Contract
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE MEDICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:
1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO
2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3. il MODULO DI PROPOSTA
dev’essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa e’ redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non e’ soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri dei Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana dei Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro dei Lloyd’s..
c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00.
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet dei Lloyd’s sono, rispettivamente:
x00000000000, xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx e xxx.xxxxxx.xxx.
e. I membri dei Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Come riportato a pag. 63 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2009* il capitale del mercato dei Lloyd’s ammonta ad €20.451 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di
€14.817 milioni, dai Bilanci dei membri di €4.366 milioni e da riserve centrali di €1.267 milioni.
Il mercato dei Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L’indice di solvibilità complessivo del mercato dei Lloyd’s al 31.12.2009 era il 4.764%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad €3.165 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad €66 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 78 del Rapporto Annuale dei Lloyd’s del 2009*.
*Link al Rapporto annuale dei Lloyd’s del 2009: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/Xxxxxx/Xxxxxxxx- Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2009-Annual-Report
** Tasso di cambio al 31.12.2009: € 1 = £ 0,8881 (fonte: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx )
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
o Il contratto di assicurazione della responsabilita’ civile del medico (d’ora in avanti “contratto di assicurazione”) puo’ – a scelta del proponente- prevedere il rinnovo automatico oppure terminare alla scadenza indicata nel frontespizio di polizza. La presenza o meno del rinnovo automatico e’ indicata nella scheda di copertura.
AVVERTENZA: Ove sia stato previsto il rinnovo automatico dell’assicurazione, ognuna delle Parti ha facolta’ di dare disdetta al contratto mediante lettera raccomandata da inviare all’altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del contratto stesso.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 15 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
o Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell’Assicurato.
o L’assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di Medico che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico
o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli 5 e 9 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta ed indicata nella scheda di copertura.
Sono escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi o ad attivita’ abusive. Altre cause di esclusione sono elencate all’articolo 9 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO:
Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 13 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA: FRANCHIGIA: costituisce la parte di danno che rimane a carico dell’assicurato. Se prevista, la franchigia viene evidenziata nella scheda di copertura.
Esemplificazione numerica del funzionamento della FRANCHIGIA L’assicurato viene condannato a riscarcire ad un cliente EUR 15.000. Il contratto di assicurazione prevede – in questo esempio -una franchigia per sinistro di EUR 1.000. L’assicurazione paga all’assicurato la differenza tra la
somma che questo e’ tenuto a risarcire al cliente (EUR 15.000) e la franchigia (EUR 1.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell’assicurato.
AVVERTENZA: MASSIMALE: rappresenta la somma totale che gli Assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione.
Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 5 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’
AVVERTENZA: dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto al risarcimento.
Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell’articolo 2 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA: Il contratto di assicurazione e’ nullo quando ricorrono uno o piu’ presupposti previsti dall’articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perche’ l’oggetto del contratto e’ impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
o Il contratto di assicurazione non prevede l’obbligo di comunicare agli assicuratori diminuzioni o aggravamenti del rischio conseguenti a disposizioni di legge o di regolamenti.
o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 12 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
o Esempio di circostanza che diminuisce il rischio: promulgazione di una legge che sollevi il medico dall’obbligo di ottenere il consenso informato in forma scritta (si precisa che questo esempio non e’ reale – si tratta solamente di un’ipotesi astratta).
6. Premi
o Le modalita’ e la tempistica di pagamento del premio e’ indicata nella scheda di copertura che forma parte integrante del contratto di assicurazione.
7. Rivalse
AVVERTENZA: il contratto di assicurazione non prevede ipotesi nelle quali gli assicuratori intraprendono azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato.
Resta fermo il diritto degli assicuratori che abbiano pagato il danno di agire - nei limiti dell’ammontare sborsato – nei confronti dei terzi responsabili del danno stesso (diritto di surrogazione, disciplinato dall’articolo 1916 Codice Civile). Per maggiori dettagli si rimanda all’articolo 19 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: il contratto di assicurazione prevede due ipotesi nelle quali le parti possono esercitare il diritto di recesso:
1. in caso di sinistro
2. prima di ogni scadenza annuale laddove il contratto sia stato concluso con la previsione del rinnovo automatico.
Per maggiori dettagli circa i termini e le modalita’ di esercizio del diritto di recesso si rimanda al contenuto degli articoli 15 e 18 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
o Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potra’ esser loro denunciato.
o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 4 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
10. Legge applicabile al contratto
o Per l’interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana (vedasi articolo 22 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE).
11. Regime fiscale
o Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’assicurato (vedasi articolo 14 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA:
L’assicurato deve fare denuncia scritta agli assicuratori di ciascun sinistro
entro 10 giorni da quando ne e’ venuto a conoscenza.
Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda al contenuto dell’articolo 17 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
9. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
- Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono
x000000000000;; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd’s sono responsabili della veridicita’ e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa
GLOSSARIO
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Assicuratori: alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra.
Bilanci dei membri: l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd’s;
Broker/Agente di Assicurazioni: la ditta di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di Copertura.
Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Contratto d’ Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati:
Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione;
Corrispondente dei Lloyd’s: la ditta di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di Copertura, debitamente accreditata dai Lloyd’s in questa qualità.
Danno/Danni: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali).
Fondi dei membri presso Lloyd’s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;
Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Loss Adjuster: il soggetto designato dagli Assicuratori per la gestione dei sinistri rientranti in questa assicurazione.
Massimale: la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.
Modulo: il documento, annesso al Certificato per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Periodo di Assicurazione : Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nel Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto.
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore;
Richiesta di risarcimento: quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell’Assicurato :
1. l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione;
2. la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave.
Scheda di Copertura: il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione;
Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Sindacato: è definito Sindacato il membro dei Lloyd’s o il gruppo di membri dei Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” dei Lloyd’s;
Sinistro: la richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.
Struttura sanitaria pubblica: l’ospedale, l’istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario, facente capo al sistema sanitario pubblico.
Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del M E D I C O O S P E D A L I E R O
SI AVVERTE CHE QUESTA ASSICURAZIONE E’ PRESTATA NELLA FORMA
« CLAIMS MADE »
Si vedano gli articoli 4, 9.1, 17
Articolo 1 DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Con la firma di questo Certificato l’Assicurato dichiara :
1.1 di esercitare l’attività professionale di Medico con regolare iscrizione agli albi e registri previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti; tale attività professionale comprende le specializzazioni indicate nel modulo di Proposta, alle quali l’Assicurato dichiara di essere debitamente abilitato conformemente a tutte le norme vigenti in materia;
1.2 di esercitare la predetta attività nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica indicata nell’annessa Scheda di Copertura (articolo 3);
1.3 di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso e dai suoi sostituti temporanei, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto di questa assicurazione.
Articolo 2 RETICENZE E DICHIARAZIONI INESATTE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la cessazione dell'assicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile). Sono particolarmente rilevanti le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nel modulo di Proposta.
Articolo 3 DEFINIZIONI
Le Parti convengono che le definizioni che seguono fanno parte integrante di questo Certificato e valgono ad interpretarne le condizioni e ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.
Assicuratori alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra.
Broker/Agente di Assicurazioni la ditta di intermediazione assicurativa indicata
nella Scheda di Copertura.
Corrispondente dei Lloyd’s la ditta di intermediazione assicurativa indicata
nella Scheda di Copertura, debitamente accreditata dai Lloyd’s in questa qualità.
Struttura sanitaria pubblica l’ospedale, l’istituto, la clinica o altro stabilimento
sanitario, facente capo al sistema sanitario pubblico.
Danno/Danni il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali).
Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Massimale la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.
Periodo di Assicurazione Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nel Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto.
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Richiesta di risarcimento quella che per prima, tra le seguenti circostanze,
viene a conoscenza dell’Assicurato :
i. l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione;
ii. la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave.
Sinistro la richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.
Loss Adjuster il soggetto designato dagli Assicuratori per la gestione dei sinistri rientranti in questa assicurazione.
Certificato il presente documento che è emesso, con i suoi annessi, quale prova del contratto di assicurazione.
Modulo e Scheda di Copertura i documenti, annessi a questo Certificato per
farne parte integrante, nei quali figurano i dettagli richiamati nel testo.
Articolo 4 FORMA DELL’ASSICURAZIONE ( «CLAIMS MADE» ) - RETROATTIVITÀ
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato. (Si vedano gli l’articoli 9.1 e 17).
Se la Scheda di Copertura non stabilisce diversamente, la data di retroattività convenuta corrisponde al giorno e al mese d’inizio del primo Periodo di Assicurazione, retrodatati di cinque anni.
Articolo 5 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questo Certificato, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’articolo 3 e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano l’assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’articolo 4 precedente e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di Medico che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.
L’assicurazione comprende la responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici.
Articolo 6 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE
Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro.
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato.
Articolo 7 NOZIONE DI “TERZO” O “TERZI”
Il termine “terzo” o “terzi” sta a significare ogni persona diversa dall’Assicurato, compresi i pazienti. Sono esclusi da questa nozione :
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine che con lui convive;
b. i prestatori di lavoro del sistema sanitario pubblico; tuttavia anche costoro sono considerati terzi quando fruiscano personalmente delle prestazioni del sistema stesso quali pazienti.
Articolo 8 LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione. E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. Gli Assicuratori pertanto non sono obbligati per richieste di risarcimento fatte valere, in Paesi diversi dall’Italia, salvo nei casi di delibazione secondo la legge italiana di sentenze di Paesi diversi dall’Italia.
Articolo 9 ESCLUSIONI
9.1 Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente delimitata nel presente Certificato, sono esclusi :
a. i sinistri che siano denunciati agli Assicuratori in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo la tolleranza di 10 giorni di cui all’articolo 17 che segue;
b. le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori;
c. i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.
9.2 Sono escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento :
a) riconducibili ad attività non rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che questa esclusione non e’ applicabile all’attività intramuraria ed al primo soccorso prestato per motivi deontologici.
b) attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall’Assicurato con dolo;
c) riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso;
d) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo professionale, oppure dopo che per qualunque motivo venga sospeso o radiato dall’Albo professionale o licenziato per giusta causa;
e) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere o richieste di risarcimento fatte valere al di fuori dei limiti territoriali convenuti all’articolo 8;
f) per danni che siano imputabili ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;
g) per danni derivanti dall’impiego per scopi non terapeutici di farmaci somministrati o prescritti dall’Assicurato;
h) basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
i) derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione;
j) derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, bossing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili);
k) relative a obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende, indennità di mora e altre penalità o sanzioni che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, oppure relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages);
l) relative a danni alle cose mobili e immobili che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali se l’Assicurato è medico veterinario;
m) relative a perdite o danni da furto, o da danneggiamenti a cose causati da incendio, da esplosione o scoppio;
n) riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di trasporto siano funzionali all’attività professionale dell’Assicurato;
o) conseguenti a inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale;
p) che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’utilizzo di apparecchiature debitamente autorizzate e funzionali all’attività professionale esercitata;
q) che abbiano origine o siano connesse con l’uso di amianto o muffe tossiche da parte dell’Assicurato o dall’esistenza di tali materiali in qualsiasi locale ove l’Assicurato esercita la professione;
r) derivanti da rapporti contrattuali diversi da quello ordinario esistente tra Medico e paziente;
s) che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all’attività professionale di Medico, oppure abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di tutte le funzioni relative alla carica di Direttore Sanitario, Dirigente di II livello o di Primario, ferma restando la copertura per la loro attività di carattere e medico.
Articolo 10 RESPONSABILITÀ SOLIDALE
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Articolo 11 ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI
Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo. Inoltre, con effetto dalla stessa data di scadenza, alle stesse condizioni e per la durata di 2 (due) anni, senza nessun premio aggiuntivo, entra automaticamente in vigore l’estensione alla copertura di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi durante il Periodo di Efficacia, purché le conseguenti richieste di risarcimento siano fatte per la prima volta contro l’Assicurato e da lui debitamente denunciate agli Assicuratori nel corso di tale durata di due anni. Gli Assicuratori risponderanno fino a concorrenza del Massimale
convenuto, per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti all’intera durata di due anni, terminati i quali l’assicurazione cessa definitivamente.
Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potrà esser loro denunciato. (Si vedano gli articoli 9.1 e 17).
Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili.
Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’articolo 18 (facoltà di recesso in caso di sinistro).
Articolo 12 VARIAZIONI LEGALI DEL RISCHIO
Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione (articolo 1897 C.C.) o un aggravamento (articolo 1898 C.C.) del rischio per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto agli Assicuratori.
Articolo 13 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo.
Se l’Assicurato non paga il premio di rinnovo o di proroga o le eventuali rate convenute, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Articolo 14 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Articolo 15 MODALITÀ DELLA PROROGA AUTOMATICA DELL’ASSICURAZIONE
Ove nella Scheda di Copertura sia stabilito che le Parti hanno convenuto che il contratto sia soggetto alla proroga automatica, è valida ed è operante la clausola che segue. In assenza di tale indicazione nella Scheda di Copertura, Il contratto cessa alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.
CLAUSOLA DELLA PROROGA AUTOMATICA DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto s’intende automaticamente prorogato, dalla data della sua scadenza, per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del premio dovuto ai sensi dell’articolo 13.
La proroga è però condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali :
1. che alla predetta data di scadenza l’Assicurato non sia a conoscenza di sinistri che debbano essere denunciati agli Assicuratori, oppure di fatti o circostanze che possano causare sinistri rientranti in questa assicurazione;
2. che l’attività professionale dichiarata nella Proposta allegata a questo Certificato non abbia subito variazioni che non siano già state comunicate agli Assicuratori e da loro espressamente accettate ai fini dell’assicurazione.
Qualora taluno dei punti 1 e 2 che precedono non corrisponda a verità, l’Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli Assicuratori avranno diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del premio se questo è già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l’Assicurato i termini di rinnovo del contratto. Ciascuno dei punti 1 e 2 che precedono s’intende tacitamente confermato se l’Assicurato non abbia dato diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti. Si applica il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile (aggravamento del rischio). (Si veda l’articolo 1).
Qualora si sia verificata una diminuzione del rischio, l’Assicurato può farne comunicazione agli Assicuratori almeno 15 giorni prima della scadenza del Periodo di Assicurazione e gli Assicuratori, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 1897 del Codice Civile, sono tenuti a ridurre il premio della proroga e rinunciano alla facoltà di recesso prevista dallo stesso articolo.
I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione successivo, ferma la facoltà di ognuna delle Parti di dare disdetta al contratto mediante lettera raccomandata da inviare all’altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di ogni scadenza.
Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’articolo 18 (facoltà di recesso in caso di sinistro).
Articolo 16 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le franchigie ove applicabili.
L’obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di sinistro. L’Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Articolo 17 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato deve far denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia va fatta al Loss Adjuster incaricato indicato nella Scheda di Copertura anche tramite il Corrispondente dei Lloyd’s.
Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.
Ferma ed invariata la definizione di sinistro figurante all’articolo 3, l’omessa denuncia di un sinistro entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione del Periodo di Assicurazione rende la richiesta di risarcimento estranea a questo contratto. (Si vedano l’articolo 4 e la voce a. dell’articolo 9.1).
Negli stessi termini e con le stesse modalità, l’Assicurato è tenuto a fare denuncia scritta al Loss Adjuster di ogni fatto o circostanza da cui possano derivare danni risarcibili da questa assicurazione. Tale denuncia, se debitamente accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come sinistro verificatosi e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione, con applicazione di tutti i disposti di questo articolo e degli articoli 18 e 19 che seguono.
Si richiama il secondo comma dell’articolo 16, in caso di coesistenza di altre assicurazioni.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Articolo 18 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto l’Assicurato che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano all’Assicurato la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Articolo 19 SURROGAZIONE
Gli Assicuratori sono surrogati, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di danni sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di recupero che l’Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l’Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l’esercizio di tali diritti. Tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei prestatori di lavoro delle strutture sanitarie pubbliche, che sono soggetti per legge all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a meno che essi non abbiano agito con dolo.
Articolo 20 FORMA DELLE COMUNICAZIONI – VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione relativa a questo contratto deve essere fatta per iscritto.
Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dall’Assicurato e dal Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia.
Articolo 21 CLAUSOLA BROKER
Con la sottoscrizione del presente Certificato l’Assicurato conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.
Gli Assicuratori hanno conferito al Corrispondente dei Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura l’incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. E’ convenuto pertanto che:
a. Ogni comunicazione fatta dal Corrispondente dei Lloyd’s al Broker o Agente di Assicurazioni sarà considerata come fatta all’Assicurato;
b. Ogni comunicazione fatta dal Broker o Agente di Assicurazioni al Corrispondente dei Lloyd’s sarà considerata come fatta dall’Assicurato;
c. Ogni comunicazione fatta dal Corrispondente dei Lloyd’s sarà considerata come fatta dagli Assicuratori;
d. Ogni comunicazione fatta al Corrispondente dei Lloyd’s sarà considerata come fatta agli Assicuratori.
Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei sinistri, regolamentate dall’articolo 17 che resta invariato e confermato.
Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Corrispondente dei Lloyd’s.
Articolo 22 NORME DI LEGGE
Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.
L’ASSICURATO
Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Certificato e, agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara :
1 - di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma
«CLAIMS MADE», a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo;
2 - di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli di questo Certificato:
Articolo 1 Dichiarazioni dell’Assicurato
Articolo 4 Forma dell’assicurazione (“Claims made” – Retroattività)
Articolo 9 Esclusioni (in particolare quelle dell’assicurazione claims made - 9.1)
Articolo 15 Modalità della proroga automatica – Rescindibilità annuale Articolo 16 Coesistenza di altre assicurazioni (secondo rischio)
Articolo 17 Denuncia dei sinistri (esclusione dei sinistri denunciati dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione)
Articolo 18 Facoltà di recesso in caso di sinistro Articolo 21 Clausola Broker
L’ASSICURATO
MODULO DI PROPOSTA
Responsabilità civile Personale Dipendente del S.S.N.
Legal Liability of Employees of Italian NHS
Modulo di proposta – Proposal Form
La quotazione e’ subordinata all’esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.
AVVISO IMPORTANTE / IMPORTANT WARNING
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave” (Art 1892 comma I Codice Civile)
(1) La presente proposta deve essere compilata a penna dal proponente. E’ necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere firmato e datato.
This proposal form should be completed in ink by the proposer. All questions must be answered in order for a quotation to be given and proposers are asked to reply fully and frankly. The proposal form must be signed and dated.
(2) Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.
All material facts must be declared. Failure to do so may give cause for avoidance of the Policy or result in prejudice to your rights in the event of a claim.
01. DATI DEL PROPONENTE
(a) Nome e cognome del proponente – Full name of the Insured:
(b) Indirizzo e codice fiscale/PI – Address and Tax Code/VAT registration number :
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(c) Denominazione dell’Ente di appartenenza / Name of the Employer
(d) Indicare se il Proponente e’ Dirigente di II Livello – Indicate if the Proposer is Head of Dept.
Si/ Yes □ No/ No □
(e) Specializzazione conseguita / Specialization held
02. PRECEDENTI ASSICURATIVI: indicare se - negli ultimi 5 anni – il proponente ha stipulato coperture assicurative per questa tipologia di rischio – Has the proposer been Insured – in the last 5 years – for this type of risk?
In caso affermativo, precisare: - If so, please indicate:
(a) Impresa assicuratrice – Insurance Company:
(b) Periodo di polizza – Period of Insurance:
(c) Massimale di polizza – Limit of Indemnity:
(d) Premio ultima annualita’ – Last annual premium:
Indicare se al proponente e’ mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso affermativo si prega di fornire dettagli– Has insurance for this type of risk ever been refused or cancelled? If yes, please provide details
Si/Yes □ No/No □
03. CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza – Please choose from the following options terms and conditions of the cover:
(a) MASSIMALE DI RISARCIMENTO – Limit of Indemnity:
Per massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle persone danneggiate.
EUR 1,500,000 EUR 2,500,000 EUR 5,000,000
(b) PERIODO DI RETROATTIVITA’: indicare il periodo di retroattivita’ richiesto – Retroactive date: please state the requested retroactive period:
Numero anni richiesto/ Number of Years requested:
04. SINISTROSITA’ PREGRESSA:
(a) Sono state avanzate richieste di risarcimento*, come definite di seguito in accordo con il Testo di Polizza, nei confronti del proponente negli ultimi 5 anni? – Have any claims been filed against the Proposer in the last 5 years?
Si/ Yes □ No/ No □
(b) Indicare se il proponente sia a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di poter cagionare richieste di risarcimento* come definite di seguito in accordo con il Testo di Polizza. Is the Proposer aware of any act which could give grounds for any future claim that would fall within the scope of an insurance of this type?
Si/ Yes □ No/ No □
*Richiesta di risarcimento:
Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell’Assicurato :
iii. l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto di questa assicurazione;
iv. la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave.
IN CASO AFFERMATIVO, SI PREGA DI FORNIRE – IN MERITO A CIASCUN SINISTRO E/O CIRCOSTANZA DALLA QUALE POSSA SCATURIRE UN SINISTRO RIENTRANTE NELLA TIPOLOGIA DI COPERTURA OFFERTA DA QUESTA POLIZZA:
1. Descrizione dell’evento dannoso e della pretesa risarcitoria (“quantum”);
2. Indicazione delle date di accadimento, di denuncia e di definizione della pratica;
3. Indicazione dei profili di responsabilita’ accertati, presunti o presumibili;
05. DICHIARAZIONE – DECLARATION
Il sottoscritto, dichiara -The undersigned hereby declares:
a. che tutte le risposte qui contenute sono, dopo attenta verifica, vere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni;-that the statements are true to the best of his/her knowledge and belief;
b. di prendere atto che questa Proposta non vincola ne’ gli Assicuratori ne’ il Proponente alla stipulazione del contratto di assicurazione -
that signing this application does not bind either the undersigned or the Underwriters to make the insurance contract.
c. che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che questa Proposta sia presa come base per la stipula del contratto. In tale caso questo modulo sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa -that should the parties agree to the drawing up of the insurance contract the undersigned agrees that this Proposal Form will be the basis of the contract and part of the Policy itself
d. che, se tra la data della Proposta e la data di emissione della polizza si verificassero variazioni rispetto alle informazioni fornite in questo modulo, accetta l’obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime agli Assicuratori, i quali avranno il diritto di ritirare o modificare la loro quotazione o conferma di copertura - that should there be, between the date of the Proposal and the date of issuance of the Policy, any variations of the information contained in the Proposal Form, the undersigned agrees to notify such variations immediately to Underwriters who shall have the right to withdraw or modify their quotation or confirmation of cover.
Firma / Signature
Data / Date
Nome Leggibile / Printed Name
Qualifica / Title
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre:
Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.
Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l’evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.
THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE – CLAIMS MADE BASIS
This proposal form is in respect of a Third Party Liability Policy - Claims Made basis. This means that the Policy covers claims first made to the Insured during the period of insurance and circumstances of which the Insured first becomes aware during the period of insurance, and which could give rise to a claim hereunder, provided that the Underwriters are notified of such circumstances during the period of insurance.
The Policy does not cover claims made after the expiry of the period of insurance, even if the events giving rise to the claim occurred during the period of insurance.
Data / Date:
Espressa accettazione ai sensi degli Art. 1341 e Art. 1469 Bis e seguenti del Codice Civile Firma / Signature
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP.
Nome e Cognome leggibili: Data: Firma: