Disposizioni abrogate Clausole campione

Disposizioni abrogate. Art. 257 Entrata in vigore Allegato I Elenco delle attività di cui all’articolo 3, comma 7 Allegato II Elenco dei servizi di cui all’articolo 3, comma 10 Allegato II A Elenco dei servizi di cui agli articolo 20 e 21 Allegato II B Elenco dei servizi di cui agli articolo 20 e 21 Allegato III Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari di cui all’articolo 3, comma 27 Allegato IV Autorità governative centrali di cui all’articolo 28 Allegato V Elenco dei prodotti di cui all’articolo 196 (Appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa Allegato VI Elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli 3, comma 29, e da 208 a 214 (settori speciali) Allegato VI A Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica Allegato VI B Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione dlel’elettricità Allegato VI C Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile Allegato VI D Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari Allegato VI E Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tranviari, filoviari e di autobus Allegato VI F Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali Allegato VI H Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi Allegato VI I Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali Allegato VI L Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali Allegato VII Elenco della legislazione comunitaria di cui all’art. 219 (settori speciali) (30, paragrafo 3, direttiva 2004/17) Allegato VIII Definizione di alcune specifiche tecniche Allegato IX D Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione nei settori ordinari di cui alla parte II del codice Allegato X Caratteristiche relative alla pubblicazione Allegato XI Registri Allegato XI A Appalti e concessioni di lavori pubblici Allegato XI B Appalti pubblici di forniture Allegato XI C Appalti pubblici di servizi Allegato XII Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei concorsi Allegato XIII Informazioni che devono comparire negli avv...
Disposizioni abrogate. (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4) 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653; b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative: a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni; b) il secondo comma dell’articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; c) la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31 e l’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184; d) il comma 4 dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546; f) l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433; g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379; h) l’articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166; i) il comma 1 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; k) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; l) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566; m) l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; n) l’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564; o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645; p) il comma 15 dell’articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; q) l’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144; r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24; t) il comma 5 dell’articolo 3, il comma 4-bis dell’articolo 4 e l’articolo 10 e i commi 2 e 3 ...
Disposizioni abrogate. Entrata in vigore ALLEGATI:
Disposizioni abrogate. La presente convenzione abroga: a) la Convenzione del 22 febbraio 189610 per la costruzione e l’esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione dalla frontiera italo-svizzera a Iselle; b) la Convenzione del 2 dicembre 189911 fra la Svizzera e l’Italia per la con- giunzione della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l’esercizio della sezione Iselle–Domodossola; c) la Convenzione del 16 maggio 190312 fra la Svizzera e l’Italia per il trapasso alla Confederazione della concessione conferita dal Governo italiano alla Compagnia del Giura–Sempione per la costruzione e l’esercizio della ferro- via del Sempione.
Disposizioni abrogate. 1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati", approvato con deliberazione n. 253/C.C. del 13.12.1990. 2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga inoltre tutte le precedenti disposizioni e regolamenti con esso incompatibili.
Disposizioni abrogate. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la Lettera Uniforme dell’Ispettorato per il Credito e le Valute n. 38 del 3 giugno 1994 è abrogata.
Disposizioni abrogate. 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di disciplina dei contratti approvato dal Consiglio della Città metropolitana di Milano con deliberazione Rep. n. 3/2016 del 04/02/2016 (Atti n. 302460/6.2/2015/10) e sono altresì disapplicate le norme contenute negli atti e nelle circolari aventi natura regolamentare nelle materie oggetto del presente Regolamento in contrasto con quelle qui contenute. 2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per l’esercizio delle funzioni dell’Economato - Titolo IV Norme per la tenuta e l’utilizzo dell’elenco fornitori della Città metropolitana di Milano.
Disposizioni abrogate. 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 5 aprile 1993 atti
Disposizioni abrogate. 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente codice sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni : a) articoli da 1 a 55, articolo 74 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” b) articolo 2 della legge regionale 15. novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato). c) articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n.12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003). d) il capo V bis della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.)
Disposizioni abrogate. 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l’art.11 Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde del Regolamento capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.17 del 2021. 2. Sono fatte salve e potranno proseguire senza soluzione di continuità le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.