Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le parti convengono sulla fondamentale importanza rivestita dalla Prevenzione, Salute e Sicurezza e, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, riaffermano l’importanza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Al fine di favorire la realizzazione di iniziative volte ad implementare il sistema di salute e sicurezza già adottato, sono previste 2 ore annue retribuite di riunione, su questi temi, dei Lavoratori/trici convocate, su istanza congiunta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, da XX.XX. stipulanti il presente Contratto competenti territorialmente e dalle RSU/RSA. Tali riunioni, quando facenti parte di progetti condivisi, si prevede vedano la presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Ogni R.L.S. ha a disposizione, per l’espletamento del mandato (che durerà dalla data di elezione sino alla cessazione dell’incarico di RSU o RSA), un monte ore annuo pari a 40 ore secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale vigente; tali permessi potranno essere concessi secondo le prassi definite per l’utilizzo dei permessi sindacali. Verrà inoltre riconosciuto ai R.L.S. il rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio secondo le modalità previste dalla specifica procedura aziendale in essere. La scelta dei mezzi di trasporto dovrà sempre avvenire secondo criteri di economicità. Resta inteso che per ogni altra necessità di regolamentazione della materia si farà espresso riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi applicabili. Le Parti convengono che, al fine di facilitare la partecipazione alle attività del C.A.E. da parte del/dei Rappresentante/i per l’Italia designato/i, nell’ambito delle RSU/RSA in carica, dalle XX.XX. Nazionali stipulanti il presente Contratto con le modalità definite nell’ambito del Regolamento C.A.E., viene istituito un monte ore individuale annuo di permessi retribuiti, distinto rispetto al monte ore della RSU/RSA di appartenenza, pari al doppio delle ore di effettiva durata delle riunioni ufficiali indette, in ciascun anno di calendario (Gennaio-Dicembre), dal C.A.E. Per i viaggi, in aggiunta alle ore di permesso retribuito di cui sopra, verrà riconosciuta forfetariamente una sola giornata di permesso retribuito in coincidenza con la giornata immediatamente precedente e/o quella immediatamente seguente la data di ciascuna riunione ufficiale cui si è partecipato, limitatamente alle ore che coincidono con il proprio orario di lavoro. La/e persona/e designata/e usufr...
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciascuna Parte garantisce, per gli aspetti di propria competenza, l’adempimento delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., prevedendo in particolare: − La messa a disposizione di locali e attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; − La valutazione dei rischi per l’attività svolta nelle proprie sedi dal personale, compresi tirocinanti, studenti, collaboratori, di appartenenza dell’altra Parte e la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie; − L’informazione e la formazione nonché la sorveglianza del personale dell’altra Parte in relazione − La messa a disposizioni dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ove previsti. La formazione, l’informazione e la sorveglianza sanitaria del proprio personale sui rischi generali e specifici dell’attività è in capo a ciascuna Parte in qualità di datore di lavoro.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del PASM che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del PASM e dell’Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale delle due Parti si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suo citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, , come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del PASM, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Affidatario, a mezzo di proprio personale, dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Entrambe le Parti dovranno essere dotate di adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività previste nel presente Accordo, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo i criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta. I soggetti di una delle Parti che si recheranno presso la sede dell’altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività oggetto della cooperazione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note. L’Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell’altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi incluse, in particolare, le disposizioni concernenti l’applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19 previste dalla normativa vigente e dai Protocolli adottati dalle Parti. ART. 9 -
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Locatario è responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Il Locatario è tenuto, senza oneri a carico dell’Amministrazione, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse alla locazione. Il Locatario è da considerarsi “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. In base alla normativa richiamata, al “datore di lavoro” spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi se richiesto; la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze; la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, la formazione e l’informazione dei dipendenti e del personale volontario, le prove di evacuazione in caso di emergenza; la segnalazione agli uffici della Città metropolitana di Venezia, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa; la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell’impianto; la verifica delle avvenute comunicazione delle iniziative alle forze dell’ordine; il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza; i controlli periodici dei presidi antincendio come prescritto dalla normativa vigente in materia; il controllo che il numero delle persone ammesse all’interno dei locali non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Azienda assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l’attività presso le proprie strutture. L’Azienda, mediante il Direttore di Struttura Complessa di Gastroenterologia xxxx. Xxxxxxx Xxxxx si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima ovvero presso l’unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell’Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell’inizio delle attività stesse.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il dipendente in mobilità temporanea presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari è competenza del medesimo provvedere all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs del 09.04.2008 n. 81 e della normativa vigente.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ABE Ricerche S.r.l., nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni e obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008. Il Cliente ha l’obbligo di informare ABE Ricerche S.r.l. sui rischi esistenti nel proprio ambiente qualora venga svolta attività presso la sede del Cliente e informarlo sulle misure di prevenzione adottate. L E C I V O M A L E N O N D G T E I I A Via Xxxxxxxx dalle Bande Nere, 00-00 00000 FIRENZE Tel 000 00 00 00 Fax 000 000 00 00 E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx E-mail: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx n° 037 nell’Elenco Laboratori di autocontrollo Regione Toscana