ACCORDO TRA
ACCORDO TRA
CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ-CESENA E RIMINI ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
S E R . I N . A R . S O C . C O N S . P . A . U N I . R I M I N I S O C . C O N S . P . A .
PER FAVORIRE LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E PLACEMENT
La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini (d'ora innanzi citata come Camera di commercio), con sede in Xxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Presidente
e
L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (d'ora innanzi citata come Università)
- con sede in Bologna, Xxx Xxxxxxx 00, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
attraverso i Campus di Forlì, Campus di Cesena, Campus di Rimini e i servizi di placement e orientamento al lavoro dell’amministrazione generale
e
Xxx.Xx.Xx. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.a. con sede in Xxxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx 00, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Presidente
e
Uni.Rimini Soc.Cons.p.a. - con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Presidente
Premesso che
• l'Art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina gli accordi tra amministrazioni pubbliche prevedendo espressamente che "le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
• l’art. 6 e 50 del Xx.xx. n.276/2003 (cosiddetta “Legge Biagi”) autorizza le Università pubbliche e private allo svolgimento delle attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
• la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini risulta titolata allo svolgimento delle predette attività in quanto iscritta all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro – sezione “in regime di particolare autorizzazione” di ANPAL ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.276/2003;
• la legge di riforma delle Camere di commercio, -il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante l’attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - ha ricompreso nella mission delle Camere di commercio l’orientamento al lavoro e alle professioni, attraverso il supporto nella transizione dalla scuola e dall'università al lavoro mediante l’erogazione di servizi dedicati, anche telematici, e la collaborazione con i soggetti pubblici e privati qualificati in materia per la creazione di network territoriali;
• le ex Camere di commercio di Forlì-Cesena e quella di Rimini, accorpate nella Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini dal 19/12/2016, avevano attivato già da tempo forme di collaborazione strutturata con l’Università, stipulando appositi accordi in ambito locale nei territori di competenza, rispettivamente con i Campus di Forlì, di Cesena e di Rimini, che hanno permesso la realizzazione di azioni e progetti volti a favorire l’inserimento in azienda di laureandi e laureati in possesso di conoscenze e competenze attinenti alle esigenze specifiche delle imprese del territorio; si citano ad esempio progetti congiunti realizzati quali “Temporary Export Management”, “Language Toolkit”, “Start-Up per l’internazionalizzazione”, “I.T.A.C.A.”, “Lavoro in corso”, eventi collegati a presentazioni di imprese, etc.;
• la Camera della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici precostituiti, ivi compresi i protocolli d’intesa soprarichiamati, e nei propri atti di pianificazione e programmazione strategica ha manifestato la netta volontà di proseguire e rafforzare le proficue relazioni già instaurate con l’Università;
• l’Università di Bologna si articola come Ateneo Multicampus per permettere la diffusione dell'offerta formativa e l'attivazione di una stabile attività di ricerca sul territorio, nell'intento di migliorare il funzionamento e la qualità della vita della comunità universitaria; i Consigli di Campus di Cesena, Forlì e Rimini (rispettivamente in data 22/5/2018, 24/5/2018 e 18/5/2018) hanno espresso l’interesse alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione assumendone rispettivamente i relativi impegni;
• Xxx.Xx.Xx. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.a. concorre alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d’area, quale strumento di programmazione degli Enti pubblici promotori per lo sviluppo socio-economico e culturale prevalentemente dell’area provinciale forlivese e cesenate, per l’insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti superiori, universitari e post-universitari, culturali e per l’introduzione delle tecnologie avanzate in ogni campo, pubblico e privato, produttivo e di servizio;
• Uni.Rimini Soc. Cons. p. A. intende mettere in atto una strategia articolata rivolta ai portatori di interesse (Studenti, Docenti, Aziende, Istituzioni e Associazioni di Categoria), attraverso molteplici procedure progettuali (progetti di ricerca, eventi, convegni, etc) aventi lo scopo di costruire attorno all’Università una rete di rapporti e un sistema di progetti tale da poterla rendere un effettivo motore di sviluppo del sistema riminese;
considerato che
- in continuità con l’azione svolta dalle preesistenti Camere di commercio con l’Università le parti intendono rafforzare, sia con azioni condivise in ambito regionale, sia con interventi definiti nelle proprie sedi locali, la collaborazione sui temi comuni legati all'orientamento e al placement finalizzati ad aumentare l'occupabilità dei giovani l a u r e a t i in coerenza con l’evoluzione del mondo del lavoro e coi bisogni specifici delle imprese delle province di Forlì- Cesena e di Rimini per rendere queste ultime maggiormente competitive sul mercato;
- i precedenti Protocolli d’intesa stipulati con il Campus di Forlì, Cesena e Rimini sono in scadenza nei primi mesi dell’anno 2018;
- la realizzazione di interventi di reale efficacia in termini di inserimento lavorativo degli studenti e di sviluppo delle competenze utili alle imprese e alla collettività di riferimento richiede la creazione – e l’animazione- di un “Sistema territoriale per l’orientamento e il placement” nel quale Università e Istituzioni pubbliche e private che operano in ambito locale possano collaborare nello scambio e nella elaborazione di dati e informazioni di interesse reciproco, nella definizione di strategie comuni, di iniziative e progetti, nel coordinamento e raccordo, diffusione di eventi da ciascuno organizzati;
- lo strumento dei tirocini curriculari e formativi presso le imprese costituisce un primo
approccio al mondo del lavoro per studenti e laureati e per mettere a disposizione delle aziende giovani portatori di conoscenze e idee innovative;
- il supporto in termini organizzativi e di innesto di competenze e collaborazioni con le società per lo sviluppo degli insediamenti universitari e di gestione dei Tecnopoli nel territorio Xxx.Xx.Xx. Forlì-Cesena Soc. Cons. p. A. e Uni.Rimini Soc. Cons. p. A., possono favorire la maggiore efficacia e tempestività degli interventi volti a supportare il placement e orientamento al lavoro;
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione (di seguito indicato come "Accordo").
Art. 2 Oggetto e contenuti dell'accordo
Per l'attuazione del presente accordo le parti si impegnano alla realizzazione di azioni congiunte finalizzate a:
- valutare le esigenze delle imprese in modo dinamico, sviluppando e consolidando nei giovani laureati conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- favorire l’orientamento e la conoscenza del mondo delle imprese e della cultura d’impresa tra studenti e laureati;
- consolidare e sviluppare l’offerta di tirocini curriculari e formativi per le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini, in un’ottica di scambio reciproco di conoscenze e idee innovative e di acquisizione di una metodologia di apprendimento lavorativo;
- promuovere la conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali da parte degli studenti favorendo la predisposizione degli elaborati di tesi di laurea o prove finali presso le imprese;
- favorire la collaborazione Università-Tecnopoli-Imprese per promuovere l’introduzione di competenze e modelli di imprese innovativi per competere sul mercato globale;
- connotare l’insediamento universitario e la rete dei Tecnopoli come poli di crescita e di attrazione di giovani talenti;
- favorire l'incontro tra imprese – ed in particolare quelle di piccole e medie dimensioni- e il sistema universitario anche attraverso tirocini presso le imprese, lavori di tesi in azienda, docenze su tematiche specifiche e progetti dedicati quali il Temporary Export Management, X.X.X.XX., Language Toolkit, etc.;
- accompagnare e facilitare l’ingresso di giovani laureati nelle imprese tenendo conto delle offerte formative del territorio, ovvero supportare percorsi di autoimprenditorialità e autoimpiego promossi da giovani laureati;
- favorire esperienze di tirocinio di studenti dei Campus di Forlì, Cesena e Rimini all’estero e di studenti stranieri in Italia anche attraverso la rete di Camere di Commercio italiane all’estero;
- favorire iniziative per ampliare la conoscenza all'estero dell'offerta universitaria locale, del patrimonio linguistico e culturale italiano;
- favorire l’inserimento professionale nelle imprese di studenti e laureati con disabilità, in un quadro di valorizzazione delle competenze acquisite nel percorso universitario attraverso esperienze di tirocinio in azienda,
In relazione alle proprie competenze e funzioni, la Camera di commercio, anche in collaborazione con l’azienda speciale CISE, si impegnerà inoltre nelle seguenti attività:
- promozione delle attività di recruiting e orientamento al lavoro organizzate periodicamente dai Servizi Job Placement dell'Università di Bologna, anche tramite i Campus locali, attraverso i propri strumenti di comunicazione con il sistema territoriale, quali i notiziari quindicinali, le newsletter mensili, il sito istituzionale, i canali social, campagne di comunicazione dedicate alle imprese, etc.;
- messa a disposizione delle risultanze del Sistema Informativo Excelsior sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dalle imprese e degli strumenti Open Data del sistema camerale a supporto dell’orientamento;
- disponibilità alla presentazione di tali risultanze in eventi o manifestazioni dedicate alle tematiche dell’orientamento e del placement;
- disponibilità dei propri spazi per eventi co-progettati con i Partner, con modalità da concordare;
- erogazione di servizi informativi e formativi a supporto dell’imprenditorialità tramite lo Sportello Nuove Imprese.
In relazione alle proprie competenze e funzioni, l'Università, tramite i propri Servizi Job Placement e orientamento al lavoro della sede di Bologna ed i propri servizi presso i Campus di Forlì, Cesena e Rimini, si impegnerà inoltre nelle seguenti attività :
- co-progettazione con la Camera di Commercio di eventi legati ai temi dell'orientamento al lavoro, delle prospettive di inserimento lavorativo e dell'identificazione delle nuove competenze e profili professionali;
- promozione sui canali online dei servizi di orientamento e supporto al placement dei Campus delle iniziative della Camera di Commercio legate ai temi dell'orientamento al lavoro e delle professioni e, se in linea con il piano comunicativo adottato dalle singole sedi e in relazione alla programmazione delle attività, e delle opportunità derivanti dall’attivazione di tirocini formativi o curriculari presso le imprese del territorio di Forlì- Cesena e Rimini;
- informativa alle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini dei servizi offerti dalle strutture di orientamento e supporto al placement dei relativi Campus e della sede di Bologna delle modalità di fruizione degli stessi (es. abilitazione alla visualizzazione dei CV, pubblicazione offerte di lavoro, ecc..) con eventuale pianificazione congiunta di giornate informative per gruppi di aziende;
- informativa alle imprese sulle modalità di convenzionamento per l'attivazione di tirocini formativi e curriculari;
- disponibilità dei propri spazi per eventi di orientamento al lavoro e placement co- progettati con i Partner, con modalità da concordare.
- Le parti si riservano inoltre di valutare la possibilità di un’eventuale collaborazione per la promozione dell’esistenza e delle funzionalità della piattaforma di matching domanda-offerta di lavoro del sistema camerale italiano in accordo con ANPAL.- una volta realizzata
In relazione alle proprie competenze e funzioni, Xxx.Xx.Xx. Forlì-Cesena Soc. Cons .p. A. e Uni.Rimini Soc. Cons. p. A., si impegneranno inoltre nelle seguenti attività :
- messa a disposizione delle informazioni e opportunità relative alle iniziative in atto nei Campus universitari di propria competenza funzionali al perseguimento degli obiettivi dell’accordo;
- disponibilità dei propri spazi per eventi co-progettati con i Partner, con modalità da concordare;
- supporto e confronto con le parti coinvolte nella co-progettazione di iniziative con i Tecnopoli e le strutture dei Campus localizzate nel territorio delle province di Forlì- Cesena e Rimini per la promozione delle opportunità derivanti dalla ricerca applicata per il sistema imprenditoriale e per attrarre giovani talenti nelle strutture di ricerca locali;
- promozione delle iniziative dei Partner legate ai temi dell'orientamento al lavoro e delle professioni e delle opportunità derivanti dall’attivazione di tirocini formativi o curriculari presso le imprese del territorio di Forlì-Cesena e Rimini.
Art. 3 Oneri economici e modalità attuative
Le Parti intendono avviare una stabile e proficua collaborazione per l’attuazione dei contenuti del presente accordo e la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative che ne deriveranno. A tale fine promuovono e sostengono il ricorso a tavoli istituzionali, gruppi di lavoro, incontri periodici fra rappresentati delle parti, nonché l’utilizzo di piattaforme e sistemi informatici per la condivisione di dati funzionali al raggiungimento degli scopi del presente accordo.
Ai sensi dell’art.15 L. 241/90 e s.m.i. non sono previsti oneri finanziari diretti a carico delle parti per la sottoscrizione del presente accordo.
Dal presente accordo, e al fine di renderne più incisiva l’efficacia, potranno derivare ulteriori forme di collaborazione di tipo operativo che verranno di volta in volta codificate fra le parti, anche singolarmente, al fine di valorizzare le specificità dei distinti territori e favorire la prosecuzione delle collaborazioni già esistenti.
Qualora la realizzazione congiunta di progetti o iniziative (giornate di orientamento/informative, attività seminariali, etc.) richieda specifiche modalità di attuazione e / o il sostenimento di spese, la definizione delle modalità operative e/o la ripartizione di tali oneri saranno oggetto di intese separate fra gli organismi coinvolti.
Art. 4 Durata dell'accordo e facoltà di recesso
Il presente Accordo è valido ed efficace per 3 anni a far data dalla sua sottoscrizione.
L’accordo potrà essere rinnovato in forma scritta previa comunicazione di ciascuna parte della disponibilità al rinnovo, entro quattro mesi dalla scadenza.
Ciascuna Parte può recedere dall’accordo mediante comunicazione trasmessa tramite PEC con un preavviso di almeno 4 mesi; il recesso non ha effetto sulle attività e rapporti pendenti alla data del suo esercizio.
Art. 5 Uso dei segni distintivi
I segni distintivi delle Parti sono di proprietà esclusiva di ciascuna di esse. Fermo restando quanto sopra, per la durata dell’accordo, le Parti si autorizzano reciprocamente all'uso dei rispettivi segni distintivi, e in particolare dei loro loghi nelle sole attività di comunicazione che verranno svolte per realizzare le attività descritte all'art. 2 del presente accordo senza alterarne, modificarne o variarne l'aspetto grafico e concordandone di volta in volta le modalità grafiche.
Le parti si riservano reciprocamente di valutare che l’utilizzo dei loghi non leda in alcun modo l’immagine e la reputazione delle stesse e, a propria assoluta discrezionalità, hanno diritto di ottenerne la rimozione immediata dai siti web e dai materiali promozionali e da ogni pubblicazione o prodotto frutto delle attività oggetto della presente convenzione.
Restano escluse dal presente accordo le attività di merchandising che dovranno seguire specifiche disposizioni
Art. 6 Trattamento dei dati personali
Le parti sono titolari dei dati personali che mettono a disposizione in esecuzione del presente accordo.
Le parti sono altresì responsabili del trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza e che utilizzano per le attività strettamente connesse alla esecuzione del presente accordo per la parte di loro competenza.
In relazione al trattamento dei dati personali le parti adottano le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, atte a garantirne una adeguata sicurezza, in conformità alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in materia.
In caso di violazione dei sistemi di sicurezza adottati (Data breach) le parti si impegnano a segnalare senza indugio, e comunque entro 48 ore dall’accertamento dell’evento, al Titolare del trattamento tutte le informazioni utili per la valutazione della gravità e dell’impatto della violazione nonché per l’adozione delle eventuali ulteriori misure conseguenti.
Il trattamento dei dati personali avverrà con strumenti informatici e cartacei ed esclusivamente per le finalità dichiarate nel presente accordo e per l’esecuzione dello stesso.
Il trattamento avviene per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle iniziative previste in attuazione del presente accordo e per tutto il tempo di validità dello stesso, compresa l’ipotesi di rinnovo.
Le parti sono tenute alla riservatezza nei riguardi delle informazioni personali di cui vengano a conoscenza nell’esecuzione del presente accordo.
Art. 7 Modifiche
Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.
Art. 8 Controversie
Le eventuali controversie concernenti il presente accordo – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – dovranno essere oggetto di un preliminare procedimento di mediazione, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, da esperirsi presso un organismo, territorialmente competente, scelto dalla parte che per prima lo promuove.
In caso di mancato accordo, la controversia sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.
Art. 9 Rinvio
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L egge 7 agosto 1990, n. 241 a cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.
Art. 10 Firma digitale, registrazione e spese
Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale. L'imposta di bollo è assolta in via
telematica ex DM 17/06/2014 art.6. Al versamento provvede l’Università, che ne richiederà il rimborso, in quota parta a Xxx.Xx.Xx. Forlì-Cesena Soc. Cons .p. A. e Uni.Rimini Soc. Cons.
p. A. e Camera di commercio.
L’accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ( Presidente Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente
Alma Mater Studiorum Università di Bologna Rettore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente
Xxx.Xx.Xx. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.a. Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente
Uni.Rimini Soc.Cons.p.a. Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente