Prestazioni del fornitore Clausole campione

Prestazioni del fornitore. Le attività oggetto di ogni specifico Ordine, emesso da ATOS in conformità alle presenti Condizioni generali e che il Fornitore si impegna a fornire in favore di ATOS e/o del Cliente finale, potranno riguardare la fornitura di prodotti e tecnologie HW/SW. L’attività sopra menzionata potrà nelle presenti Condizioni generali anche essere nominate e definite come “Prodotti”, od anche “prodotti”, “licenze d’uso”, “sublicenze d’uso”. 2.1.1. Obblighi a carico del Fornitore nella esecuzione degli Ordini emessi da ATOS 2.1.1.1. Il Fornitore si impegna, rimossa ogni eccezione, a consentire a ATOS le verifiche periodiche atte a valutare la conformità dei risultati ottenuti dal Fornitore in riferimento a quelli previsti da ogni specifico Ordine. ATOS segnalerà prontamente al Fornitore eventuali non conformità riscontrate in sede di verifiche periodiche, pur dandosi atto le sottoscritte Parti che la mancanza di segnalazioni da parte di ATOS non potrà in nessun caso costituire causa esimente delle responsabilità del Fornitore a fronte di suoi eventuali inadempimenti, ancorché dovuti a semplice responsabilità oggettiva di quest'ultimo. Nel caso il Fornitore non provveda immediatamente ad eliminare le non conformità contestate ad esito delle verifiche periodiche, o qualora in sede di verifica ATOS riscontri dei ritardi nella esecuzione dello specifico Ordine, ai sensi delle presenti Condizioni generali e del medesimo specifico Ordine, tali da far ragionevolmente prevedere che i termini di esecuzione delle attività commissionate non potranno venire rispettati, e il Fornitore non si doti degli strumenti necessari per rispettare i termini della fornitura, lo specifico Ordine si intenderà risolto ai sensi dell'articolo 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO, dietro comunicazione scritta di ATOS con preavviso di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del predetto avviso scritto. 2.1.1.2. Resta inderogabilmente inteso che il Fornitore mantiene in ogni caso la responsabilità esclusiva circa: (a) la qualità delle prestazioni erogate dal proprio personale dipendente in esecuzione degli Ordini di ATOS, (b) tutti gli atti, fatti e comportamenti posti in essere dallo stesso. In particolare il Fornitore assume l’obbligo inderogabile di istruire il proprio personale dipendente all’adempimento degli obblighi stabiliti dalle presenti Condizioni generali e dagli Ordini conseguenti e segnatamente al rispetto: (i) degli obblighi attinenti la riservatezza e la segret...
Prestazioni del fornitore. 3.1. Exion fornisce le prestazioni in base ai contratti di servizio stipulati con il cliente. 3.2. Tutti i prezzi e i servizi proposti possono essere cambiati in ogni momento e vengono adattati continuamente alla situazione del mercato. Con l’utilizzo dei servizi offerti il cliente accetta i prezzi e le condizioni attualmente validi. 3.3. I numeri di chiamata assegnati al cliente sono di proprietà del cliente come da disposizioni federali sulle telecomunicazioni. 3.4. Gli indirizzi IP assegnati al cliente rimangono di proprietà di Exion e non possono essere trasferiti a terzi. 3.5. I numeri di chiamata di rete fissa Svizzera che vengono trasferiti da un altro operatore telefonico ad Exion rimangono di proprietà del cliente, il quale può richiederne per iscritto la migrazione verso un altro operatore. 3.6. Exion si riserva il diritto di rifiutare la portabilità dei numeri del cliente verso operatori terzi fino al completo saldo delle fatture scoperte, incluse eventuali penalità per disdetta anticipata come da punto 2.7. 3.7. Le tariffe in vigore in un determinato momento possono essere consultate sul portale xxx.xxxxx.xx. 3.8. Adeguamenti e migliorie dei servizi non richiedono alcuna comunicazione scritta. 3.9. Il cliente ha diritto all’aggiornamento gratuito del software oggetto del presente Contratto per tutta la durata del medesimo a partire dalla data di attivazione del Contratto stesso. Gli aggiornamenti verranno applicati in modo trasparente e automaticamente da parte di Exion lato server e non comportano normalmente alcun disservizio per il cliente.
Prestazioni del fornitore. II presente contratto prevede che il FORNITORE esegua i seguenti servizi: - MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA (vedi punto 2.1) - MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL GENERATORE (punto 2.2) - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE (punto 2.3) - SERVIZIO RAPIDITÀ' DI ASSISTENZA E REPERIBILITA' (vedi punto 2.2.3)
Prestazioni del fornitore. Il Fornitore dichiara e garantisce che renderà il servizio in oggetto in base alle proprie procedure di qualità, utilizzando tutte le tecnologie, gli strumenti, il personale e i collaboratori qualificati a sua disposizione affinché il risultato sia conforme agli standard di qualità proposti e applicati dallo stesso Fornitore, tenendo conto dei principi e regolamenti dettati dalla normativa del settore. Il Fornitore garantisce l’adeguata preparazione professionale e competenza, anche relativa all’eventuale specificità del settore, dei soggetti, pure, esterni cui affiderà le prestazioni richieste ed il controllo degli stessi in tutte le fasi del processo di realizzazione del Servizio.
Prestazioni del fornitore. Il Fornitore si impegna a fornire le seguenti prestazioni, installando presso le abitazioni dei singoli utenti e/o presso le residenze comunitarie indicate da A.S.P. le eventuali attrezzature necessarie al loro espletamento: - Telesoccorso: gestione telefonica delle segnalazioni di emergenza sociale e sanitaria, inviate dall’utenza ad una centrale operativa funzionante per 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, festivi e festività comprese, in grado di gestire la segnalazione dall’insorgere del bisogno alla conclusione di tale condizione. Il Fornitore dovrà garantire la gestione del trasferimento delle chiamate ai Presidi sanitari, alle Forze dell’ordine, agli operatori socio-sanitari di riferimento della persona interessata alla segnalazione, ai familiari e/o a coloro che sono individuati nell’apposita scheda informativa dell’utente fornita da A.S.P.; - Teleassistenza: insieme di prestazioni di varia natura previste nel piano di assistenza individuale e concordate tra il Fornitore e A.S.P., rivolte ad accertare: a) l’insorgenza di eventuali necessità di ordine pratico (es. verifica dell’avvenuta assunzione di farmaci); b) lo stato piscologico dell’utente (es. per assenza temporanea di persone significative); c) altri stati di necessità o disagio che andranno segnalati ai competenti servizi territoriali; d) oppure a fornire informazioni sulle opportunità offerte dai servizi della rete territoriale o sui percorsi di accesso ai servizi; - Telecontrollo: servizio di monitoraggio periodico, di norma a cadenza bisettimanale, che può assumere anche frequenza più intensa su segnalazione dei servizi per particolari esigenze, delle condizioni di benessere della persona, unito alla verifica del buon funzionamento dell’apparecchiatura e alla verifica di capacità di utilizzo dell’attrezzatura da parte dell’utente; - Telecompagnia: contratti telefonici strutturati e continuativi, con cadenza di norma settimanale, previsti nel piano di assistenza individuale e concordate tra il Fornitori e A.S.P., tesi a stimolare rapporti sociali e a offrire sostegno psicologico per vincere la solitudine e l’isolamento; Il Fornitore si impegna a fornire l’apparecchiatura adeguata al funzionamento del servizio sia con telefonia fissa che con telefonia mobile e per le strutture comunitarie (comunità alloggio, appartamenti protetti, microalloggi), dove convivono persone non legate da rapporti di parentela e, quindi, con riferimenti familiari diversi. Per garantire un’efficace protezi...
Prestazioni del fornitore. Il fornitore si impegna a fornire le seguenti merci secondo i termini di consegna convenuti: Gruppo prodotti ☐ Pane / Prodotti da panetteria ☐ Latte / Latticini (solo latte svizzero) ☐ Uova (solo uova svizzere) ☐ Carne (salumi compresi) (Suisse Garantie, carne svizzera, prodotto sviz- zero di provenienza svizzera ) ☐ Pollame (Pollame svizzero) ☐ Pesce (Pesce svizzero, MSC, ASC, FOS) ☐ Verdure / Frutta ☐ Prodotti congelati ☐ Diversi articoli La tracciabilità dei prodotti deve essere garantita dal fornitore.

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  • OBBLIGHI DEL FORNITORE Al fornitore è fatto obbligo di: A) ricevere gli ordini telefonicamente o a mezzo fax dall’Ufficio preposto al servizio mense comunali, che li trasmetterà la settimana precedente indicando il/i giorno/i stabilito/i per la consegna; B) effettuare le consegne nelle date indicate, presso i punti di preparazione pasti, a cura, spese e rischio del fornitore; ciascuna consegna si intende franco destinatario e franco di ogni onere inerente trasporto, imballaggio e scarico della merce; eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate di volta in volta con l’Ufficio competente. C) garantire che i prodotti richiesti vengano forniti con un anticipo che, quantitativamente variabile in rapporto al periodo di conservazione del prodotto stesso, sia congruo rispetto alla relativa data di scadenza; D) garantire che tutti i prodotti oggetto della fornitura siano di buona qualità e rispondenti per caratteristiche alle norme legislative e regolamentari, sia igienico-sanitarie che commerciali, che ne disciplinano la produzione, il confezionamento, la vendita e il trasporto ed in particolare, che siano soddisfatte le condizioni sopra specificate, incluse quelle della tracciabilità e rintracciabilità della produzione; E) in particolari situazioni che possono verificarsi nel corso della fornitura, la Ditta è tenuta a garantire una variazione o integrazione delle tipologie dei prodotti solo ed esclusivamente dietro formale richiesta dell’Ufficio competente con il quale concorderà il prezzo unitario e provvederà a soddisfare la richiesta entro i cinque giorni successivi; F) il fornitore non potrà procedere alla sostituzione dei prodotti richiesti con altri di sua iniziativa, senza aver concordato con l'ufficio comunale preposto agli ordini; G) al fine di razionalizzare i tempi lavorativi del personale impiegato nelle cucine comunali, evitare gravosi rallentamenti nel ciclo produttivo, facilitare il personale di cucina nel compito di controllo delle derrate alimentari e di stoccaggio, la Ditta concorderà con il Comune, prima dell’avvio dell’anno scolastico, il programma di consegne della fornitura; H) l’impresa aggiudicataria è tenuta, per tutto il periodo di fornitura, a dare comunicazione dei propri recapiti telefonici, oltre al numero di fax, reperibili per l'intera giornata lavorativa e a dare notizia all’Ufficio competente di ogni loro eventuale variazione; I) dovrà procedere, congiuntamente al personale comunale addetto al punto refezione, alla verifica delle quantità, dei pesi e delle misure dei prodotti forniti, all’atto della consegna, redigendo e facendo sottoscrivere all'addetto apposito documento di trasporto, redatto in duplice copia, una delle quali sarà consegnata al personale preposto al ritiro; J) qualora il personale comunale addetto di cui sopra, l'unico preposto al ricevimento della merce, la reputi inaccettabile, la rifiuterà e la Ditta sarà tenuta a ritirarla e a sostituirla immediatamente con altra accettabile; K) la fornitura di cui trattasi deve essere comunque garantita anche in caso di sciopero, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale. La Ditta appaltatrice, nei casi di impossibilità a fornire quanto richiesto dai buoni d’ordine e previsto dai menù, per eventi eccezionali o per sciopero del personale, si impegna a fornire prodotti sostitutivi previo accordo con l’Ufficio competente dell’Amministrazione Comunale; L) il fornitore si obbliga a non cedere neppure parzialmente il contratto, pena la immediata risoluzione dello stesso e l’incameramento della cauzione e la richiesta di risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti; M) il fornitore è responsabile dell’osservanza delle disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura oggetto del presente capitolato. Ricade altresì sullo stesso l’onere di dare piena attuazione agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro esistente in riferimento al personale dipendente. N) il fornitore sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza, venissero arrecati alle persone e alle cose sia del Comune sia di terzi, durante il periodo della fornitura; l’Amministrazione Comunale si intende al riguardo sollevata da ogni responsabilità ed onere; O) il fornitore si sottopone ai controlli che l’Amministrazione Comunale, ovvero tutti gli organismi istituzionali legittimati, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, per verificare la rispondenza delle forniture alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato; P) in caso di sospensione della fornitura per esito favorevole dei controlli effettuati ovvero in caso di risoluzione contrattuale per responsabilità imputabile al fornitore, nulla sarà dovuto a titolo di indennizzo e verrà incamerata la cauzione.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’aggiudicatario agisce in qualità di somministratore e dovrà disporre di almeno una sede operativa nel raggio di 60 km da Correggio o attivarla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ex DPR 16/04/2013 n. 62 e a dare informazione ai lavoratori somministrati sulla necessità di adeguare il proprio comportamento al Codice di comportamento specifico del Comune di Correggio approvato con atto del Commissario straordinario n. 47 del 22/05/2014 (consultabile sul sito del Comune di Correggio alla sezione “Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”), oltre che sul dover svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e conservando la più assoluta riservatezza sui dati e fatti di cui si venga a conoscenza. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara e nel rispetto di ogni normativa in merito, ed anche in ragione di ciò l’aggiudicatario si obbliga: - ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi da Isecs, contenenti le informazioni dettagliate nel successivo articolo; - a redigere in forma scritta, per ogni lavoratore somministrato, contratto di lavoro subordinato individuale tra lo stesso e l’aggiudicatario, con le caratteristiche previste nell’art. 21 del D.Lgs 276/2003 e art. 23 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione, con espressa indicazione del periodo di prova previsto ed eventuale penalità per risoluzione anticipata, impegnandosi a fornire ad Isecs, dietro richiesta, documentazione comprovante titolo di studio e curriculum professionale dei lavoratori; - a iscrivere i lavoratori somministrati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui oneri sono calcolati all’interno dei costi orari di cui all’art. 7. - a rispettare le tempistiche di fornitura dei lavoratori somministrati: a) qualora Isecs NON richieda di svolgere coi candidati un colloquio (di presentazione e valutazione) a fornire il personale entro 24 ore dalla richiesta; b) qualora Isecs richieda di svolgere un colloquio (di presentazione e valutazione), a fornire un elenco di almeno 3 candidati entro le 48 ore dalla richiesta; qualora i lavoratori, a giudizio insindacabile di Isecs, non vengano in tale sede ritenuti idonei a ricoprire il profilo richiesto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare ulteriori candidati da sottoporre a colloquio entro le 24 ore successive; c) a comunicare tempestivamente, non appena avuto notizia, eventuali assenze di lavoratori somministrati; d) a sostituire, dietro eventuale richiesta di Isecs, il personale assente a vario titolo, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, entro 24 ore dalla richiesta; e) a provvedere tempestivamente alla sostituzione del lavoratore somministrato, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, nei tempi previsti sopra, in caso di mancato superamento del periodo di prova o su giustificata richiesta di Isecs per motivazioni disciplinari / giusta causa o in caso di eventuale inidoneità alla mansione accertata dal medico competente di Isecs; - a non modificare mai il personale individuato, se non per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’agenzia, ad es. dimissioni, maternità, ecc.; - a fornire al lavoratore scheda di rilevazione delle presenze, suddivisa tra ore frontali, di gestione ed eventuali straordinari, scheda che dovrà essere vidimata dal Responsabile Servizio Scuole di Isecs o suo delegato; - a fornire ad ogni lavoratore al momento dell’avviamento, come previsto nell’art. 23 co. 5 del D.Lgs 276/2003, le informazioni generali riguardo alla situazione organizzativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2015, sulla base delle informazioni che Isecs è tenuto a fornire e di quanto previsto nel DUVRI; - compilare per le parti di spettanza, sottoscrivere e consegnare al momento della sottoscrizione del contratto copia del DUVRI (allegato n° 3), come previsto nell’art. 26 del D.Lgs 81/08. - a fornire ed attestare, su richiesta Isecs, la partecipazione di ogni lavoratore ad interventi formativi di almeno 4 ore sui contenuti generali relativi ai rischi per la sicurezza e la salute connessi; - a corrispondere ai lavoratori il trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti del Comune di Correggio, effettuando il pagamento diretto della retribuzione dovuta, in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione; resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori; - a fornire ad Isecs, dietro richiesta: a) copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'aggiudicatario; b) documentazione comprovare l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato; - ad esercitare tempestivamente il potere disciplinare sul lavoratore somministrato, anche su formale indicazione di Isecs, come previsto all’art. 23 co. 7 del D.Lgs 276/2003 e all’art. 34 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare a Isecs l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;