RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Qualora il Convenzionato intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve darne preavviso di almeno sei mesi.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Le parti convengono che il concessionario possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al concedente mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve dare preavviso di un anno mediante lettera raccomandata diretta al Concedente e comunque non prima di 5 anni dalla stipula del contratto.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Articolo 23 – Obblighi alla Scadenza della Concessione Articolo 24 –Tutela Privacy
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente conces- sione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso é riconosciuto al concessionario esclusivamente in caso di scioglimento dell’affidataria concessionaria; nulla è dovuto alla medesima per gli investimenti effettuati, in corso di concessione, nella struttura. L'atto di recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata, al concedente, almeno sei mesi prima, entro i quali il concedente assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione. Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessiona- rio del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale maggiorata del 50 per cento dell'ammontare del danno quantificato.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario potrà recedere dal contratto con comunicazione scritta al concedente da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni, qualora non raggiunga un'intesa con il concedente per il riequilibrio economico finanziario della gestione e non intenda accettare, per ragioni oggettive e congruenti motivate nel merito, le condizioni poste dal concedente per la revisione. Qualora il concessionario eserciti il proprio diritto di recesso per le suddette motivazioni allo stesso sarà dovuto un indennizzo pari:
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. ART. 20 -
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario può chiedere il recesso del contratto anticipatamente, con un preavviso a mezzo lettera raccomandata A/R. di almeno 6 (sei) mesi. Il Comune concedente si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio e fatto salvo in ogni caso il maggior danno.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di rinunciare, senza nulla a pretendere, alla concessione prima della scadenza con preavviso da recapitarsi almeno sei mesi prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione a mezzo PEC.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. E’ data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione previa comunicazione da inviarsi al Comune a mezzo di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso senza obbligo di corrispondere indennizzi di qualsiasi genere. Rimangono comunque confermati tutti gli impegni di cui al presente disciplinare, fino a che il recesso non ha effetto. Anche successivamente all'efficacia del recesso, il concessionario è tenuto a rispondere delle obbligazioni da lui assunte in dipendenza della gestione.