ACCORDO QUADRO EX ART 15 LEGGE 241/1990
MIC|MIC_SN-SUB|15/10/2021|0005954-P - Allegato Utente 1 (A01)
ACCORDO QUADRO EX ART 15 LEGGE 241/1990
Per la programmazione e progettazione di interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio Tarantino
TRA
Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (di seguito SN-SUB) con sede a Taranto, Via Duomo, n. 33, qui rappresentato dal suo legale rappresentante pro tempore, Soprintendente Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, di seguito Soprintendenza E
Agenzia Regionale Strategica Per Lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia (di seguito ASSET), con sede in Bari, xxx X. Xxxxxxx, 00, qui rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore Direttore Generale, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
Premesso che:
- Ai sensi dell’art. 37 del DPCM n. 169/2019 la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (SN-SUB), con sede a Taranto, è un istituto del Ministero della Cultura (MiC) dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale, con funzioni di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del D.lgs. 42/2004 nonché, per il territorio della provincia di Taranto, anche con funzioni di Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.
- La SN-SUB esercita sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti sul territorio provinciale di Taranto, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, c. 4 del DPCM n. 169/2019, assicurando una stretta relazione con il territorio di riferimento in tutte le altre iniziative di cui si fa promotore, comprese quelle di valorizzazione del demanio culturale e del patrimonio culturale indisponibile dello Stato;
- l’ASSET è un’agenzia regionale istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio” con funzioni di supporto alla Regione Puglia nei processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supporto agli enti locali, anche di area vasta, nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 2, comma 5, della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l’ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all’Agenzia - rapporti di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- l’art. 5, comma 6, del D.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Ccp), stabilisce che le disposizioni del Ccp non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche finalizzati a garantire che i servizi che hanno il compito di svolgere siano prestati nell’ottica del perseguimento di obiettivi pubblici comuni e che le stesse non svolgano sul mercato aperto più del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- la SN-SUB e l’ASSET ritengono opportuno mettere in atto processi di pianificazione e programmazione di interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali del territorio tarantino coerenti e integrati con gli indirizzi di sviluppo sostenibile regionale nel settore ambientale, turistico, produttivo e della mobilità interurbana e di comune interesse avviare un accordo di cooperazione per la definizione di strategie comuni di intervento e di progetti specifici di valorizzazione e promozione del paesaggio e dei luoghi della cultura del territorio tarantino, condividendo allo scopo le proprie risorse umane e strumentali;
Tutto quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Premessa
La premessa è parte sostanziale e integrante del presente accordo e deve intendersi qui riportata e trascritta. Scopo dell’accordo è l’individuazione e lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale, sia di proprietà pubblica che privata, della provincia di Taranto, nonché la realizzazione di progetti specifici di valorizzazione.
Art. 2 - Programma delle attività e modalità di espletamento della collaborazione
La collaborazione tra le Parti si esplicherà nella definizione di piano di lavoro generale (PLG), su base annuale, da porre in essere per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione di cui all’art. 1, concordato e redatto nel corso di appositi incontri periodici di programmazione tra i funzionari delle Parti; detto programma potrà essere integrato e/o modificato su decisione comune delle Parti.
Il PLG verrà curato da un gruppo di programmazione composto da personale dipendente delle Parti, nominati dai rispettivi Responsabili, i quali ultimi ne assumeranno anche il coordinamento.
Le attività necessarie per la definizione del PLG non comporteranno alcun onere finanziario in capo alle Parti che metteranno a disposizione gratuitamente le proprie strutture e attrezzature e il proprio personale.
Il PLG dovrà contenere l’indicazione di progetti specifici di valorizzazione di cui al successivo art. 3 con l’indicazione delle risorse finanziarie da destinare alle singole iniziative, un cronoprogramma delle attività complessivamente previste, l’indicazione della Parte responsabile del progetto specifico, l’eventuale indicazione di ulteriori soggetti pubblici o privati da coinvolgere nella realizzazione del progetto specifico, l’area territoriale di intervento, il livello di priorità assegnato all’intervento, nonché i criteri per la quantificazione dei costi vivi di progettazione (comprensive di spese per personale interno ed esterno) che le Parti dovranno sopportare e reciprocamente rimborsarsi.
La progettazione e realizzazione dei progetti specifici inseriti nel PLG che prevedano l’impegno di risorse finanziarie e di personale dedicato in via esclusiva, sarà oggetto di appositi e separati accordi come previsto e disciplinato dai successivi articoli 3 e 6 dell’accordo.
Art. 3 - Progetti specifici del PLG
Per la realizzazione dei progetti specifici inseriti nel PLG di cui al precedente art. 2 le Parti potranno chiedere una verifica delle possibilità di collaborazione nell’ambito del presente accordo. A seguito di detta richiesta verrà costituito un gruppo di progettazione i cui componenti saranno individuati
tra il personale dipendente delle Parti e, ove necessario, integrati da figure professionali esterne in possesso di competenze specifiche necessarie al progetto e a cui non è possibile far fronte con personale dipendente.
Le figure professionali esterne verranno individuate con procedure comparative in conformità alla disciplina del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. o ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; la contrattualizzazione dell’incarico e i costi relativi saranno a carico della Parte richiedente la collaborazione e responsabile dell’attuazione del progetto specifico, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Il gruppo di progettazione predisporrà una scheda progettuale preliminare contenente:
1. Una breve descrizione del progetto;
2. Un cronoprogramma delle attività che definisca le fasi di lavoro e i tempi necessari per la progettazione di fattibilità dell’intervento, per la predisposizione dei documenti di gara, e per l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica;
3. La stima presuntiva del personale interno ed esterno necessario per la progettazione di fattibilità e, in caso la gestione delle procedure di evidenza pubblica, con indicazione presuntiva del monte ore lavoro per ciascun dipendente;
4. L’eventuale necessità di personale esterno e il relativo impegno finanziario;
5. I costi posti a carico della Parte che, su richiesta dell’altra Parte, presta la propria collaborazione alla realizzazione del progetto specifico e che, salvo diverso accordo, dovranno essere rimborsate alla conclusione delle attività di progetto o nei diversi termini concordati.
Le Parti potranno valutare se il personale assunto con contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, possiede le sufficienti competenze per la redazione anche della progettazione definitiva, in tal caso nella scheda progetto saranno indicati sia i tempi di lavoro (cronoprogramma) e il monte ore lavoro necessario per detto livello di progettazione; in difetto la progettazione definitiva sarà affidata a professionisti o società esterne da selezionare con procedure di evidenza pubbliche.
Sulla base della scheda progettuale di sintesi le parti definiranno se procedere autonomamente o in collaborazione alla realizzazione del progetto specifico. Le schede progettuali potranno essere redatte anche dal gruppo di programmazione in fase di definizione del PLG di cui all’art. 2.
Per le attività di programmazione di cui all’art. 2 (PLG) e per la redazione delle schede progettuali di sintesi le Parti rinunciano espressamente, con la sottoscrizione del presente accordo, al rimborso di qualsiasi spesa anche per personale impegnato, salvo quanto previsto per affidamento di eventuali incarichi a esterni.
In caso di accordo sull’esecuzione in collaborazione del progetto specifico il Responsabile della Parte che ha fatto richiesta di collaborazione nominerà tra i propri dipendenti, facenti parte del gruppo di progettazione, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con funzioni di coordinamento e di reportistica periodica sull’andamento delle attività; in mancanza di specifica indicazione il responsabile del procedimento per la SN-SUB sarà il Soprintendente e per l'ASSET il Direttore Generale.
Su richiesta espressa della SN-SUB alle attività del gruppo di progettazione potranno partecipare anche tirocinanti e/o studenti di Università con i quali la Soprintendenza ha stipulato accordi di collaborazione per progetti di studio e ricerca.
Resta inteso che le Parti sono libere, anche all’esito della stesura delle schede progettuali, di procedere alla realizzazione dei progetti specifici inseriti nel PLG autonomamente o mediante affidamento a soggetti pubblici o privati estranei al presente accordo, senza necessità di previo assenso dell’altra Parte.
Art. 4 – Obblighi delle Parti
Le Parti si impegnano a:
a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione del PLG di cui all’art. 2, ai progetti specifici di cui all’art. 3 e all’espletamento delle diverse attività che dovessero rendersi necessarie per l’attuazione del presente accordo;
b) Condividere tutte le competenze specialistiche del proprio personale per la predisposizione del
PLG e dei progetti specifici che dovessero decidere di realizzare in collaborazione;
c) Mettere a disposizione dei RUP nominati dalle Parti le figure professionali di supporto se presenti nel proprio organico;
d) Collaborare alla predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto (bozze di bandi di gara e capitolati tecnici) per l’esecuzione di lavori e servizi ad alto contenuto professionale;
e) Condividere l’uso delle proprie strutture ed attrezzature necessarie per l’attuazione del presente
accordo.
Art. 5 - Responsabili dell’accordo quadro
Responsabili dell’attuazione del presente accordo quadro sono:
⮚ Per la SN-SUB, il Soprintendente, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx;
⮚ Per la ASSET, il Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
I Responsabili dell’accordo quadro individuano, tra il proprio personale dipendente, i componenti del gruppo di programmazione per la definizione del PLG di cui all’art. 2 e la realizzazione dei progetti specifici di cui all’art. 3; gli stessi possono motivatamente revocare i componenti dei gruppi di programmazione e progettazione e/o integrarne il numero con ulteriore personale interno e/o esterno, assumendosene l’eventuale onere finanziario, salvo diverso accordo tra le Parti.
Art. 6 Risorse finanziarie e copertura delle spese
Le Parti si danno atto reciprocamente che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dall’accordo quadro saranno quelle previste per il finanziamento dei progetti specifici (art. 3) inseriti nel PLG di cui all’art. 2 ovvero da risorse finanziarie a valere su fondi regionali, nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.
Le Parti si impegnano anche ad avviare un’attività di ricerca sponsor e raccolta fondi per il finanziamento dei progetti inseriti nel PLG.
Per i progetti specifici di cui all’art. 3 le Parti, anche sulla base della scheda progettuale di cui all’art. 3, concorderanno per iscritto le somme da impegnare per la progettazione di fattibilità, per il supporto tecnico-amministrativo alle procedure di gara e per le eventuali ulteriori attività, compresi i servizi di ingegneria, che si dovessero rendere necessari e l’ammontare dei costi, anche di personale, da rimborsare alla Parte che presta la propria collaborazione.
I movimenti finanziari tra le Parti si configurano solo come rimborso delle spese e non come corrispettivo e verranno previamente quantificati di comune accordo tra le parti in avvio alle attività di cui all’art. 3 e secondo criteri concordati in sede di definizione del PLG. Per la quantificazione dei costi del personale dipendente si farà riferimento ai CCNL; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri), come indicato dall’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia.
Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 7 - Luogo dell’esecuzione
Tutte le attività necessarie per l’esecuzione del presente accordo saranno svolte presso le sedi delle Parti e/o presso i cantieri dei progetti specifici. Le Parti comunicheranno preventivamente e per iscritto i nominativi del personale coinvolto nelle attività del PLG e dei progetti specifici che devono intendersi autorizzati all’accesso agli uffici delle Parti e ai cantieri a cui saranno assegnati.
Art. 8 - Copertura assicurativa
Le Parti garantiscono che per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo quadro il proprio personale dipendente usufruisce della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d’istituto, secondo la normativa vigente in materia. Le Parti risponderanno inoltre della copertura assicurativa dei propri eventuali collaboratori esterni e/o tirocinanti.
Art. 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Ciascuna Parte garantisce, per gli aspetti di propria competenza, l’adempimento delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., prevedendo in particolare:
− La messa a disposizione di locali e attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
− La valutazione dei rischi per l’attività svolta nelle proprie sedi dal personale, compresi tirocinanti, studenti, collaboratori, di appartenenza dell’altra Parte e la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie;
− L’informazione e la formazione nonché la sorveglianza del personale dell’altra Parte in relazione
ai rischi specifici individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
− La messa a disposizioni dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ove previsti.
La formazione, l’informazione e la sorveglianza sanitaria del proprio personale sui rischi generali e
specifici dell’attività è in capo a ciascuna Parte in qualità di datore di lavoro.
Art. 10 Durata della convenzione e recesso anticipato
Il presente accordo quadro ha una durata di 3 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, prorogabili per un ulteriore periodo di tre anni su accordo scritto tra le Parti.
Le Parti si riservano la facoltà di recedere per giusta causa dall’accordo dandone comunicazione con un preavviso di tre mesi. Nell’ipotesi in cui tra le parti siano in corso attività su progetti specifici di cui all’art. 3 la parte recedente dovrà portare a termine le attività concordate e/o tenere indenne l’altra parte dei possibili danni derivanti dal recesso anticipato. L’indennità di recesso verrà definita in sede di accordo su progetti specifici o, in caso di mancata definizione, sarà determinata da un perito terzo scelto di comune accordo tra le parti. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. Le spese della perizia sono poste a carico dalla parte recedente.
Art. 11 Controversie
Per qualunque controversia tra le parti in merito all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità o efficacia del presente accordo quadro, il foro competente è il Tribunale di Taranto.
Art. 12 Trattamento dei dati
Ciascuna delle Parti si impegna a provvedere al trattamento, all’utilizzo, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali raccolti nell’ambito delle attività di cui al presente accordo in
conformità al D.lgs. n. 196/2003, e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679, e di fare uso dei dati racconti esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione dell’accordo.
Il Titolare del trattamento dei dati personali per ASSET è il suo legale rappresentante pro tempore. Per la SN SUB, giusta Decreto MiBACT UDCM rep. n. 147 del 14.3.2019 il titolare del trattamento dei dati è il MIC, nella persona del Direttore Generale della direzione generale archeologia Belle arti e Paesaggio, Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Roma alla via del Collegio Romano 27, e Preposto al trattamento dei dati personali in relazione alle competenze esercitate dalla SN-SUB è il Dirigente Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx. Qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali da parte della Soprintendenza firmataria del presente accordo potrà essere indirizzata al seguente indirizzo: xx-xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra il nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento. Le Parti avranno facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione di cui alla presente Convenzione.
Art. 13 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative alla convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
• Per la SN-SUB: xxxx-xx-xxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
• Per ASSET: xxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
Art. 14 Xxxxx finali e recapiti per comunicazioni
La presente convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale ai sensi del X.X.xx. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
L’accordo sarà soggetto a registrazione sono in caso d’uso con spese a carico della parte che richiede la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.
Il Soprintendente Il Direttore generale dell’ASSET
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx) (Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxx Ministero della cultura 12.10.2021
14:11:34
GMT+01:00
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Regione Puglia
Firmato il: 12-10-2021 13:59:25
Seriale certificato: 736482
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-
2023