Rivalse. Avvertenza
Rivalse. Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte della Società.
Rivalse. L’Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili del sinistro per le prestazioni da essi effettuati in forza delle Coperture Assicurative del presente Contratto di Assicurazione descritte nella presente Nota Informativa come riportato all’Art. 13 “RINUNCIA ALLA RIVALSA” delle Condizioni di Assicurazione.
Rivalse. Diritto che, spetta all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Rivalse. AVVERTENZA: Relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate nel paragrafo 1.2 “Norme che regolano il Quadro” del Quadro “Incendio e altri danni materiali”.
Rivalse. AVVERTENZA
Rivalse. Avvertenze: Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del Conduttore e, salvo il caso di dolo e colpa grave, nei confronti del Sub-Conduttore.
Rivalse. Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti/collaboratori dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se questi ultimi hanno agito con dolo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Particolari di Assicurazione – Diritto di Surrogazione”.
Rivalse. Avvertenze:
Rivalse. La rivalsa è un diritto dell’assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l’impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell’intera somma corrisposta, o di parte di essa.