Comune di Monte San Pietro IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU TUTTO
Comune di Monte San Xxxxxx IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU TUTTO
IL DOCUMENTO ALLEGATI COMPRESI
(Autorizzazione Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx xx Xxxxxxx 0 n. 41822/2008 del 19.8.2008)
COMUNE DI MONTE SAN XXXXXX
Città Metropolitana di Bologna
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CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.
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Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge
tra i Signori:
- Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Milano il 24.6.1975, nella qualità di Respon- sabile del 1° Settore del Comune di Monte San Xxxxxx (da qui in poi definito Co- mune), la quale interviene, ai sensi dell'art. 107, 3° c., TUEL, e art. 46, c. 2, Statu- to vigente, in nome e per conto del Comune stesso, con sede in Piazza della Pace n. 2 (C.F. Comune 80013730371)
- ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO
S.R.L. (da qui in poi definita Società) con sede in Xxxxxxxxxxx xx Xxxx, Xxx xxx Xxxxx x. 0 (C.F. e P.IVA 02780831208), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappre- sentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Forlì (FC) il 29.8.1976, in qualità di Amministratore Unico, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse di Adopera S.r.l., domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa;
PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 27.12.2018, il Comune di Monte San Xxxxxx ha stabilito di affidare alla Società Adopera S.r.l. la gestione delle atti- vità di manutenzione dei cimiteri, la gestione dell'attività amministrativa e contrat- tuale relativa alla concessione di loculi ed ossari, la gestione e la manutenzione del
servizio di illuminazione votiva, come meglio dettagliato all'art. 2 del presente contratto;
- il Comune, attraverso gli organi statutari, partecipa alla determinazione degli in- dirizzi ed effettua il controllo del servizio oggetto del presente contratto, ritenendo estranee al proprio ruolo le attività e le funzioni di gestione d'impresa e di organiz- zazione operativa del servizio attraverso la combinazione dei fattori produttivi;
- le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza della Società, qua- le soggetto dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svol- xxxx incombenze soggette al naturale rischio di impresa;
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra indicate,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Recepimento delle premesse
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presen- te Contratto di Servizio, di seguito denominato “Contratto”.
1. Il Comune affida in esclusiva alla Società, che accetta e si impegna a svolgere, in concessione la gestione dei servizi cimiteriali in toto, come meglio definiti al successivo comma.
2. In particolare la Società:
a) gestirà tutti i servizi cimiteriali (attenendosi almeno ai principi generali espressi nell'allegato A), tra cui in via esemplificativa e non esaustiva, tumulazioni, estu- mulazioni, inumazioni, esumazioni, traslazioni ed attività affini, e riscuoterà i rela- tivi introiti;
b) gestirà il servizio di illuminazione votiva e riscuoterà gli introiti relativi;
c) gestirà l'attività amministrativa e contrattuale relativa alla concessione di loculi
xx xxxxxx e riscuoterà gli introiti relativi;
d) gestirà l'attività amministrativa relativa all'installazione e mantenimento dei manufatti nel rispetto dei criteri definiti nel Piano Regolatore Cimiteriale e nel Re- golamento Comunale di Polizia Mortuaria;
e) curerà la manutenzione ordinaria, la pulizia (comprensiva dello svuotamento dei cestini, della pulizia dei servizi igienici e del taglio dell'erba almeno secondo i li- velli riportati nell'allegato B al presente contratto) e la sicurezza dei cimiteri;
f) realizzerà nuovi loculi, nel caso in cui fosse previsto dal programma delle opere pubbliche del Comune, con finanziamento a carico della Società stessa e diritto di riscuotere i canoni di concessione.
3. Gli interventi di cui al presente articolo saranno garantiti dalla Società la quale opererà un’attività di continuo controllo dello stato manutentivo del sistema cimi- teriale definito ai precedenti punti 1. e 2. in modo da garantire che i ripristini ne- cessari vengano condotti con immediatezza nei casi in cui la mancanza di funzio- nalità arrechi pregiudizio per l’incolumità di cose o persone. Nei restanti casi do- vrà essere rispettato, di norma, il termine di 30 giorni.
1. Il presente contratto ha durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed è rinnovabile per ulteriori dieci anni a seguito di decisione espressa, fatte salve eventuali disposizioni di legge in materia. Le parti convengono di sottoporre a ve- rifica il presente contratto con cadenza annuale.
Art. 4 - Principi fondamentali
1. L’erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, im- parzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui al paragrafo 1 del D.P.C.M. (Direttiva Presidente Consiglio Ministri “Principi sull’erogazione dei
servizi pubblici” 27.1.1994, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fon- damentali degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 6.9.2005 e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 286/1999.
1. La Società, nell’espletamento dei servizi, si impegna al raggiungimento dei se- guenti obiettivi:
a) sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
b) miglioramento dell’efficienza e della continuità dei servizi;
c) miglioramento e qualificazione delle aree cimiteriali;
d) chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.
Tali obiettivi devono inquadrarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario degli stessi.
1. La Società ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed eco- nomicità, fermo restando il rispetto degli standard tecnici e qualitativi definiti fra le parti nel presente contratto e/o in documenti successivi.
2. La Società provvede alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezza- ture, mezzi e personale o con strutture autonome dalla stessa costituite o partecipa- te; la Società può altresì effettuare appalti per la manutenzione e/o costruzione di impianti, nonchè per l’acquisizione di forniture e prestazioni relative al servizio.
3. La Società può avvalersi altresì delle prestazioni di soggetti terzi, purchè scelti
secondo i principi di trasparenza e non discriminazione ed evidenza pubblica. Art. 7 - Obblighi del Comune
1. Il Comune determina ed approva annualmente, su proposta della Società, le ta- riffe per i servizi cimiteriali, per le luci votive e i canoni di concessione dei loculi e degli ossari. La Società è obbligata ad applicare tali tariffe e canoni fissati dal Co- mune.
2. Il Comune concede alla Società il diritto di sosta e/o posa sulle vie ed aree pub- bliche delle attrezzature e degli impianti necessari per lo svolgimento del servizio restando la Società esonerata dal pagamento delle tasse per l’occupazione dei rela- tivi spazi, previa autorizzazione del Comune.
3. Il Comune, su richiesta della Società, quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilascia gli atti ed i documenti necessari all’esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi.
4. Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impe- gna a comunicare con congruo anticipo alla Società le modifiche ai Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sui servizi oggetto del presente contratto.
5. Il Comune trasmette tempestivamente alla Società i piani ed i programmi di svi- luppo dei complessi cimiteriali, onde acquisire eventuali osservazioni e consentire la definizione tecnico-finanziaria degli investimenti e l’eventuale potenziamento o estensione dei servizi.
Art. 8 - Obblighi della Società
1. La Società si impegna ad erogare con continuità i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi, quantita- tivi, tecnici ed economici previsti nel Programma d’esercizio e nel presente con-
tratto; i casi di interruzione quando non regolamentati da normative di settore de- vono essere giustificati, impegnandosi comunque la Società ad adottare misure volte a limitare il più possibile i disagi arrecati agli utenti.
2. Nell’espletamento dei servizi, la Società si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. La Società, inoltre, si impegna a:
a) organizzare l’attività imprenditoriale;
b) rendicontare al Comune con cadenza annuale sull’andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di ser- vizio concordati, al rispetto degli standard prestazionali convenuti e al manteni- mento delle previsioni di costo;
c) fornire al Comune i dati e le indicazioni utili e/o necessari ai fini della pianifica- zione degli investimenti ad esso in carico per la manutenzione straordinaria ovvero per l’adeguamento delle strutture;
d) fornire al Comune i dati e/o parametri fisici inerenti i servizi di cui al presente contratto oggetto di obbligatoria esposizione nel bilancio pluriennale del Comune, di questionari e inchieste dei competenti Ministeri, della Regione, della Provincia e di Organismi e Centri di ricerca;
e) fornire al Comune supporto negli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle normative inerenti le materie dei servizi oggetto del presente contratto;
f) mettere in disponibilità al Comune ogni dato e fattore che possa influire sugli eventuali corrispettivi dovuti dalla Società e/o dal Comune per l’espletamento dei servizi di cui al presente contratto in tempo utile per consentirne il recepimento nei rispettivi bilanci di previsione dell’anno successivo, ovvero per l’adeguamento delle determinazioni tariffarie, nel rispetto delle disposizioni in materia;
g) assolvere alle richieste del Comune per quanto riguarda gli interventi i cui costi, anche al di fuori della programmazione concordata, risultino assunti a carico del bilancio comunale;
h) tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.
4. Sono a carico della Società gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni anche di proprietà comunali utili per la gestione del servizio.
5. L’estensione e/o la modificazione nell’erogazione dei servizi sul territorio co- munale, con riferimento ai contenuti del Programma d’esercizio, sono realizzate alle condizioni e con i criteri di cui al presente contratto ed ai Regolamenti comu- nali vigenti.
6. La Società si impegna a mantenere i beni e gli impianti in condizioni di piena efficienza in modo da garantire agli utenti ed ai cittadini la regolarità del servizio.
7. La Società è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamen- te, nella gestione del servizio e pertanto mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l’espletamento del servi- zio oggetto del presente contratto.
Art. 9 - Corrispettivi e modalità di pagamento
1. La Società finanzierà le attività di cui al presente contratto con gli introiti deri- vanti da servizi cimiteriali, gestioni delle luci votive e concessione di loculi ed os- sari.
2. Eventuali contributi del Comune necessari a riequilibrare il bilancio di eserci- zio saranno definiti attraverso il Piano Operativo Annuale (POA). Gli interventi
di manutenzione straordinaria saranno concordati attraverso un programma di investimento definito dall’Amministrazione Comunale che sarà parte integrante del Programma delle Opere Pubbliche e del POA di Adopera S.r.l..
3. La Società potrà proporre il finanziamento di lavori di manutenzione straordi- naria non finanziabili con gli introiti della concessione del servizio, anche attra- verso la variazione delle tariffe cimiteriali.
1. Al fine di consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, le parti, a se- guito di accordo, possono ridefinire e/o aggiornare le prestazioni ed i termini di cui al presente contratto.
Art. 11 - Definizione del sistema di monitoraggio del contratto
1. Il Comune svolge un monitoraggio costante sull’andamento dei servizi.
2. Tale monitoraggio riguarda:
a) la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti;
1. E’ vietata la cessione totale del presente contratto.
2. Per lo svolgimento delle singole attività, laddove non si disponga di mezzi pro- pri, è consentito, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle norme di riferimento sugli appalti, il ricorso a soggetti esterni.
Art. 13 - Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto
1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Co- dice Civile, nonché in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione affidata e di inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio,
quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: impiego di manodopera non regolarmente assunta; impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale; sottrazione accertata di beni recuperati dagli scavi. Sono fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore.
2. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione scritta da parte del Comune da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata. La Società potrà presentare le relative controdeduzioni entro e non oltre 15 gg. dalla data del rice- vimento delle contestazioni.
3. Il Comune può recedere dal presente contratto, revocando l’affidamento dei ser- vizi in qualunque momento, qualora ciò si renda necessario per tutelare l’interesse pubblico nella gestione del servizio ovvero in relazione ad intervenute disposizioni legislative.
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del- la Società.
Art. 15 - Controversie e Foro competente
Il Foro competente per le controversie è il Foro di Bologna. Per controversie attive o passive verso terzi, la Società può avvalersi dell’Avvocatura comunale alle con- dizioni stabilite dal Regolamento dell’Avvocatura comunale stessa.
Art. 16 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dal richiedente o comunque acquisiti dal Comune, nonché la documentazio- ne presentata in relazione all'espletamento del presente rapporto, saranno utilizzati con modalità cartacea o informatica esclusivamente per la gestione del medesimo rapporto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dagli
organi e dagli uffici del Comune preposti. I dati personali in questione potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto di accesso da parte di even- tuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di control- lo.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune, nella persona della Responsabi- le del 1° e 2° Settore.
Art. 17 - Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni
La Società prende atto che i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in adempi- mento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.
Art. 18 - Codice di comportamento del Comune
La Società prende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014, ha approvato, tra l'altro, il codice di comportamento del Comune di Monte San Xxxxxx. L'art. 2 di tale codice stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso nonchè dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Si richiama pertanto nel pre- sente contratto tale obbligo. La Società dichiara di aver ricevuto il codice di com- portamento del Comune che, in ogni caso, è pubblicato sul sito internet istituziona- le nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Atti generali.
La Società prende atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 dell’1.2.2018, ha approvato il Patto di integrità, che disciplina i comportamenti de- gli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle
procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Tale Patto è pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali, articolo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ai sensi dell'art. 1, c. 17, della L. n. 190/2012, tutte le disposizioni in esso contenute sono richiamate nel presente contratto. La Società dichiara di conoscere e accettare inte- gralmente tale Patto di integrità.
Art. 20 - Misure obbligatorie del Piano triennale di prevenzione di corruzione
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente Piano triennale di preven- zione della corruzione e di trasparenza, nell'ambito delle misure obbligatorie, la Società qui dichiara, sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, che non sussistono rapporti di parentela e affinità con la Responsabile del 1° e 2° Settore del Comune o con altri dipendenti aventi funzioni di istruttore nel procedimento cui attiene il presente contratto.
Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede secondo quan- to prevede l’art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana.
Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell’atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua stipula ex artt. 1362 e 1363 C.C..
Il presente contratto viene sottoscritto con firme digitali.
ALLEGATO A:
⚫ PRINCIPI GENERALI SULL'EROGAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
1. Le operazioni preliminari alla tumulazione o inumazione delle salme in occasione di funerali dovranno essere completate almeno 15 minuti prima dell'inizio previsto del funerale;
2. Il servizio di inumazione e tumulazione in occasione di funerali dovrà essere garantito durante l’orario invernale tra le 9,00 e le 16,00 e durante l’orario estivo tra le 9,00 e le 17,30, esclusi i giorni festivi. Il servizio di inumazione e tumulazione in occasione di funerali sarà comunque garantito in occasione del verificarsi di due giorni festivi consecutivi;
3. Durante l'organizzazione e l'erogazione dei servizi cimiteriali, come definiti all'art. 2, dovrà essere garantito il rispetto delle normative di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
4. Poiché i servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, l'erogazione dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza. Come tale, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di scioperi generali o di categoria, la Società è tenuta a darne formale preavviso nei tempi di legge e comunque a rispettare le norme inerenti i servizi di pubblica utilità.
ALLEGATO B:
⚫ MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE Prospetto degli interventi previsti
AREA | SUP. | N° INTERVENTI |
Area perimetrale cimitero Monte San Xxxxxxxx | Mq 1500 | 3 |
Area lato a monte cimitero di Monte San Xxxxxxxx | Mq 4200 | 2 |
Aree cimiteriali interne Monte Pastore (attivo) | Mq 300 | 8 |
Aree cimiteriali interne Monte San Xxxxxxxx (attivo – parte nuova) | Mq 170 | 8 |
Aree cimiteriali interne Monte San Xxxxxxxx (attivo – parte vecchia) | Mq. 680 | 8 |
Aree cimiteriali interne Calderino (attivo – parte nuova) | Mq. 350 | 8 |
Aree cimiteriali interne Calderino (attivo – parte vecchia) | Mq. 660 | 8 |
Aree cimiteriali interne Xxxxx Xxx Xxxxxx (xxxxxx) | Xx. 000 | 0 |
Aree cimiteriali interne San Xxxxxxx (non attivo) | Mq. 320 | 3 |
Aree cimiteriali interne san Xxxxxxx (non attivo) | Mq. 390 | 3 |
Aree cimiteriali interne Monte Maggiore (non attivo) | Mq. 420 | 3 |
Aree cimiteriali interne Gavignano (non attivo) | Mq. 120 | 3 |
Aree cimiteriali interne Monte Severo (non attivo) | Mq. 200 | 3 |
Aree cimiteriali interne Amola (non attivo) | Mq. 600 | 3 |
Aree cimiteriali interne Xxxxx (non attivo) | Mq. 120 | 3 |
Aree cimiteriali interne Mongiorgio (non attivo) | Mq. 270 | 3 |
⚫ PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERIALI
CIMITERO | FREQUENZA |
Calderino | Ogni 15 giorni |
Xxxxx Xxx Xxxxxxxx | Xxxx 00 giorni |
Xxxxx Xxx Xxxxxx | Xxxx 00 giorni |
Monte Pastore | Ogni 30 giorni |