Adempimenti in materia antimafia e in materia penale Clausole campione

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Articolo 20 Subappalto.
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non risultano sussistere gli impedimenti in materia antimafia per l'assunzione del presente rapporto contrattuale, di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in base all’informazione antimafia acquisita al Protocollo del Comune con n° del , emessa dalla Prefettura di in data , numero , ai sensi dell'articolo 99, comma 2- bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo (dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del2011). L’Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né di essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all’informazione antimafia. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 1. Il Fornitore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 D. Lgs. 08/06/2001 n. 231.
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Dalle verifiche d’ufficio effettuate presso gli organi competenti(Prefettura; Casellario giudiziale, Ufficio Misure di Prevenzione) sulle autocertificazioni prodotte dall’aggiudicataria in sede di gara, non risultano impedimenti in materia antimafia e penale per la sottoscrizione del presente contratto.
Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998. (30) (31)