RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Le Parti convengono che il concessionario possa recedere in qualsiasi momento dalla concessione dandone avviso al concedente mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Qualora il Convenzionato intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve darne preavviso di almeno sei mesi.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. ART. 20 -
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario può chiedere il recesso del contratto anticipatamente, con un preavviso a mezzo lettera raccomandata A/R. di almeno 6 (sei) mesi. Il Comune concedente si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio e fatto salvo in ogni caso il maggior danno.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Il recesso del Concessionario non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell’inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Il Comune di Vicenza riconosce al concessionario la facoltà di recedere previo preavviso di almeno 90 giorni, da comunicare tramite PEC. In tal caso, il concessionario non avrà diritto a rimborsi delle spese sostenute riguardo a eventuali interventi sull’immobile, nemmeno per eventuali quote di ammortamento residue.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario potrà recedere dal rapporto concessorio dandone preavviso all’Agenzia almeno ---- giorni/mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento dei canoni di concessione sino a tale data. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l’art. 176 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile. Il Concessionario, previo pagamento della quota di canone semestrale dovuta, potrà recedere dal presente contratto prima della sua naturale scadenza, previo avviso, da comunicare al Comune a mezzo di PEC, 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario può recedere dal contratto facendone richiesta scritta all’Amministrazione Comunale con preavviso di almeno 1 (uno) mese. In tale ipotesi al concessionario non spetta alcun rimborso delle rate già pagate dell’annualità in corso, e non è riconosciuto alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. Il lotto deve essere riconsegnato al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 17.
RECESSO DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra situazione non imputabile allo stesso. Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali ed imprevedibili cause. L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di Raccomandata A/R o PEC all’Amministrazione Comunale almeno 180 giorni prima.