che le predette operazioni sono state porta- te a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• di opporsi, in tutto o in parte, (a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo del- la raccolta; (b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compi- mento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato può far valere i suddetti diritti scrivendo a Deutsche Bank S.p.A., Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, oppure presso una qua- lunque dipendenza della Banca.
Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – INFORMATIVA
(G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)
Come vengono utilizzati i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deon- tologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguar- dano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo con- sultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso la Deutsche Bank S.p.A.; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Xxx chiederà un altro prestito, un finanziamen- to, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consu- mo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finan- ziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informa- zioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso (tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra prece- dente informativa). In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simi- le presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx inoltrandolo alla:
DEUTSCHE BANK S.p.A.
Piazza del Calendario, 3 – 00000 XXXXXX XX e-mail: xxxxxxxxxx.xxxx@xx.xxx
e/o alle Società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
CTC – Consorzio per la Tutela del Credito, CRIF S.p.A., Experian Information Service S.p.A., SIA S.p.A.
Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessa- rio per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del con- tratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni cre- ditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzet- ta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipan- ti, di cui indichiamo di seguito le categorie.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debi- toria residuale, stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informa- zioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatez- za degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati possono essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipolo- gie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, anda- mento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale pre- senza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui Deutsche Bank S.p.A. aderisce sono gestiti da:
1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC – Consorzio per la Tutela del Credito, Viale Tunisia 50 – 00000 Xxxxxx, tel. 0266710235-29, fax 0000000000, xxx.xxxxxxxxx.xx / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo negativo / PARTECI- PANTI: banche, società finanziarie, società di leasing / TEMPI DI CON- SERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vede- re tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CRE- DIT SCORING: no.
2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxx Xxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxxx. Fax: 000 0000000, Tel.: 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, socie- tà finanziarie e società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI
DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto ripor- tata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si /
ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i pre- supposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesi- me finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito xxx.xxxx.xxx/…).
3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx X. Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx; Recapiti uti- li: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Xxx X. Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx – Fax: 000.000.000, Tel.: 000.000.000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, inter- mediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’atti- vità commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamen- to del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codi- ce deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCO- RING: si / ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell’Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere infor- mativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
4. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi
di importo contenuto (CICCR o Centrale rischi associativa) gestito da SIA S.p.A., Via X. Xxxxxxxxx, 26 – 20124 Xxxxxx, xxx. 00 00000, fax 00 00000000, sito internet: xxx.xxx.xx / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo posi- tivo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, intermediari iscritti nel- l’elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993 / TEMPI DI CONSERVA- ZIONE DEI DATI: 24 mesi per le persone fisiche (elevabili a 36 mesi), 36 mesi per le persone giuridiche / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società al preposto alla Divisione Private & Business Clients, oppu- re ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazio- ne dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legit- timi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa |
morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione |
ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione |
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) |
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizza- ti. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deon- tologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridot- to a 24 mesi: si veda il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) |
MBP Condizioni - MOD. 11215A - Edizione Marzo 2010