Mora. 22.1 Se non rispettano i termini convenuti (giorno stabilito per l’adempimento dell’obbligazione), le parti sono costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.
22.2 Se è costituito in mora, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La pena convenzionale ammonta all’1 per mille per ogni giorno di ritardo, ma per ogni contratto al massimo al 10 per cento della retribuzione totale in caso di prestazioni uniche o della retribuzione annua in caso di prestazioni periodiche. Essa è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore dall’osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento dei danni.
Mora. Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio – successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il È previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile. Alla luce dell’articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale. PERIODO DI ASSICURAZIONE Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Mora. Nel caso in cui il locatario dovesse essere in ritardo con un pagamento e non ottempera alla diffida del locatore di pagare il canone di locazione entro un termine di 10 giorni, il contratto di locazione viene rescisso alla scadenza di questo termine. Nel caso in cui il locatore dovesse dichiarare la risoluzione del contratto, il locatario è tenuto a rispedire immediatamente l’oggetto della locazione al locatore; in questo caso le spese di trasporto e di assicurazione per la rispedizione, nonché eventuali altri costi addizionali collegati, sono a carico del locatore. Il locatario rimane obbligato al pagamento del canone di locazione fino alla fine della durata di locazione pattuita; il locatore deve comunque scorporare ciò che egli riesce a realizzare a seguito del diverso utilizzo dell’oggetto della locazione durante il periodo di locazione.
Mora. Qualora il cliente non adempia al proprio obbligo di paga- mento entro il termine di pagamento stabilito o rinuncia a un’obiezione giustificata, allo scadere del termine cade in mora senza ulteriore sollecito ed è tenuto a corrispondere gli interessi di mora del 6%. Il cliente entra in mora anche qualora venga contestato un importo parziale della fattura e l’importo incontestato non venga pagato, oppure qualora Sunrise abbia ricusato l’obiezione del cliente, ritenendola ingiustificata. Ai sensi del paragrafo 11 o 17 Sunrise può quindi bloccare le prestazioni di servizi e recedere dal contratto. Dopo un primo promemoria di pagamento gratuito tramite SMS o e-mail, al cliente vengono addebitati CHF 30 a titolo di spese di sollecito per ogni sollecito. Sunrise può ricorrere a terzi per la riscossione in qualsiasi momento. In questo caso il cliente è tenuto al pagamento di una tassa calcolata in importi minimi da corrispondere direttamente al soggetto terzo incaricato della riscossione. Oltre agli importi minimi dovuti, il cliente deve rimborsare tutte le spese e gli esborsi necessari per la riscossione sostenute dal soggetto terzo. Per i dettagli vedere xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx
Mora. 22.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i ter- mini fissi concordati (contratti a termine fisso, egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
22.2 Se il fornitore delle prestazioni cade in mora, egli è te- nuto a versare una pena convenzionale conforme- mente alla cifra 23.1, salvo che sia grado di dimostrare di non avere nessuna colpa.
Mora. Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto. E’ previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del codice civile.
Mora. Ritardato pagamento, se il pagamento non avviene entro i termini suindicati, il Service potrà addebitare allʼAgenzia interessi moratori senza necessità di costituzione in mora e salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni derivati dal ritardo. Gli interessi moratori sono calcolati sulla base del Tasso BCE, maggiorato di 7 (sette) punti in vigore al termine del mese in cui il pagamento è pervenuto al Service ed in ragione del numero di giorni di effettivo ritardo. In caso di mancato o parziale pagamento e di conseguenti azioni da parte del Service, giudiziali ed extragiudiziali per il recupero del credito, gli interessi moratori saranno calcolati, a decorrere dalla data di esigibilità della fattura, sulla base del Tasso BCE in vigore al termine del mese in cui il pagamento era esigibile dal Service, maggiorato di 7 (sette) punti.
Mora. Se il cliente è in ritardo con un pagamento, e non provvede al versamento della rata di noleggio residua dopo la richiesta di STILL entro il termine di 10 giorni, STILL ha il diritto di ritirare immediatamente l’oggetto a noleggio. I costi di trasporto, assicurazione e altre spese sono a carico del cliente. Il cliente rimane tuttavia obbligato al pagamento - con una durata contrattuale fissa - delle rate di noleggio fino alla fine del periodo di noleggio concordato. Tuttavia, STILL deve far fatturare ciò che STILL ottiene tramite l’utilizzo dell’oggetto a noleggio nella durata del noleggio.
Mora. Il comodato modale, Milano, 2001.
Mora. Definizione: