Mora Clausole campione

Mora. Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio – successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il È previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile. Alla luce dell’articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale. PERIODO DI ASSICURAZIONE Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Mora. Nel caso in cui il locatario dovesse essere in ritardo con un pagamento e non ottempera alla diffida del locatore di pagare il canone di locazione entro un termine di 10 giorni, il contratto di locazione viene rescisso alla scadenza di questo termine. Nel caso in cui il locatore dovesse dichiarare la risoluzione del contratto, il locatario è tenuto a rispedire immediatamente l’oggetto della locazione al locatore; in questo caso le spese di trasporto e di assicurazione per la rispedizione, nonché eventuali altri costi addizionali collegati, sono a carico del locatore. Il locatario rimane obbligato al pagamento del canone di locazione fino alla fine della durata di locazione pattuita; il locatore deve comunque scorporare ciò che egli riesce a realizzare a seguito del diverso utilizzo dell’oggetto della locazione durante il periodo di locazione.
Mora. 21.1 Se non rispettano i termini fissi convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell’adempimento), le parti sono senz’altro costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.
Mora. 22.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i ter- mini fissi concordati (contratti a termine fisso, egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
Mora. Qualora il cliente non adempia al proprio obbligo di pagamento entro il termine di pagamento stabilito o rinuncia a un’obie- zione giustificata, allo scadere del termine cade in mora senza ulteriore sollecito ed è tenuto a corrispondere gli interessi di mora del 6%. Il cliente entra in mora anche qualora venga con- testato un importo parziale della fattura e l’importo inconte- stato non venga pagato, oppure qualora Sunrise abbia ricu- sato l’obiezione del cliente, ritenendola ingiustificata. Ai sensi del paragrafo 11 o 17 Sunrise può quindi bloccare le presta- zioni di servizi e recedere dal contratto. Dopo un primo promemoria di pagamento gratuito tramite SMS o e-mail, al cliente vengono addebitati CHF 30 a titolo di spese di sollecito per ogni sollecito. Sunrise può ricorrere a terzi per la riscossione in qualsiasi momento. In questo caso il cliente è tenuto al pagamento di una tassa calcolata in importi minimi da corrispondere direttamente al soggetto terzo incari- cato della riscossione. Oltre agli importi minimi dovuti, il cliente deve rimborsare tutte le spese e gli esborsi necessari per la riscossione sostenute dal soggetto terzo. Per i dettagli vedere xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx
Mora. Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto. E’ previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del codice civile.
Mora. Coloro che non hanno raggiunto il requisito minimo di merito entro il 5 agosto dell’anno acca- demico successivo all’iscrizione (ad esempio uno studente immatricolato nell’a.a. 2022-2023 che non ha raggiunto 20 crediti entro il 5 agosto 2023) sono tenuti alla restituzione della prima rata di borsa di studio entro il 31 dicembre 2023. Gli studenti e le studentesse che non restituiranno le somme dovute all’Opera Universitaria entro tale data, dovranno versare un importo pari alla pri- ma rata di borsa di studio maggiorato dell’indennità di mora in misura fissa pari a € 50,00.
Mora. Il contratto di divisione, cit., p. 356. Con il termine negozio indiretto si fa riferimento a quella particolare situazione nella quale i privati utilizzano un dato tipo negoziale per raggiungere un scopo che non è quello tipico del negozio stesso, ma uno ulteriore o addirittura diverso152. Ciò è possibile a volte in forza dell'apposizione di speciali clausole o patti accessori, altre volte altre volte attraverso la combinazione di una serie di atti. Vi è la possibilità, infatti, che talvolta vi sia parziale divergenza tra lo scopo programmato dalle parti e il risultato che sarebbe raggiungibile attraverso l’atto tipizzato dal legislatore; è in casi come questo che, appunto, attraverso un insieme di atti collegati fra loro e avvinti da quello che è definito collegamento negoziale è possibile raggiungere lo scopo che le parti si prefiggono153. La caratteristica principale di siffatta tipologia di negozi sta proprio nella divergenza tra lo scopo perseguito in concreto dalle parti e la funzione tipica del negozio posto in xxxxxx000: si dice anche che in esso vi sia un'eccedenza dello scopo rispetto al mezzo: la finalità pratica perseguita dai contraenti va al di là della causa tipica dell'atto155. 152M. DI PAOLO, Digesto delle discipline privatistiche (sezione civile), XII, Torino, 1995, p. 124.
Mora sostituisce il punto 3.3 cpv. da 2 a 5 E-GTC-I Le conseguenze del ritardato pagamento e il tasso d’interesse si basano sul Codice Sviz- zero delle Obbligazioni (cfr. art. 102 ss. CO Mora del debitore).
Mora. Il pagamento del canone dovrà essere eseguito alla scadenza stabilita e comunque entro trenta giorni dal termine prefissato, sempre ed in ogni caso; in caso contrario il rapporto sarà risolto ipso facto et pleno jure ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. La domanda di risoluzione del rapporto non dovrà essere preceduta dalla contestazione di cui all’art. 5, comma 3, della L. n. 203/82.