CAPITOLATO
CAPITOLATO
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DEGLI AUTOBUS DI PROPRIETA’ AZIENDALE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CIG: Z5A1D46131
ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione degli spazi pubblicitari, interni ed esterni, sugli autobus di proprietà della S.T.E.A.T. S.p.A. (di seguito: Steat) adibiti a servizio di trasporto pubblico locale, riportati nell’elenco, Allegato 1 al presente capitolato.
Detti autobus vengono utilizzati nei servizi urbani ed extraurbani prevalentemente svolti nel territorio della provincia di Fermo e Macerata: negli Allegati 2a) e 2b) vengono indicate le corse di TPL in cui, secondo l’attuale programma di esercizio, vengono utilizzati gli autobus, sia nel periodo scolastico che nel periodo estivo. Le corse indicate negli Allegati 2a) e 2b) devono intendersi come indicative: per ragioni di servizio, la Steat potrà modificare il piano di utilizzo degli autobus, senza che il Concessionario possa richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento.
Operando la Steat all’interno del consorzio Trasfer S.c.a r.l., titolare dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, le percorrenze attualmente affidatele potrebbero subire variazioni: qualora le predette variazioni comportassero una diminuzione delle percorrenze in misura superiore al 10%, il Concessionario potrà chiedere una proporzionale riduzione del canone.
ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
La durata dell'affidamento è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dal giorno di calendario in cui avverrà la sottoscrizione del verbale di consegna.
Tre mesi prima della scadenza, il concessionario dovrà trasmettere alla Steat l’elenco aggiornato delle pubblicità applicate con le scadenze contrattuali previste, nella medesima forma di cui all’Allegato 1.
Alla scadenza, il concessionario uscente dovrà rimuovere gli adesivi utilizzati per la pubblicità, lasciando gli autobus liberi da ogni residuo, provvedendo al ripristino dello stato di fatto originario dei mezzi utilizzati: si chiarisce che, in caso di inadempienza, oltre al rimborso dei costi che verranno sostenuti da Steat, saranno a carico del concessionario le eventuali tasse e sanzioni emesse dall’ente che percepisce detti importi.
In caso contrario, cioè qualora la stazione appaltante dovesse chiedere di non rimuovere gli adesivi applicati, anche questi ultimi verranno acquisiti da Steat, senza indennizzo od onere alcuno a carico di quest’ultima. In tal caso, gli adesivi dovranno essere riconsegnati in perfette condizioni manutentive, fatto salvo il naturale deperimento.
ART. 3 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità. Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità.
Si applica l’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
Il concessionario è obbligato ad eseguire direttamente tutti gli obblighi contrattuali assunti, con espresso divieto di subappalto, ad esclusione delle attività inerenti l’applicazione e la rimozione delle pellicole adesive. Qualsiasi atto diretto a nascondere l’evento (cessione del contratto/subappalto) fa sorgere in capo alla Steat il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri del Concessionario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Steat.
ART. 4 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
Steat può revocare o modificare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano norme o motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’applicazione di pubblicità.
ART. 5 - DECADENZA E RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
Oltre a quanto altrove stabilito nel presente capitolato, costituiscono causa di decadenza della concessione e conseguente risoluzione del contratto:
a) la mancata corresponsione di due rate consecutive del canone dovuto;
b) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico del Concessionario con la concessione e con il capitolato;
c) la mancata corretta manutenzione degli adesivi pubblicitari;
d) il mancato, tempestivo e corretto, versamento dell'imposta sulla pubblicità e degli altri tributi comunali dovuti;
e) il fallimento del Concessionario.
Nell'ipotesi di cui alla lettera e), la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale competente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a d), Steat, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto il concessionario inadempiente a formulare entro 5 (cinque) giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Qualora, entro il citato termine, il Concessionario non comunichi giustificazione alcuna ovvero le giustificazioni vengano ritenute non fondate e/o insufficienti, Steat intima per iscritto al concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'affidamento si intenderà automaticamente decaduto e risolto di diritto.
In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai commi precedenti, Steat sarà tenuta al rimborso di quanto pagato dal concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché, a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese, anche verso terzi, né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.
ART. 6 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO
Non è ammesso il recesso anticipato dal contratto.
ART. 7 - MATERIALE E SPAZI UTILIZZABILI
7.1 Materiale
La pubblicità dovrà essere realizzata esclusivamente mediante utilizzo di pellicola adesiva (materiale 3M serie 1080, x Xxxxx Supreme Cast o equivalenti, durata 5/7 anni) la cui applicazione dovrà essere effettuata tenendo conto delle limitazioni indicate all’art. 8 del presente Capitolato. Particolare attenzione dovrà essere posta sia alla qualità del materiale impiegato, sia al rispetto dei tempi di esposizione in relazione al tipo di materiale impiegato, sia alla cura e tecnica di rimozione della pellicola.
Detto materiale non dovrà mai coprire o ostruire feritoie, prese d’aria, sportelli vari presenti nella carrozzeria del bus o scritte di servizio (tipo “entrata – uscita”, numeri aziendali identificativi del veicolo, logo aziendale, loghi Regione Marche, marchio bus, vendita di biglietti a terra, ecc.). Tutte le operazioni dovranno essere effettuate in modo da evitare qualsiasi danno ai veicoli Aziendali o menomazione alla loro integrità.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, nei tempi indicati nell’offerta di gara (art. 3.2 del Disciplinare), alla manutenzione degli adesivi che verranno applicati nel corso della concessione.
La Steat si riserva la facoltà di richiedere documenti e informazioni nonché di effettuare controlli sia nella fase della installazione delle pellicole adesive, compresa la fase di sostituzione di quelle danneggiate, sia durante l’esecuzione dell’affidamento della concessione, al fine di verificarne le condizioni di manutenzione e conservazione: di tali controlli, verrà redatto apposito verbale in contraddittorio.
7.2 Spazi
Gli spazi pubblicitari sono concessi solo per l'utilizzo, lo sfruttamento e lo svolgimento delle attività espressamente e tassativamente indicate nel presente Capitolato.
La concessione ad uso pubblicitario degli autobus riguarda gli spazi utilizzabili all’interno ed all’esterno degli stessi, secondo le seguenti prescrizioni:
- gli spazi interni utilizzabili sono quelli compresi tra il tetto delle vetture ed il filo superiore dei finestrini;
- esternamente, potranno essere utilizzate anche le superfici vetrate, con le seguenti limitazioni:
- sul lato sx., dovranno essere lasciate libere dal vetro autista in avanti;
- sul lato dx., dovranno essere lasciate libere sulla porta anteriore e per circa 2 mt, per consentire la visibilità all’autista sugli incroci tra strade non perpendicolari tra loro;
- sui vetri individuati e predisposti come uscita di emergenza, con targhetta adesiva bifacciale (leggibile sia dall’interno sia dall’esterno) e martelletto frangivetro, la pellicola deve impegnare al massimo il 30% della loro superficie;
- gli altri vetri possono essere coperti integralmente.
Più in generale, il Concessionario potrà applicare la pubblicità secondo quanto consentito da leggi, regolamenti nonché dall'Ispettorato della MCTC e dalle altre competenti autorità.
È vietata l'attività pubblicitaria al di fuori degli spazi consentiti, pena la rimozione immediata della stessa, con recupero delle spese sulla cauzione versata, fatta salva ogni azione a risarcimento del maggior danno.
La Steat si riserva il diritto di utilizzare gli spazi interni degli autobus per l’affissione di proprie comunicazioni di servizio o agli utenti.
ART. 8 - SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELL' OCCUPAZIONE
Steat si riserva la facoltà di vietare, a suo insindacabile giudizio, l'esposizione di talune tipologie di messaggi pubblicitari.
In particolare non saranno ammessi messaggi pubblicitari: in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, contrarie al buon costume, pubblicità che siano collegate alla produzione o distribuzione di articoli, servizi o prodotti pornografici, pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani, lesive dei diritti costituzionali, in concorrenza con gli interessi di Steat. è altresì vietata la diffusione di messaggi promozionali di contenuto religioso, sindacale, politico, siano o meno collegati a partiti politici o a candidati ad elezioni di qualsiasi specie e, segnatamente, di messaggi pubblicitari relativi a campagne elettorali. Al fine di evitare spiacevoli contestazioni con i conseguenti disagi per le parti, Steat è disponibile ad una preventiva verifica della grafica predisposta per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
Steat non risponde del contenuto delle esposizioni pubblicitarie non conformi a norme di legge.
Steat ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito al Concessionario di tutte le spese relative e conseguenti.
Steat, qualora accerti almeno 3 (tre) violazioni ai divieti e/o alle inibitorie di cui al presente articolo, potrà, previa contestazione a mezzo Pec, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Concessionario, con conseguente incameramento dell’intera garanzia e salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Il Concessionario si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni contenute nei messaggi pubblicitari. Il Concessionario sarà altresì responsabile per ogni eventuale violazione del diritto d'autore, segno distintivo, logo, marchio, brevetto o quant'altro di diritto a terzi. Il Concessionario è inoltre l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente il messaggio pubblicitario nonché i prodotti ed i materiali ad esso collegati.
Il Concessionario riconosce non perseguibile la Steat per qualsiasi questione inerente i contenuti della pubblicità affissa, sollevandola da qualsiasi spesa legale ed assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte dì terze parti contro Steat, causate dalla pubblicazione delle pubblicità. In difetto, Steat avrà la facoltà di ritenere risolto ipso iure il contratto per fatto e per colpa del Concessionario, con le modalità e le conseguenze di cui al successivo art. 11.
ART. 9 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
Oltre a quanto stabilito nel presente capitolato, sono posti ad esclusivo carico del Concessionario, pena decadenza della concessione e risoluzione del relativo contratto, i seguenti obblighi ed oneri (compresi oneri formali, economici e spese):
a] la realizzazione della grafica e l’applicazione degli adesivi;
b] il mantenimento in perfetta efficienza delle pellicole adesive per tutta la durata della concessione;
c] gli interventi di riparazione: nel caso di segnalazione di pellicola danneggiata, l'intervento manutentivo e/o di ripristino dovrà essere svolto da apposito personale entro 96 ore (urgente) o 168 ore (ordinario) dalla chiamata/segnalazione di Steat a mezzo PEC, salvo il minor termine offerto in sede di gara;
d] il rispetto delle normative vigenti e delle limitazioni indicate all’art. 8 del presente Capitolato, in merito alla esposizione delle pubblicità;
e] la tempestiva riparazione di eventuali danni cagionati agli autobus in fase di montaggio e/o rimozione degli adesivi a seguito dell'utilizzo di materiali, solventi o altro; trascorsi 15 (quindici) giorni dalla formale messa in mora, da inviarsi a mezzo PEC, senza il Concessionario abbia provveduto, Steat provvederà direttamente alle riparazioni con addebito al Concessionario dei relativi costi;
f] il pagamento di tasse, imposte e tributi di ogni genere gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa: è inteso che Steat è sollevata da ogni responsabilità in caso di contestazioni da parte delle autorità competenti a qualunque titolo e per qualsiasi motivo;
g] rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti;
h] l'osservanza degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori, nonché per il rispetto di tutto quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.m.i.;
i] l’applicazione, nei confronti del proprio personale dipendente, di tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge previdenziali ed assistenziali vigenti, delle norme di sorveglianza sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
l] ricevere gli eventuali reclami degli inserzionisti e tenere indenne la Steat da ogni responsabilità in ordine al rapporto con gli stessi;
m] designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..;
n] il pagamento dell’imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.
La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato e con la diligenza professionale esigibile ai sensi dell’art. 1176 secondo comma c.c..
Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria e urgente, sarà contestata a mezzo PEC da Steat e il Concessionario sarà tenuto a porvi rimedio immediatamente.
In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, Steat provvederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese affrontate o dei danni subiti dalla garanzia di cui all’art. 13, oltre all’applicazione della prevista penale e fatta salva ogni azione a risarcimento del maggior danno.
Il concessionario ha l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza da parte di Steat.
Tutti gli obblighi a carico del concessionario sono inderogabili ed estesi a tutte le pubblicità applicate.
ART. 10 - CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
La concessione d'uso degli spazi pubblicitari è subordinata al pagamento a Steat da parte del concessionario, per tutta la durata della concessione, di un corrispettivo annuo in denaro, a titolo di canone offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara.
Con riferimento all'anno nel corso del quale è assegnata la concessione d'uso, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal giorno (compreso) di sottoscrizione del verbale di consegna e fino al 31 dicembre (compreso). Nell'anno di scadenza della concessione, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal 1 gennaio (compreso) e fino al giorno di scadenza (compreso).
Dal secondo anno solare, l'importo del canone dovuto sarà aumentato di una percentuale pari al 100% della variazione annuale, rilevata nel mese di dicembre dell'anno precedente, dell'indice I.S.T.A.T. relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Qualora nel periodo di durata della concessione il numero di autobus da adibire ad uso pubblicitario venga modificato, in aumento, il canone annuo di concessione verrà aumentato del 2% per ogni autobus, con il calcolo pro-rata per l’anno della modifica e per l’anno di scadenza della concessione, come sopra indicato.
Nel caso in cui si verifichi invece la necessità di diminuire il numero di autobus da adibire ad uso pubblicitario in misura superiore al 3% rispetto a quella inizialmente prevista negli Allegati 2a) e 2b), il canone annuo di concessione sarà proporzionalmente diminuito: anche con riferimento a tale circostanza, il calcolo pro-rata, per l’anno di modifica e per l’anno di scadenza della concessione, verrà effettuato come sopra indicato.
Le eventuali modifiche del canone annuo di concessione verranno attuate dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante.
Il canone è da intendersi pattuito tra le parti indipendentemente dalla quantità degli spazi pubblicitari che il Concessionario riuscirà a locare.
Qualora il Concessionario sottoscriva contratti di locazione di spazi pubblicitari, i cui inserzionisti vengano individuati o proposti da Steat, a quest’ultima sarà riconosciuto un ulteriore compenso percentuale pari al 20% sul fatturato realizzato dalla locazione, per ogni anno di contratto.
ART. 11 - PENALI
In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, all'impresa aggiudicataria possono essere inflitte penali che vanno da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo del 10 per cento del canone contrattuale annuo.
Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
a) Intervento di applicazione degli adesivi non eseguito a regola d’arte o comunque non rispettando le modalità indicate nel presente capitolato: Euro 200,00 per ogni contestazione, salvo risarcimento del maggior danno provocato dalla non corretta esecuzione della prestazione;
b) Inottemperanza al rispetto dei termini previsti per la rimozione e sostituzione degli adesivi di cui alla precedente lettera a): 1 per cento dell'importo contrattuale annuo per ogni giorno di ritardo per ogni adesivo;
c) Mancato rispetto dei tempi offerti in gara per l’effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e urgente degli adesivi: Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni inadempimento;
d) qualora, per responsabilità della Concessionaria, si rendesse necessario procedere d'ufficio ai lavori di cui alle lettere b) e c), oltre al rimborso dei relativi oneri, verrà applicata una penale nella misura fissa di € 100,00 per ogni contestazione;
e) Inottemperanza agli obblighi di evadere gli eventuali reclami degli utenti pervenuti alla Steat: € 50,00 per ogni giorno di ritardo superiore al terzo, dalla data della comunicazione da parte di Steat e per ogni contestazione;
f) Inottemperanza all’obbligo di invio dell’elenco degli adesivi installati: € 50,00 per ogni contestazione. In caso di inottemperanza di tale obbligo alla scadenza indicata all’art. 2 del presente capitolato: penale dell’1 per cento del canone contrattuale annuo per ogni giorno di ritardo;
g) Attuarsi delle circostanze di cui all’ultimo capoverso dell’art. 8: la Steat potrà disporre l’immediata risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. a mezzo Pec ed il Concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Steat una penale pari al doppio del canone annuo offerto in gara, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Verificandosi tale ipotesi, il Concessionario riconosce sin d’ora alla Steat l'insindacabile diritto di provvedere alla liberazione degli spazi medesimi di propria iniziativa e a proprie cure e spese.
Per ogni altra fattispecie non contemplata, la penale verrà determinata dal Direttore di Esercizio della Steat, nei limiti di cui al primo capoverso del presente articolo.
Steat può in qualunque momento e senza preavviso con propri incaricati disporre ispezioni sulle operazioni di installazione, di gestione e manutenzione degli adesivi ed effettuare controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro 7 (sette) giorni o in un termine inferiore, se necessario, ed indicato nella comunicazione di contestazione; qualora Steat ravvisi la sussistenza dei presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà opportuni.
Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'impresa aggiudicataria non proceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali, la Steat potrà rivalersi sulla cauzione.
L'applicazione delle penali non preclude alla Steat la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
Qualora i casi di constatata negligenza siano tali da rendere necessaria l’applicazione dell’art. 5 del presente Capitolato sarà facoltà di Steat, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la risoluzione del contratto, con l’applicazione di una penale pari al doppio del canone annuo offerto in gara, oltre all’esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei maggiori danni subiti.
ART. 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il canone di concessione dovrà essere versato a Steat in due rate semestrali, di pari importo, anticipate rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 luglio di ciascun anno solare, fatta salva la prima rata, che dovrà essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione della concessione. L'inadempienza relativa a due rate di canone consecutive costituisce causa di decadenza della concessione e risoluzione automatica del contratto.
Ogni anno, unitamente alla seconda rata, il Concessionario dovrà versare l’ulteriore compenso spettante alla Steat S.p.A. per l’eventuale aumento degli autobus su cui installare adesivi pubblicitari e sul fatturato eventualmente procacciato (cfr. art. 10).
Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l'applicazione degli interessi di mora pari al 2% su base annua sulle somme non versate.
È in facoltà di Steat rivalersi, per le somme eventualmente dovute dal concessionario, sulla cauzione.
ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA
La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e regolare adempimento degli obblighi e degli oneri previsti dal presente Capitolato ed in generale assunti a seguito dell'aggiudicazione della concessione oggetto della gara, nonché a garanzia sia del pagamento di eventuali penali, sia del risarcimento di ogni eventuale danno imputabile al Concessionario: essa è prevista a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 Codice Civile e, in caso di inadempimento del Concessionario, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del maggior danno. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione, di cui la Steat avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L'integrazione della cauzione dovrà avvenire nel termine improrogabile di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta inviata, a mezzo PEC, della Steat.
La garanzia dovrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi indicate. L'atto di fideiussione dovrà contenere, a pena di decadenza, le seguenti clausole: "la Banca provvederà, senza eccezione alcuna, al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte del Concedente"; "La Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 Cod. Civ., nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Cod. Civ."; "la presente garanzia si intende valida ed efficace sino a comunicazione scritta di svincolo da parte dell'Ente garantito da richiedersi a cura della società garante".
L’importo della garanzia deve permanere integra per tutta la durata della concessione. Nel caso di rivalsa sulla cauzione o sulla fidejussione, il Concessionario, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte di Steat, pena la risoluzione del contratto per l'inadempimento e salvo il risarcimento dei danni, dovrà ripristinare l'importo originario della garanzia di cui al comma 1, entro 15 giorni dal ricevimento di apposito invito da parte del Concessionario.
Alla scadenza della concessione la cauzione o fideiussione verrà svincolata nei modi di legge, dopo che la Steat avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto tutti i suoi obblighi.
ART. 14 - RESPONSABILITÀ DI STEAT
Steat non è in alcun modo responsabile della corretta conservazione del materiale pubblicitario che il Concessionario espone sui mezzi, salvo il caso in cui l'eventuale danneggiamento sia imputabile al fatto di Steat.
Le apposizioni pubblicitarie sugli autobus debbono essere effettuate all'esterno del deposito di Steat, previo accordo con i responsabili di Steat e, in ogni modo, in tempi congrui e tali da non interferire sul normale utilizzo dei mezzi per il servizio di pubblico trasporto. Steat metterà a disposizione il mezzo presso la località
richiesta dal Concessionario, senza aggravio di costi, purché raggiungibile nel raggio di 100 (cento) chilometri di distanza dal deposito Steat, considerati come totali tra andata e ritorno.
In caso di fermo temporaneo di un autobus dovuto a rotture e/o manutenzioni non superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa per mancato godimento degli spazi concessi o per lucro cessante in relazione al fermo, per qualsivoglia motivo (riparazione, manutenzione, sinistro, fermo amministrativo, riduzione del servizio in alcuni periodi dell’anno); ciò indipendentemente, in deroga all’art. 1584 c.c., dal fatto che il periodo di fermo rivesta particolare importanza dal punto di vista commerciale (es.: festività). Viceversa, qualora il fermo sia superiore a 15 (quindici) giorni, il Concessionario può richiedere esclusivamente la proroga del contratto per il medesimo periodo di fermo macchina, senza aggravi ulteriori a carico della Steat.
In ogni caso, nessuna pretesa potrà esser fatta valere nei casi di interruzione parziale o totale dei servizi dovuta a sciopero, serrata, od altri avvenimenti imprevedibili.
ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Resta ad esclusivo carico del concessionario, per la durata della concessione, ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per qualsiasi danno, molestia o evento pregiudizievole denunciato o lamentato da terzi o correlato allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.
Il concessionario è esclusivamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti funzionali, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone e alle cose, sia della Steat che di terzi, durante il periodo contrattuale, manlevando espressamente la Steat da ogni responsabilità ed onere e conseguenza pregiudizievole.
A tal fine il concessionario si obbliga a tenere indenne Steat da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi.
Il concessionario si impegna, quale unico soggetto responsabile, ad osservare tutte le normative concernenti stato giuridico, trattamento economico, obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per l’esecuzione della concessione. Altresì sarà cura del Concessionario verificare che medesimo comportamento responsabile venga adottato da eventuali subappaltatori nei confronti del proprio personale dipendente.
Il Concessionario si impegna, pertanto, a manlevare la Steat da qualunque pretesa azionata dai dipendenti propri o dei propri subappaltatori.
Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con diligenza gli autobus affidati ed ha altresì l’obbligo di usare ogni accortezza nell’applicazione delle pellicole. In caso di danneggiamento dell’autobus, il Concessionario sarà responsabile dei danni arrecati.
A tale scopo, il concessionario si impegna a contrarre con primaria compagnia, per tutta la durata della concessione, idonea polizza assicurativa RCT/O per danni cagionati a terzi, compreso Steat, con massimale unico per sinistro/anno sia per la sezione RCT che per quella RCO pari ad euro 2.500.000,00 con il limite di 2.500.000,00 per ogni singolo dipendente/addetto.
In caso di ATI o Consorzio, il Mandatario o il Consorzio dovranno esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/O anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Nel caso di subappalto, la copertura assicurativa del Concessionario dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/O del subappaltatore, ovvero sarà onere del subappaltatore stipulare, con primaria compagnia e per tutta la durata della concessione, idonea polizza assicurativa RCT/O per danni cagionati a terzi, compreso Steat, con massimale unico per sinistro/anno sia per la sezione RCT che per quella RCO pari ad euro 2.500.000,00 con il limite di 2.500.000,00 per ogni singolo dipendente/addetto.
ART. 16 - SICUREZZA
Tutte le operazioni effettuate dai dipendenti del Concessionario dovranno avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il Concessionario dovrà effettuare la valutazione dei propri rischi in relazione all’attività svolta e verificare costantemente il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte degli addetti alle attività per proprio conto. Altresì sarà cura del Concessionario verificare che medesimo comportamento responsabile venga adottato da eventuali subappaltatori nei confronti del proprio personale dipendente.
ART. 17 - COORDINAMENTO E VIGILANZA
Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con la Direzione di Steat (o persona delegata), fornendo alla stessa la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
Il concessionario è tenuto a nominare un Responsabile per la gestione della concessione, comunicandone gli estremi identificativi alla Steat, prima della stipulazione del contratto stesso.
Referente di Steat sarà il Direttore di Esercizio, cui saranno demandati i compiti di gestione e controllo delle prestazioni contrattuali per le parti o fasi di propria competenza.
ART. 18 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni scritte tra Steat ed il Concessionario avverranno tramite la Pec indicata nei documenti di gara. Sarà cura del Concessionario comunicare ogni variazione inerente l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato in sede di gara. Le comunicazioni urgenti potranno avvenire anche per le vie brevi.
ART. 19 - CONTROVERSIE
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del rapporto contrattuale non darà mai diritto alla Concessionario di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione e la modificazione degli impegni previsti.
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via conciliativa e, qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio di Macerata. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Macerata. Il Tribunale arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
Nel caso in cui le parti decidano di adire alle vie giudiziarie le stesse riconoscono esclusivamente competente il Foro di FERMO.
ART. 21 - VARIAZIONI E RECESSO
La concessione, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarla a nuove successive intervenute esigenze.
Integrazioni e variazioni saranno oggetto di concessione aggiuntiva.
Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione Comunale, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, Steat ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto.
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa che i dati, personali fomiti da ciascun concorrente verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento della concessione di cui trattasi.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
a] al personale dipendente del Concedente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
b] agli eventuali soggetti esterni del Concedente comunque coinvolti nel procedimento; c] ai concorrenti di gara;
d] ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
e] agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni.
Si comunica che soggetto attivo della raccolta dei dati è il Concedente e che i diritti esercitagli sono quelli di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 196/2003.
ART. 23 - D.Lgs. 231/2001
La Steat, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico, consultabile e scaricabile dal sito xxx.xxxxx.xx.
La concessionaria è obbligata ad attenersi ai principi del Codice Etico, pena la risoluzione del rapporto e l’eventuale risarcimento del danno patito da Steat; rimane salva l’adozione, da parte dell’aggiudicataria, dell’adozione di un proprio Codice Etico che, in tal caso, dovrà essere fornito dalla concessionaria.
ART. 24 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
Per tutto ciò che non è regolato dal presente capitolato e dalla stipulanda concessione, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 50/2016 e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.