Uso dei segni distintivi Clausole campione

Uso dei segni distintivi. 12.1 Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell’Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all’Università.
Uso dei segni distintivi. Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.
Uso dei segni distintivi. Nessuna delle Parti può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte, del suo responsabile scientifico o dei suoi dipendenti, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria, in particolare, senza alcuna limitazione, l'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso al logo
Uso dei segni distintivi. 1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell’altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all’altra Parte.
Uso dei segni distintivi. 9.1 La NewCo non può fare uso del marchio, della denominazione dell’Università e delle sue strutture, nonché del nome del personale dell’Università in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta di quest’ultimo. Analogamente, l’Università non può fare uso del marchio, della denominazione della NewCo e delle sue strutture, nonché del nome del suo personale in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta di quest’ultima. 9.2 Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005 “Codice della Proprietà Industriale”, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera. 9.3 Eventuali eccezioni a quanto disposto con il presente Articolo potranno essere pattuite dalle Parti tramite separato accordo scritto.
Uso dei segni distintivi. Ciascuna Parte non potrà fare alcuno utilizzo in funzione distintiva e/o pubblicitaria dei segni distintivi relativa all’altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima.
Uso dei segni distintivi. 1. Ad eccezione di quanto previsto dal comma seguente, a ciascuna delle Parti è fatto espresso divieto di utilizzare i marchi, denominazioni, loghi e altri segni distintivi dell’altra Parte senza la sua preventiva autorizzazione rilasciata per iscritto. 2. La doppia affiliazione per tutte le attività relative al C3A è invece obbligatoria in ambiti scientifici nonché in documentazioni tecniche, divulgazioni scientifiche e articoli stampa, nel rispetto di un protocollo operativo che le Parti si impegnano sin d’ora ad elaborare di comune accordo, anche con riferimento a tutti gli aspetti connessi alla valutazione della ricerca ed alla rendicontazione dell’attività scientifica. 3. Le Parti si impegnano ad individuare, di comune accordo, il logo distintivo del C3A che comprenda al suo interno elementi distintivi di entrambe, da utilizzare per tutte le attività di promozione e divulgazione del C3A. Le Parti si impegnano altresì a cooperare – coinvolgendo i rispettivi uffici comunicazione – in tutte le attività di comunicazione relative al C3A.
Uso dei segni distintivi. 12.1 Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell’Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all’Università. Art. 13 (Riservatezza) 13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso: (a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi; (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi; (c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Contratto; (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate; (e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione; (f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, le...
Uso dei segni distintivi. 13.1 Ciascuna delle Parti non potrà fare uso del marchio e/o dei segni distintivi dell’altra Parte, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all’altra Parte. 13.2 Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell’altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto della presente Convenzione, con espressa avvertenza che l’eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.
Uso dei segni distintivi. 28.1 NewCo non può fare uso del marchio, della denominazione di UniSapienza e delle sue strutture, nonché del nome del personale di UniSapienza in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta da parte di UniSapienza. Analogamente, UniSapienza non può fare uso del marchio, della denominazione di NewCo e delle sue strutture, nonché del nome del suo personale in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta di NewCo. 28.2 Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex articolo 21 del D. Lgs. n. 30/2005 “Codice della Proprietà Industriale”, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera. 28.3 Eventuali eccezioni a quanto disposto con il presente articolo potranno essere pattuite dalle Parti tramite separato accordo scritto.