REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX RICERCHE
CONCESSIONE SERVIZIO BAR ALL'INTERNO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI DI CAGLIARI
PROGETTO SERVIZIO DI CONCESSIONE
E - Schema di contratto di concessione
Data: 01 - 2018
Il presente disegno è di proprietà esclusiva del committente e non può essere riprodotto ne consegnato a terzi senza autorizzazione scritta, ex articolo 99 Legge 22/04/1941 n°633
Il Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxxxx Xxxxx
COD. 122_17. CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI DI CAGLIARI.
CIG 7359298CD1 CUP: G73J14000320002
TRA
Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore Generale, nato a Cabras (OR) l’8 gennaio 1958, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto di Sardegna Ricerche, con sede legale in xxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxxx;
E
la Società - Codice Fiscale/P.I.: - con sede legale in (c.a.p. ) - Via , iscritta al Registro delle Imprese di al n. REA , rappresentata dal legale rappresentante Sig. , nato a il / / - Codice Fiscale:
, avente i necessari poteri per impegnare la società (nel seguito, per brevità, anche "Concessionario");
per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d. lgs. n. 50/2016, del “SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI DI CAGLIARI” di
Sardegna Ricerche.
L'Amministrazione da una parte e il Concessionario dall'altra, di seguito anche definiti congiuntamente le "Parti".
PREMESSO CHE
Con la Delibera della Giunta Regionale 19/2 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Manifattura tabacchi. Indirizzi per la gestione”, la Giunta regionale ha espresso precisi indirizzi relativamente all’utilizzo degli spazi dell’ex Manifattura tabacchi e alle modalità di gestione, prevedendo un affidamento temporaneo all’Agenzia Sardegna Ricerche, per il prossimo triennio.
Con la Delibera della Giunta Regionale 69/8 del 23/12/2016 “Manifattura tabacchi. Attuazione indirizzi per la gestione: Piano di Attività” con la quale è stato approvato il Piano di Attività per la gestione dell'ex Manifattura tabacchi di Cagliari.
che il citato Piano delle Attività prevede l’affidamento in concessione del Locale accoglienza
– bar (locale 120, di 277,63 metri quadri) per il servizio di bar e caffetteria e somministrazione di alimenti e bevande per una durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, prorogabili su disposizione discrezionale esclusivamente della Stazione Appaltante per altri e ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
che il citato Piano delle Attività prevede l’affidamento in concessione del Locale accoglienza
– bar (locale 120, di 277,63 metri quadri) per il servizio di bar e caffetteria e somministrazione di alimenti e bevande per una durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, prorogabili su disposizione discrezionale esclusivamente della Stazione Appaltante per altri e ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
che con nota prot. n. 5584 del 27 gennaio 2017 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari ha espresso il nulla osta preventivo all’Agenzia Sardegna Ricerche per l’avvio dei bandi per la concessione dei locali per durate di tempo superiori alla durata del contratto di comodato;
che con determina del DG n° del / / è stato aggiudicato in via definitiva alla Società la procedura Cod. 122_17 esperita da Sardegna Ricerche per individuare il soggetto concessionario a cui affidare il servizio di cui sopra (procedura di selezione – X.xx CIG: );
che con determina del DG n° del / / è stato approvato il Progetto Tecnico Gestionale offerto dal concorrente in sede di gara;
che il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni come previste nell’articolo 29 del Capitolato Speciale d’Appalto, per un importo pari ad € 64.600,00 (Euro sessantaquattromila seicento/00) attraverso Polizza n. emessa
il
;
da: , valida sino al
che il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito, con le modalità indicate nell’articolo 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, la seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile: Polizza n. , emessa da
, valevole dal al ;
Ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale d’Appalto, il DUVRI, il Progetto Tecnico Gestionale offerto dal Concessionario in sede di gara e approvato con determina del DG n° del / / , l'Offerta economica e il Piano Economico Finanziario del Concessionario, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.
ART. 2 -OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto la concessione da parte di Sardegna Ricerche (di seguito Amministrazione o Concedente) della gestione funzionale ed economica del servizio bar e caffetteria (di seguito concessione) da svolgersi all’interno dei locali denominati “Locale Accoglienza” e degli spazi antistanti, ubicati all’interno del Complesso ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, con accesso da Viale Regina Margherita n.33 e individuato dalla planimetria allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
In particolare il Concedente affida al Concessionario:
a) l’allestimento dei locali con arredi, apparecchiature ed attrezzature necessari per l’espletamento del servizio come descritto nel Progetto Tecnico Gestionale;
b) la gestione funzionale ed economica del servizio prioritario compreso il servizio di catering, e i servizi annessi di pulizia e manutenzione dei locali e degli impianti, come meglio definito nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Progetto Tecnico Gestionale;
c) la gestione funzionale ed economica dei servizi secondari e complementari che il concessionario ha offerto e che sono descritti nel Progetto Tecnico Gestionale;
d) il ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione mediante rimozione degli arredi, apparecchiature ed impianti a cura del concessionario.
ART. 3 – DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si obbliga ad osservare nell’esecuzione della concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel Capitolato Speciale d’Appalto che viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.
Si obbliga altresì a finanziare economicamente la concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Progetto Tecnico Gestionale e dal Piano Economico-Finanziario (PEF) di copertura dell’investimento e della connessa gestione presentati in sede di offerta e contenuti nel presente contratto come parte integrante del medesimo.
Il Concessionario si obbliga al rispetto dei seguenti “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), oltre al miglioramento degli stessi criteri offerto dal concessionario in sede di offerta tecnica:
1.1. il Decreto 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) per la ristorazione collettiva e derrate alimentari;
1.2. il Decreto 24 maggio 2012 ( G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) per l’affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene;
1.3. il Decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.
Il Concessionario si obbliga a garantire una adeguata informazione agli utenti relativamente a: alimentazione, salute e ambiente, provenienza territoriale degli alimenti, stagionalità degli alimenti, corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. Il Concessionario si obbliga a garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall’amministrazione comunale.
Il Concessionario si obbliga ad accettare il subentro di un soggetto terzo nel ruolo di Concedente in quanto Sardegna Ricerche svolgerà il ruolo di gestore dell’ex Manifattura Tabacchi in misura temporanea fino al mese di Luglio 2019.
Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio bar nel Locale e negli spazi oggetto della presente Concessione e del Progetto Tecnico Gestionale.
Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Progetto Tecnico Gestionale, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di concessione.
La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.
ART. 4 – DESTINAZIONE DEL CIBO NON SOMMINISTRATO
Il Concessionario si obbliga a recuperare il cibo non somministrato ed a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficienza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla L. 155/2003. A tal fine è allegato al presente contratto un protocollo sottoscritto tra il Concessionario e l’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale , che costituisce parte integrante dello stesso.
ART. 5 - DURATA, CONDIZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA CONCESSIONE
Il Contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, prorogabili su disposizione discrezionale esclusivamente del Concedente per altri e ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni del contratto originario, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati all’articolo 24 del Capitolato Speciale d’Appalto.
La durata, le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione saranno regolate in conformità ai contenuti previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Progetto Tecnico Gestionale e nei relativi allegati, in quanto gli stessi definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto della prestazione da fornire.
L’esecuzione della concessione oltre il termine di scadenza del Contratto non potrà, in nessun caso, essere considerata come rinnovo del Contratto stesso.
Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente contratto, indipendentemente dall’eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i..
Al termine della concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell'Amministrazione che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso delle aree e locali dati in uso al Concessionario per il periodo concessorio.
Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla totale rimozione degli impianti, allestimenti e attrezzature dallo stesso realizzate, incluso il trasporto e lo smaltimento a termini di legge vigenti in materia se sussiste la necessità e il ripristino dello stato dei luoghi.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto il rapporto tra le parti è regolato dalle norme del Codice civile in materia.
ART. 6 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIEQUILIBRIO
Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell’investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del contratto. Tali documenti contengono tutti i parametri di cui tener conto per il mantenimento dell’equilibrio economico - finanziario e per l’eventuale riequilibrio del medesimo nei casi in cui lo stesso dovesse venire meno per fatti non riconducibili al Concessionario ai sensi dell’art. 165 del Codice.
ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO UTENZE
Il Concessionario si impegna a corrispondere, con decorrenza dalla data formale d’inizio della concessione, il canone di concessione di importo mensile pari a € (Euro / ) offerto dal concessionario in sede di gara e con le modalità e i tempi descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, per il riscaldamento e raffrescamento dei locali e per la fornitura del servizio idrico integrato, sono già comprese e interamente compensate nel canone di concessione, come previsto dall’articolo 12 del Capitolato Speciale
d’Appalto, fatto salvo il caso che i consumi di energia elettrica superino la soglia semestrale, pari a 21.000 kWh, si applicherà un sovra canone pari al 15% del canone mensile per ogni
1.000 kWh consumati oltre i 21.000 kWh.
Rimangono ad esclusivo carico del concessionario il pagamento delle imposte per l’esercizio del servizio, il pagamento della tassa sui rifiuti, delle tasse su SIAE e quant’altro necessario per l’esecuzione delle attività in concessione.
ART. 8 – PENALI
Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione e/o reclami nell’esecuzione delle attività relative alla concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente all’Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate all’articolo 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 9 – RESPONSABILE DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Concessionario di cui all’articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto il Sig. , il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Amministrazione.
Il Responsabile del Concessionario dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile e indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria.
Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: Cellulare:
Telefono:
PEC:
Email:
Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Concessionario devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.
Il Responsabile del Concessionario opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione, coordinandosi con il medesimo.
ART. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA
Il Concessionario, in accordo al dettato di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.I. e l’informativa sulla sicurezza, in allegato al presente Contratto, per la sede oggetto della concessione.
Nell’esecuzione della concessione oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con l'Amministrazione nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dall'Amministrazione stessa.
Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s’impegnerà altresì a segnalare all'Amministrazione eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento della concessione in oggetto.
I costi per la sicurezza e per la riduzione del rischio da interferenze sono stati stimati complessivamente in € 200,00 annuali.
Resta immutato l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come richiamato all'articolo 32 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 11 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, idonei controlli e verifiche di tipo igienico
– sanitario e di tipo qualitativo per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal Concessionario.
Durante la fase di gestione, il Concedente nominerà una apposita Commissione di Controllo e Valutazione, che procederà a verifiche periodiche (con cadenza almeno semestrale) sulla qualità e la rispondenza dei prodotti alimentari e dei servizi offerti dal Concessionario secondo l’articolo 58 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Concessionario sarà obbligato a facilitare tutti i controlli che l'Amministrazione, attraverso la Commissione di controllo e valutazione, riterrà opportuno effettuare, anche disgiuntamente,
senza limitazioni di giorni, orario e di accesso. Dovrà pertanto essere comunque garantito l’accesso alla Commissione anche durante l’orario di chiusura dell’esercizio.
ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO
INTEGRITÀ
Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, ed il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, adottato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che la Società possa avanzare eccezioni di sorta.
Il Concessionario si impegna altresì a rispettare gli obblighi prescritti dal Patto di integrità del Concedente, sottoscritto per presa visione e accettazione in sede di gara, consapevole delle sanzioni che, in caso di violazione, l'Amministrazione comminerà; il documento, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve pertanto intendersi integralmente richiamato.
ART. 13 – RISERVATEZZA
Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il Concessionario è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di cui dovesse avvalersi.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C..
ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI
L’imposta di registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.
Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico del concessionario in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.
ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m. ed i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta norma in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010, del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.
Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni le variazioni intervenute in ordine sia ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sia alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Al Concessionario, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto espressamente divieto, ai sensi dell’art.105, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016:
di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;
di subappaltare, in tutto o in parte, la concessione, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno, a meno di quanto previsto dall’articolo 34 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’ art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del Contratto stesso e di tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dalla citata normativa.
L’Amministrazione tratta i dati di cui è a conoscenza o in possesso per la gestione del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
ART. 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all’informazione antimafia.
L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
ART. 19 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Disciplinare. Per effetto dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.
ART. 20 – CLAUSOLA FINALE
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
Cagliari,
Sardegna Ricerche Il Concessionario
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante del Concessionario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le clausole, nessuna esclusa, del presente atto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
Cagliari,
Il Concessionario