Legge applicabile e definizione delle controversie Clausole campione

Legge applicabile e definizione delle controversie. 1- Il presente protocollo è disciplinato dalla legge italiana per quanto riguarda le attività delle parti aventi natura di ente della pubblica amministrazione o di diritto privato, e per quanto riguarda l’UNHCR in quanto organizzazione internazionale nella misura in cui tale legge sia applicabile, fatti salvi i privilegi e immunità dell’UNHCR o delle Nazioni Unite ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, del diritto internazionale consuetudinario, dell’Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del 2 aprile 1952. 2- Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’esecuzione del presente protocollo. 3- Le eventuali controversie o istanze concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo, comprese la sua esistenza, validità o conclusione, tra l’UNHCR e le altre parti al protocollo sarà risolta in via amichevole mediante negoziato ovvero attraverso altri meccanismi non-giudiziari di risoluzione delle controversie, in particolare le Regole sulla conciliazione della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (“UNCITRAL”) allora vigenti; la lingua della procedura di conciliazione sarà l’inglese salvo quanto diversamente concordato tra le parti. Se la controversia non è risolta entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica della richiesta di conciliazione di una delle parti, la controversia sarà deferita dall’una o l’altra parte ad un tribunale arbitrale in accordo con le Regole sull’Arbitrato UNCITRAL allora vigenti. Il tribunale arbitrale sarà costituito da un solo arbitro e la lingua della procedura arbitrale sarà l’inglese salvo quanto diversamente concordato tra le parti. L’arbitro non avrà l’autorità di accordare il risarcimento di danni a titolo punitivo né di riconoscere interessi, rispetto ad un determinato periodo di tempo, applicando un tasso superiore al tasso di base fissato dalla Banca di Inghilterra durante il periodo corrispondente (tale tasso di base non potrà essere in ogni caso inferiore a zero) e gli interessi riconosciuti saranno solo interessi semplici. La procedura arbitrale avrà luogo a Ginevra (Svizzera), sede dell’UNHCR. Per quanto possibile, la procedura verrà condotta da remoto (per scritto oppure per video conferenza).
Legge applicabile e definizione delle controversie. 1. Per quanto non disposto dall’Accordo Quadro e dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 (per le parti in vigore). 2. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o del Contratto da esso discendente, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, sono, possibilmente, definite in xxx xxxxxxx. 0. Il ricorso all’arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale. 4. Qualora una delle parti non sottoscrive tale compromesso, la controversia viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Napoli.
Legge applicabile e definizione delle controversie. 1. Per quanto non disposto dal D.lgs. 163/2006, trova applicazione la L.P. 23/1990. 2. Tutte le vertenze derivanti dal contratto d’appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, sono risolte secondo quanto previsto dall’art. 58 bis della legge provinciale 10.09.1993, n. 26. In caso di mancato accordo bonario sulle controversie la risoluzione delle stesse è demandata all’Autorità Giudiziaria del Foro di Trento. Il ricorso ad arbitrato è espressamente escluso.
Legge applicabile e definizione delle controversie. Allegati:
Legge applicabile e definizione delle controversie. 1. Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trovano applicazione il Codice dei contratti pubblici d.lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010 recante il regolamento di attuazione del Codice. 2. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in vix xxxxxxx. 0. Il ricorso all’arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale. 4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento. AP/FC L’allegato è costituito da file (.xls) contenente le indicazioni qualitative e quantitative delle superfici da pulire incluse nell’appalto, con indicazione della frequenza, della periodicità su base annua, dell’orario, o della fascia oraria indicativa, di effettuazione del servizio e di ulteriori note ed avvertenze per l’esecuzione del servizio. Formano parte integrante e sostanziale dell’allegato A e del CSA le planimetrie relative alle superfici in appalto disponibili in formato pdf. Elenco descrittivo, frequenza e periodicità delle pulizie periodiche e di fondo previste nell’ambito del contratto quale “pacchetto a corpo”. Le prestazioni periodiche sono effettuate secondo le seguenti frequenze: a. Frequenza settimanale:
Legge applicabile e definizione delle controversie. 1. Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trova applicazione la L.P. 2/2016. Per quanto non disciplinato dalla citata legge provinciale trovano applicazione, in quanto compatibili, il d.lgs. 50/2016, la L.P. 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.. 2. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto d’appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, non definite in via bonaria, sono deferite alla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.
Legge applicabile e definizione delle controversie. 1. Per quanto non disposto dal presente CSA trova applicazione la L.P. 2/2020, la L.P. 2/2016, la L.P. 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. Per quanto non disciplinato dalla citata disciplina provinciale trova applicazione, in quanto compatibile, il d.lgs. 50/2016. 2. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la FEM e l’IMPRESA, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del d.lgs. 50/2016, sia durante l’esecuzione dell’accordo quadro e degli Oda da esso discendenti, che al termine dell’accordo quadro stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. 3. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Legge applicabile e definizione delle controversie. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Benevento.
Legge applicabile e definizione delle controversie. 1. Per quanto non disposto dall’accordo quadro e dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010. 2. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione dell’accordo quadro o del contratto d’appalto da esso discendente, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in xxx xxxxxxx. 0. Il ricorso all’arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale. 4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.
Legge applicabile e definizione delle controversie. 1. Per quanto non disposto dal presente contratto d’appalto e dalla documentazione di gara trova applicazione la L.P. 2/2016. Per quanto non disciplinato dalla citata legge provinciale trovano applicazione, in quanto compatibili, il d.lgs. 50/2016, la L.P. 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg.. 2. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la FEM e l’IMPRESA, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del d.lgs. 50/2016, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.