ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA
PER LA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DI PATRIMONI DOCUMENTALI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE
TRA
L'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA
DEL LAZIO, di seguito denominata ARSIAL, con sede e domicilio fiscale in Roma in Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 38, - c.a.p. 00162, Partita IVA e Codice Fiscale 04838391003, rappresentato dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
E
il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, di seguito denominato CNR, con sede e domicilio fiscale in Roma Piazzale Xxxx Xxxx n. 7 - c.a.p. 00185, Codice Fiscale 80054330586, Partita I.V.A. 02118311006, rappresentato dal Direttore Generale xxxx.
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
nel prosieguo indicate anche congiuntamente come le “Parti”
PREMESSO CHE
- ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e), studi, ricerche, progetti ed interventi in materia di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, quando gli stessi siano funzionali al miglioramento dell'assetto produttivo dei terreni delle università agrarie e delle proprietà pubbliche in genere;
- il CNR, Ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;
- il CNR si avvale di competenze, assai ampie e diversificate, idonee a svolgere, diffondere e promuovere attività di ricerca, nei principali settori della conoscenza, per lo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico del Paese, in cui rientra anche l’innovazione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione attraverso l’uso delle tecnologie dell’Information and Communications Technology (ICT);
- il CNR, attraverso la Struttura di Particolare Rilievo Reti e Sistemi Informativi (SPR RSI) della Direzione Generale, gestisce il sistema informativo del CNR curando la progettazione e lo sviluppo delle applicazioni software, nonché la realizzazione delle componenti applicative e infrastrutturali che lo compongono, avvalendosi di una propria software factory;
- il CNR, attraverso la SPR RSI, cura la definizione, proposizione e realizzazione di progetti di innovazione tecnologica di rilevanza nazionale nei settori dell’ICT, dell’Information and Knowledge Management e del Cultural Heritage;
- il 17 luglio 2012 è stata stipulata una Convenzione operativa tra il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione del progetto “Science &Technology Digital Library” (S&TDL), che prevedeva anche lo sviluppo di un sistema prototipale di long-term digital preservation dei prodotti della ricerca;
- Il 14 dicembre 2016 è stato stipulato un Accordo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura per la gestione, valorizzazione e conservazione del patrimonio documentale digitale/digitalizzato della Regione Lazio.
- l’infrastruttura DOMUS - Infrastructure for Digital Objects, che rappresenta l’evoluzione della S&TDL, consente l’accesso permanente, la condivisione, la gestione, la conservazione e la valorizzazione di grandi volumi di documenti, dati e informazioni;
- ARSIAL ha provveduto, nel corso degli anni, a far digitalizzare una rilevante documentazione storica relativa ai diritti di uso civico del Lazio ed oggi intende avvalersi delle competenze del CNR realizzando una Digital Library per consentire l’accesso a questi documenti sia alla comunità scientifica sia ai comuni, agli enti di gestione dei demani civici del Lazio e a tutti i soggetti interessati per le finalità di cui al citato art. 2 comma 1 lettera e);
- le infrastrutture informatiche e i software avanzati necessari alla realizzazione di una Digital Library sono già nella disponibilità del CNR che riconosce nella collaborazione con ARSIAL un ambito di collaborazione utile ad acquisire elementi funzionali allo sviluppo evolutivo di talune componenti dell’infrastruttura DOMUS specificamente connesse alla gestione della documentazione storica relativa agli usi civici messa a disposizione da ARSIAL;
- con il presente Accordo le Parti intendono definire i principi generali e gli aspetti regolamentari della loro collaborazione.
CONSIDERATO CHE
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- il presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e la loro reciproca collaborazione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica
di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse e i considerata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente ripetuti e trascritti nel presente articolo.
Art. 2
(Oggetto e finalità dell’Accordo)
Le Parti si impegnano a collaborare, per tutta la durata della presente Accordo, ai fini dell’adozione e dello sviluppo evolutivo dell’infrastruttura DOMUS del CNR per la gestione, la valorizzazione e la conservazione a lungo termine di risorse documentali di interesse storico-culturale e giuridico- amministrativo riguardante gli usi civici del Lazio a beneficio delle comunità locali e, di tutti i soggetti interessati.
Art. 3
(Attività)
Le Parti si impegnano a realizzare gli obiettivi di cui all’art. 2 del presente Accordo collaborando, ciascuno per le proprie competenze tecnico-scientifiche. In particolare:
L’ARSIAL provvederà alla digitalizzazione dei materiali relativi ai demani civici della Regione Lazio di cui all’art. 2 e a trasmetterli al CNR corredati di tutte le informazioni e le specificazioni di carattere contenutistico, tecnico, giuridico e culturale.
Il CNR provvederà al caricamento dei materiali, già digitalizzati, in possesso di ARSIAL, alla selezione degli standard di metadati descrittivi, amministrativo-gestionali e di conservazione e alla definizione del profilo applicativo (set di metadati, policy e linee guida);
ARSIAL e CNR congiuntamente definiranno delle licenze d'uso in grado di consentire, ove possibile, il libero riuso dei prodotti digitalizzati e dei relativi metadati.
Art. 4
(Coordinamento dell’attività)
L’attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:
- per ARSIAL: dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxxx.;
- per CNR dott. Xxxxxxxx Xxxxxx;
I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l’effettiva attività svolta e autorizzeranno la richiesta di rimborso per il ristoro delle spese sostenute da parte di CNR secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di cui all’art. 7.
I responsabili predisporranno congiuntamente alla fine di ciascun anno solare di attività congiunta una relazione illustrativa sui risultati raggiunti che andrà inviata agli Organi direttivi delle Parti.
Art. 5
(Organizzazione del lavoro)
Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina rispettivamente il funzionamento del CNR e dell'ARSIAL.
Il personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso la sede dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria ivi in vigore.
Art. 6
(Copertura assicurativa)
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 7
(Oneri del progetto e modalità di rimborso)
Per la realizzazione del progetto oggetto del presente accordo ARSIAL corrisponderà a CNR a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute l’importo massimo di € 18.000 relativamente al biennio di attività 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2021
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
ARSIAL si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore di CNR con le modalità di seguito indicate:
- € 9.000 entro il 31ottobre 2020, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa alle attività svolte e ai relativi risultati al 30 settembre 2020;
- € 9.000 entro il 31 ottobre 2021, corrispondente al saldo, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una relazione finale dettagliata relativa all’attività svolta ed ai relativi risultati al 30 settembre 2021.
Art. 8
Il presente Accordo ha durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Art. 9
(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati)
Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico, oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 10
(Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
I diritti d'autore sui risultati delle attività svolte in comune da CNR e da ARSIAL, nonché gli eventuali brevetti riguardanti il lavoro di ricerca appartengono, in egual misura, ad entrambe le Parti.
In ogni caso, le Parti sono obbligate a citare l'attività di collaborazione nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
Art. 11
Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
Art. 12
1. Il presente atto, redatto in duplice copia, è stipulato nell'interesse dello Stato e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.
Letto, approvato e sottoscritto Per l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx | Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx |