Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Clausole campione

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 2. Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti. 4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Società, essa dovrà fornire: - una dichiarazione di idoneità alla mansione; - copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica; - la scheda rischio-mansione, - relativi all’attività svolta dal personale interessato. 5. Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Società le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l’addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell’Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione della Società. Reciprocamente, la Parte Terza provvederà a quanto previsto dal presente punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Parte Terza di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico. 6. Il Politecnico e la Società si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo alle vig...
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciascuna Parte garantisce, per gli aspetti di propria competenza, l’adempimento delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., prevedendo in particolare: − La messa a disposizione di locali e attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; − La valutazione dei rischi per l’attività svolta nelle proprie sedi dal personale, compresi tirocinanti, studenti, collaboratori, di appartenenza dell’altra Parte e la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie; − L’informazione e la formazione nonché la sorveglianza del personale dell’altra Parte in relazione − La messa a disposizioni dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ove previsti. La formazione, l’informazione e la sorveglianza sanitaria del proprio personale sui rischi generali e specifici dell’attività è in capo a ciascuna Parte in qualità di datore di lavoro.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il presente appalto presenta rischi d’interferenza come evidenziati nel (D.U.V.R.I.) che sarà reso disponibile all’appaltatore e conseguentemente i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono indicati nel quadro economico. Il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria, durante lo svolgimento in regime del presente appalto, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di foto, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l’indicazione del Datore di lavoro. Il suddetto personale dovrà essere dotato di tutti i D.P.I. previsti dalle vigenti Norme antinfortunistiche, adeguati al particolare ambiente/luogo di lavoro e ai rischi presenti; le attrezzature e le P.L.E. (cestelli, autoscale, autotorri, ecc.) dovranno essere omologate e dotate di collaudo aggiornato. Gli operatori dovranno essere in possesso delle qualifiche previste dalle norme CEI 11-27, pena l’allontanamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, dal cantiere e da ogni lavorazione. La Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio dei lavori, dovrà trasmettere al Comune: -il nominativo del responsabile dell'impianto (URI) e di eventuali ulteriori figure individuate ai sensi delle citate norme CEI 11-27. Il Comune, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008, rimane a disposizione dell'Aggiudicatario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del PASM che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del PASM e dell’Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale delle due Parti si reca presso la sede dell’altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suo citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, , come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del PASM, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Entrambe le Parti dovranno essere dotate di adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività previste nel presente Accordo, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo i criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta. I soggetti di una delle Parti che si recheranno presso la sede dell’altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività oggetto della cooperazione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note. L’Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell’altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi incluse, in particolare, le disposizioni concernenti l’applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19 previste dalla normativa vigente e dai Protocolli adottati dalle Parti.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Affidatario, a mezzo di proprio personale, dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il dipendente in mobilità temporanea presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari è competenza del medesimo provvedere all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs del 09.04.2008 n. 81 e della normativa vigente.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Concessionario dovrà erogare i servizi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia e in particolare del D.Lgs. 81/2008 ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene del lavoro. Come previsto dall’art. 26 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, a ciascun partecipante alla gara, saranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Azienda e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Tali informazioni sono contenute in uno specifico fascicolo informativo reperibile al seguente indirizzo intranet: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.00.xxx. Il Concessionario si impegna a rispettare quanto richiesto nel suddetto fascicolo ed a far pervenire all’Azienda la scheda di accettazione e presa visione del fascicolo (allegato 3 del fascicolo) debitamente compilata e firmata. La scheda dovrà essere restituita nel termine di giorni 7 dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Nel caso di mancata restituzione nel termine predetto il silenzio verrà interpretato e considerato quale implicita accettazione e presa visione. Nel caso in cui l’Azienda lo ritenesse necessario ai partecipanti potrà essere fornito anche il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI). Tale documento indicherà le misure da adottare per eliminare e, dove non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze per Il Concessionario. E’ vietato l’utilizzo di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del precitato D.Lgs. 81/08. Nel caso di installazioni di impianti, attrezzature di lavoro e/o altri mezzi tecnici, Il Concessionario e gli installatori dovranno attenersi alle norme di sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 81/08, e dalla Committente. Il Concessionario all’avvio del contratto dovrà confermare, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in merito a servizi e forniture oggetto dell’concessione. Ai fini di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio, sarà tenuto a prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Committente, per collaborare all’ela...
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Azienda assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l’attività presso le proprie strutture. L’Azienda, mediante il Direttore di Struttura Complessa di Gastroenterologia xxxx. Xxxxxxx Xxxxx si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima ovvero presso l’unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell’Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell’inizio delle attività stesse.