Requisiti di onorabilità di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; - di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; - di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
Requisiti di onorabilità. Oltre ai requisiti di professionalità, la Società richiede ai propri esponenti di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge3 e di una buona reputazione personale. L’onorabilità viene valutata in relazione a:
Requisiti di onorabilità. 1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128 quater, comma 2, coloro che:
Requisiti di onorabilità. I requisiti di onorabilità richiesti per i partecipanti al capitale sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico, dal decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998. In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni della SIM (quando la partecipazione comporti il superamento delle soglie rilevanti). Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione8 e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. In caso di variazione del consiglio di amministrazione o del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche equivalenti nella società partecipante, il consiglio di amministrazione di quest'ultima: - verifica il possesso dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti subentranti; - invia tempestivamente alla Banca d'Italia il verbale della delibera consiliare di accertamento dei predetti requisiti, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate. Nell'ipotesi di conferma delle cariche dei soggetti sopra menzionati non occorrerà procedere a una nuova verifica. Qualora il possesso dei requisiti di onorabilità venga meno in capo ad uno dei soggetti sopra richiamati, il partecipante deve comunicare immediatamente tale circostanza alla Banca d'Italia e alla SIM partecipata. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in:
Requisiti di onorabilità. 1. Gli operatori economici sono altresì esclusi quando ne faccia ri- chiesta:
Requisiti di onorabilità. I requisiti di onorabilità richiesti per i partecipanti al capitale sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico, dal decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998. In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni della SIM (quando la partecipazione comporti il superamento delle soglie rilevanti). Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti
Requisiti di onorabilità. 1- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, per le imprese che intendono svolgere l’attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:
Requisiti di onorabilità. 1. Per l’iscrizione nelle Sezioni A e B del registro sono necessari, oltre ai requisiti di idoneità di cui all’articolo 1, comma 1, punto 9, lettere a) e c) della Legge sulle Società, i seguenti requisiti di onorabilità:
Requisiti di onorabilità. Ciascuna Parte dichiara: (i) di non essere assoggettata a procedure concorsuali; (ii) di non essere sottoposta ai divieti ed alle decadenze di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Requisiti di onorabilità. 14.1. I requisiti di onorabilità degli arbitri sono i seguenti: