Erogazione. 1. Le sovvenzioni a fondo perduto sono erogate dall’Amministrazione regionale o dal Soggetto istruttore nel rispetto delle modalità e dei termini previsti nel Contratto di Investimento.
2. Le sovvenzioni sono erogate sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli piani di investimenti di cui si compone il complessivo Progetto, non inferiori al 30% dell’investimento ammesso, e sulla base di documentazione di spesa quietanzata. Su richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, il soggetto istruttore può erogare un’anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso.
3. Ad eccezione di quanto previsto in relazione all’ultimo stato di avanzamento, il soggetto istruttore entro 90 giorni continuativi, ai sensi del considerato 113 del Regolamento UE n. 1303/2013, dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all’erogazione del contributo. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal Soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto istruttore è tenuto a richiederli mediante comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione. L’Amministrazione regionale e/o il soggetto istruttore possono altresì prevedere l’effettuazione di sopralluoghi e/o la richiesta di perizie e valutazioni da parte di professionisti esterni, anche in occasione delle richieste di erogazione a valere su stati di avanzamento lavori intermedi, con oneri a carico del soggetto beneficiario.
4. A seguito della comunicazione di conclusione del piano e della richiesta di erogazione del saldo, il soggetto istruttore verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate, effettua il sopralluogo finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel Progetto e redige una relazione finale con la proposta di conferma, rideterminazione dell’aiuto o revoca. Sulla base della suddetta relazione, l’Amministrazione regionale adotta il provvedimento di concessione definit...
Erogazione. L’erogazione della borsa Erasmus avviene in due rate: la prima pari all’80% dopo che lo studente vincitore di una Borsa ha:
a. sottoscritto presso il KIRO il Contratto Xxxxxxx con l’Università Kore (in due copie originali);
b. acquisito l’approvazione e la sottoscrizione del proprio Learning Agreement for Studies (Before the Mobility) dal Referente Erasmus del corso di studi nel quale è immatricolato; la seconda, pari al 20%, a conclusione della mobilità, dopo avere presentato al KIRO, la seguente documentazione:
a. Learning Agreement for Studies ed eventuale modello di modifica del Learning Agreement for Studies, originale firmato e timbrato dal responsabile dell’Istituzione universitaria estera presso la quale ha svolto il periodo di studi;
b. Transcript of Records, certificato rilasciato dall’Istituto ospitante in originale con l’indicazione degli esami sostenuti e la relativa votazione;
c. Statement Period of Studies, documento che attesta le date effettive di arrivo e partenza presso l’Istituto ospitante dove è stata svolta la mobilità Erasmus. Alla fine del periodo della mobilità, in aggiunta alla presentazione della documentazione sopra elencata, lo studente deve obbligatoriamente compilare online il Rapporto Narrativo (Report online), ed effettuare il test di valutazione linguistica (assessment test) OLS, le cui mancate compilazioni e trasmissione potrebbero precludere il pagamento della seconda rata. Le eventuali erogazioni integrative MIUR, ERSU e UKE seguono gli stessi criteri della borsa di base.
Erogazione. L'erogazione del prestito si intende subordinata alla presentazione di documentazione probante, valida ai fini fiscali. L'Impresa, a richiesta, erogherà il prestito in forma anticipata, anche sulla base di preventivo di spesa. Resta inteso che, entro un ragionevole periodo di tempo, anche in relazione alla tipologia della richiesta, dovrà essere esibita la prevista documentazione fiscalmente valida. Qualora ciò non avvenisse, l'Impresa potrà richiedere la restituzione della somma erogata e degli interessi maturati sino a quella data.
Erogazione. Le fasce di riferimento F1, F2 ed F3 per l’erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e ss.mm.ii. Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall’AEEG. Per le Amministrazioni dotate di misuratore “monorario” verrà considerata un’unica fascia di riferimento (F0). Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i singoli contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica), ovvero l’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e ss.mm.ii. Il distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazione, sia dell’energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG. Ai sensi di quanto previsto alla delibera n. 199/11 e s.m.i., qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui l'Amministrazione l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento degli impianti dell'Amm...
Erogazione. 1. L’erogazione della formazione di base, trasversale e specialistica dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da rendere efficace l'intervento formativo erogato.
2. La formazione di base, trasversale e specialistica può: o essere svolta in aula o con affiancamento sul posto di lavoro o on the job o seminari o testimonianze o visite aziendali o partecipazioni a corsi, fiere e convegni o esercitazioni di gruppo o a distanza (FAD) sia in auto-apprendimento che in modalità e-learning.
3. In caso di formazione FAD e-learning, l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di tele-affiancamento (WEB) o video-comunicazione da remoto. Pagina21
4. Per l’erogazione della formazione –di base, trasversale o professionalizzante-, l’azienda potrà altresì avvalersi di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente presso la Regione o Provincia autonoma in cui si svolge l’attività formativa, oppure di strutture riconosciute da parte dell’Ente Bilaterale di cui all’art. 127
5. I processi formativi formali svolti all’interno dell’azienda dovranno comunque garantire l’erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e le competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.
Erogazione. Il Finanziatore erogherà al Consumatore l’Importo Totale del Credito dedotti: a) eventuali estinzioni di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, anche concessi in precedenza da Adv Finance S.p.A., per obbligo di legge o per volontà del Cliente; b) eventuali interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza effettiva ai sensi del successivo art. 3.4. Il Finanziatore provvederà alla estinzione dei prestiti e/o dei vincoli contestualmente alla erogazione del finanziamento, ovvero anche prima, nel caso in cui la rimozione preventiva si renda necessaria e/o essenziale per l’ottenimento del Benestare di cui al precedente art. 3.1.
Erogazione. La Camera di Commercio competente verificata la correttezza della rendicontazione, eroga all’impresa, entro 60 giorni dall’invio della rendicontazione on-line l’importo del voucher. Ai fini dell’erogazione del contributo, le spese effettive (IVA esclusa qualora prevista) devono essere uguali o superiori all’investimento minimo previsto dalla singola azione. Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore all’investimento minimo, il voucher decadrà. E’ responsabilità dell’impresa conservare la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile (“eseguito” o “pagato”). I documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla rendicontazione on line, sottoscritta con firma digitale.
Erogazione. IN ALTERNATIVA L’Istituto Finanziatore effettuerà l’Erogazione sul conto infruttifero n. </>, intestato al Prenditore, presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di </> – Sezione </>, Codice IBAN </>. Dell’Erogazione, come sopra effettuata a cura dell’Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione, al MIUR, al MEF e alla Regione </>.
Erogazione. L’erogazione è effettuata in una o più soluzioni. Qualora l’Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettua l’erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l’Ente può attingere esclusivamente per realizzare l’investimento finanziato.
Erogazione. Il contributo verra# liquidato in un'unica rata e dietro invio della rendicontazione delle spese approvate ed effettivamente sostenute. Non e# previsto un anticipo. La modalita# di erogazione e la eventuale documentazione richiesta a perfezionamento dell’erogazione del contributo saranno comunicate successivamente alla comunicazione di concessione del contributo stesso.