Esercito svizzero
Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Esercito svizzero
Base logistica dell’esercito BLEs
Contratto d’acquisto e fornitura
Concluso tra
Esercito Svizzero / Truppa e Fornitore
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1. Oggetto del contratto
Il presente contratto disciplina i diritti e gli obblighi delle parti per l’acquisto e la fornitura della merce speci- ficata al punto 4.
2. Durata del contratto
Il contratto inizia il................................ e termina il (durata del servizio)
3. Elementi del contratto
Componenti integri del presente contratto sono nel seguente ordine:
• Le condizioni generali d’acquisto (CGA) del Esercito svizzero (sul retro) consegnate con questo contratto
• L’offerta (allegato II)
In caso di contraddizioni tra singoli elementi del contratto, viene applicata la classifica sopra menzionata. Le condizioni generali del fornitore sono esplicitamente escluse.
4. Prestazioni del fornitore
Il fornitore si impegna a fornire le seguenti merci secondo i termini di consegna convenuti:
Gruppo prodotti ☐ Pane / Prodotti da panetteria
☐ Latte / Latticini (solo latte svizzero)
☐ Uova (solo uova svizzere)
☐ Carne (salumi compresi) (Suisse Garantie, carne svizzera, prodotto sviz- zero di provenienza svizzera )
☐ Pollame (Pollame svizzero)
☐ Pesce (Pesce svizzero, MSC, ASC, FOS)
☐ Verdure / Frutta
☐ Prodotti congelati
☐ Diversi articoli
La tracciabilità dei prodotti deve essere garantita dal fornitore.
5. Date e scadenze
La consegna verrà effettuata quotidianamente:
• Ora: tra ....................... e h
• Luogo di fornitura: ..........................................................
• Quantità: ..........................................................
6. Indennità
Sono applicabili i prezzi all’ingrosso negoziati, forniti xxxxxx Xxxxxx, IVA inclusa.
7. Disposizioni finali
Il presente contratto entrerà in vigore con la firma di entrambi le parti.
Luogo / Data Esercito Svizzero / Truppa Fornitore
............................. .......................................................... ..........................................................
Destinatari:
- Originale Truppa (da consegnare con la contabilità alla contabilità della Truppa dell’Esercito)
- Copia al fornitore
Stato al 12.06.2015 Form 17.016 i / SAP 0000.0000
Condizioni generali d’acquisto (CGA)
1. Campo d’applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali d’acquisto disciplinano la conclusione, il contenuto e l’esecuzione di contratti per l’acquisto di beni.
1.2 Con la conclusione del contratto d’acquisto sono considerate accettate dal fornitore.
2. Offerta
2.1 L’offerta, compreso eventuali campioni, avviene a titolo gratuito.
2.2 L’offerta è vincolante.
3. Indennità
3.1 Il fornitore fornisce le prestazioni a prezzi fissi. Sono applicabili i prezzi all’ingrosso negoziati, forniti xxxxxx Xxxxxx, IVA inclusa.
3.2 L’indennità compensa tutte le prestazioni necessarie al debito adempimento del contratto. Con l’indennità sono coperti segnatamen- te i costi d’imballaggio, di trasporto e di assicurazione, le spese, i diritti di licenza e tutte le tasse pubbliche.
3.3 La fatturazione per servizi brevi (corsi di ripetizione) avviene settimanalmente. Per servizi più lunghi (scuola reclute) la fatturazione avviene mensilmente
3.4 Il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
4. Luogo di fornitura e rischi
4.1 La truppa designa il luogo di fornitura.
4.2 Gli utili e rischi passano alla truppa nel luogo di fornitura.
5. Condizioni di fornitura
5.1 La catena di raffreddamento deve essere mantenuta continuamente.
5.2 Le disposizioni derrate degli alimenti e delle materie di utilizzo (LGV 817.02) devono essere rispettate.
5.3 Ogni fornitura deve essere controllata personalmente e consegnata contro bolla di consegna firmata.
6. Mora
6.1 Il fornitore è costituito senz’altro in mora in caso di mancata osservanza del termine di consegna convenuto.
6.2 Se il fornitore è in ritardo la truppa può insistere sul adempimento. In alternativa ha il diritto di rinunciare alla prestazione successiva oppure di esigere il risarcimento della mancata consegna o rescindere immediatamente dal contratto.
6.3 Come risarcimento danni vale una penale contrattuale dell’importo del 10 % della retribuzione totale. In casi di forza maggiore la pena convenzionale non è dovuta.
7. Garanzia
7.1 Il fornitore garantisce come specialista e in conoscenza della destinazione dell’uso della merce fornita, che i prodotti hanno le carat- teristiche garantite e non presentano difetti fisici o giuridici, che influenzano il suo valore o idoneità per l’uso.
7.2 La Truppa controlla subito la merce alla resa del luogo di consegna.
7.3 Il fornitore risponde per eventuali difetti alla merce acquistata. Qualsiasi divergenza della qualità richiesta nonché di relativi modelli, campioni, garanzie o direttive ecc. sono considerati come difetti.
7.4 Se vi è un difetto il committente è autorizzato alla risoluzione del contratto, riduzione, rettifica o sostituzione della merce difettosa. La decisione sulle merci deperibili viene fatta dal rappresentante dell’ispettorato delle derrate alimentare dell'esercito (IDAE) o controllo delle derrate alimentare cantonale.
7.5 Se la truppa decide alla risoluzione del contratto o alla sostituzione della merce difettosa, la merce verrà restituita a spese e rischio del fornitore o messa a disposizione per il ritiro. Merci deperibili possono essere distrutti a spese del fornitore.
8. Responsabilità per personale ausiliario
8.1 Il fornitore è responsabile per il suo contraente, fornitore e personale ausiliario come per le sue prestazioni.
9. Accordi particolari
9.1 La truppa non paga alcun costo di contenitori resp. costi di deposito. Fondamentalmente viene lavorato con contenitori a rendere o operazione di scambio
9.2 Il fornitore informa continuamente la truppa sulle azioni e innovazione del suo assortimento.
10. Principi procedurali
10.1 Il fornitore osserva per la sua manodopera le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo di prestazione. Garantisce la parità tra uomo e donna in ambito salariale. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei con- tratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione. Il fornitore obbliga contrattualmente il sub offerente a osservare i presenti principi.
10.2 Fornitori che non osservano i principi procedurali di cui al numero 10.1 devono una pena convenzionale. Essa ammonta al minimo a franchi 3'000.00 ma al xxxxxxx xxxxxxx 100'000.00.
11. Diritto applicabile e foro
11.1 Sono applicabili le presenti condizioni generali d’acquisto (CGA) e, sussidiariamente, le disposizioni del codice delle obbligazioni svizzero.
11.2 L’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1) è espressamente esclusa.
11.3 Foro è Berna.
Una modifica delle condizioni generali d’acquisto prestampate dai contraenti non è ammesso.
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